UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SULMONA Il giudice di pace, dott.ssa Gianna Cipriani letti gli atti del proc. n. R.G. GdP 26/11 RGNR 41/11; Osserva Con decreto del 13 maggio 2011 la procura della Repubblica presso il tribunale di Sulmona disponeva la citazione a giudizio di D.C.A., imputato: a) del reato previsto e punito dall'art. 612 del codice penale per aver minacciato M.A. un male ingiusto dicendogli «merda»; b) del reato previsto e punito dall'art. 594 - 110 del codice penale per aver offeso l'onore ed il decoro di M.A., dicendogli in sua presenza «merda»; c) del reato previsto e punito dall'art. 594 - 110 del codice penale per aver offeso l'onore e il decoro di M.A., dicendogli in sua presenza «delinquente, sfaticato, vergognati». All'udienza del 3 maggio 2013, a seguito dell'esame dei testimoni indicati dall'accusa, il P.M. procedeva alla modifica del capo d'imputazione ed in relazione al reato di minaccia, in luogo dell'epiteto offensivo «merda», indicava l'espressione «ti taglio la gola, ti ammazzo», con addebito di fatti nuovi, seppur noti sin dall'inizio delle indagini ed analiticamente descritti in querela. All'udienza del 12 novembre 2015 il difensore dell'imputato sollevava eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo n. 274/2000 in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione, l'imputato non debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. Il citato art. 35 (estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie) al comma 1° dispone «Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato». La questione appare rilevante nella fattispecie concreta, ove si ritenesse illegittimo l'art. 35 nella parte in cui non prevede l'ipotesi della rimessione in termini dell'imputato per la scelta della speciale causa di estinzione in seguito alla modifica del capo d'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, dovendo il risarcimento del danno ed i comportamenti adeguati intervenire prima dell'udienza di comparizione e considerato altresi' che in relazione al reato di minaccia non e' applicabile il disposto dell'art. 599 del codice penale.