Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
    Contro la Regione  Basilicata,  in  persona  del  suo  Presidente
p.t., per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 21, 72 e 91  della  legge  statutaria  "Statuto  della  Regione
Basilicata",  approvata  dal  Consiglio   regionale   della   Regione
Basilicata, ai sensi  dell'art.  123  della  Costituzione,  in  prima
lettura con  deliberazione  n.  371  in  data  15  dicembre  2015,  e
confermata in  seconda  lettura  con  deliberazione  n.  422  del  22
febbraio 2016, indi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
n. 10 dell'11 marzo 2016; come da delibera del Consiglio dei ministri
in data 8 aprile 2016 per contrasto con gli artt. 117, comma  3,  117
comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    In data 11.03.2016,  sul  n.10  del  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Basilicata,  e'  stata  pubblicato  il  nuovo  Statuto  della
Regione Basilicata, approvato dal Consiglio regionale  della  Regione
Basilicata in prima lettura con  deliberazione  n.  371  in  data  15
dicembre 2015, e confermato in seconda lettura  con  deliberazione n.
422 del 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. 
    In detto ampio contesto, per quanto qui specificamente interessa,
vengono tra l'altro posti: la disciplina della Consulta  di  garanzia
statutaria (art. 21, nel Capo III del  Titolo  II  -  Gli  Organi  di
Garanzia); il bilancio e gli altri documenti contabili  (art.72,  nel
titolo VI - La Finanza Regionale);  la  Proroga  degli  organi  nelle
varie ipotesi di scioglimento (art. 91, nel Titolo IX -  Disposizioni
Finali e Transitorie). 
    Le  prescrizioni  contenute  nelle  dette  tre  norme  del  nuovo
Statuto, come meglio si andra' a  precisare  in  prosieguo,  eccedono
dalle  competenze  regionali   e   sono   violative   di   previsioni
costituzionali e illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello
Stato; le stesse devono pertanto essere impugnate in parte qua,  come
con il presente atto effettivamente si impugnano,  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1. La prima norma che appare invasiva delle competenze  statali
e', come detto, l'art. 21, con il quale viene costituita, nell'ambito
degli Organi di Garanzia, la Consulta  di  Garanzia  Statutaria,  cui
vengono conferite rilevanti attribuzioni (art. 22, art. 91, sul quale
v. anche infra). 
    Essa e' "organo  indipendente  della  Regione,  composto  da  tre
esperti, di cui  un  magistrato  in  quiescenza  delle  giurisdizioni
ordinaria, amministrativa  e  contabile,  un  avvocato  abilitato  al
patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori,  un  ex  consigliere
regionale,  eletti  a  maggioranza  dei  due  terzi   dal   Consiglio
regionale..." (comma 1). "La carica di componente della  Consulta  di
garanzia statutaria  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra  carica
elettiva pubblica nonche' con l'esercizio di funzioni  che  siano  in
conflitto con i compiti istituzionali della Consulta" (comma  2).  E'
demandato ad una legge regionale, "da approvarsi entro  quattro  mesi
dall'entrata in vigore dello Statuto", la definizione delle modalita'
di  designazioni  dei  componenti   della   Consulta,   "nonche'   le
disposizioni per il funzionamento e l'autonomia" della stessa  (comma
3). 
    1.2. Se non puo' dubitarsi che si sia in  presenza,  formalmente,
di norma avente natura organizzativa, pare altrettanto certo  che  la
stessa - come si andra' qui di seguito a chiarire - incide  anche,  e
non secondariamente, nella materia del  coordinamento  della  finanza
pubblica  (art.  117,  comma  3,  Cost.),  rimessa  alla   competenza
concorrente dello Stato e della Regione,  materia  per  la  quale  e'
rimessa  alla   potesta'   legislativa   statale   la   potesta'   di
determinazione dei principi fondamentali. 
    E cio' in quanto deve naturalmente e ragionevolmente presumersi -
almeno fmo all'approvazione della legge regionale di cui al  comma  3
della disposizione in discorso - che per i componenti della Consulta,
a fronte di ampie responsabilita' ed attribuzioni non  certamente  di
mera rappresentanza, ma profondamente incidenti  nell'amministrazione
della cosa pubblica e  pertanto  destinate  ad  assorbire  in  misura
consistente l'opera  dei  componenti  stessi,  sara'  contemplato  un
adeguato compenso. 
    1.3. Invero, nella parte in  cui,  determinando  la  composizione
della Consulta, viene prevista la possibilita'  che  di  essa  faccia
parte personale gia' collocato in quiescenza, la disposizione si pone
in aperto contrasto con l'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95
(come ora vigente dopo esser stato a piu'  riprese  modificato),  che
testualmente  dispone  che   "e'   fatto   divieto   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001 ... di attribuire incarichi di  studio  e
di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza. Alle  suddette  amministrazioni  e',  altresi',  fatto
divieto di conferire ai medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o
direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse  controllati...  Gli
incarichi,  le  cariche  e  le  collaborazioni  di  cui  ai   periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo  gratuito.  Per  i  soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la  gratuita',  la
durata non puo' essere superiore  a  un  anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile,   presso   ciascuna   amministrazione.   Devono   essere
rendicontati eventuali rimborsi  di  spese,  corrisposti  nei  limiti
fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata". 
    1.4. La norma ora richiamata trova piena applicazione nel caso di
specie, rientrando le Regioni tra i soggetti contemplati dal D.  Lgs.
n. 165/2001, e indubbiamente pone, quale  norma  interposta,  proprio
quei principi  fondamentali  di  rilevanza  generale,  cui  tutte  le
Regioni devono uniformarsi a tutela della finanza pubblica. 
    E' d'altro  canto  ben  noto  l'orientamento  di  codesto  Ecc.mo
Consesso sul punto: "nell'ambito di una competenza concorrente  quale
e' il coordinamento  della  finanza  pubblica,  ripetutamente  questa
Corte ha stimato recessiva la dimensione  dell'autonomia  finanziaria
ed organizzativa della Regione, a fronte  di  misure  necessariamente
uniformi sull'intero  territorio  nazionale  e  costituenti  principi
fondamentali  della  materia"  (cosi',  da   ultimo,   Corte   Cost.,
16.07.2013, n. 219, in sintonia con numerosi precedenti: cfr., tra le
tante, Corte Cost., n. 169/2007 e n. 417/2005). 
    L'art. 21 del nuovo Statuto della Regione Basilicata e'  pertanto
illegittimo in parte qua per violazione dei principi fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica  (art.117,  comma  3,
Cost.), posti dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95  quale
norma interposta. 
    2.1. Illegittimo e' anche l'art. 72 della legge  statutaria  oggi
impugnata. 
    Con detta disposizione, come gia' si accennava in precedenza,  e'
stata  regolamentata  la  materia  del  bilancio  regionale  e  della
relativa documentazione contabile, testualmente disponendo che "1. Il
bilancio annuale e quello pluriennale sono deliberati dalla Giunta  e
presentati al Consiglio nei termini stabiliti dalla legge  regionale.
La loro formazione e' coerente con  il  Documento  di  programmazione
economica e finanziaria approvato dal  Consiglio  e  si  articola  in
programmi, progetti  e  azioni.  2.  Il  bilancio  annuale  e  quello
pluriennale sono approvati, con legge del Consiglio,  in  un'apposita
sessione, nei termini stabiliti dalla legge regionale. 3. La legge di
approvazione  del  bilancio  non  puo'  istituire  nuovi  tributi   e
stabilire nuove spese. 
    4. Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indica i  mezzi
per farvi fronte. 
    5.  L'esercizio  provvisorio  del  bilancio   non   puo'   essere
autorizzato  se  non  per  legge  e   per   periodi   non   superiori
complessivamente a quattro mesi. 6.  L'assestamento  di  bilancio  e'
approvato con legge, nel termine fissato dalla  legge  regionale.  7.
L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene,
nell'anno successivo, con legge, entro  il  termine  stabilito  dalla
legge regionale. 8. La  legge  regionale  stabilisce  i  termini  per
l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili". 
    2.2. La piena lettura della norma su riportata consente dunque di
osservare, per quanto qui di interesse, che il Legislatore  regionale
ha previsto: 
        la redazione di due distinti documenti: un bilancio annuale e
un bilancio pluriennale; 
        che i contenuti, i termini e  le  modalita'  di  approvazione
degli stessi sono rimessi alla normativa regionale; 
        che essi si articolano in programmi, progetti e azioni; 
        che  parimenti  con  legge  regionale   sono   stabiliti   il
contenuto,   le   modalita'   e    i    termini    di    approvazione
dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili. 
    Sotto tutti questi profili l'art. 72 appare tuttavia in contrasto
con la normativa statale. 
    2.3. Va premesso che, a seguito della riforma operata con  la  L.
Cost.  20.04.2012,  n.1,  in  coerenza  con  l'introdotto   principio
dell'equilibrio  dei  bilanci  e  della  sostenibilita'  del   debito
pubblico gravante sul complesso delle pubbliche Amministrazioni (art.
97 Cost.),  e'  oggi  rimessa  alla  competenza  legislativa  statale
esclusiva (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.),  e  non  piu'  ad  una
competenza concorrente tra  Stato  e  Regione  (come  precedentemente
previsto dal comma 3), la "armonizzazione dei bilanci pubblici". 
    La materia risulta oggi regolata dal D.Lgs. 23.06.2011,  n.  118,
Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42, come opportunamente  integrato  e  modificato,  a  seguito  della
richiamata modifica costituzionale, con il D.Lgs. 10.08.2014, n.  126
(Disposizioni integrative e' correttive del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.   118,   recante   disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42:  tale  normativa  e'
divenuta la primaria (e unica) fonte primaria regolatrice dei bilanci
degli enti pubblici (incluse le  Regioni),  essendo  venuta  meno  la
preesistente competenza concorrente dell'Ente territoriale. 
    2.4. Orbene, il nuovo Statuto della Regione Basilicata appare  in
evidente contrasto con le previsioni  contenute  nel  citato  Decreto
Legislativo, violando cosi', inevitabilmente, il  disposto  dell'art.
117, comma 2, lett. e) della Carta fondamentale. 
    2.4.1. Sotto un primo profilo, l'art. 10, comma  1  del  D.  Lgs.
n.118/2011  (1)  ha  disposto   il   definitivo   superamento   della
distinzione tra bilancio annuale e bilancio pluriennale, introducendo
un bilancio unico, almeno triennale e avente  natura  autorizzatoria.
Tale nuovo  regime  emerge  altresi'  con  evidenza  dalla  specifica
disposizione contenuta nel successivo art.39 del D. Lgs.  richiamato.
Su  tale  punto,  pertanto,  e'  evidente  la  contrarieta'  con   la
normazione statale dell'art.72, commi l e 2, del nuovo Statuto. 
    2.4.2.  Contrarieta'  che  parimenti  emerge  indiscutibile   nel
confronto tra i commi 2, 3 e 4 dell'art.72 dello Statuto  (che,  come
visto, rimette alla legislazione regionale il contenuto  delle  leggi
di bilancio, le modalita' e  i  termini  della  sua  approvazione)  e
l'art.39  del  D.  Lgs.  n.118/2011   (2)   che   disciplina   invece
minuziosamente  il  Sistema  di  bilancio  delle  Regioni  quanto   a
contenuto e modalita' di approvazione: sistema dal quale oggi nessuna
Regione puo' piu' discostarsi, come invece la Regione  Basilicata  si
accinge a fare con la disposizione oggi censurata e con le successive
leggi che evidentemente essa ha in programma di adottare. 
    Anche  sotto  il  detto,  fondamentale  profilo,  appare   dunque
evidente la violazione del disposto dell'art. 117, comma 2, lett.  e)
della Costituzione nel quale incorre l'art. 72 dello Statuto. 
    2.4.3. Invasivo delle competenze statali  come  regolate  dal  D.
Lgs. n.118/2011 - norma interposta - e' pure l'art.72, comma 1, nella
parte  in  cui  prevede  che  i  bilanci  annuale  e  pluriennale  si
articolano in programmi, progetti e azioni. 
    Oltre che con il gia' richiamato art. 39, detta  previsione  urta
infatti con  la  chiara  previsione  dell'art.  14  (Criteri  per  la
specificazione e classificazione delle spese),  richiamato  dall'art.
45 del Decreto Legislativo (3) , che prevede  una  articolazione  del
bilancio in missioni e programmi. 
    Si e' pertanto di nuovo in presenza di una patente violazione  da
parte dell'art. 72 dello Statuto del disposto dell'art. 117, comma 2,
lett. e) della Costituzione. 
    2.4.4. Illegittima appare, da  ultimo,  la  previsione  contenuta
nell'art. 72, in particolare  ai  commi  6,  7  e  8,  dello  Statuto
regionale, nella parte in cui prevede che con legge  regionale  siano
stabiliti il contenuto, le modalita'  e  i  termini  di  approvazione
dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili. 
    Anche detta previsione e' infatti in contrasto  con  il  disposto
degli artt. 50 (4) e 63 (5) del D. Lgs. n.118/2011, che  puntualmente
disciplinano tali atti contabili, prevedendone in modo vincolante per
l'Ente  territoriale  i  tempi,  le  modalita'  di  approvazione,   i
contenuti. 
    Anche qui, pertanto, ricorre una violazione da parte  dell'art.72
dello Statuto del disposto del D.  Lgs.  n.118/2011  e  dell'art.117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, cui non potra' che seguire  una
conforme pronuncia di incostituzionalita' per invasione  della  sfera
di competenza della legislazione statale. 
    3. Non sfugge, infine, a censura di incostituzionalita' l'art. 91
del nuovo Statuto della Regione Basilicata  approvato  con  la  Legge
statutaria in discorso. 
    3.1. Inserito, come  sopra  si  accennava,  tra  le  Disposizioni
finali e transitorie,  l'articolo  che  qui  si  impugna,  dopo  aver
regolamentato espressamente la Proroga degli organi regionali  (commi
1 e 2), cosi' dispone, in  via  di  eccezione,  al  comma  3:  "Nella
ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal  comma 1
dell'art. 126 della Costituzione non si da'  luogo  a  proroga  degli
organi e l'amministrazione  della  Regione,  in  assenza  di  diversa
disposizione del decreto del Presidente della Repubblica, e'  assunta
temporaneamente dalla Consulta di' garanzia statutaria che indice  le
elezioni e adotta gli atti indifferibili e urgenti  da  sottoporre  a
ratifica nel nuovo Consiglio". 
    Anche  questa  disposizione  appare  invasiva  della   competenza
statale,   violando   il   disposto   dell'art.   126   della   Carta
costituzionale. 
    3.2.   E,   invero,   costituisce   noto    orientamento    della
giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consesso quello a  mente  del  quale
"l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento  statutario
regionale non e', come tale, in contrasto con la Costituzione,  ferma
restando la necessita' di valutare, nei singoli specifici profili, la
compatibilita' delle norme  attributive  allo  stesso  di  competenze
determinate" (cosi', Corte Cost., n.200 del 09.06.2008,  Corte  Cost.
n. 12 del 25.01.2006 e Corte Cost, n.378/2004, rispettivamente  sugli
Statuti delle Regioni Calabria, Abruzzo e Umbria). 
    Occorre pertanto procedere a  determinare,  attraverso  un  esame
concreto caso per caso, se le  competenze  conferite  a  quell'organo
siano o meno conformi a Costituzione.  Cosi',  ad  esempio,  sono  da
ritenersi legittimi poteri meramente consultivi (quali,  ad  esempio,
quelli contemplati anche dall'art.22 dell'odierno Statuto), poteri di
impulso,  di  "moral  suasion";  mentre   sara'   da   escludere   la
conferibilita' all'Organo di garanzia di poteri decisori che  tendano
alla  "sostituzione"  della  competenza  di  altri  Enti,  di  organi
giurisdizionali, ovvero anche di organi cui la legge demanda  in  via
esclusiva l'esercizio di potesta' amministrative. 
    3.3. Cosi'  ricostruito  il  quadro  normativo  alla  luce  delle
pronunce rese dalla Ecc.ma Corte in materia, appare di piena evidenza
la illegittimita' della disposizione di cui si tratta. 
    E invero, lo Statuto in esame, oltre a conferire alla Consulta di
garanzia compiti di consulenza, le demanda il potere di  amministrare
la Regione (sia pur limitatamente all'indizione delle elezioni, ed al
compimento  degli  atti  indifferibili  e  urgenti)   nel   caso   di
scioglimento degli Organi regionali  nei  casi  in  cui  siano  stati
compiuti "atti contrari  alla  Costituzione",  "gravi  violazioni  di
legge", ovvero laddove ricorrano  "ragioni  di  sicurezza  nazionale"
(queste,  le  ipotesi  contemplate  direttamente  dal   nuovo   testo
dell'art. 126 della Costituzione). 
    3.4. E' comprensibile che il ricorrere di  queste  gravi  ipotesi
possa   rendere   gravemente   inopportuna    l'applicazione    della
generalizzata  ipotesi  della  prorogatio  degli   organi   regionali
prevista dai due commi dell'art. 91  che  precedono  la  disposizione
impugnata. E di cio' la Regione si e' data carico. 
    Ma la scelta operata dal Legislatore regionale - a favore  di  un
organo, tra l'altro,  designato  nei  suoi  componenti  dallo  stesso
Consiglio regionale il cui scioglimento e' presupposto per  l'operare
della norma - esula in modo assoluto dalle sue competenze. 
    3.5. E, invero, se pure, dopo la riforma  introdotta  con  la  L.
Cost. n.1/1999, deve ritenersi che la materia della prorogatio  degli
organi regionali rientri nelle attribuzioni regionali e possa  quindi
essere regolamentata nello Statuto  dell'Ente  territoriale,  a  tale
conclusiohe non  puo'  giungersi  quanto  meno  per  lo  scioglimento
"sanzionatorio"  previsto  dal  sopra  richiamato  art.   126   della
Costituzione. 
    Come gia' osservato da codesta Ecc.ma Corte gia'  nella  sentenza
n. 196 del 23.05.2003, questi ultimi  principi  non  trovano  infatti
applicazione   nella   ipotesi   di   "scioglimento    o    rimozione
"sanzionatori",  prevista   dall'art.   126,   primo   comma,   della
Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo
statale  (non  piu'  previsto  per  la  semplice  impossibilita'   di
funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art.  126  Cost.,
ma solo a seguito di violazioni della Costituzione delle leggi, o per
ragioni di sicurezza nazionale), e' logico che le conseguenze,  anche
in ordine all'esercizio delle funzioni fino  all'elezione  dei  nuovi
organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve  ritenere
che  l'art.  126,  primo  comma,  della  Costituzione  implicitamente
rinvii, nonostante l'avvenuta  soppressione  del  vecchio  art.  126,
quinto comma: non potendosi supporre che resti  nella  disponibilita'
della Regione disporre la proroga dei  poteri  di  organi  sciolti  o
dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui  permanenza  in  carica
rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale". 
    Come chiaramente, se pur indirettamente, disposto  dall'art.  126
della Carta fondamentale, dunque, rientra nella esclusiva  competenza
legislativa statale disporre  in  merito  all'organo  o  al  soggetto
competente a gestire l'Ente  regionale  nelle  more  della  procedura
elettorale e del subentro degli organi ordinari. 
    Il comma 3  dell'art.  91  della  legge  statutaria  e'  pertanto
incostituzionale, per violazione dell'art. 126 della Costituzione,  e
dovra' essere conseguentemente annullato. 
    4. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente  che  gli
artt. 21, 72 e 91  della  legge  statutaria  "Statuto  della  Regione
Basilicata", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.  10
dell'11 marzo 2016, sono invasivi in partibus quibus della competenza
statale in quanto in contrasto con l'art.117, comma 3,  con  l'  art.
117, comma 2, lett. e) e con l'art. 126  della  Costituzione  per  le
ragioni  esposte  nella   trattazione   che   precede,   e   dovranno
conseguentemente essere annullati. 

(1) "Il bilancio di previsione finanziario e'  almeno  triennale,  ha
    carattere  autorizzatorio  ed  e'   aggiornato   annualmente   in
    occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata  e  di
    spesa sono elaborate  distintamente  per  ciascun  esercizio,  in
    coerenza con i documenti di  programmazione  dell'ente,  restando
    esclusa ogni quantificazione  basata  sul  criterio  della  spesa
    storica incrementale" 

(2) "1. Il Consiglio regionale  approva  ogni  anno,  con  legge,  il
    bilancio di previsione  finanziario  che  rappresenta  il  quadro
    delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare,
    riferite ad un orizzonte temporale  almeno  triennale,  esponendo
    separatamente l'andamento delle entrate e  delle  spese  in  base
    alla legislazione statale e regionale in vigore. 2.  Il  bilancio
    di' previsione finanziario comprende le previsioni di  competenza
    e di cassa del primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le
    previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e' redatto,
    secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le  modalita'
    previste dal principio  applicato  della  programmazione  di  cui
    all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento  contabile.
    Le previsioni riguardanti il  primo  esercizio  costituiscono  il
    bilancio di previsione finanziario annuale.  3.  Il  bilancio  di
    previsione finanziario ha carattere  autorizzatorio,  costituendo
    limite: a)  agli  accertamenti  e  agli  incassi  riguardanti  le
    accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di  spesa.
    Non comportano limiti alla gestione le previsioni  riguardanti  i
    rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite  di  giro.
    4.   A   seguito   di    eventi    intervenuti    successivamente
    all'approvazione  del  bilancio  la  giunta,  nelle  more   della
    necessaria  variazione  di  bilancio,  puo'  limitare  la  natura
    autorizzatoria degli  stanziamenti  di  ciascuno  degli  esercizi
    successivi considerati nel bilancio di previsione, al  solo  fine
    di garantire gli equilibri di bilancio. Con  riferimento  a  tali
    stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
    5. Il bilancio di previsione  finanziario  indica,  per  ciascuna
    unita' di voto: a) l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o
    passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello  cui  il
    bilancio  si  riferisce;  b)  l'ammontare  delle  previsioni   di
    competenza  definitive  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si
    riferisce il  bilancio;  c)  l'ammontare  delle  entrate  che  si
    prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza  l'impegno
    negli esercizi cui il bilancio si riferisce; d) l'ammontare delle
    entrate che si prevede di riscuotere o  delle  spese  di  cui  si
    autorizza  il  pagamento  nel  primo  esercizio  considerato  nel
    bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in  conto
    competenza e in conto residui. 6. Gli stanziamenti  di  spesa  di
    competenza sono  quantificati  nella  misura  necessaria  per  lo
    svolgimento delle attivita' o interventi  che  sulla  base  della
    legislazione vigente  daranno  luogo  ad  obbligazioni  esigibili
    negli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione,  e  sono
    determinati esclusivamente in relazione alle esigenze  funzionali
    ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo  cui  si
    riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa
    ogni quantificazione basata  sul  criterio  della  spesa  storica
    incrementale. 7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di
    tutte le entrate e le spese, sono iscritti: a)  in  entrata,  gli
    importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente
    e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale; b)  nell'entrata
    del  primo   esercizio,   gli   importi   relativi   all'utilizzo
    dell'avanzo di amministrazione  presunto,  nei  casi  individuati
    dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione  della  quota  vincolata
    del risultato di amministrazione utilizzata  anticipatamente;  c)
    in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto  al
    31  dicembre  dell'esercizio  precedente  cui  il   bilancio   si
    riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto  puo'  essere
    iscritto nella  spesa  del  bilancio  di  previsione  secondo  le
    modalita' previste dall'art. 42, comma  12;  d)  in  entrata,  il
    fondo  di  cassa  presunto  dell'esercizio  precedente.  8.   Nel
    bilancio, ciascun stanziamento  di  spesa  di  cui  al  comma  5,
    lettere b) e c),  individua:  a)  la  quota  che  e'  gia'  stata
    impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio
    di riferimento; b) la  quota  dello  stanziamento  di  competenza
    costituita  dal  fondo  pluriennale  vincolato,  destinata   alla
    copertura degli impegni che sono  stati  assunti  negli  esercizi
    precedenti con  imputazione  agli  esercizi  successivi  e  degli
    impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione
    agli esercizi successivi. Con riferimento a tale  quota,  non  e'
    possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo
    stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti
    il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il  medesimo  codice
    del piano dei conti della spesa cui il  fondo  si  riferisce.  9.
    Formano  oggetto  di   specifica   approvazione   del   consiglio
    regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d),  per
    ogni  unita'  di  voto  e  le  previsioni  del   comma   7.   10.
    Contestualmente  all'approvazione  della  legge  di  bilancio  la
    giunta approva, per  ciascun  esercizio,  la  ripartizione  delle
    unita' di voto del bilancio in categorie e  macroaggregati.  Tale
    ripartizione costituisce il documento tecnico di  accompagnamento
    al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalita'  con
    cui, contestualmente all'approvazione del  documento  tecnico  di
    accompagnamento, la Giunta  o  il  Segretario  generale,  con  il
    bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio,
    a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli  ai  fini
    della gestione e rendicontazione, ed ad  assegnare  ai  dirigenti
    titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le  risorse
    necessarie al raggiungimento degli obiettivi  individuati  per  i
    programmi ed i progetti finanziati  nell'ambito  dello  stato  di
    previsione delle spese. I capitoli di entrata  e  di  spesa  sono
    raccordati almeno al quarto livello del piano dei  conti  di  cui
    all'art. 4. 11. Alla legge concernente il bilancio di  previsione
    finanziario sono allegati  i  documenti  previsti  dall'art.  11,
    comma 3, e i seguenti documenti: a)  l'elenco  dei  capitoli  che
    riguardano le spese obbligatorie; b)  l'elenco  delle  spese  che
    possono essere finanziate con  il  fondo  di  riserva  per  spese
    impreviste di cui all'art.  48,  comma  1,  lettera  b).  12.  Al
    documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al  comma
    10 sono allegati i documenti previsti. dall'art. 11 comma 7.  13.
    Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e' allegato
    il prospetto riguardante le previsioni di competenza e  di  cassa
    dei capitoli di  entrata  e  di  spesa  del  perimetro  sanitario
    individuate dall'art. 20, comma  1,  ove  previsto,  per  ciascun
    esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e'
    articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie,
    categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in  titoli,
    macroaggregati  e  capitoli.  Se  il  bilancio  gestionale  della
    regione risulta articolato in modo  da  distinguere  la  gestione
    ordinaria  dalla  gestione  sanitaria,  tale  allegato   non   e'
    richiesto. 14. In relazione a quanto disposto  dal  comma  6,  le
    regioni  adottano  misure  organizzative  idonee   a   consentire
    l'analisi  ed  il  controllo   dei   costi   e   dei   rendimenti
    dell'attivita' amministrativa, della gestione e  delle  decisioni
    organizzative,  nonche'   la   corretta   quantificazione   delle
    conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di  entrata
    e di spesa. 15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del
    bilancio della regione e dei bilanci  di  cui  all'art.  47.  16.
    Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci
    sono  pubblicati:  il  bilancio  di  previsione  finanziario,  il
    relativo  documento  tecnico  di  accompagnamento,  il   bilancio
    finanziario  gestionale,   le   variazioni   del   bilancio   di'
    previsione,   le   variazioni   del    documento    tecnico    di
    accompagnamento,  il  bilancio  di   previsione   assestato,   il
    documento tecnico di  accompagnamento  assestato  e  il  bilancio
    gestionale assestato". 

(3) "Classificazione delle spese: le previsioni di spesa del bilancio
    di previsione sono classificate  secondo  le  modalita'  indicate
    all'art.  14  in:  a)  missioni  che  rappresentano  le  funzioni
    principali e gli obiettivi strategici perseguiti  dalle  regioni,
    utilizzando risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  ad  esse
    destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei
    di  attivita'  volte  a   perseguire   gli   obiettivi   definiti
    nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in  termini
    di unita' di voto. I programmi sono ripartiti in  titoli  e  sono
    raccordati alla relativa codificazione COFOG di  secondo  livello
    (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di
    cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante
    dell'allegato n. 14". 

(4) "Assestamento del bilancio: "l. Entro il 31  luglio,  la  regione
    approva con legge l'assestamento delle  previsioni  di  bilancio,
    anche  sulla  scorta  della  consistenza  dei  residui  attivi  e
    passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo  crediti  di
    dubbia   esigibilita',   accertati   in   sede   di    rendiconto
    dall'esercizio scaduto i1 31 dicembre precedente, fermi  restando
    i vincoli di cui all'art. 40. 2. La  legge  di  assestamento  del
    bilancio da' atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  di
    bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i  necessari
    provvedimenti di riequilibrio. 3. Alla legge di  assestamento  e'
    allegata una nota integrativa nella quale sono  indicati:  a)  la
    destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente  o
    i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo
    economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di
    amministrazione; c)  le  modalita'  di  copertura  dell'eventuale
    disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della
    sostenibilita' del  ricorso  all'indebitamento,  con  particolare
    riguardo ai contratti di mutuo, alle  garanzie  prestate  e  alla
    conformita' dei relativi oneri  alle  condizioni  previste  dalle
    convenzioni con gli istituti  bancari  e  i  valori  di  mercato,
    evidenziando  gli  oneri  sostenuti  in  relazione  ad  eventuali
    anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere" 

(5) "Rendiconto  generale:  "I.  I  risultati  della  gestione   sono
    dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.  2.  Il
    rendiconto generale, composto dal  conto  del  bilancio  relativo
    alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
    riguardanti il quadro generale riassuntivo e  la  verifica  degli
    equilibri, dal conto economico e  dallo  stato  patrimoniale,  e'
    predisposto secondo lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al
    presente decreto. 3. Contestualmente al  rendiconto,  la  regione
    approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  del
    consiglio  regionale  e  degli  eventuali  organismi  strumentali
    secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e  9.  4.  Al
    rendiconto della gestione  sono  allegati  i  documenti  previsti
    dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere  di  prelievo  dal
    fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art.  48,  comma
    1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per  i  quali  si  e'
    proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo  alla  gestione
    del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1. 5. Il  conto
    del bilancio dimostra i risultati finali della gestione  rispetto
    alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel
    bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata  e  per
    ciascun programma della spesa, il conto del  bilancio  comprende,
    distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme
    accertate, con distinzione  della  parte  riscossa  e  di  quella
    ancora da riscuotere; b) per la spesa  le  somme  impegnate,  con
    distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare  e  di
    quella impegnata con imputazione agli  esercizi  successivi,  che
    costituisce il fondo pluriennale vincolato. 6. Il conto economico
    evidenzia i componenti positivi  e  negativi  della  gestione  di
    competenza economica dell'esercizio considerato,  rilevati  dalla
    contabilita' economico-patrimoniale, nel rispetto  del  principio
    contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei  principi
    applicati  della  contabilita'  economico-patrimoniale   di   cui
    all'allegato n. 4/3. 7.  Lo  stato  patrimoniale  rappresenta  la
    consistenza  del  patrimonio  al   termine   dell'esercizio.   Il
    patrimonio delle regioni e' costituito dal complesso dei  beni  e
    dei rapporti giuridici, attivi e  passivi,  di  pertinenza  della
    regione, ed  attraverso  la  cui  rappresentazione  contabile  e'
    determinata la consistenza  netta  della  dotazione  patrimoniale
    comprensiva del risultato economico  dell'esercizio.  Le  regioni
    includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del  demanio,
    con specifica  distinzione,  ferme  restando  le  caratteristiche
    proprie, in relazione alle disposizioni  del  codice  civile.  Le
    regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi
    delle relative manutenzioni straordinarie, secondo  le  modalita'
    previste   dal    principio    applicato    della    contabilita'
    economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3; b)  i  crediti
    inesigibili,  stralciati  dal  conto  del   bilancio,   sino   al
    compimento dei  termini  di  prescrizione.  Al  rendiconto  della
    gestione e'  allegato  l'elenco  di  tali  crediti  distintamente
    rispetto a quello  dei  residui  attivi.  8.  In  attuazione  del
    principio  contabile  generale   della   competenza   finanziaria
    allegato al presente decreto, le regioni,  prima  di  inserire  i
    residui  attivi  e  passivi  nel   rendiconto   della   gestione,
    provvedono al  riaccertamento  degli  stessi,  consistente  nella
    revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte  dei
    residui. 9. Possono essere conservate tra  i  residui  attivi  le
    entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non
    incassate. Possono essere conservate tra  i  residui  passivi  le
    spese impegnate,  liquidate  o  liquidabili  nel  corso  di  tale
    esercizio, ma non pagate. Le  entrate  e  le  spese  accertate  e
    impegnate  non   esigibili   nell'esercizio   considerato,   sono
    immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le
    variazioni agli  stanziamenti  del  fondo  pluriennale  vincolato
    dell'esercizio in corso e  dell'esercizio  precedente  necessarie
    alla reimputazione delle entrate e delle spese  riaccertate  sono
    effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro  i
    termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
    precedente. 10.  I  residui  attivi  possono  essere  ridotti  od
    eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti  gli  atti
    per ottenerne la riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale
    esperimento superi l'importo da recuperare. 11. Le variazioni dei
    residui  attivi e  passivi  e  la  loro  reimputazione  ad  altri
    esercizi  in  considerazione   del   principio   generale   della
    competenza  finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/3,  formano
    oggetto di apposito decreto del  responsabile  del  procedimento,
    previa attestazione dell'inesigibilita' dei crediti  o  il  venir
    meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere
    dalla struttura  regionale  competente  in  materia,  sentito  il
    collegio dei revisori dei conti, che in  proposito  manifesta  il
    proprio parere.  Dette  variazioni  trovano  evidenza  nel  conto
    economico  e  nel  risultato  di  amministrazione,  tenuto  conto
    dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'"