TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA Pubblico impiego lavoro Nella causa civile iscritta al n. r.g. 357/2015 promossa da: Salvatore Coriale (C.F. CRLSVT59E11C352U), con il patrocinio dell'avv. Mavilla Federico e dell'avv...., elettivamente domiciliato in via Passaggio Folliez n. 1 Aosta presso il difensore avv. Mavilla Federico, attore; Contro Regione autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), con il patrocinio dell'avv. Tosi Paolo e dell'avv....., elettivamente domiciliato in via Paleocapa 6 20121 Milano presso il difensore avv. Tosi Paolo, convenuta. Il Giudice dott. Eugenio Gramola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento 357/2015; Osserva Espone il ricorrente, nel procedimento suddetto, di aver iniziato a prestare il servizio presso il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco essendosi reso vincitore, nell'anno 1990, di un concorso in conseguenza del quale diveniva Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poiche' a far data dal 1° gennaio 2000 i servizi antincendio venivano trasferiti dallo Stato alla Regione autonoma Valle d'Aosta, il Coriale transitava con il medesimo profilo professionale nel Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Nel 2000 la Regione Valle d'Aosta ha programmato l'indizione di un concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale sul posto vacante di Comandante regionale dei vigili del fuoco. Il Coriale ha partecipato al concorso, indetto con bando del dicembre 2000, collocandosi al primo posto in graduatoria. La Giunta regionale ha quindi approvato l'assunzione del ricorrente inquadrandolo nella qualifica unica dirigenziale a decorrere dal 1° settembre 2001 per il periodo dal 1° settembre 2001 al termine della legislatura in corso. Di fatto il detto incarico ha avuto termine nel febbraio 2003, ed e' stato seguito da una serie di altri, dallo stesso contenuto, fino al marzo 2012. Nel 2012 il Coriale e' stato individuato dal Presidente della Regione per l'incarico fiduciario di Comandante regionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, L.R. n. 22/2010, introdotto dalla L.R. 3/2012. La norma in effetti recita: Sono altresi' incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato,a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1. L'art. 10, comma 1 l.r. 22/2010 a sua volta prevede che gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. L'incarico al Coriale e' stato conferito con decorrenza dal 1° aprile 2012, previo collocamento in aspettativa dalla qualifica unica dirigenziale come previsto dall'art. 11 all'epoca vigente. Questo e' cessato al termine della legislatura nel luglio 2013. Nella successiva legislatura il Presidente della Giunta regionale ha ancora individuato il Coriale per l'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. L'incarico de quo e' stato conferito con decorrenza dal 6 agosto 2013, sempre previo collocamento in aspettativa. In data 11 settembre 2015, con nota prot. n. 15549/UP, la Regione Autonoma Valle d'Aosta comunicava al Coriale di aver revocato in capo allo stesso l'incarico fiduciario di Comandante dei VV.F. valdostani, attribuendogli quello di Vicecomandante del corpo medesimo: il tutto come da D.G.R. n. 1306 dell'11 settembre 2015. Non essendovi altri posti dirigenziali disponibili il Coriale accettava l'incarico di vicecomandante. Questi, in ricorso, rileva che per ragioni pretestuose, egli, che aveva osato dissentire dalle scelte operate dall'Amministrazione regionale, era stato demansionato e, in totale violazione dell'art. 97 della Costituzione, privato del proprio posto dirigenziale, e messo nell'umiliante condizione di dovere fungere da vice ad un soggetto dotato di minore professionalita', in un Corpo del quale era stato Comandante per quasi 15 anni. Altro e' il punto di vista della Regione resistente, che afferma che le prese di posizione del Coriale erano incompatibili con le scelte di fondo che l'Amministrazione regionale intendeva effettuare. Per l'incarico di Comandante dei vigili del fuoco e' stato quindi indicato il sig. Pio Porretta, attuale terzo chiamato in giudizio. Nelle articolatissime conclusioni il ricorrente richiede che gli venga riassegnato l'incarico del quale e' stato privato, quanto meno, in via subordinata, per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale prevista all'art. 19 comma 2 decreto legislativo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali. Questi, in sintesi, i fatti, va osservato che il ricorrente ritiene che l'agire della Regione sia totalmente illegittimo in quanto l'art. 11 comma 2-bis l.r. 22/2010 sarebbe manifestamente incostituzionale: Esso, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 97 della Costituzione sia sotto il profilo della buona amministrazione, sia sotto quello dell'accesso alla qualifica di dirigente mediante concorso. Rileva anche il ricorrente che nel pubblico impiego contrattualizzato le norme che vi sovrintendono hanno natura non pubblicistica, bensi' strettamente civilistica, sicche' rimangono al di fuori della potesta' legislativa regionale. Tali considerazioni di principio sono senz'altro esatte: infatti, per la miglior chiarezza di discorso, puo' esser rilevato che la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, ricorda che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio. La sentenza 7 luglio 2015 n. 180 osserva poi che e' indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui per effetto della «intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresi', il personale delle Regioni, la materia e' regolata dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva» (sentenza n. 286 del 2013). Infatti, a seguito della suddetta privatizzazione, la materia cui va ricondotto il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi comprese le Regioni e' quella dell'ordinamento civile, che appartiene alla potesta' del legislatore statale, il quale «ben puo' intervenire [...] a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilita', anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (sent. n. 19 del 2013)» -(sentenza n. 228 del 2013). In altri termini, «la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato e' rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007)» (sentenza n. 77 del 2013). Con riguardo, poi, specificamente, all'assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che essa «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne' concreta, cioe', una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa» delineando un «mutamento provvisorio di mansioni». Pertanto, «la relativa disciplina rientra [...] nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, [...] di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera 1) Cost.» (sentenza n. 17 del 2014)». Questo giudicante ritiene, sul punto, estremamente significativa la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2010, emessa proprio nei confronti di una legge della Regione Valle d'Aosta. Nella parte motiva, tra l'altro, si legge: La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2009 sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost. e' fondata. 2.1. - La disposizione censurata, al comma 1, disciplina il potere dell'amministrazione pubblica di procedere a controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti e, al comma 2, definisce le fasce orarie di reperibilita', strumentali alla concreta attuazione ed efficacia di quel controlli. Tali norme regolano, quindi, un'espressione particolare del piu' generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in capo al datore di lavoro. La fonte di tale potere e' il contratto di lavoro laddove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. Trattandosi di uno dei poteri principali che l'ordinamento attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di lavoro subordinato) la relativa disciplina deve essere uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale, cosi' come gia' affermato da questa Corte con riferimento a norme concernenti altri istituti del rapporto di pubblico impiego «contrattualizzato» (sentenze n. 189 e n. 95 del 2007). I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 sono dunque illegittimi, essendo riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (...) Infatti, se il potere di controllo della Pubblica amministrazione sulle assenze per malattia, dei dipendenti, il cui rapporto di lavoro e' retto dalla disciplina generale di diritto privato, appartiene alla materia dell'ordinamento civile, alle Regioni e comunque precluso porre in essere, con propri atti legislativi, ogni disciplina di quei controlli. E cio' indipendentemente dal contenuto della normativa statale nella materia. In sostanza, quindi, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la Regione Valle d'Aosta, pur a statuto speciale, non ha potesta' legislativa alcuna in ordine alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, e, qualora vi legiferi, non puo' emanare norme difformi a quelle statali. Orbene: la legge statale non obbliga sempre e comunque ad avvalersi del concorso pubblico per la scelta dei dirigenti: l'art. 19 comma 6 decreto legislativo 165/2001 statuisce infatti: Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di, tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni (...). Ma non e' prevista la possibilita' di revoca ad libitum degli incarichi dirigenziali. Essa e' infatti ritenuta ammissibile soltanto per gli incarichi di carattere apicale, nel quale vi e' un stretto intuitus persona e tra l'organo politico e il dirigente che deve curare l'esecuzione delle fondamentali direttive ai livelli piu' elevati. Non e certo necessario, se non per mera comodita' di lettura, ricordare che codesta Corte ritiene (sentenza 24 giugno 2010, n. 224) che la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali «e' ammissibile solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, e solo dopo un giusto procedimento che consenta all'interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale» (...)In termini generali, questa Corte ha innanzitutto chiarito che i predetti meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuita' dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialita', sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione dei dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti... Circa il requisito della apicalita', la sentenza n. 104 del 2007 ha infatti rilevato come, nell'assetto organizzativo della Regione Lazio, vi sia in realta' «una molteplicita' di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl». Per l'effetto, se il comandante dei Vigili del fuoco e' un Dirigente apicale, nel senso sopra indicato, la norma regionale, pur emanata in materia nella quale la Regione non ha potesta' legislativa, e' comunque conforme alla legge statale e non viola ne' l'art. 117 comma 2 lett L) della Costituzione ne' l'art. 97; in caso contrario la violazione sussiste. A questo giudicante non pare che il Comandante dei Vigili del Fuoco sia un dirigente apicale, specie poi in una piccola realta' come quella della Valle d'Aosta, nella quale appare escluso che il Dirigente di un piccolo Corpo possa occuparsi soltanto di generalissime problematiche di indirizzo politico - istituzionale. Vi sono, pero', piu' specifici motivi che giustificano tale affermazione di principio. Intanto, al Comandante dei Vigili del fuoco e' richiesta una specifica preparazione tecnica: l'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 infatti prevede: 1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e' posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco. 2. Il Comandante e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco. 3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, comando vicario e' svolto dal Vicecomandante. 4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome; b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo. professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. 5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresi' conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. 6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante e' incompatibile con la titolarita' di cariche pubbliche elettive. 7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, designati dal Comandante. Pare a questo giudice remittente che gia' l'insieme degli specifici requisiti di carattere tecnico richiesti al Comandante dei Vigili del Fuoco dall'art. 4 sopra riportato lasci intendere che si tratta di un incarico principalmente di carattere tecnico. Se si esaminano, poi, i requisiti specifici per il conferimento dell'incarico previsti dalla deliberazione 11 settembre 2015 n. 1303 (immediatamente precedente la n. 1306, adottata in pari data, che ha sostituito il Comandante dei Vigili del Fuoco) si rileva che la maggior parte dei compiti indicati e' di carattere strettamente tecnico, in taluni casi anche su questioni di dettaglio del tutto incompatibili con l'esercizio di funzioni dirigenziali di carattere apicale, tali da richiedere un rapporto strettamente fiduciario con l'autorita' politica (cfr., ad esempio, punti 4, 7, 12). Essa, prodotta al doc. 33 della Regione resistente, riporta: CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDANTE Livello 2 Graduazione A REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO Incarico fiduciario. Funzioni 1. Ha la diretta responsabilita' dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendio affidati al personale del Corpo valdostano del vigili del fuoco. 2. Assicura, anche per gli aspetti connessi alla Difesa Civile, il servizio di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi su tutto il territorio regionale. 3. Partecipa alle attivita' di pianificazione di protezione civile di competenza dei Vigili del fuoco. 4. Assicura, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali, l'organizzazione e l'attuazione dei servizi antincendi aeroportuali. 5. Cura l'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ne dispone la chiamata in servizio temporaneo, ne assicura il coordinamento dell'attivita' con quella del personale professionista e provvede all'assistenza ai suoi organi. 6. Provvede all'organizzazione ed all'attuazione degli interventi al di fuori del territorio regionale nei casi di cui agli articoli 5 - comma 2 - e 17 della L.R. n. 37/09. 7. Provvede all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione degli incendi ed al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia. 8. Presiede la Commissione tecnica regionale per prevenzione degli incendi e partecipa, con facolta' di delega, alle altre Commissioni previste dalla normativa vigente. 9. Cura la cooperazione transfrontaliera e i rapporti con gli organi dello Stato e con gli organismi internazionali competenti in materia di soccorso, prevenzione ed estinzione degli incendi e formazione anche mediante la predisposizione di idonei accordi o convenzioni. 10. Provvede all'organizzazione ed all'attuazione dei servizi di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del decreto legislativo 139/2006 e, per quanto competenza, alla formazione del lavoratori prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. 11. Partecipa, con la protezione civile, all'elaborazione della pianificazione di emergenza relativa al rischio industriale. 12. Cura, di concerto con le strutture regionali competenti, le attivita' connesse allo sviluppo e alla manutenzione delle sedi di servizio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nonche' della struttura di addestramento denominata «Finestra di Sorreley-Meysattaz» e della Scuola Regionale Antincendi, di cui e' responsabile. 13. Provvede alla gestione amministrativa e contabile del personale, gestisce le procedure di appalto dei lavori e delle forniture di beni e servizi destinati al Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 14. Partecipa alle attivita' di protezione civile anche in sostituzione del Capo della Protezione civile, nel caso di sua assenza o impedimento, per quanto concerne la gestione tecnico-operativa in situazioni emergenziali, secondo le modalita' definite da apposita deliberazione della Giunta regionale. 15. E' individuato, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, quale datore di lavoro del personale assegnato alle strutture dirigenziali del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1722/2013. Per di piu', e cio' appare davvero decisivo, il Comandante dei vigili del fuoco non e' nemmeno inquadrato formalmente al livello apicale: dallo stesso documento egli risulta infatti al livello 2 A, sottordinato al coordinatore del dipartimento di protezione civile e vigili del fuoco -che e' inquadrato al primo livello. Se si leggono i requisiti specifici per il conferimento di quest'ultimo incarico ben si comprende che, piuttosto, questo e' l'incarico di carattere apicale e che, tra le numerose responsabilita', il Coordinatore del dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco ha, oltre a compiti di alta amministrazione, ben specifici e pregnanti poteri di coordinamento e financo un potere di controllo sul Comandante dei Vigili del fuoco (punto J) Infatti la delibera prevede: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO Livello 1 Graduazione A. REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (COORDINATORE) Incarico fiduciario. Funzioni a) attua tutte le forme di collaborazione interna all'Amministrazione al fine di garantire l'unitarieta' e la coerenza dell'azione amministrativa; b) cura i raccordi con i Ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del dipartimento; c) cura le relazioni esterne e si occupa delle funzioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e documentazione anche specifica concernenti le attivita' del dipartimento; d) formula le proposte alla Giunta regionale al fine dell'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell'Amministrazione; e) garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e delle norme e disposizioni di riferimento per l'attivita' del dipartimento; f) coordina e, ove necessario, gestisce i procedimenti amministrativi nell'ambito del proprio dipartimento; g) pianifica, programma, ove necessario gestisce, e monitora lo svolgimento delle attivita', Compresi i progetti specifici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del dipartimento; h) programma, ove necessario gestisce, e monitora il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali al fine del corretto svolgimento delle attivita' del dipartimento; i) sovrintende la gestione generale del dipartimento (segreteria, protocollo, contabilita' sistemi informativi, amministrazione del personale); j) verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze ordinarie assegnate al dirigenti del dipartimento; k) e' individuato, al sensi del decreto legislativo n. 81/2008, quale datore di lavoro del personale assegnato alle strutture dirigenziali Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco e Centro Funzionale regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1722/2013; l) svolge le seguenti funzioni di Capo della Protezione civile: a) supporta il Presidente della Regione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni prefettizie inerenti alla protezione civile supporta il Presidente della Regione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni prefettizie inerenti alla protezione civile, alla difesa civile, alla ricerca delle persone scomparse; b) cura e coordina la pianificazione dell'emergenza di protezione civile e di difesa civile, nonche' quella relativa al rischio industriale, ai trafori internazionali e alla ricerca delle persone scomparse; c) programma e attua le attivita' di formazione e di addestramento e provvede alla divulgazione nel settore della protezione civile; d) coordina le varie componenti della protezione civile nell'attuazione degli interventi di competenza secondo quanto previsto dalla pianificazione dell'emergenza; e) cura i rapporti con le istituzioni europee, gli enti, gli organismi, le organizzazioni e le associazioni internazionali nel settore della protezione civile e gli adempimenti connessi alla cooperazione trasfrontaliera e interregionale; f) cura i rapporti con lo Stato e le Regioni nel quadro delle attivita' istituzionali di protezione civile; g) coordina gli interventi economici a seguito di calamita' ed emergenze; h) coordina e gestisce le attivita' connesse alla Colonna mobile regionale; i) gestisce la rete regionale di radiocomunicazioni; j) gestisce e coordina le attivita' legate all'uso degli elicotteri; k) coordina gli adempimenti connessi alla Centrale Unica di Soccorso; l) coordina la Sala operativa regionale; m) gestisce il volontariato della protezione civile; n) cura i rapporti con il Soccorso Alpino Valdostano. Pare quindi a questo giudicante che la questione sollevata non sia manifestamente infondata: l'art. 11 comma 2-bis l.r. 22/2010, coordinato con l'art. 10, comma 1 della stessa legge, prevede la revocabilita' ad libitum di un incarico dirigenziale che non puo' essere ritenuto apicale e rispetto' al quale il Dirigente non puo' essere privato, anche in relazione al disposto dell'art. 97 della Costituzione, del proprio diritto a svolgere le funzioni a lui assegnate per il periodo di durata dell'incarico. La questione e' certamente rilevante nel giudizio pendente davanti a questo giudice: se la norma in questione fosse legittima, il ricorso andrebbe necessariamente rigettato, poiche' la revoca dell'incarico e' avvenuta sulla base di un disposto di legge che consente al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di provvedervi a propria discrezione; in caso contrario andrebbe accolta quanto meno la domanda subordinata, diretta ad ottenere che venga dichiarato il diritto del ricorrente ad esercitare le proprie funzioni per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale prevista all'art. 19 comma 2 decreto legislativo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali.