LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE 
                             (Sezione 4) 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Ferrara Mario - Presidente e relatore; 
        Mainini Elisabetta - Giudice; 
        Pompei Patrizia - Giudice, 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2016/2013, spedito
il 14 dicembre 2013,  avverso  cartella  di  pagamento  n.  087  2013
00094777 82 Tas.Automobili 2010; 
    Contro Regione Toscana; 
    Proposto dal ricorrente: Tognetti Marco, via Padre Bruno Fedi  n.
8 - 56122 Pisa (PI), difeso da Gnesi Avv. Tessa, via A. Fratti n.  19
- 56100 Pisa (PI). 
    Con ricorso 16 dicembre 2013 il sig. Tognetti Marco impugnava  la
cartella esattoriale emessa in data 21 settembre  2013  da  Equitalia
Centro S.p.A. su incarico della Regione Toscana, quale  Ente  preteso
creditore della pretesa tributaria. 
    Rileva  parte  ricorrente   che   l'autoveicolo   di   cui   alla
controversia   in   oggetto   risulta   essere   soggetto   a   fermo
amministrativo iscritto in data 13 febbraio  2008  e,  come  si  puo'
evincere dal contenuto  delle  circolari  del  Ministero  Finanze  n.
112/98 e n. 2/03, l'iscrizione al P.R.A. del fermo amministrativo  e'
atto idoneo a provare la temporanea perdita di possesso del bene, con
conseguente   esonero   dall'obbligo   di   pagamento    del    bollo
automobilistico. 
    Nonostante  questo  alcune  Regioni,  come  la  Regione  Toscana,
obbliga  i  proprietari  di  autoveicoli  al  pagamento   del   bollo
automobilistico, avvalendosi di norme regionali in contrasto  con  la
normativa nazionale, che violerebbero l'art. 117, comma due,  lettera
e) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dei  sistema
Tributario e l'art. 119, comma due della Costituzione, che  subordina
la possibilita' per le Regioni e gli  Enti  locali  di  stabilire  ed
applicare tributi, che siano in contrasto con i principi  statali  di
coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. 
    Il  ricorrente,  produce  copia  della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 288 del 2012 che ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale della normativa in materia  della  Regione  Marche  in
relazione a  fattispecie  identica  a  quella  oggetto  del  presente
ricorso  e  propone  formale  istanza  perche',  questa   Commissione
tributaria provinciale di Firenze, voglia ritenere non manifestamente
infondata la eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003,  per
violazione   dell'art.   119   della    Costituzione,    riportandosi
integralmente alle motivazioni esplicitate dalla Corte costituzionale
nella sentenza  n.  288  del  19  dicembre  2012  con  cui  la  Corte
costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della  Regione
Marche  n.  20/2011   art.   10,   laddove   escludeva   dall'esonero
dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, un autoveicolo
sottoposto a fermo amministrativo. 
    La  sentenza  n.  288/2012  del  19  dicembre  2012  della  Corte
costituzionale,  cosi  si  e'  pronunciata:  "E'   costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e)
della Costituzione l'art. 10, legge regionale n. 28  del  2011  della
Regione Marche, in quanto, nel disporre l'esclusione della  esenzione
dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica Regionale,  in
caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati,
ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di  tributi
esattoriali. Invero, alla luce del quadro normativa  di  riferimento,
tale tassa si qualifica come tributo  proprio  derivato  rispetto  al
quale la Regione puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni  nei
limiti di legge e quindi non puo' escludere esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni gia' previste dalla legge statale". 
    La tassa automobilistica e' tributo istituito  e  regolato  dalla
legge  statale.  Disciplinata  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39  (testo  unico  delle  leggi  sulle
tasse automobilistiche), e successive modificazioni,  essa  e'  stata
"attribuita" per intero alle Regioni a  statuto  ordinario  dall'art.
23, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992.  n.  504
(riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  assumendo  contestualmente  la
denominazione di tassa automobilistica regionale. 
    L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997,  n.
449 (misure per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  ha,
altresi', demandato alle Regioni "la riscossione, l'accertamento,  il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo" alla suddetta tassa. 
    Lo stesso art. 17, della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore  -  in
base alla potenza effettiva anziche', come  in  passato,  ai  cavalli
fiscali  -  ed  ha  stabilito,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche  sono
determinate "con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto  con
il Ministro dei Trasporti e della Navigazione,  (...)  per  tutte  le
Regioni, comprese quelle  a  statuto  speciale,  in  uguale  misura",
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito  alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.  504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi  della  tassa
per gli anni successivi, "nella misura compresa tra il 90 ed  il  110
per cento degli stessi imponi vigenti nell'anno precedente". 
    Per  completare  il  quadro  normativo,  in  cui  si  colloca  la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in  relazione  ai
presupposti non gia' assoggettati ad  imposizione  erariale  -  e  di
tributo proprio derivato dalla Regione, che, ai sensi della  medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali  possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione  statale  e
nel rispetto della normativa comunitaria. 
    Se  ne  desume  che  la  Regione,  con  riferimento  alla   tassa
automobilistica che, in tale  contesto,  si  qualifica  come  tributo
proprio derivato: 
        a)  non  puo'  modificarne  il  presupposto  ed  i   soggetti
d'imposta (attivi e passivi); 
        b) puo' modificarne le aliquote nel  limite  massimo  fissato
dal comma 1, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 504  del  11992
(tra il 90 ed il  110  per  cento  degli  importi  vigenti  nell'anno
precedente); 
        c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti
di legge e,  quindi,  non  puo'  escludere  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni gia' previste dalla legge statale. 
    L'art. 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68
(Disposizioni in materia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
e  delle  Province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   che   costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto,  al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in
tributi propri regionali, a decorrere dal 1° marzo 2013,  stabilisce,
al comma 2, che "Fermi restando i limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale"; per poi aggiungere, al comma 3, che  alle
Regioni a statuto  ordinario  spettano  gli  altri  tributi  ad  esse
riconosciuti dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  stesso,  aggiungendo  che  i  predetti  tributi
costituiscono tributi propri derivati. 
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce  alla
conclusione che la tassa in questione non  ha  acquisito,  nel  nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica  regionale,  ma
solo la volonta' del legislatore  di  riservare  ad  essa  un  regime
diverso rispetto a quello stabilito per gli altri  tributi  derivati,
attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che  questo  comporti
una  modifica  radicale  di  quel  tributo,  come  anche   confermato
dall'inciso  "fermi  restando  i  limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale". 
    Cio'   posto,   la   evoluzione   della   natura   della    tassa
automobilistica - che aveva, originariamente, quale  presupposto  "la
circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli  e  dei
relativi  rimorchi"  (art.  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 39 del 1953), e che e'  successivamente  divenuta,  per
effetto dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del  1982,  tassa  sulla
proprieta' del veicolo - non incide sulla  soluzione  della  presente
questione, poiche' la individuazione delle eventuali ricadute di tale
mutata natura sull'ambito di operativita' della norma interposta, non
e operazione che possa ritenersi affidata al  legislatore  regionale,
attesa, appunto, la persistente spettanza in capo  allo  Stato  della
competenza legislativa esclusiva in materia de qua. 
    Ne consegue che la norma censurata, nel  disporre  la  esclusione
della   esenzione   dall'obbligo   del    pagamento    della    tassa
automobilistica  regionale  in  caso  di   fermo   amministrativo   o
giudiziario di beni mobili registrati, a parere  di  questo  Giudice,
violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di  Tributi
erariali. 
    Pertanto la previsione  dell'obbligo  di  pagamento  del  tributo
anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo
amministrativo  o  giudiziario,  porrebbe  la  norma   Regionale   in
contrasto con la normativa statale di riferimento e  conseguentemente
con i principi generali del sistema  Tributario  nazionale,  violando
l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva
allo Stato la materia del sistema Tributario, e l'art.  119,  secondo
comma della Costituzione che subordina la possibilita' per le Regioni
e gli Enti locali  di  stabilire  ed  applicare  tributi  ed  entrate
proprie al rispetto  dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario. 
    La questione come sopra specificata  si  palesa  rilevante  nella
fattispecie concreta, in quanto la  norma  regionale  censurata,  nel
disporre la esclusione della  esenzione  del  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale  in  caso  di   fermo   amministrativo   o
giudiziario di beni mobili registrati, avrebbe violato la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.