Ricorso nell'interesse della Regione Puglia  (c.f.  80017210727),
con sede in Bari (70100), Lungomare Nazario Sauro n. 33,  in  persona
del Presidente pro tempore, Michele Emiliano, rappresentata e difesa,
in forza di procura a margine del presente atto ed  in  virtu'  della
deliberazione di giunta regionale n. 1514 del 3  ottobre  2016  (doc.
1), dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del foro  di  Roma  (c.f.
MRN            FNC            73D28            H501U;            pec:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax.   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti,  9  (00197)  ha
eletto domicilio; ricorrente. 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo
Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  con  domicilio  in  Roma  (00186),  via  dei
Portoghesi, 12; resistente. 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 9 giugno 2016, n.  98  («Disposizioni  urgenti  per  il
completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA»), cosi come convertito in legge dalla  legge  1°  agosto
2016, n. 151, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.
182 del 5 agosto 2016, limitatamente all'art. 1, comma 1, lettera b). 
 
                                Fatto 
 
    1.  Al  fine  di  apprezzare   le   ragioni   di   illegittimita'
costituzionale della disposizione indicata in epigrafe  e'  opportuno
anteporre una breve premessa in ordine al quadro normativo nel  quale
quest'ultima si va ad inserire. 
    Come e' risaputo, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61  del
2013 ha previsto la possibilita' di  procedere  al  «commissariamento
straordinario dell'impresa, esercitata anche in  forma  di  societa',
che impieghi un numero di  lavoratori  subordinati,  compresi  quelli
ammessi al trattamento di  integrazione  guadagni,  non  inferiore  a
mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e
comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti  per  l'integrita'
dell'ambiente e della salute a causa  della  inosservanza  reiterata,
dell'autorizzazione integrata ambientale». 
    Il successivo comma 5, inoltre, prevede che contestualmente  alla
nomina  del  commissario  straordinario  venga  predisposto,  da  tre
esperti «scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in
materia di tutela  dell'ambiente  e  della  salute  e  di  ingegneria
impiantistica», il «Piano delle misure e delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari  per
garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.». 
    L'approvazione di  tale  piano  e'  affidata,  dal  comma  7  del
medesimo articolo, ad un decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei'  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro quindici  giorni
dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. 
    La  disposizione  precisa  -  e   si   tratta   di   un   aspetto
particolarmente  rilevante  in  questa  sede  -   che   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  «al  fine
della formulazione» della  menzionata  proposta,  «acquisisce»  sulla
medesima il parere «della regione competente, che (e')  res(o)  entro
dieci giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  la  proposta  del
Ministro puo' essere formulata» anche in assenza di detto parere. 
    Specifiche disposizioni sono inoltre dettate all'art.  2  per  il
commissariamento di S.p.a. ILVA, avente sede a Milano,  in  relazione
alla quale sono ritenuti esistenti ex lege  i  requisiti  di  cui  al
menzionato art. 1. 
    In  attuazione  della  normativa  sommariamente  richiamata,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si e'
provveduto  alla  «Approvazione  del  piano  delle  misure  e   delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo  1,
commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89» con riferimento allo
stabilimento ILVA di Taranto. 
    Nelle premesse di tale decreto, per quanto qui di  piu'  prossimo
interesse, si da' espressamente conto dell'acquisizione della nota n.
5526 del 20 dicembre 2013, con cui la Regione Puglia ha trasmesso  il
parere ai sensi dell'art. 1, comma 7, decreto-legge 4 giugno 2013, n.
61, sulla proposta di piano delle misure e delle attivita' di  tutela
ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013. 
    2. In tale quadro si viene a inserire la disposizione legislativa
qui censurata. In particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lett.  b)  del
decreto-legge n.  98  del  2016,  prevede,  tra  l'altro,  che  «dopo
l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico  con  il
quale (...) e' individuato l'aggiudicatario (...),  quest'ultimo,  in
qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda  di
autorizzazione dei nuovi interventi e di  modifica  del  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,
o  di  altro  titolo   autorizzativo   necessario   per   l'esercizio
dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla  propria
offerta   vincolante   definitiva».   Quanto   alla   procedura   per
l'approvazione delle modifiche o integrazioni al menzionato Piano, si
dispone quanto segue: «la domanda, completa dei relativi allegati, e'
resa disponibile per la  consultazione  del  pubblico  sul  sito  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione  di  eventuali
osservazioni. Della disponibilita' della domanda sul sito web ai fini
della consultazione da parte del pubblico e' dato  tempestivo  avviso
mediante pubblicazione su due quotidiani  a  diffusione  nazionale  e
almeno due quotidiani a  diffusione  regionale.  L'istruttoria  sugli
esiti della consultatone, e' svolta dal medesimo Comitato di  esperti
di cui al comma 8.2 nel termine di' sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda, predisponendo una relazione  di  sintesi
delle osservazioni ricevute, nonche' garantendo il pieno rispetto dei
valori limite di  emissione  stabiliti  dalla  normativa  dell'Unione
europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  o  di  altro  titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni
caso  assicurare  standard  di  tutela  ambientale  coerenti  con  le
previsioni  del  Piano  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto  compatibili,  e  sono
disposte,   nei   quindici   giorni   successivi   alla   conclusione
dell'istruttoria,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico». 
    Come si vede, le modifiche e  le  integrazioni  al  «Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria», di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, sono
approvate con un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
senza che sia in alcun modo necessario acquisire la  posizione  della
Regione  interessata,  neppure  nella  tenue  forma  del  parere  non
vincolante. 
    Tale previsione deve ritenersi costituzionalmente illegittima per
i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. Violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118,  primo
e  secondo   comma,   Cost.,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    1. La prima ragione di  incostituzionalita'  e'  riferibile  alla
violazione degli articoli 117, terzo e quarto  comma,  118,  primo  e
secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale  collaborazione.
Per illustrare il punto e' innanzitutto necessario soffermarsi  sulle
materie in cui interviene la disposizione in esame. 
    2. Al riguardo, in primo luogo, occorre evidenziare come la norma
qui contestata  incida  simultaneamente  su  un  insieme  di  materie
intrecciate tra loro: si tratta, in particolare, della materia  della
«tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  affidata  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale, nonche' della  materia  della  «tutela
della salute», che a norma dell'art., 117, terzo comma, Cost., spetta
alla legislazione concorrente di Stato e Regioni  (cfr.,  fra  molte,
Corte cost., sentenze numeri 371 del 2008, 87 del 2006, 12 del  2004,
329 del 2003). 
    In particolare, che venga in rilievo  la  materia  relativa  alla
tutela della salute e' di tutta evidenza, considerato il nomen  juris
del Piano, che si riferisce espressamente alla  «tutela  sanitaria»",
nonche' il procedimento di  formazione  del  Piano,  che  prevede  il
necessario coinvolgimento  del  Ministro  della  salute.  Altrettanto
evidente e' l'incidenza nella  norma  oggetto  di  impugnativa  sulla
materia delle «attivita' produttive», ricondotta dalla giurisprudenza
costituzionale  alla  sfera  della  potesta'  legislativa   residuale
regionale di cui all'art. 117, quarto  comma,  Cost.  (cfr.,  fra  le
altre, sentenze numeri 15 del 2010 e 376 del 2002). 
    Ebbene, la  norma  de  qua,  come  si  e'  visto,  in  un  ambito
caratterizzato da un simile intreccio di materie, regola una funzione
amministrativa  -  ossia  l'approvazione  delle  modifiche  e   delle
integrazioni al Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 marzo 2014 - affidandola a un organo  statale,  senza
prevedere alcuna forma di collaborazione con la Regione interessata. 
    Tale  circostanza  viola  i  parametri  sopra  menzionati  per  i
concorrenti motivi di seguito illustrati. 
    3.1. Come e' noto, la giurisprudenza della  Corte  costituzionale
ha ritenuto ormai da tempo che, nei  casi  in  cui  una  disposizione
legislativa verta su un «intreccio»  di  materie,  senza  che  se  ne
riesca a individuare una dotata del carattere di prevalenza, lo Stato
puo' adottare la menzionata disposizione  purche'  la  disciplina  da
essa recata sia rispettosa  del  principio  di  leale  collaborazione
prevedendo adeguati meccanismi cooperativi con le  istituzioni  delle
autonomie territoriali di volta in volta interessate (cfr.,  ad  es.,
le sentenze numeri 229 del 2012, 330 del 2011, 339 e 168 del 2009, 51
del 2008, 50 del 2005, nonche', con particolare riguardo  a  casi  in
cui  e'  coinvolta  la  materia   della   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema», le sentenze numeri 278 del 2010 e 88 del 2009;  con
particolare riguardo ai casi in cui sia  coinvolta  la  tutela  della
salute cfr. ad esempio sentenze numeri 162 del 2007 e 134 del 2006). 
    Il  carattere  «costituzionalmente  necessario»  che  in  ipotesi
simili assumono gli strumenti procedurali della leale  collaborazione
non puo' essere espresso in modo piu' chiaro, che con  le  parole  di
codesta Ecc.ma Corte: l'esercizio di poteri unilaterali  dello  Stato
deve  essere  escluso  «nelle  ipotesi  di  esercizio  accentrato  di
funzioni amministrative  e  legislative,  in  base  al  principio  di
sussidiarieta', di cui all'art. 118 Cost. Nell'esclusione  dorrebbero
inoltre rientrare le molteplici fattispecie di incroci o intrecci tra
funzioni statali e regionali, tali da rendere impossibile  o  dannosa
una netta separazione e rendere quindi inevitabile il  raggiungimento
di accordi tra Stato e Regioni, come modalita' elettiva  di  armonica
composizione dei rispettivi interessi costituzionalmente tutelati (ex
plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50  del  2005,
n. 308 del 2003)» (cfr. Corte cost., sentenza n. 39 del 2013). Ma non
e' tutto: il giudice costituzionale ha anche precisato «l'intensita'»
delle  forme  di  coinvolgimento   regionale,   che   devono   essere
proporzionate  al  tipo  di  interessi  coinvolti,  alla   natura   e
all'intensita' delle esigenze unitarie da soddisfare, alla  tipologia
ed estensione delle  competenze  regionali  «invase»  dall'intervento
statale (cfr., fra le tante, Corte cost., sentenza n. 62 del 2005). 
    Ebbene, alla luce di  cio',  la  disposizione  in  parola  appare
palesemente in contrasto con gli invocati  parametri  costituzionali,
in quanto - in un caso in cui si verifica,  con  tutta  evidenza,  un
«intreccio»  di  materie  senza  che  se  ne  possa  individuare  una
prevalente sulle altre - affida la funzione amministrativa de qua, in
modo esclusivo e unilaterale, a un organo  statale  senza  richiedere
alcuna forma di collaborazione con la  Regione  interessata,  neppure
nella debole forma del parere non vincolante. 
    3.2. In secondo luogo, si deve  rilevare  che  -  anche  a  voler
considerare  esclusivamente  il  titolo  di  intervento  della  legge
statale consistente nella «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»  -
la  norma  contestata  ha  un  contenuto  che,  per  sua  natura,  e'
inevitabilmente  portato   ad   incidere   fortemente   su   funzioni
istituzionalmente attribuite alla competenza regionale, quali  quelle
attinenti alla tutela della salute ed alle attivita'  produttive.  Al
riguardo e'  dunque  necessario  evocare  quell'ulteriore  filone  di
giurisprudenza costituzionale che evidenzia come nei casi in  cui  la
legge statale (quand'anche si muova nell'ambito di un  sicuro  titolo
di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, Cost.)  determini
una  «forte  incidenza»  su  funzioni  di  competenza  regionale,  le
attivita' amministrative attuative  di  detta  legge  debbano  essere
disciplinate nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione
con la Regione interessata (cfr., ad es., sentenza n.  88  del  2003,
nonche'  -  con  specifico  riferimento  al  settore   della   tutela
dell'ambiente - sentenza n. 232 del 2009). 
    Ora, e' del  tutto  evidente  la  circostanza  secondo  la  quale
l'approvazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria, o di altro titolo autorizzativo che si  renda
necessario  ai  fini  dell'esercizio  dell'impianto  siderurgico  del
Gruppo ILVA di Taranto, incida fortemente sulle  competenze  e  sulle
funzioni regionali vertenti sulle materie illustrate. La mancanza  di
qualunque strumento collaborativo o modulo consensuale con la Regione
interessata - ancorche' nella forma piu' debole e meno vincolante per
l'esercizio della funzione amministrativa allocata al livello statale
- rende dunque manifesta l'incostituzionalita' della disposizione  in
esame. 
    3.3.  Infine,  preme  evidenziare   specificamente   il   patente
contrasto con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost.,  della  norma
de qua. Quest'ultima, infatti, regola  l'esercizio  di  una  funzione
amministrativa    affidandolo    integralmente    a     un     organo
dell'amministrazione statale. Ora, non mette  conto  in  questa  sede
valutare  la  sussistenza   del   presupposto   della   inadeguatezza
dell'amministrazione regionale a svolgere detta funzione, che -  come
e' noto - e' il solo che legittima l'allocazione al  livello  statale
di una funzione amministrativa, poiche' la disposizione che in questa
sede si contesta interviene a valle di  una  normativa  che  ha  gia'
previsto e disciplinato la (analoga) funzione della approvazione  del
Piano. Il  principio  di  sussidiarieta'  di  cui  alle  disposizioni
costituzionali da ultimo invocate, infatti, esige  non  solo  che  la
funzione amministrativa sia attribuita  al  livello  piu'  vicino  al
cittadino, ma anche che - quando per ragioni  di  esercizio  unitario
sia necessario attribuirla a un  livello  «superiore»  -  il  livello
«inferiore» sia messo in condizioni di  collaborare  con  l'esercizio
della  funzione  medesima  in  un  modo  tale,  ovviamente,  da   non
pregiudicarne  la  funzionalita'  (istanze  tutte   ben   chiaramente
presenti nella giurisprudenza della Corte fin dalla sentenza  n.  303
del 2003). Tale precetto e' stato evidentemente violato nel  caso  in
questione, poiche' la previsione di un mero parere non vincolante  da
parte della Regione interessata  avrebbe  soddisfatto  la  menzionata
esigenza di coinvolgimento e di collaborazione, senza pregiudicare in
alcun   modo,    evidentemente,    la    funzionalita'    dell'azione
amministrativa. 
    Depone  nel  senso  della  palese  violazione,  da  parte   della
disposizione che in questa sede  si  contesta,  dei  parametri  sopra
indicati, la considerazione,  gia'  piu'  sopra  anticipata,  che  le
disposizioni vigenti - in generale, e non  solo  per  il  caso  dello
stabilimento siderurgico dell'ILVA S.p.a. di Taranto - prevedono, per
l'approvazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria,  la  previa  acquisizione  del  parere  della
Regione competente: il che evidenzia  vieppiu'  l'incostituzionalita'
dell'odierna disposizione che invece non la prevede. Tanto piu'  che,
proprio nel caso di specie, come riferito in premessa, l'approvazione
del Piano mediante  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 marzo 2014 (attualmente vigente) era avvenuta in concreto
a  seguito  dell'acquisizione  del  parere   della   Regione   Puglia
espressamente previsto dall'art. 1, comma 7, decreto-legge  4  giugno
2013, n. 61 (cfr. nota della Regione Puglia n. 5526 del  20  dicembre
2013, richiamata nelle premesse del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri). 
    4. In ragione di quanto precede, si chiede a codesta Ecc.ma Corte
di voler annullare la norma impugnata. 
II. Violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e  del  principio  di
ragionevolezza, in riferimento agli  articoli  117,  terzo  e  quarto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' al  principio  di
leale collaborazione. 
    1. I profili sviluppati nel motivo che precede  rendono  evidente
un altro aspetto di incostituzionalita' della norma in esame. 
    Come si e' visto, quest'ultima regola il procedimento tramite cui
giungere a modifiche  e  integrazioni  dello  specifico  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria  approvato,
con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  marzo
2014, in specifico riferimento allo  stabilimento  ILVA  di  Taranto.
Come si vede, dunque, la norma legislativa che qui  si  contesta  non
pone una disciplina generale e astratta riguardante, in generale,  la
modifica e le integrazioni di tutti i «Piani  delle  misure  e  delle
attivita'» di cui all'art.  1  del  decreto-legge  n.  61  del  2013,
atteggiandosi,   al   contrario,   come   vera   e   propria   «legge
provvedimento» concernente la modifica del contenuto di uno specifico
atto amministrativo (il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 marzo 2014), e  riguardante  uno  specifico  stabilimento
industriale (ovviamente, l'impianto siderurgico ILVA di Taranto). 
    Come  e'  noto,  la  giurisprudenza  costituzionale  non  esclude
senz'altro la legittimita' costituzionale delle leggi  provvedimento,
affermando piuttosto la necessita' di procedere ad un loro  scrutinio
stretto di ragionevolezza (cfr., ex multis  sentenze  numeri  64  del
2014; 20 del 2012; 429 del 2002). Ora, risulta  evidente  ictu  oculi
che, nel caso di specie, tale scrutinio non puo' ritenersi superato -
con  particolare  riguardo  alla  mancata   previsione   del   parere
obbligatorio  (ancorche'  non  vincolante)  della  Regione  -   dalla
disposizione qui in discussione. Cio' per le seguenti ragioni. 
    2.1. Innanzitutto, l'eventuale inclusione della necessarieta' del
parere regionale nel tessuto  della  norma  non  avrebbe  minimamente
pregiudicato alla medesima il raggiungimento del  suo  fine,  ne'  lo
avrebbe in  alcun  modo  reso  piu'  difficile:  da  cio'  la  chiara
irragionevolezza della mancata previsione del parere, che ha  indotto
un sacrificio delle attribuzioni  regionali  sproporzionato  rispetto
agli scopi perseguiti, e ai  «benefici»  ricercati,  dal  legislatore
statale. 
    2.2. In secondo luogo, non puo' tacersi come continui a permanere
nell'ordinamento la norma - questa si', generale  e  astratta  -  che
prevede la necessarieta' del parere regionale per tutti i casi in cui
si giunga alla definizione di un Piano delle misure e delle attivita'
ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013. Ebbene, non e'
dato rinvenire alcuna ragione per trattare in modo differenziato - in
relazione allo specifico profilo qui considerato - le modifiche e  le
integrazioni al Piano concernente lo  stabilimento  ILVA  di  Taranto
rispetto a tutti gli altri Piani in relazione ai quali sussistano  le
medesime condizioni di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge  n.
61. Non  si  comprende,  infatti,  perche'  mai  nel  primo  caso,  a
differenza di tutti gli altri, non debba essere acquisito  il  parere
della Regione competente. Risulta evidente, dunque, che si tratta  di
una   discriminazione   totalmente   irragionevole.   Di    qui    la
incostituzionalita'  della  norma,  per  manifesta  irragionevolezza,
nella   parte   in   cui   non   prevede,   anche   con   riferimento
all'approvazione delle modifiche e delle integrazioni del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria  approvato,
con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  marzo
2014, in riferimento allo stabilimento ILVA di Taranto, la necessaria
acquisizione del parere non vincolante della Regione interessata  nei
termini gia' previsti dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge  n.  61
del 2013. 
    A margine della presente censura, merita  di  essere  evidenziato
come essa  ridondi  chiaramente  sulla  violazione  delle  competenze
regionali, poiche' - come si e' gia' illustrato in  precedenza  -  la
previsione della necessarieta' di un parere della Regione interessata
e'  costituzionalmente  imposta  da  norme  volte  a   garantire   le
competenze legislative e amministrative di quest'ultima.  Di  qui  la
sicura proponibilita' della questione  nella  sede  del  giudizio  di
costituzionalita' promosso dalla Regione in via diretta. 
    3. Anche sotto gli aspetti  qui  considerati,  dunque,  la  norma
impugnata e' meritevole di annullamento.