Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, codice fiscale n. 80224030587,  fax  06/96514000  e  PEC
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di     ricevere     le      comunicazioni      all'indirizzo      PEC
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    Nei  confronti  della  Regione  Autonoma   Valle   d'Aosta/Region
autonome Vallee d'Aoste,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  pro  tempore  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma  1,  e  6  della  legge  della
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste  n.  15
del 2 agosto 2016, recante  «Primo  provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione della  Regione  per  il  triennio  2016/2018»,
pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 3 agosto 2016,  giusta  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2016. 
    1. La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region  autonome
Vallee d'Aoste n. 15/2016,  indicata  in  epigrafe,  composta  da  18
articoli, contiene le disposizioni in materia di tributo speciale per
il deposito  in  discarica  e  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero energetico dei rifiuti solidi. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Autonoma  Valle  d'Aosta/Region  autonome  Vallee  d'Aoste
abbia ecceduto dalla propria  competenza  statutaria,  in  violazione
della normativa costituzionale, come  si  confida  di  dimostrare  in
appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Gli articoli 5, comma 1, e 6 della legge  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste 2 agosto 2016, n.  15  violano
l'art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione. 
    1.1. La legge regionale n. 15/16 citata  detta,  in  particolare,
disposizioni in materia  di  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica e in impianti di incenerimento  senza  recupero  energetico
dei rifiuti solidi. 
    L'ambito  di  applicazione  di  detto  tributo  risulta,  invero,
compiutamente disciplinato dalla legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
recante le «Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica»,  la
quale, all'art. 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cui
si esercita la potesta' legislativa regionale in materia. 
    Il comma 34 citato  prevede,  infatti,  che  «l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e  quanto  non
previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati
con legge della regione». 
    Dall'esame della normativa in materia, si evince  con  chiarezza,
quindi, che la disciplina del tributo  speciale  di  cui  all'art.  3
della legge n. 549/1995 citata  rientra  nella  competenza  esclusiva
dello Stato ed e' preclusa, se  non  nei  limiti  riconosciuti  dalla
legge statale stessa, la potesta' delle Regioni di legiferare su tale
imposta. 
    1.2. Cio' premesso, va rilevato che  l'art.  5,  comma  1,  della
legge regionale n. 15/16 citata sostituisce il comma 4  dell'art.  24
della legge regionale n. 31/2007, concernente le «Nuove  disposizioni
in materia di gestione dei rifiuti». 
    In  particolare,  il  novellato  comma  4  della  predetta  legge
regionale dispone, dunque, che «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,
l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale  di
cui all'art. 23 e' destinato in modo vincolato a favorire  la  minore
produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di
energia, con priorita' per  i  soggetti  che  realizzano  sistemi  di
smaltimento alternativi alle  discariche,  nonche'  a  realizzare  la
bonifica dei  suoli  inquinati.  La  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione,  individua  la  specifica  destinazione  delle   somme
derivanti dall'applicazione  del  tributo,  nonche'  dell'addizionale
prevista dall'art. 205, comma 3-octies, del  decreto  legislativo  n.
152/2006.». 
    La  disposizione  regionale  cosi'  novellati  riserva,   quindi,
l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per
il  deposito  in  discarica  esclusivamente  ad   alcune   specifiche
categorie di interventi  indicate  nella  medesima  norma  regionale,
ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 27,
della legge n. 549/1995 citata, che prevede, invece, che «il  tributo
e' dovuto alle regioni. Il gettito  derivante  dall'applicazione  del
tributo affluisce in un apposito  fondo  della  regione  destinato  a
favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di
materie prime  e  di  energia,  con  priorita'  per  i  soggetti  che
realizzano  sistemi  di  smaltimento  alternativi  alle   discariche,
nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse,  il  recupero  delle  aree  degradate  per
l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente  e
la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego
delle  risorse  e'  disposto   dalla   regione,   nell'ambito   delle
destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad  eccezione
di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta  che  sono
destinate ad investimenti di tipo ambientale  riferibili  ai  rifiuti
del settore produttivo soggetto al predetto tributo». 
    Il successivo art.  6  della  legge  regionale  n.  15/16  citata
sostituisce, altresi', l'art. 3 della  legge  regionale  n.  31/2007,
riguardante la «Rideterminazione dell'entita' del tributo speciale». 
    Il comma 1, del citato art. 3 cosi' novellato,  dispone,  quindi,
che «il tributo speciale di cui all'art. 23 della legge regionale  n.
31/2007, istituito ai sensi dell'art. 3, comma  24,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica)  applicato  a  carico  dei  Sub-ATO,  e'  rideterminato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro  18  per  ogni  tonnellata  di
rifiuto smaltito». 
    La   disposizione   regionale   de   qua,   prevede,    pertanto,
l'applicazione di un unico ammontare per  il  tributo  derivante  dal
deposito in discarica, determinato in 18 euro per ogni tonnellata  di
rifiuto smaltito, senza alcuna distinzione tra rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica quali rifiuti inerti e  quelli  ammissibili
al  conferimento  in  discarica  qualificabili   non   pericolosi   e
pericolosi - con le relative differenze di  tributo  -  ponendosi  in
evidente  contrasto  con  quanto  previsto  dalla  legge  statale  n.
549/1995 citata. 
    L'art. 3, comma 29,  della  citata  legge  n.  549/1995  prevede,
infatti, che «l'ammontare dell'imposta e' fissato,  con  legge  della
regione entro il 31 luglio di ogni anno per  l'anno  successivo,  per
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad €  0,001
e non superiore ad € 0,01 per i rifiuti ammissibili  al  conferimento
in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  21
marzo 2003; in misura non inferiore ad € 0,00517 e non superiore ad €
0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento  in  discarica  per
rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del
medesimo decreto. In caso di mancata determinazione  dell'importo  da
parte delle regioni entro il  31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno
successivo, si intende prorogata la misura  vigente.  Il  tributo  e'
determinato   moltiplicando   l'ammontare   dell'imposta    per    il
quantitativo, espresso  in  chilogrammi,  dei  rifiuti  conferiti  in
discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga  conto
del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento
dei rifiuti ai fini della  commisurazione  dell'incidenza  sul  costo
ambientale da stabilire con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e della  sanita',  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge». 
    1.3. L'art. 6 della legge regionale n. 15/16 citato, inoltre,  si
pone in contrasto con l'art. 3, comma 29,  della  legge  n.  549/1995
citata anche sotto un ulteriore profilo. 
    La  disciplina  statale  stabilisce,  infatti,  che   l'ammontare
dell'imposta debba essere rideterminata con apposita legge  regionale
entro il 31 luglio  di  ogni  anno  per  l'anno  successivo.  Appare,
dunque, evidente che la disposizione contenuta  nel  nuovo  comma  1,
dell'art. 3,  della  legge  regionale  n.  22/2015,  come  modificato
dall'art. 6 della legge regionale n. 15/16 citato, in quanto  emanata
oltre il suddetto termine, risulta in contrasto con l'art.  3,  comma
29 (secondo periodo), della legge n. 549/1995 citata. 
    La normativa nazionale,  infatti,  stabilisce  che,  in  caso  di
mancata determinazione del tributo nei termini indicati  («31  luglio
di ogni anno per l'anno successivo»), deve essere prorogata la misura
attualmente vigente. 
    In altre parole, il  superamento  del  limite  temporale  del  31
luglio (di ogni anno) comporta la proroga  per  tutto  l'anno  solare
successivo del «vigente» importo dell'imposta (sentenza n.  397/2005,
punto 4.2. del Considerato in diritto). 
    Va  ricordato  che  la  Corte  costituzionale  ha   espressamente
affermato che  l'art.  3  della  citata  legge  statale  n.  549/1995
«istituisce e disciplina il  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle
regioni ed alle province (comma  27)  e  stabilendo  che  l'ammontare
dell'imposta sia fissato, entro determinati  limiti,  mediante  legge
della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno  successivo,
con l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata  determinazione
dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di  ogni  anno
per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (comma
29)»; statuendo che tale tributo «va considerato statale e  non  gia'
«proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119  Cost.,
senza che in contrario rilevino ne' l'attribuzione del  gettito  alle
regioni  ed  alle  province,  ne'  le  determinazioni   espressamente
attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale  (sentenza
n. 335 del 2005, concernente lo stesso tributo speciale  oggetto  del
presente  giudizio;  v.,  analogamente,  a  proposito   delle   tasse
automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del
2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresi', in generale,  le
sentenze n. 37 e n. 29 del 2004)»;  concludendo  che  «la  disciplina
sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella  competenza  esclusiva
dello Stato, ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., e che e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla  legge
statale, la potesta' delle regioni di  legiferare  su  tale  imposta»
(sentenza  n.  397/2005  citata,  punto  4.1.  del  «Considerato   in
diritto»). 
    1.4. Va, inoltre, evidenziato, che le norme di cui agli  articoli
5, comma 1, e 6 della legge regionale n. 15/16  citata,  intervenendo
sulla disciplina  dei  rifiuti  in  modo  difforme  dalla  richiamata
normativa statale di cui alla legge n. 549/1995 citata, incide  sulla
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera s),
della Costituzione. 
    Sul punto e' intervenuta  recentemente  la  Corte  costituzionale
che, ribadendo quanto  affermato  nella  sua  precedente  e  costante
giurisprudenza, ha  stabilito  che  «la  disciplina  dei  rifiuti  e'
riconducibile  alla  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  di
competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.,  anche  se  interferisce  con  altri  interessi  e
competenze, di modo che  deve  intendersi  riservato  allo  Stato  il
potere di fissare livelli di tutela uniforme  sull'intero  territorio
nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni  alla  cura  di
interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali
(tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013,  n.  54  del
2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del
2008). Tale disciplina inoltre, «in quanto rientrante  principalmente
nella tutela dell'ambiente, e dunque  in  una  materia  che,  per  la
molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una   struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto  anche  alle
attribuzioni regionali» (sentenza n. 249  del  2009)»,  (sentenza  n.
58/2015, punto 5.3. del «Considerato in diritto»). 
    Nell'ipotesi in esame, risulta evidente che la riserva  di  legge
statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, deve essere applicata nell'accezione  che  consenta  di
preservare  il  bene  giuridico  «ambiente»  dai  possibili   effetti
distorsivi derivanti da vincoli  imposti  in  modo  differenziato  in
ciascuna  Regione  e  da  una  disciplina  difforme  sul   territorio
nazionale. 
    Pertanto, in questo caso, «una disciplina unitaria rimessa in via
esclusiva  allo  Stato  e'  all'evidenza  diretta   allo   scopo   di
prefigurare  un  quadro  regolativo  uniforme   degli   incentivi   e
disincentivi  inevitabilmente  collegati  alla  imposizione  fiscale,
tenuto conto dell'influenza  dispiegata  dal  tributo  (i  cosiddetti
«effetti allocativi»)  sulle  scelte  economiche  di  investimento  e
finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e  della
loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso  dell'attivita'
esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (sentenza  n.
58/2015, citata, punto 5.4. del «Considerato in diritto»). 
    Alla luce di quanto sopra esposto, appare, dunque,  evidente  che
gli articoli 5, comma 1, e 6 della legge  Regione  Valle  D'Aosta  n.
15/2016 citata violano l'art. 117, comma 2, lettera e), ed  s)  della
Costituzione, per  contrasto  con  la  normativa  interposta  di  cui
all'art. 3, commi 27, 29 e 34 della legge n. 549/1995 citata.