IL TRIBUNALE DI GENOVA 
                           Sezione lavoro 
 
    Il giudice dott. Marcello Basilico, letti gli  atti  della  causa
introdotta con ricorso da Marisa Fabbri e Gianfranco Carlo Tovagliari
- avv. I.B. Storace nei  confronti  dell'Istituto  nazionale  per  la
previdenza sociale - INPS - avv. C.  Lo  Scalzo,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza. 
    Con distinti ricorsi depositati il  15  ed  il  26  gennaio  2016
Marisa Fabbri e Gianfranco Carlo Tovagliari hanno agito nei confronti
dell'INPS per  fare  accertare  il  loro  diritto  alla  perequazione
automatica integrale del rispettivo trattamento pensionistico per gli
anni compresi tra il 2012 ed il 2015,  in  applicazione  della  norma
originaria di cui all'art. 34, primo  comma,  legge  n.  448/98,  con
conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione degli  importi
cosi' maturati anche sui ratei arretrati oltre accessori. 
    In presenza del divieto d'integrale perequazione posto  dall'art.
1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015) ne hanno
chiesto    preliminarmente    la    declaratoria     d'illegittimita'
costituzionale, previa sospensione del presente giudizio e rimessione
della questione alla Corte costituzionale. 
    Si  e'  costituito  ritualmente  l'INPS  contestando  le  ragioni
giuridiche delle azioni avversarie  e  chiedendone  la  reiezione.  I
ricorsi sono stati successivamente riuniti e vengono percio' trattati
congiuntamente. 
    Cosi' com'e' pacifico tra  le  parti,  tutti  i  ricorrenti  sono
titolari di pensione con decorrenza  anteriore  al  2011  ed  importo
lordo mensile  di  valore  superiore,  al  31  dicembre  2011,  ad  €
1.405,05.  Avevano  percio'  subito  il  blocco  del  meccanismo   di
perequazione automatica (ex  art.  34,  comma  1,  legge  n.  448/98)
introdotto dall'art. 24, comma 25, decreto-legge n.  201/2011  (conv.
in legge n. 214/2011). 
    Dopo che la Corte costituzionale ha  dichiarato  l'illegittimita'
di questa disposizione, il legislatore e' intervenuto  nella  materia
con l'art. 1 decreto-legge n.  65/2015  (convertito  nella  legge  n.
109/2015), che ha modificato il testo della norma dell'art. 24, comma
25, decreto-legge n. 201/2011  rimodulando  la  perequazione  per  il
biennio 2012-2013. 
    I ricorrenti dubitano anche  della  legittimita'  di  tale  nuova
norma nonche' di quelle che vi sono collegate. 
Sulla rilevanza della questione d'incostituzionalita'. 
    L'art. 1, primo comma,  decreto-legge  n.  65/2015  (conv.  nella
legge n. 109/2015) ha stabilito quanto segue: «1.  Al  fine  di  dare
attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale  n.  70  del  2015,   nel   rispetto   del   principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art.  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
    «25. La rivalutazione automatica dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre  1998,  n.  448,  relativa  agli  anni  2012  e   2013,   e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota al rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
[...]». 
    Al 31 dicembre 2011 il valore lordo mensile  della  pensione  dei
ricorrenti ammontava a € 1.683,64, per Fabbri, e ad €  1.552,75,  per
Tovagliari. La circostanza e' da ritenersi,  non  controversa  ed  e'
stata comunque documentata dalle parti [all. 1-4 ai ricorsi e all.  1
alle memoria di costituzione]. 
    Le loro  pensioni  si  collocavano  percio'  nella  fascia  degli
importi compresi tra il triplo  (€  1.405,05)  ed  il  quadruplo  del
trattamento minimo pensionistico, considerata dall'art. 24, comma 25,
lettera b) decreto-legge n. 201/2011, nel testo dianzi riportato. 
    Conseguentemente - anche tale elemento e' documentato dall'INPS -
nell'agosto 2015 ciascuno di loro ha percepito, a titolo di arretrati
dovuti per effetto della citata  pronuncia  n.  70/2015  della  Corte
costituzionale, un importo ridotto nella proporzione stabilita  dalla
norma anziche' l'ammontare integrale della rivalutazione maturata nel
biennio 2012-2013: per la precisione sono stati erogati  €  902,19  a
Fabbri ed € 831,89 a Tovagliari. 
    La disciplina tacciata d'incostituzionalita' ha dunque inciso sul
valore del trattamento  pensionistico  goduto  dai  ricorrenti.  Tale
incidenza  e'  stata  protratta,  adottando   percentuali   riduttive
diverse, per il triennio 2014-2016 in forza del comma 25-bis, lettere
a) e b), inserito nell'art. 24 decreto-legge n. 201/2011 dall'art. 1,
secondo comma, decreto-legge n. 65/2015. 
    Recita infatti tale  ulteriore  disposizione:  «La  rivalutazione
automatica  dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata  dal  comma  25,
con riguardo ai  trattamenti  pensionistici  di  importo  complessivo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento». 
    La valutazione di  legittimita'  delle  norme  citate  ha  dunque
rilevanza per la decisione della causa e l'accertamento  del  diritto
dei ricorrenti all'integrale perequazione rivendicata. 
Sul meccanismo di blocco della rivalutazione delle pensioni. 
    L'art.  24,  comma  25,  decreto-legge  n.  201/2011  (conv.  Con
modifiche  nella   legge   n.   214/2011)   aveva.   stabilito,   «in
considerazione della  contingente  situazione  finanziaria»,  che  la
rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre
1998,  n.  448,  fosse  riconosciuta,  per  gli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente ai  trattamenti  pensionistici  d'importo  complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. 
    Le pensioni di valore superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS non godevano pertanto di alcuna rivalutazione. Il blocco operava
quindi per le pensioni d'importo superiore ad € 1.217,00 netti. 
    Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale  ha
dichiarato   l'incostituzionalita'   dell'art.    24,    comma    25,
decreto-legge n. 201/2011, per contrasto  con  gli  articoli  3,  36,
primo comma, e 38, secondo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  ha
previsto, per le ragioni anzidette, che la  rivalutazione  automatica
fosse  riconosciuta  esclusivamente  ai   trattamenti   pensionistici
d'importo complessivo fino a tre volte il  trattamento  minimo  INPS,
nella misura del 100 per cento. 
    La pronuncia  ha  avuto  l'effetto  di  ripristinare  l'integrale
applicazione del meccanismo perequativo previsto dall'art. 34,  primo
comma, legge n.  448/98,  non  essendovi  disposizione  che  -  cosi'
com'era invece avvenuto tra il 2001 ed il 2010 con l'art.  69,  primo
comma, legge  n.  388/2000  e  norme  successive  -  per  il  biennio
2012-2013 ne limitasse l'operativita'. Esso  vale  per  ogni  singolo
beneficiario in funzione  dell'importo  complessivo  di  pensione  in
godimento ed e' attuato con una  copertura  decrescente  in  rapporto
all'incremento  del  valore  della  prestazione;  l'aumento  per   la
rivalutazione automatica viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale  all'ammontare  del  trattamento  da  rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo. 
    Ma con decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito  in  legge
17 luglio 2015, n. 109 si e' stabilito quanto segue: 
        1. Al fine di dare attuazione  ai  principi  enunciati  nella
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto  del
principio dell'equilibrio di bilancio e degli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  assicurando  la  tutela  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione
della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
    «25. La rivalutazione automatica dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre  1998,  n.  448,  relativa  agli  anni  2012  e   2013,   e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto dalla  presente  lettera,  l'aumento  di'  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; 
        2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 
    «25-bis.   La   rivalutazione    automatica    dei    trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013
come  determinata  dal  comma  25,  con   riguardo   ai   trattamenti
pensionistici  di  importo  complessivo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento; 
    25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma  25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente.». 
    2. All'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini  dell'applicazione
del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi'  dell'importo
degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.». 
    3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 (art. 1). 
    L'intervento ha reintrodotto dunque per gli stessi anni 2012-2013
un blocco della perequazione automatica delle  pensioni  seppure  con
misure graduate: 
        ha confermato l'esenzione integrale dalla disattivazione  per
le sole pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo; 
        ha   elevato   la   soglia   dell'esclusione   totale   della
rivalutazione da tre a sei volte il minimo; 
        ha inserito fasce intermedie, identificate sempre mediante il
rapporto  di  valore  tra  trattamento  complessivo  in  godimento  e
pensione minima, cui applicare la  perequazione  in  misura  parziale
(40% per quelli compresi tra tre e quattro volte la minima;  20%  per
quelli compresi tra quattro e cinque volte; 10% per  quelli  compresi
tra cinque e sei volte); 
        ha limitato l'operativita' della  rivalutazione  relativa  al
biennio al 20% per il biennio seguente, 2014-2015, ed al 50%  per  il
2016. 
Sulla     non     manifesta     in     fondatezza      dell'eccezione
d'incostituzionalita'. 
    1. - Cosi' com'e' stato ribadito dalla citata sentenza n. 70/2015
la  perequazione  automatica  dei  trattamenti  di  pensione  e'  uno
strumento tecnico diretto a  garantire  nel  tempo  il  rispetto  del
criterio di adeguatezza di cui all'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,
connesso al principio  di  sufficienza  della  retribuzione,  di  cui
all'art. 36, primo comma, Cost., dovendosi intendere  il  trattamento
di quiescenza come una retribuzione  differita  (su  cui  gia'  Corte
cost., n. 208/2014, n. 116/2013 nonche',  con  specifico  riferimento
alla dinamica retribuzione-pensione, n. 226/1993). 
    Percio'  «la  tecnica  della  perequazione   si   impone,   senza
predefinirne   le   modalita',   sulle   scelte   discrezionali   del
legislatore, cui spetta intervenire per determinare  in  concreto  il
quantum di tutela di volta in volta necessario». 
    Su tale premessa le scelte legislative  devono  muoversi  secondo
finalita' ragionevoli, per  perseguire  un  progetto  di  eguaglianza
sostanziale (ex art. 3, secondo comma, Cost.) onde evitare  che  esse
si risolvano in una disparita' di trattamento per alcune categorie di
pensionati. 
    Il  limite  della  ragionevolezza  deve   pertanto   guidare   il
legislatore  nell'individuare  un  «sopportabile   scostamento»   tra
dinamica delle retribuzioni e  quella  delle  pensioni  (cfr.  ancora
Corte cost., n. 226/93), bilanciando le esigenze  di  rispetto  delle
risorse finanziarie disponibili con la  salvaguardia  «irrinunciabile
delle esigenze minime di protezione della persona  (Corte  cost.,  n.
316/2010). 
    Su tali  binari  quel  limite  viene  declinato  in  una  lettura
sistematica dei principi  degli  articoli  36,  primo  comma,  e  38,
secondo comma, Cost.: proporzionalita' e adeguatezza non solo  devono
sussistere  al  momento  del  collocamento   a   riposo,   ma   vanno
«costantemente  assicurati  anche  nel  prosieguo,  in  relazione  ai
mutamenti del potere d'acquisto della moneta»; se non e'  dovuta  una
coincidenza  automatica  ed  integrale   tra   pensione   ed   ultima
retribuzione  (Corte  cost.,  316/2010),  va  comunque  garantito  il
costante adeguamento  della  prima  alla  seconda  (Corte  cost.,  n.
501/88). 
    Percio' una sospensione a tempo indeterminato della  perequazione
o  la  reiterazione  frequente  di  misure  dirette  a   paralizzarlo
esporrebbero  il  sistema  pensionistico  a  tensioni  evidenti   coi
principi  di  proporzionalita'  e  adeguatezza.  Questo  «monito»   -
espresso dalla  Corte  costituzionale  chiosando  per  il  futuro  la
motivazione  con  cui  aveva  valutato  legittima  il  blocco   della
rivalutazione disposto per il solo 2008 dall'art. 1, comma 19,  legge
n. 247/2007 (n. 316/2010) - e'  stato  ripreso  nel  vaglio  negativo
dell'art. 24, comma 25, decreto-legge  n.  201/2011,  per  affermarne
l'inosservanza. Il legislatore ha mancato di esercitare  il  corretto
bilanciamento tra ragioni di spesa e tutela del  potere  di  acquisto
del trattamento pensionistico poiche' ha disatteso, nella genericita'
del proprio richiamo alla «contingente  situazione  finanziaria»,  il
vincolo di scopo ineludibile  del  sacrificio  economico  imposto  ai
pensionati. 
    E' inevitabile osservare come anche nel nuovo testo dell'art.  24
decreto-legge n. 201/2011, cosi' come sostituito col decreto-legge n.
65/2015, l'intervento sulla rivalutazione sia motivato dal  «rispetto
del principio  dell'equilibrio  di  bilancio  e  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica»   e   dalla   «salvaguardia   della   solidarieta'
intergenerazionale», cioe' da enunciazioni  generiche  e  relative  a
finalita' gia' insite  di  per  se'  (ex  articoli  81  e  38  Cost.,
rispettivamente)  in  ogni  iniziativa  legislativa  adottata   nella
materia pensionistica. Tanto meno esso viene giustificato nella legge
n. 109/2015 di conversione. 
    Nella relazione illustrativa  al  disegno  di  legge  le  ragioni
vengono espresse ponendo come  unico  riferimento  i  maggiori  oneri
finanziari che lo Stato sopporterebbe in via decrescente tra il  2012
ed il 2016 per effetto della riattivazione del meccanismo perequativo
dell'art. 69 legge n. 388/2000 conseguente alla sentenza  n.  70/2015
della  Corte  costituzionale.  Manca  qualsiasi  accenno  al  perche'
s'intenda comunque riequilibrare il disavanzo  con  l'intervento  sul
sistema pensionistico ed  al  perche'  esso  venga  modulato  con  le
specificita' dianzi esposte. 
    Ben diverse erano le ragioni - compensare l'eliminazione, con  un
metodo piu'  graduale  e  flessibile  basato  sul  concorso  di  eta'
anagrafica ed anzianita' contributiva, dell'innalzamento improvviso a
60 anni, dal 1° agosto 2008,  dell'eta'  minima  per  l'accesso  alla
pensione  di  anzianita'  -  che   presiedevano   al   blocco   della
perequazione automatica disposto con la norma gia'  citata  dell'art.
1, comma 19, legge n. 247/2007. 
    Si trattava dunque d'una misura  mirata  a  rifinanziare  secondo
principi solidaristici gl'interventi  adottati  per  le  pensioni  di
anzianita'. Essa valeva per il solo 2008 ed incideva sui  trattamenti
piu' elevati, pari a otto volte quelli minimi INPS. 
    La finalita' solidaristica contrapposta ad un incremento di spesa
determinato  dalla  correzione  del  sistema  pensionistico   rendeva
ragionevole, con  riferimento  all'art.  3  Cost.,  l'adozione  d'una
misura annuale che differenziava situazioni  comunque  obiettivamente
diverse; il livello economico  dei  trattamenti  incisi  e  l'effetto
limitato al 2008 non scalfivano  le  esigenze  minime  di  protezione
della persona garantite dall'art.  36  Cost.;  per  il  loro  importo
piuttosto  elevato  le  pensioni  sacrificate  avevano  «margini   di
resistenza all'erosione  determinata  dal  fenomeno  inflattivo»  che
scongiuravano un conflitto col principio di adeguatezza dell'art. 38,
secondo comma, Cost. (sent. n. 316/2010). 
    Non altrettanto puo' dirsi per la norma in questione. 
    Oltre a difettare delle precise ragioni solidaristiche e, piu' in
generale; di ragioni tecniche puntuali che la giustifichino, il nuovo
disposto dell'art. 24, comma 25, ha effetti distribuiti su piu'  anni
e destinati a divenire permanenti, poiche'  non  v'e'  previsione  di
recupero futuro del mancato incremento  rivalutativo  della  base  di
calcolo dei trattamenti pensionistici. Con un'unica  disposizione  si
e' dunque realizzata di fatto una reiterazione annuale della paralisi
del meccanismo  perequativo,  in  contrasto  col  monito  piu'  volte
ripetuto dalla Corte costituzionale. 
    Vengono inoltre incise pensioni  di  valore  economico  inferiore
alla meta' di quelle che  la  sentenza  n.  316/2010  aveva  ritenuto
dotate di «margini di resistenza» alla perdita del potere d'acquisto:
non  solo  risultano  esclusi  integralmente  dalla  rivalutazione  i
trattamenti superiori a sei volte il  minimo,  ma  vengono  intaccati
significativamente anche quelli di circa 1.500,00 euro lordi,  com'e'
il caso dei ricorrenti. 
    La  modifica  normativa  adottata  col  decreto  n.  65/2015   ed
integrata con la legge di conversione n. 109/2015 ha introdotto cosi'
uno strumento  che  eccede  nell'opera  di  riequilibrio  finanziario
rispetto al fine dichiarato, senza garantire appieno la conservazione
nel tempo del potere d'acquisto delle pensioni incise e  sacrificando
percio'  in  misura  sproporzionata  la  tutela  dei  beneficiari  di
trattamenti previdenziali non elevati.  Si  manifesta  in  tale  modo
l'irragionevolezza delle disposizioni contenute nei commi 25 e 25-bis
del nuovo testo dell'art. 24 decreto-legge n. 201/2011. 
    Una conferma di questa  conclusione  si  ha  nella  piu'  recente
decisione  della  Corte  costituzionale  in  tema  di  contributo  di
solidarieta'  pensionistico:  si  tratta  d'una  misura  diversa,  ma
comunque connotata, come quella in  esame,  dall'eccezionalita'  resa
necessaria dal rispetto dei gia' richiamati principi di adeguatezza e
proporzionalita' ex articoli 38, secondo comma,  e  36,  primo  comma
Cost.; nel caso di specie si e' vagliato la norma dell'art. 1,  comma
486, legge n. 147/2013,  che  ha  introdotto  il  contributo  per  il
triennio 2014-2016 in misura crescente sui trattamenti  pensionistici
obbligatori superiori a 14 volte il trattamento minimo anche al  fine
di concorrere a finanziare le misure  di  salvaguardia  pensionistica
per i lavoratori definiti «esodati». 
    La Corte  costituzionale  ne  ha  riconosciuto  il  rispetto  dei
criteri di ragionevolezza e proporzionalita', «sia  pur  al  limite»,
per il fatto che l'intervento incide sulle pensioni piu'  elevate  ed
opera all'interno del sistema  complessivo  della  previdenza  (Corte
cost. 13 luglio 2016, n. 173). 
    E' di tutta evidenza che caratteristiche siffatte, le quali hanno
consentito all'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013  di  superare  lo
scrutinio di costituzionalita',  difettano  ancora  una  volta  nelle
disposizioni vigenti dell'art. 24, commi 25 e  25-bis,  decreto-legge
n. 201/2011. Anzi, a ben vedere  queste  sono  prive  d'un  ulteriore
elemento, che pure la Consulta non ha avuto modo di  considerare:  il
contributo di solidarieta' e' infatti misura una tantum, sicche' alla
scadenza del periodo di applicazione torna a ripristinarsi il  valore
originario della pensione, al contrario di quanto avviene, come  s'e'
detto, per effetto del blocco della perequazione. 
    Va da ultimo ricordato come l'intervento del  2015  segua  altre,
seppure meno afflittive, misure di contenimento di questo  meccanismo
adottate dal legislatore dal 1992 in poi.  In  particolare  nel  piu'
recente periodo vi sono state  le  disposizioni  degli  articoli  59,
comma 13, legge n. 449/97, 1, comma 19, legge n. 247/2007 e 24, comma
25, decreto-legge n. 201/2011 che hanno  pressoche'  sistematicamente
limitato la funzionalita'  della  perequazione  col  solo  intervallo
2001-2007. Col decreto-legge  n.  65/2015  si  e'  quindi  riprodotta
quella «frequente reiterazione» (Corte cost. n. 316/2010)  di  misura
capace di paralizzare per un lungo  periodo  l'adeguamento  concepito
per evitare la perdita di potere d'acquisto delle pensioni. 
    Non puo'  dirsi  manifestamente  infondata,  dunque,  l'eccezione
d'illegittimita' delle norme predette rispetto ai  parametri  forniti
dalla lettura sistematica degli articoli 3, 36, primo  comma,  e  38,
secondo comma, della Costituzione. 
    2. - Cosi' com'e' stato rilevato nella  discussione  orale  della
causa, le norme del decreto-legge  n.  65/2015  sono  collegate  alla
rimodulazione applicativa delle percentuali di rivalutazione compiuta
con l'art. 1, comma 483, legge n. 147/2013 (e successive  modifiche).
In particolare, per il triennio 2014-2016 la perequazione si  applica
nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici d'importo  fino
a tre volte quello minimo, del 95% per quelli superiori a tre volte e
pari od inferiori a quattro, del 75% per quelli superiori a quattro e
pari od inferiori a cinque e del 50% per quelli superiori a cinque  e
pari od inferiori a sei. Per quelli di valore superiore a  sei  volte
il trattamento minimo e' stato previsto  il  sostanziale  azzeramento
nel 2014 (salvo un incremento fisso di € 13,08) e la rivalutazione al
45% per gli anni successivi. 
    Per effetto  dell'estensione  operata  dall'art.  1,  comma  286,
lettera b), delle legge n. 208/2015, tale meccanismo e'  destinato  a
perdurare fino al 31 dicembre  2018,  dopo  il  quale  tornerebbe  ad
applicarsi quello di cui all'art. 69, primo comma, legge n. 388/2000. 
    L'eventuale giudizio di conformita' a Costituzione dell'alt.  24,
commi 25 e 25-bis, decreto-legge n. 2014/2011, nel  testo  introdotto
dal decreto-legge n.  65/2011  e  dalla  sua  legge  di  conversione,
comporterebbe  l'azzeramento  della   rivalutazione   annuale   delle
pensioni d'importo sei volte superiore al trattamento minimo  per  un
triennio ed un'applicazione successiva del meccanismo perequativo  in
misura inferiore alla meta' per un ulteriore triennio. 
    Di questi effetti non si e' preoccupato il legislatore del  2015,
omettendo di coordinare le diverse disposizioni. 
    Poiche' la  soglia  del  sestuplo  del  trattamento  minimo  INPS
include pensioni di valore ben piu' modesto rispetto a quelle  dotate
dei  margini  di  resistenza   all'inflazione,   secondo   la   Corte
costituzionale (sent. n. 316/2010),  il  sacrificio  che  deriverebbe
dall'applicazione  combinata  del  doppio   meccanismo   risulterebbe
sproporzionato e, di conseguenza, irragionevole. 
    Pertanto, nel caso fosse ritenuta infondata  la  prima  eccezione
d'illegittimita', risulterebbe non  manifestamente  infondata  quella
relativa all'art. 1, comma 483, lettera  e),  legge  n.  147/2013  (e
successive modifiche) in combinazione le norme vigenti dell'art.  24,
commi 25 e  25-bis,  decreto-legge  n.  201/2011,  alla  stregua  dei
parametri costituzionali dianzi richiamati. 
    3. - Si e' avuto modo di constatare come  la  modifica  apportata
all'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 dal decreto-legge n.
65/2011 abbia riproposto taluni dei vizi gia'  rilevati  dalla  Corte
costituzionale nel testo originario della norma: manca ugualmente  il
rispetto  del  vincolo  di  scopo,  stante   la   genericita'   delle
giustificazioni poste a base del bilanciamento tra ragioni  di  spesa
pubblica e tutela dei diritti dei pensionati; sono ancora  una  volta
valicati  i  limiti  di  ragionevolezza  e  proporzionalita';   viene
confermato il  carattere  definitivo  del  sacrificio  economico,  in
difetto d'una norma che preveda meccanismi  di  recupero  futuro  del
valore reale dei trattamenti incisi; per le pensioni superiori di sei
volte al trattamento minimo viene riprodotto e prolungato  nel  tempo
l'azzeramento della perequazione. 
    Nonostante le varianti inserite e relative alle fasce di  reddito
pensionistico intermedie, dunque, il nuovo testo non  pare  adeguarsi
alla  dichiarata   illegittimita'   della   norma   originaria,   ma,
vanificandone la portata retroattiva, sembra quasi  volerne  aggirare
la statuizione e neutralizzare i vantaggi economici  prevalenti,  che
ne sarebbero derivati  per  i  titolari  delle  pensioni  incise  col
ritorno  all'applicazione  dell'art.  69,  primo  comma,   legge   n.
388/2000. 
    Va ricordato che  nel  dibattito  sull'estensione  del  giudicato
costituzionale, la Corte pare avere di recente  adottato  decisamente
l'indirizzo favorevole ad una nozione sostanziale. Dopo  pronunce  di
vario segno (cfr. da un lato,  Corte  cost.,  n.  245/2012  e,  prima
ancora, n. 88/66; dall'altro Corte cost. n. 194/2002 e n.  262/2009),
infatti, si e' infatti censurata la norma che,  «evidentemente  priva
di autonomia, si prefigge soltanto di ricostituire una base normativa
per "effetti" e "rapporti" relativi a contratti che,  in  conseguenza
della  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale,  ne   sarebbero
rimasti privi: ne' il carattere temporaneo della disposizione  sembra
risolvere il problema e nemmeno attenuarne la portata. 
    Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la
giurisprudenza costituzionale non abbia mancato  di  sottolineare  il
rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di
essa si e' detto - «poggia il contenuto pratico di tutto  il  sistema
delle garanzie costituzionali, in quanto essa  toglie  immediatamente
ogni  efficacia  alla  norma  illegittima»,  senza  possibilita'   di
«compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza
n. 73 del  1963;  che  dichiaro'  la  illegittimita'  di  una  legge,
successiva alla pronuncia di illegittimita'  costituzionale,  con  la
quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volonta'  di
«non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della
norma illegittima, ma di prolungarne  la  vita  sino  all'entrata  in
vigore della nuova  legge»;  tra  le  altre  pronunce  risalenti,  la
sentenza n. 88  del  1966,  ove  si  e'  precisato  che  il  precetto
costituzionale, di cui si e' detto, sarebbe  violato  «non  solo  ore
espressamente si disponesse  che  una  norma  dichiarata  illegittima
conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il  modo  con
cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima  della  sua
entrata  in  vigore,   perseguisse   e   raggiungesse,   «anche   se:
indirettamente, lo stesso risultato»). Principi,  questi,  ripresi  e
ribaditi in numerose altre successive decisioni  (fra  le  altre,  le
sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del
1988; n. 223 del 1983). 
    Se appare, infatti, evidente che una pronuncia di  illegittimita'
costituzionale non possa,  in  linea  di  principio,  determinare,  a
svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti  a  quelli  di  un
"esproprio" della potesta' legislativa sul punto - tenuto anche conto
che una  declaratoria  di  illegittimita'  ha  contenuto,  oggetto  e
occasione circoscritti dal "tema" normativo devoluto e dal "contesto"
in cui la pronuncia demolitoria e' chiamata ad iscriversi -,  e'  del
pari evidente, tuttavia, che questa non possa  risultare  pronunciata
"inutilmente", come accadrebbe quando una accertata violazione  della
Costituzione  potesse,  in  una   qualsiasi   forma,   inopinatamente
riproporsi. E se, percio', certamente il legislatore  resta  titolare
del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia,  e'
senz'altro  da  escludere  che  possa  legittimamente  farlo  -  come
avvenuto nella specie - limitandosi a "salvare", e cioe' a "mantenere
in vita", o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni  che,
in ragione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale,  non
sono piu' in grado di produrne. Il contrasto con l'art. 136 Cost. ha,
in un simile frangente, portata addirittura letterale. 
    In altri termini: nel mutato contesto di  esperienza  determinato
da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto
discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volonta'
normativa censurata dalla Corte; un altro conto e' emanare  un  nuovo
atto diretto esclusivamente a prolungare  nel  tempo,  anche  in  via
indiretta, l'efficacia di norme che «non possono  avere  applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»  (art.  30,
terzo comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  -  Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)»  (Corte
cost., 16 luglio 2015, n. 169). 
    L'indirizzo espresso da questa  decisione  trova  conferma  nella
gia' citata sentenza n. 173/2016: pur  escludendo  nella  fattispecie
l'elusione del giudicato costituzionale (rappresentato dalla sentenza
n.  116/2013),  infatti,  ne  ha  vagliato  il  rispetto  anche   con
riferimento non solo al tenore testuale della  norma  successiva,  ma
anche ai suoi, "effetti" e finanche alle "finalita'". 
    Nel  caso  in  esame  il  legislatore  del  2015  e'  intervenuto
disponendo anche per il passato e neutralizzando  gli  effetti  della
sentenza n. 70/2015 con una tecnica in  parte  gia'  censurata  dalla
stessa  decisione.  Si  e'  cosi'  impedito   che   la   declaratoria
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge
n. 201/211 producesse le conseguenze previste  dall'art.  136  Cost.,
cioe' la cessazione di efficacia della norma  dal  giorno  successivo
alla pubblicazione della pronuncia. 
    Il risultato elusivo della sentenza n.  70/2015  e'  massimamente
evidente per le pensioni di valore complessivo superiore a sei  volte
il trattamento minimo. 
    Si pone di conseguenza, come  non  manifestamente  infondata,  la
questione di  legittimita'  della  disciplina  esaminata  anche  alla
stregua dell'art. 136 della Costituzione.