LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA-MESTRE 
                              Sezione 5 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Rosin Giuseppe, Presidente Est.; 
        Garbin Luciano, relatore; 
        Paronuzzi Luigi, giudice, 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   1832/2015
depositato il 23 settembre 2015; 
    avverso la sentenza n. 110/2015 Sez. 9 emessa  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Treviso; 
    Contro: Eurometalnova Srl - Unipersonale Via San Pio X  40  31020
San Vendemiano difeso da: Dellabartola Gianmarco Viale G. Mazzini  11
- 00195 Roma e da Escalar Gabriele - Viale G. Mazzini 11 - 00195 Roma
proposto dall'appellante: Agenzia delle entrate direzione provinciale
Treviso 
    Atti impugnati: atto REC. CRED n. T6XCRTC00023/13  IRES-CRED.IMP.
2007 
        sull'appello n. 1895/2015 depositato il 5 ottobre 2015; 
        avverso  la  sentenza  n.  110/2015  Sez.  9   emessa   dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso; 
    Contro:  Agenzia  delle entrate  direzione  provinciale   Treviso
proposto dagli appellanti: Eurometalnova Spa - Unipersonale  Via  San
Pio X 44 - 31020 San Vendemiano TV 
    difeso da: Dellabartola Gianmarco Viale Mazzini 11 -  00195  Roma
RM 
    difeso da: Escalar Gabriele Viale Mazzini 11 - 00195 Roma RM 
    Atti impugnati: Atto REC. CRED n. T6XCRTC00023/13 IRES-CRED.  IMP
2007 
 
                           Fatto e diritto 
 
    L'atto  impositivo  in  epigrafe  -  emesso  il  15  marzo   2013
dall'Agenzia delle entrate - direzione  provinciale  di  Treviso  nei
confronti  di  Eurometalnova  s.p.a.  unipersonale  -  recuperava  la
maggiore  imposta  di  euro  46.335  piu'   interessi   e   sanzioni,
conseguente  al  disconoscimento  del  credito  di  imposta,  che  la
contribuente aveva maturato nel 2007 ex art. 1  commi  280-283  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria  2007),  e  che  nel  2009
aveva utilizzato in compensazione, come  previsto  dall'art.  17  del
decreto legislativo n. 241/1997.  La  contribuente,  tuttavia,  aveva
perso il credito, dal momento che non aveva partecipato  con  domanda
su apposito modello FRS alla procedura di ricognizione dei  medesimo,
come disposta in  applicazione  dell'art.  29  del  decreto-legge  29
novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2/2009. 
    La sentenza n. 110 in data  20  gennaio  2015  della  Commissione
tributaria provinciale di Treviso, sez. 9,  ha  respinto  il  ricorso
della contribuente, in quanto effettivamente Eurometalnova s.p.a. non
aveva presentato l'istanza con il detto modulo  FRS,  ed  era  dunque
rimasta estranea alla procedura di selezione  delle  imprese  ammesse
alla fruizione del credito. Questo infatti - dapprima automaticamente
riconosciuto dalla disposizione del 2006 per le attivita' di  ricerca
e sviluppo - con il decreto-legge del 2008 aveva poi subito il limite
della capienza entro un tetto massimo posto  al  credito  di  imposta
fruibile  dalle  imprese.  Innovazione,  questa,   che   aveva   reso
necessaria una procedura di selezione delle imprese da  ammettere  al
credito di imposta, attuata per l'appunto con la presentazione, dalle
10,00 del 6 maggio 2009 sino alle 24,00 del 5 giugno 2009,  da  parte
delle  medesime  di  una  domanda  in  via  telematica  su   apposito
modulo-questionario FRS. 
    La sentenza ha pero' accolto il ricorso  della  contribuente  nei
confronti dell'irrogazione di  sanzioni,  la  cui  l'applicazione  e'
stata  esclusa  a  norma  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
546/1992, per incertezza sulla portata e sull'ambito di  applicazione
della disposizione tributaria violata. 
    Contro  la  sentenza  ha   proposto   appello   la   contribuente
Eurometalnova  s.p.a.  ha  proposto  appello  anche  l'Agenzia  delle
entrate, nei confronti della  parte  che  esclude  l'applicazione  di
sanzioni. 
    Quanto al recupero di imposta disposto dall'Agenzia delle entrate
in  relazione  al  disconoscimento  del  credito  dichiarato,  questa
Commissione non potrebbe che aderire alla decisione qui impugnata. 
    Da un lato,  infatti,  e'  pacifico  che  la  ricorrente  non  ha
partecipato  alla  selezione  per  il  riconoscimento   del   credito
conseguito con l'attivita' di ricerca e sviluppo avviata nel 2007,  e
cioe' anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n.
185/2008. 
    Dall'altro,  non  v'e'  dubbio  che  il  citato   art.   29   del
decreto-legge apporti alle precedenti disposizioni  delle  modifiche,
con l'introduzione, per i crediti  conseguiti  anteriormente,  di  un
tetto massimo posto al credito di imposta fruibile dalle imprese, con
la conseguente previsione di una selezione tra le  imprese  medesime,
ed  allo  scopo  di  una  procedura  -  poi   correttamente   attuata
dall'Amministrazione  -,  consistente  nella   partecipazione   delle
imprese interessate al concorso per la ricognizione  del  credito,  e
nell'accoglimento delle domande secondo il criterio  della  priorita'
nel tempo stabilito, entro il limite  del  tetto  massimo  posto  dal
decreto-legge. 
    Questa Commissione, tuttavia, nutre  dei  dubbi  in  ordine  alla
legittimita' costituzionale: sia del citato  art.  29  comma  1,  che
dispone testualmente  «...il  monitoraggio  di  tutti  i  crediti  di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
tenendo conto degli oneri finanziari previsti...», senza  fare  salvi
di quelli gia' sorti per le attivita' di ricerca e  sviluppo  avviate
prima dell'entrata in vigore, il 29 novembre 2008, del  decreto-legge
medesimo; sia dello stesso art. 29, comma 2 lett. a)  e  comma  3,  i
quali, per attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del detto 29
novembre 2008, prevedono -  tra  le  domande  di  riconoscimento  del
credito trasmesse all'Agenzia delle entrate per  via  telematica  nel
tempo ed entro termine  stabilito  -  l'accoglimento  delle  medesime
secondo  criterio  dell'«ordine  cronologico  di  arrivo»,  sino   al
raggiungimento del tetto massimo stabilito. 
    I dubbi - tali da dare luogo  a  questione  di  legittimita'  che
appare non priva di fondamento - nascono in relazione ai parametri di
cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Innanzitutto, e' necessario avere presente  che  le  disposizioni
originarie  dell'art.  1  commi  280-283  della  legge  n.   286/2006
stabilivano un credito di imposta  che  entrava  nel  patrimonio  del
contribuente ope  legis,  per  solo  fatto  di  costi  sostenuti  per
attivita' di' ricerca industriale e studio precompetitivo;  in  altri
termini un diritto soggettivo perfetto, il cui fatto costitutivo  era
il  mero  sostenimento  dei  costi.   Di   conseguenza,   le   citate
disposizioni del decreto-legge n. 185/2008, sotto l'eufemismo sviante
di monitoraggio, vanno in realta' ad incidere su diritti  soggettivi,
cui apportano delle limitazioni, o che addirittura aboliscono. 
    Ora, secondo le statuizioni della  stessa  Corte  costituzionale,
l'affidamento  del  cittadino   sulla   certezza   delle   situazioni
giuridiche, quale essenziale elemento dello  Stato  di  diritto,  non
puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali danno vita  ad
un  regolamento  irrazionale  di  situazioni  giuridiche   soggettive
fondate su leggi precedenti. Pertanto, mentre la potesta' legislativa
puo' senz'altro limitare o abolire benefici  fiscali  per  iniziative
imprenditoriali, con riferimento ad attivita' successive  all'entrata
in vigore delle norme limitative o abolitive, si deve dubitare  della
ragionevolezza,  criterio  postulato  dall'art.  3  Cost.,   di   una
disposizione ablativa di crediti di imposta, quale  citato  art.  29,
gia' entrati nel patrimonio del contribuente  in  relazione  a  costi
gia' sostenuti. 
    Inoltre, la descritta procedura fissata dallo stesso art. 29  per
selezionare - nel novero degli imprenditori gia' titolari di  diritti
di credito in relazione ad  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  gia'
avviate - quelli destinati a fruire  del  credito,  palesa  ulteriori
aspetti di irragionevolezza, in contraddizione  con  la  disposizione
dell'art. 3 Cost., e conduce a risultati  che  non  si  collegano  al
merito delle ragioni del credito di imposta, e nemmeno alla  solerzia
nell'esercizio delle  stesse.  Si  pensi  alla  sproporzione  tra  le
risorse disponibili e le domande di  riconoscimento  del  credito  ai
fini della  sua  concreta  fruizione,  all'ampiezza  del  numero  dei
concorrenti,  alla   velocita'   dei   meccanismi   di   trasmissione
informatica: fattori che determinano  una  selezione  sostanzialmente
casuale, che si esaurisce in  un  tempo  brevissimo  e  che  porta  a
risultati dipendenti soprattutto dalla potenza e sofisticatezza delle
apparecchiature informatiche di cui dispongono i singoli imprenditori
contribuenti o i  professionisti  che  li  assistono.  E  tutto  cio'
determina una disparita' di trattamento (in ordine alla fruizione del
credito di  imposta)  di  situazioni  eguali  (di  contribuenti  gia'
titolari di diritti soggettivi perfetti di credito per attivita' gia'
avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge) in base ad un
criterio di priorita' cronologica che, per le sue concrete  modalita'
di attuazione, non appare ragionevole. 
    In definitiva,  le  disposizioni  del  citato  art.  29,  cui  si
dovrebbe dare applicazione nel presente procedimento con una sentenza
di conferma  di  quella  impugnata,  per  piu'  aspetti  appaiono  in
contraddizione con l'art. 3 della Costituzione.