Ricorso per conflitto di attribuzioni ex art. 134 Cost. proposto
dalla Regione Veneto  (c.f.  80007580279  -  P.IVA  02392630279),  in
persona del presidente della giunta regionale dott. Luca  Zaia  (C.F.
ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della giunta regionale n.
2113 del 23 dicembre 2016  (all.  1),  rappresentato  e  difeso,  per
mandato  a  margine  del  presente  atto,  tanto  unitamente   quanto
disgiuntamente,  dagli  avv.ti  Ezio  Zanon  (c.f.  ZNNZEI57L07B563K)
coordinatore  dell'Avvocatura   regionale   e   Luigi   Manzi   (c.f.
MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio  eletto  presso  lo
studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali
comunicazioni:  fax   06/3211370,   posta   elettronica   certificata
luigimanzi@ordineavvocatiroma.org); 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi,  n.  12,
avverso e per l'annullamento dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12  settembre  2016  n.  194,  recante
«Regolamento recante norme per la semplificazione  e  l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4  della  legge  7
agosto 2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  ottobre
2016, n. 252. 
 
                               Motivi 
 
Invasione  delle  attribuzioni  costituzionalmente   garantite   alle
regioni ex articoli 114, 117, terzo e quarto comma,  118,  119  della
Costituzione,   nonche'   violazione   del   principio    di    leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato «Norme  per
la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi»
statuisce che: «Con regolamento da emanare, ai  sensi  dell'art.  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono dettate norme  di  semplificazione  e  accelerazione  dei
procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali
regolatrici della materia: 
    a)  individuazione  dei  tipi  di  procedimento   amministrativo,
relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a  opere  di  interesse
generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai  quali  possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 
    b)  individuazione  in  concreto  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla  lettera
a), dei singoli  interventi  con  positivi  effetti  sull'economia  o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui  alle  lettere
c) e seguenti; 
    c) previsione, per ciascun procedimento,  dei  relativi  termini,
ridotti in misura non superiore al 50 per  cento  rispetto  a  quelli
applicabili ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; 
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  b),  attribuzione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi  al
Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; 
    e)  previsione,  per  i  procedimenti  in  cui  siano   coinvolte
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di
raccordo per la  definizione  dei  poteri  sostitutivi  di  cui  alla
lettera d); 
    f) definizione dei criteri  di  individuazione  di  personale  in
servizio  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  in   possesso   di
specifiche competenze  tecniche  e  amministrative,  di  cui  possono
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui  alla  lettera  d)
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto  a
quelli in godimento e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.». 
    In attuazione di tale disposizione di legge e' stato adottato  il
decreto del Presidente della Repubblica 12  settembre  2016  n.  194,
recante  «Regolamento  recante  norme  per   la   semplificazione   e
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art.  4
della legge 7 agosto 2015, n. 124». 
    Nello specifico il Regolamento  governativo  reca  norme  per  la
semplificazione  e  l'accelerazione  di  procedimenti  amministrativi
riguardanti «rilevanti insediamenti produttivi,  opere  di  rilevante
impatto  sul  territorio  o  l'avvio  di  attivita'   imprenditoriali
suscettibili   di   avere   positivi    effetti    sull'economia    o
sull'occupazione». 
    Tali procedimenti sono individuati tra quelli aventi  ad  oggetto
autorizzazioni, licenze,  concessioni  non  costitutive,  permessi  o
nulla osta comunque denominati, ivi  compresi  quelli  di  competenza
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del  patrimonio  storico-artistico,  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita',  necessari  per  la
localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle  opere,  lo
stabilimento degli impianti produttivi  e  l'avvio  delle  attivita'.
Sono ricompresi, inoltre, i procedimenti amministrativi previsti  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' quelli relativi  a
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 
    L'art.  2  definisce  il  procedimento  di  individuazione  degli
interventi da sottoporre a regime acceleratorio, su iniziativa  degli
enti territoriali interessati o d'ufficio da parte  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Procedimento culminante in un decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  il  quale,  sulla  base  dei
criteri di selezione definiti in sede di Conferenza  unificata  e  in
relazione alla  rilevanza  strategica  degli  interventi  pubblici  e
privati, individua gli specifici progetti e le concreta modalita'  di
accelerazione dei  relativi  procedimenti  autorizzatori,  sentiti  i
presidenti delle regioni interessate. 
    Quanto al regime acceleratorio, nello specifico  «possono  essere
ridotti i termini di conclusione dei procedimenti  necessari  per  la
localizzazione, la progettazione e la  realizzazione  delle  opere  o
degli  insediamenti  produttivi  e   l'avvio   dell'attivita'.   Tale
riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai
termini di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  puo'
essere  prevista  in  riferimento  ai  singoli  procedimenti,  ovvero
rispetto a  tutti  i  procedimenti  necessari  per  la  realizzazione
dell'intervento, anche  successivi  all'eventuale  svolgimento  della
conferenza di servizi.» 
    A  questa  contrazione  temporale  e'   stata   addentellata   la
previsione di un potere sostitutivo, in caso di inutile  decorso  del
termine di conclusione del procedimento. 
    A  tale  ultimo  riguardo,  con   riferimento   agli   interventi
involgenti  in  via  esclusiva  una  competenza  statale,  l'art.   4
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad
adottare gli atti conclusivi del procedimento,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri. Ovvero prevede la  facolta'  di  delegare
l'esercizio del  potere  amministrativo  «a  un  soggetto  dotato  di
comprovata  competenza  ed  esperienza  in  relazione   all'attivita'
oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione
del  procedimento,  comunque  di  durata  non  superiore   a   quello
originariamente previsto». 
    Il successivo art. 5 disciplina, invece, l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi nel caso in cui siano involte «competenze delle regioni e
degli enti locali», come testimoniato dalla rubrica della  norma.  In
particolare questa statuisce  che:  «Nei  casi  in  cui  l'intervento
coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente,  il  territorio  di
una regione o di un comune o citta' metropolitana, e non sussista  un
preminente interesse  nazionale  alla  realizzazione  dell'opera,  il
Presidente del Consiglio delega di regola  all'esercizio  del  potere
sostitutivo presidente della regione o il sindaco. 
    Fuori dei casi di cui al comma 1, quando  l'intervento  coinvolga
le competenze delle regioni e degli  enti  locali,  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo sono determinate  previa  intesa  in
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281». 
    Tale  disposizione  risulta  lesiva  delle  competenze  e   delle
attribuzioni costituzionalmente riservate alle regioni. Il  combinato
disposto del primo e del secondo comma dell'art. 5, infatti, in  caso
di mancato rispetto  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti
«accelerati» involgenti competenze «territoriali»,  crea  un  sistema
scoordinato di esercizio  del  potere  sostitutivo,  che  risulta  in
concreto invasivo delle attribuzioni regionali. 
    Il primo comma dell'art. 5,  che  giova  ricordare  ha  come  suo
precipuo ambito di applicazione procedimenti afferenti  a  competenze
delle regioni e degli  enti  locali,  prevede  infatti  un  parametro
«geografico», cui accede, in termini  negativi,  la  mancanza  di  un
«preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera». 
    In tal caso il potere sostituito e' attribuito al Presidente  del
Consiglio, con mera facolta' di delega a favore del presidente  della
regione o del sindaco.  Nel  comma  successivo,  invece,  si  enuncia
espressamente il parametro funzionale delle competenze delle  regioni
e  degli  enti  locali,  rimettendo,  fuori  dai  casi  di  cui  alla
precedente  disposizione,  la  determinazione  delle   modalita'   di
esercizio del potere sostitutivo a un'intesa da raggiungere  in  sede
di Conferenza unificata. 
    Tale   disciplina   appare   in   primo   luogo    irragionevole,
sovrapponendo  in  modo   scoordinato   fattispecie   tra   di   loro
incommensurabili nei loro presupposti applicativi  e  disciplinatori.
Essa  determina  pur  anche  una  palese  lesione  delle   competenze
regionali. 
    Laddove,  infatti,  non  sussiste  un  interesse  nazionale  alla
realizzazione dell'opera  e  questa  coinvolga  esclusivamente  o  in
misura prevalente il territorio di una  regione  o  di  un  comune  o
citta' metropolitana, il potere sostitutivo, pur in  presenza  quindi
di un interesse prevalente «locale»,  cui  di  necessita'  accede  la
sussistenza di una competenza delle  regioni  e  degli  enti  locali,
viene  incomprensibilmente  comunque  attribuito  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  il  quale   con   valutazione   ampiamente
discrezionale avra' la sola facolta' di delegarlo al presidente della
regione o al sindaco interessati «territorialmente». 
    In tale modo si assiste,  dunque,  all'avocazione  di  un  potere
amministrativo «locale» da parte di un organo statale, che  manca  di
ogni giustificazione. Non vi e', infatti, un interesse «centrale» che
giustifichi tale accentramento di  potere  (interesse  escluso  dalla
stessa  lettera  della  norma)  e  manca  inoltre   ogni   forma   di
coordinamento  interstituzionale  atto   a   legittimare   una   tale
previsione. 
    Inoltre la disposizione e' in palese contrasto con l'art. 4 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 ove s'impone, per i procedimenti  in  cui
siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, la
previsione di idonee forme di raccordo per la definizione dei  poteri
sostitutivi. 
    Per effetto della formula normativa di coordinamento  di  cui  al
principio del secondo comma, d'altronde, nel  caso  in  cui  non  sia
coinvolto esclusivamente o prevalente il territorio di una regione  o
di un comune e,  presumibilmente  (visto  il  tenore  generale  della
formula  di  coordinamento)  ove  sussista  un  preminente  interesse
nazionale, le competenze regionali  e  locali  vengono  salvaguardate
mediante la determinazione delle modalita' di  esercizio  del  potere
sostitutivo in sede di Conferenza unificata.  Tale  disposizione,  se
appare piu' rispettosa delle competenze «locali»  rispetto  a  quella
del primo comma, comunque presenta delle  incongruenze  sistematiche,
laddove attribuisce alla Conferenza unificata  una  competenza  anche
ove siano coinvolte esclusivamente competenze regionali. In tal  caso
infatti la  sede  di  definizione  delle  modalita'  di  sostituzione
avrebbe dovuto essere la Conferenza Stato regioni e non certo  quella
Unificata. 
    Si puo' percio' concludere che i commi 1  e  2  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 12  settembre  2016,  n.  194
risultano, per le ragioni  sopra  esposte,  lesivi  delle  competenze
regionali come riconosciute dagli articoli 117, terzo e quarto comma 
e 118 Cost.,  potendo  la  disciplina  delle  disposizioni  impugnate
incidere  in  termini  lesivi  ed  «espropriativi»  su   materie   di
competenza regionale  concorrente  quali  «governo  del  territorio»,
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ovvero
esclusiva   come   «ordinamento   e   organizzazione   amministrativa
regionale», «turismo», «commercio» et cetera. 
    Violazione questa che si riverbera, peraltro, pur  anche  in  una
lesione del principio di leale collaborazione  di  cui  all'art.  120
Cost.,  rilevabile  in  sede  di  conflitto  di  attribuzioni,   come
affermato dalla  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  (v.,  ex
multis,  72,  73,  177,  324  del  2005;  31/2006;  264/2011).   Tali
alterazioni del quadro costituzionale, peraltro, non sono sanabili in
via di mera esegesi del dettato normativo, se non con  una  forzatura
inammissibile del  dato  letterale  del  testo,  ed  esigono  percio'
l'intervento demolitorio di codesta ecc.ma Corte. 
    In  subordine  comunque   sarebbe   auspicabile   un   intervento
chiarificatore normativo, che disciplinasse con  maggiore  limpidezza
l'esercizio dei  poteri  sostitutivi,  coordinando  adeguatamente  le
previsioni degli articoli 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 settembre 2016 n. 194, e prevedendo un unico e  univoco
criterio funzionale di selezione dei procedimenti  da  avocare  e  da
sottoporre alle varie tipologie di potere  sostitutivo  ipotizzabili,
chiarendo  il  significato  precettivo  da  riconoscere  al  criterio
«geografico» e rispettando  la  distribuzione  delle  competenze  tra
enti, come costituzionalmente garantite.