Ricorso per conflitto di attribuzioni ex art. 134 Cost. proposto dalla Regione Veneto (c.f. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del presidente della giunta regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della giunta regionale n. 2113 del 23 dicembre 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, avverso e per l'annullamento dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016 n. 194, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2016, n. 252. Motivi Invasione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni ex articoli 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione, nonche' violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato «Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi» statuisce che: «Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». In attuazione di tale disposizione di legge e' stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016 n. 194, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124». Nello specifico il Regolamento governativo reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti «rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione». Tali procedimenti sono individuati tra quelli aventi ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'. Sono ricompresi, inoltre, i procedimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' quelli relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. L'art. 2 definisce il procedimento di individuazione degli interventi da sottoporre a regime acceleratorio, su iniziativa degli enti territoriali interessati o d'ufficio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Procedimento culminante in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sulla base dei criteri di selezione definiti in sede di Conferenza unificata e in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati, individua gli specifici progetti e le concreta modalita' di accelerazione dei relativi procedimenti autorizzatori, sentiti i presidenti delle regioni interessate. Quanto al regime acceleratorio, nello specifico «possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attivita'. Tale riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e puo' essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi.» A questa contrazione temporale e' stata addentellata la previsione di un potere sostitutivo, in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento. A tale ultimo riguardo, con riferimento agli interventi involgenti in via esclusiva una competenza statale, l'art. 4 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad adottare gli atti conclusivi del procedimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ovvero prevede la facolta' di delegare l'esercizio del potere amministrativo «a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attivita' oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto». Il successivo art. 5 disciplina, invece, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano involte «competenze delle regioni e degli enti locali», come testimoniato dalla rubrica della norma. In particolare questa statuisce che: «Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o citta' metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo presidente della regione o il sindaco. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalita' di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale disposizione risulta lesiva delle competenze e delle attribuzioni costituzionalmente riservate alle regioni. Il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 5, infatti, in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti «accelerati» involgenti competenze «territoriali», crea un sistema scoordinato di esercizio del potere sostitutivo, che risulta in concreto invasivo delle attribuzioni regionali. Il primo comma dell'art. 5, che giova ricordare ha come suo precipuo ambito di applicazione procedimenti afferenti a competenze delle regioni e degli enti locali, prevede infatti un parametro «geografico», cui accede, in termini negativi, la mancanza di un «preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera». In tal caso il potere sostituito e' attribuito al Presidente del Consiglio, con mera facolta' di delega a favore del presidente della regione o del sindaco. Nel comma successivo, invece, si enuncia espressamente il parametro funzionale delle competenze delle regioni e degli enti locali, rimettendo, fuori dai casi di cui alla precedente disposizione, la determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo a un'intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Tale disciplina appare in primo luogo irragionevole, sovrapponendo in modo scoordinato fattispecie tra di loro incommensurabili nei loro presupposti applicativi e disciplinatori. Essa determina pur anche una palese lesione delle competenze regionali. Laddove, infatti, non sussiste un interesse nazionale alla realizzazione dell'opera e questa coinvolga esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una regione o di un comune o citta' metropolitana, il potere sostitutivo, pur in presenza quindi di un interesse prevalente «locale», cui di necessita' accede la sussistenza di una competenza delle regioni e degli enti locali, viene incomprensibilmente comunque attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale con valutazione ampiamente discrezionale avra' la sola facolta' di delegarlo al presidente della regione o al sindaco interessati «territorialmente». In tale modo si assiste, dunque, all'avocazione di un potere amministrativo «locale» da parte di un organo statale, che manca di ogni giustificazione. Non vi e', infatti, un interesse «centrale» che giustifichi tale accentramento di potere (interesse escluso dalla stessa lettera della norma) e manca inoltre ogni forma di coordinamento interstituzionale atto a legittimare una tale previsione. Inoltre la disposizione e' in palese contrasto con l'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ove s'impone, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, la previsione di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi. Per effetto della formula normativa di coordinamento di cui al principio del secondo comma, d'altronde, nel caso in cui non sia coinvolto esclusivamente o prevalente il territorio di una regione o di un comune e, presumibilmente (visto il tenore generale della formula di coordinamento) ove sussista un preminente interesse nazionale, le competenze regionali e locali vengono salvaguardate mediante la determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo in sede di Conferenza unificata. Tale disposizione, se appare piu' rispettosa delle competenze «locali» rispetto a quella del primo comma, comunque presenta delle incongruenze sistematiche, laddove attribuisce alla Conferenza unificata una competenza anche ove siano coinvolte esclusivamente competenze regionali. In tal caso infatti la sede di definizione delle modalita' di sostituzione avrebbe dovuto essere la Conferenza Stato regioni e non certo quella Unificata. Si puo' percio' concludere che i commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 risultano, per le ragioni sopra esposte, lesivi delle competenze regionali come riconosciute dagli articoli 117, terzo e quarto comma e 118 Cost., potendo la disciplina delle disposizioni impugnate incidere in termini lesivi ed «espropriativi» su materie di competenza regionale concorrente quali «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ovvero esclusiva come «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», «turismo», «commercio» et cetera. Violazione questa che si riverbera, peraltro, pur anche in una lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., rilevabile in sede di conflitto di attribuzioni, come affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (v., ex multis, 72, 73, 177, 324 del 2005; 31/2006; 264/2011). Tali alterazioni del quadro costituzionale, peraltro, non sono sanabili in via di mera esegesi del dettato normativo, se non con una forzatura inammissibile del dato letterale del testo, ed esigono percio' l'intervento demolitorio di codesta ecc.ma Corte. In subordine comunque sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore normativo, che disciplinasse con maggiore limpidezza l'esercizio dei poteri sostitutivi, coordinando adeguatamente le previsioni degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016 n. 194, e prevedendo un unico e univoco criterio funzionale di selezione dei procedimenti da avocare e da sottoporre alle varie tipologie di potere sostitutivo ipotizzabili, chiarendo il significato precettivo da riconoscere al criterio «geografico» e rispettando la distribuzione delle competenze tra enti, come costituzionalmente garantite.