IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da: Maio Guglielmo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone, codice fiscale PSQBNN71D57F376M, Lazzaro Di Trani codice fiscale DTRLZR58C10I907D, con domicilio eletto presso Alessio Sculco in Catanzaro, viale dei Normanni n. 45; Contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna codice fiscale MNNMSM69E03F839T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Uff. legale Regione Calabria; Per l'annullamento: 1. dell'atto prot. 69076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso il procedimento VIA/AIA relativo al progetto di discarica di rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in localita' Giammiglione del Comune di Crotone; 2. dell'atto prot. 32079 del 3 febbraio 2016 con cui la Regione Calabria ha reso chiarimenti in relazione alla prescrizione n.1 del parere favorevole reso dalla STV nella seduta del 18 gennaio 2016; 3. della nota Pec del 1° febbraio 2016, non conosciuta e mai comunicata; 4. di ogni altro connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso, ove occorra il verbale della STV del 18 gennaio 2016. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2016 la dottoressa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Oggetto di questo giudizio e' l'azione di annullamento, promossa ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dell'atto prot. n. 0069076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti (e, in ogni caso, per la durata massima di un anno), il procedimento avviato dalla Maio Guglielmo S.r.l., con istanza del 30 luglio 2009, e diretto alla Valutazione di impatto ambientale e al rilascio della Autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi da collocarsi in localita' Giammiglione, presso il Comune di Crotone. 2. Il procedimento era stato attivato dalla societa' interessata sul presupposto che il piano regionale di gestione dei rifiuti efficace ratione temporis individuava un sito idoneo nella predetta localita'; si e' protratto, intervallato da diversi giudizi introdotti dinnanzi a questo Tribunale, dal 2009 fino al momento di adozione dell'atto che ne ha disposto la sospensione ad tempus. 3. Al fine di contestualizzare la controversia in esame, pare opportuno segnalare che: al momento dell'adozione dell'atto di sospensione, il procedimento amministrativo risultava essere in fase di doveroso rinnovamento, poiche' con sentenze di questo Tribunale (TAR Calabria, Catanzaro n. 403 del 2011 e n. 998 del 2012, passate in giudicato) erano state annullate le precedenti valutazioni negative di compatibilita' ambientale (decreti n. 5066 dell'8 aprile 2010 e n. 9549 del 1° agosto del 2011 della Regione Calabria); da ultimo, con sentenza del TAR Calabria:, Catanzaro, I sez., 27 aprile 2015, n. 719 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 3794) e' stata rigettata l'azione di ottemperanza diretta ad ottenere il provvedimento favorevole di compatibilita' ambientale; infine, con successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n. 531 del 22 marzo 2016, e' stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ad un sopravvenuto atto recante «l'archiviazione» del procedimento in controversia e, contestualmente, accertata l'illegittimita' del predetto atto ex art. 34 comma 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ai fini della eventuale azione risarcitoria. 4. La determinazione recante la sospensione procedimentale, oggetto dell'odierna impugnazione, come chiaramente rappresentato anche nella sua motivazione, e' stata adottata in «applicazione ed esecuzione» della legge regionale n. 8 del 16 febbraio 2016 (entrata in vigore il giorno 20 febbraio 2016) «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti», il cui art. 1 - anche esso riportato testualmente nella parte motiva del provvedimento - cosi' statuisce: «nelle more dell'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, allo scopo di garantire la tutela giuridica dell'ambiente e in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento, e' sospeso il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) ancorche' non in contrasto con il piano attualmente vigente. La sospensione di cui al presente comma ha la durata di un anno (comma 1); per le medesime finalita' rimangono altresi' sospesi per il periodo previsto dal comma 1 i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, pendenti presso gli uffici della Giunta Regionale (comma 2); le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle autorizzazioni gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza (comma 3)». Sul presupposto interpretativo che il procedimento avviato nel 2009 concernente il «progetto per una discarica per rifiuti pericolosi e non, da ubicarsi in localita' Giammiglione del Comune di Crotone, presentato dalla Maio Guglielmo S.r.l., rientra nella casistica di cui alla succitata normativa» e considerando che, con la nota del Dipartimento regionale ambiente e territorio del 3 febbraio 2016, era gia' stata convocata la conferenza di servizi per il successivo 9 marzo, con l'atto gravato l'amministrazione regionale ha quindi disposto «la sospensione del procedimento AIA e, pertanto, dei lavori della conferenza di servizi». 5. La domanda di annullamento portata alla cognizione del Tribunale e' fondata sull'assunto della illegittimita' dell'atto in esame «derivata» dalla dedotta illegittimita' costituzionale della norma regionale di cui esso costituisce mera «applicazione ed esecuzione»; la causa petendi e' infatti integrata, nel caso specifico, esclusivamente dalle censure di incostituzionalita' della legge regionale, alla stregua di diversi parametri costituzionali, tra i quali quello di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione che prevede la competenza esclusiva del legislatore statale nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema. 6. Sulla ammissibilita' del ricorso contenente motivi di diritto ex art. 40 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 corrispondenti esclusivamente a censure di incostituzionalita' della norma, in applicazione della quale e' adottato il provvedimento amministrativo impugnato, il Tribunale si e' gia' espresso positivamente con la sentenza non definitiva TAR Catanzaro n. 1916 del 5 ottobre 2016 adottata nell'ambito di questo stesso giudizio. 7. Il rapporto di presupposizione intercorrente tra la norma legislativa regionale e l'atto adottato dall'amministrazione si riverbera invero sul profilo della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, sollevata con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione che, ad avviso del Tribunale non e' neanche manifestamente infondata, cosicche' sussistono entrambi i presupposti per l'adozione della presente ordinanza ex art. 23 l'11 marzo 1953 n. 87. 8. In particolare, quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio deve osservarsi che: la norma regionale di cui all'art. 1 legge regionale 8/2016 attribuisce all'amministrazione titolare del procedimento diretto al rilascio delle valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel suolo, il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i relativi procedimenti, qualora all'entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge; si tratta di un potere amministrativo privo di spazi decisionali, sia quanto all'anche al quando, essendo rimessa all'amministrazione regionale unicamente una valutazione interpretativa della sussumibilita' della fattispecie concreta in quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiche' in caso di soluzione positiva, l'adozione dell'atto di sospensione risulta, per come e' formulata la norma, doverosa sotto ogni profilo; tant'e' che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, e considerando che il procedimento amministrativo avviato su istanza della Maio Guglielmo S.r.l. rientrasse pienamente nella sfera di applicabilita' dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, sia per l'oggetto (trattandosi del progetto di realizzazione di una nuova discarica di rifiuti pericolosi e non), che per le coordinate temporali (trattandosi di un procedimento ancora in fase di svolgimento), il Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria ha adottato il provvedimento di sospensione procedimentale, sulla cui illegittimita' derivata il Tribunale e' ora chiamato a pronunciarsi. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale sopra richiamato, con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione, e' determinata proprio dal rapporto di mera applicazione intercorrente tra l'atto amministrativo gravato e la norma regionale che ne costituisce il fondamento. In particolare, avendo la parte ricorrente dedotto la illegittimita' derivata dell'atto amministrativo per effetto della incostituzionalita' della norma regionale, al fine di vagliare la legittimita' del provvedimento amministrativo, deve pregiudizialmente risolversi la questione di legittimita' costituzionale della norma che ne costituisce il fondamento; una eventuale declaratoria della norma regionale sopra indicata e' infatti idonea ad incidere direttamente sulla decisione del Tribunale, comportando l'accoglimento della domanda di annullamento ex art. 29 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 del provvedimento meramente esecutivo, per il venir meno della fonte attributiva del relativo potere amministrativo, con piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel presente giudizio (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1458). 9. Quanto al profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2016, in relazione all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione, concernente competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «ambiente ed ecosistema», pare opportuno osservare che: la giurisprudenza della Corte costituzionale che, pur riconoscendo a tale materia «trasversale» la naturale vocazione ad impattare su materie diverse, oggetto anche di competenza legislativa regionale concorrente o residuale (Corte costituzionale sentenza n. 407 del 2002), si e' consolidata nell'affermare il principio che la sua diretta disciplina e' riservata allo Stato, cui spetta in via esclusiva «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale» (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2016); alle Regioni e' consentito apportare deroghe in senso migliorativo rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, ma purche' la relativa disciplina sia adottata in materie attribuite alla loro competenza legislativa; materie che, in ragione della naturale trasversalita' di quella ambientale, intersecano quella oggetto di riserva statale ex art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione; le disposizioni legislative statali adottate nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» fungono infatti «da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 210 del 2016, cit.); «le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalita' proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente piu' elevati di quelli previsti dalla legislazione statale ambientale stabilito dallo Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 58 del 2015 che richiama quali precedenti le sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007); la Corte costituzionale ha poi anche specificato che la disciplina dei rifiuti e' pienamente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», come attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione, anche quando interferisce con altri interessi e competenze, di modo che «deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2014; in questo senso, anche le sentenze n. 285 del 2013; n. 54 del 2012; n. 244 del 2011; n. 225 del 2009; n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008); pertanto anche per tale specifico ambito della piu' complessiva materia ambientale, si delinea come netta la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, essendo riconosciuto al primo il monopolio del potere legislativo, anche in attuazione degli obblighi comunitari (derivanti, in particolare, quanto alla regolamentazione delle discariche, dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha enucleato i principi generali vigenti in materia: sentenza 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13). 10. Tanto premesso, il Tribunale e' dell'avviso che la norma all'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, che viene in rilievo quale norma conferente il potere vincolato esercitato con l'atto oggetto di impugnazione, si colloca proprio nell'ambito materiale dei «rifiuti» e, invadendo un campo di esclusiva competenza legislativa statale, fa sorgere fondati dubbi circa la sua legittimita' costituzionale con riguardo alla piu' volta citata norma di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione. Come sopra riferito, l'art. 1 della legge regionale n. 8/2016 introduce al dichiarato scopo «di garantire tutela giuridica dell'ambiente e in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento» la sospensione, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per un anno, sia dei procedimenti amministrativi diretti del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006), anche se i relativi progetti non siano, allo stato, in contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente; sia dei subprocedimenti connessi di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione relativi al deposito rifiuti sul o nel suolo, «pendenti presso gli uffici della Giunta regionale». Invero, ad avviso del Tribunale, anche mediante lo specifico richiamo alle «operazioni di smaltimento» dei rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 - cui espressamente rinvia per delimitare il perimetro della fattispecie applicativa - e, in particolare, a quelle di deposito sul o nel suolo («ad esempio discarica», di cui al codice D1 del sopra indicato allegato), la norma regionale ha inteso disciplinare, incidendo in particolare in senso dilatorio sui termini procedimentali, direttamente la materia dei «rifiuti» e, in particolare, quella della «discariche», cosi' facendo ritenere non manifestamente infondati i dubbi che vi sia stata una invasione della sfera di competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione. Militano in tal senso sia il valore semantico delle espressioni linguistiche utilizzate nel testo, corroborate dal rinvio alle norme nazionali di cui al decreto legislativo n. 152/2006 concernenti le «operazioni di smaltimento di rifiuti»; sia lo scopo specifico che il legislatore regionale, come chiaramente indicato anche nella stessa norma, si e' posto: ovvero quello di assicurare che, nelle more di approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, non siano approvati progetti di realizzazione di «depositi dei rifiuti sul e nel suolo», conformi ai criteri pianificatori vigenti, ma eventualmente in contrasto con quelli da adottarsi. Tale finalita' e' stata perseguita pero' non mediante l'accelerazione, sul piano meramente amministrativo, dei tempi di approvazione del nuovo atto di pianificazione regionale, ma mediante una sospensione ex lege dei procedimenti autorizzatori in corso, concernenti i progetti di nuove discariche; ne' la circostanza che si tratti di una norma ad efficacia transitoria - essendo prevista la durata massima della sospensione di un anno, anche nell'ipotesi in cui entro tale termine non venga approvato il nuovo piano di gestione dei rifiuti - vale a fugare il dubbio di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in controversia, poiche', trattandosi di una materia di competenza legislativa riservata allo Stato, e' comunque esclusa ogni forma di interferenza normativa che abbia ad oggetto la medesima materia (perfino se alle norme regionali si attribuisca natura cedevole: Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2014). 11. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016 con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s ) Costituzione emerge, in concreto, dalla considerazione che tale norma si pone in diretta violazione della disciplina nazionale, con cui il legislatore statale ha esercitato la propria competenza esclusiva; e' infatti palese il contrasto dell'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 8/2016 con gli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che stabiliscono termini certi per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti autorizzatori, il cui superamento comporta anche l'attivazione di poteri sostitutivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (cfr. art. 208 commi 3, 8, 9, 10 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152); e dell'art. 1 comma 2 della predetta legge con gli artt. 11, 19, 25 26, 29-bis, 29-ter, 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nei quali si prevedono termini endoprocedimentali e di definizione del procedimento certi, dettati dal legislatore statale nell'esercizio del monopolio normativo che gli e' riconosciuto. 12. Tanto premesso, il Collegio ritiene pertanto rilevante e non manifestamente infondata la esposta questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale della Calabria n. 8 del 2016, con riguardo all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione. Il giudizio deve di conseguenza sospendersi per la rimessione delle questioni suddette all'esame della Corte costituzionale, mandando alla segreteria di trasmettere alla Corte la presente ordinanza, unitamente al ricorso, di notificarla alle parti in causa e al presidente della giunta della Regione Calabria e al presidente del Consiglio regionale, nonche' di comunicarla ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.