Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro  tempore,  Arno  Kompatscher,  rappresentata  e   difesa,   tanto
congiuntamente  quanto  disgiuntamente,  in  virtu'   della   procura
speciale rep. n. 24631 del 14 febbraio 2017,  rogata  dal  Segretario
generale della Giunta provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in
virtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione
a stare in giudizio n. 180 del 14 febbraio 2017, dagli avv.ti  Renate
von   Guggenberg   (c.f.    VNG    RNT    57L45    A952K    -    pec:
renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E 10 B160H  -  pec:  stephan.beikircher@pec.prov.bz.it),  Cristina
Bernardi      (c.f.      BRN      CST      64M47      D548L      pec:
cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura  Fadanelli  (c.f.  FDN  LRA
65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30  H501R),  di  Roma,  con
indirizzo di posta elettronica  costamicheleavv@tin.it  e  presso  lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  Via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e
n. fax 06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e
b), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del
21 dicembre 2016. 
 
                                Fatto 
 
    Nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata  la  legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019». 
    Tale legge e' composta  di  due  parti  e  di  diversi  allegati,
tabelle e quadri riassuntivi. 
    Ai fini del presente ricorso interessa  unicamente  la  Parte  I,
Sezione I, contenente «Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici», peraltro composta di un solo articolo (art.
1),  suddiviso  in  638  commi,  di  variegato  contenuto  che  rende
difficile una illustrazione generale in fatto. 
    Va subito messo in rilievo che il  comma  638  di  tale  articolo
dispone che le disposizioni della presente legge  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, che in linea di principio dovrebbe risolvere ogni
questione, facendo della compatibilita' con lo Statuto  di  autonomia
il punto di discrimine tra  applicazione  e  non  applicazione  delle
disposizioni alla ricorrente Provincia (come piu' volte  riconosciuto
da codesta ecc.ma Corte sentenza n. 229/2013 e n. 141/2015). 
    Anche l'espresso richiamo alla  legge  costituzionale  n.  3  del
2001, contenuto nel  comma  638,  dovrebbe  garantire  l'operativita'
della norma transitoria di  cui  all'art.  10  della  medesima  legge
costituzionale  che  dispone,  per   il   periodo   intermedio   sino
all'adeguamento degli statuti speciali alla  riforma  costituzionale,
l'applicazione della medesima limitatamente alle parti  di  essa  che
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite dagli statuti stessi, posto che l'effetto  della  clausola
di principio richiamata e' quello di ampliare e non  restringere  gli
ambiti di materia gia' spettanti per Statuto speciale (cfr.  sentenze
n. 181/2006, n. 371/2008, n. 357/2010). 
    Sennonche', nonostante detta clausola di salvaguardia,  l'art.  1
della legge in questione  reca  alcune  disposizioni  che,  o  paiono
essere destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia,  in  quanto
includono espressamente le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
tra  i  propri  destinatari,  senza  essere   state   preventivamente
concordate, oppure, in modo  indiretto,  sono  destinate  a  produrre
effetti   nei   suoi   confronti,   di   modo   che   risulta   ardua
un'interpretazione adeguatrice al fine di  renderle  compatibili  con
l'ordinamento statutario (Corte costituzionale, sentenze n.  412/2004
e  n.  228/2013),  vanificando  cosi'   la   predetta   clausola   di
salvaguardia con la propria formulazione testuale, come  ritenuto  da
codesta ecc.ma Corte, in presenza di riferimenti diretti o di  indici
comunque contrari (sentenza n. 88/2006). 
    La normativa in questione nemmeno contiene sole  disposizioni  di
principio che non sarebbero comunque direttamente applicabili, seppur
comportanti  per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  l'obbligo  di
adeguamento della propria normativa, se ed in  quanto  vincolanti  ai
sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione
statutaria (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
art. 2). 
    Le disposizioni in questione sono quelle di cui ai  commi  392  e
394 nonche' quelle di cui al comma 475, lettere a) e b). 
1. - Commi 392 e 394. 
    Il comma 392 dispone, per gli anni 2017 e 2018,  che  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep.  atti  n.
21/CSR), in  attuazione  dell'art.  1,  comma  680,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato  rispettivamente  in  113.000
milioni di euro e in 114.000 milioni di euro (primo periodo). 
    La stessa norma prevede poi che, per l'anno 2019, il livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni  di  euro  (secondo
periodo). 
    Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e  alle  Province
autonome,  la  norma  in  questione  prescrive  a  queste  ultime  di
assicurare gli  effetti  finanziari  previsti  dalla  medesima  norma
mediante la sottoscrizione  di  singoli  accordi  con  lo  Stato,  da
stipulare entro il 31 gennaio 2017 (terzo periodo). 
    Con   specifico   riferimento    alla    Regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol e alle Province autonome, infine, la norma precisa che
«l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto  dell'accordo
sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014
e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli
obiettivi di finanza  pubblica  previsto  dai  commi  da  406  a  413
dell'art. 1 della medesima legge» (quarto periodo). 
    Inoltre, per quanto riguarda le Regioni a  statuto  speciale,  il
comma 394 dell'art. 1 dispone che  le  medesime  assicurino  con  gli
specifici accordi di cui al comma 392 il  contributo  a  loro  carico
previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 e che, decorso il  termine
del  31  gennaio  2017,  all'esito  degli  accordi  sottoscritti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, entro i successivi 30 giorni, con proprio decreto attui
quanto previsto per gli anni 2017 e successivi  dalla  citata  intesa
dell'11  febbraio  2016,  al  fine  di  garantire  il   conseguimento
dell'obiettivo programmatico  di  finanza  pubblica  per  il  settore
sanitario. 
    Con  l'intesa  dell'11  febbraio  2016  raggiunta  in   sede   di
Conferenza Stato-Regioni, richiamata  nelle  norme  in  commento,  le
Regioni «hanno dichiarato che la parte del contributo al  risanamento
dei conti pubblici a carico delle Regioni a  statuto  speciale  viene
demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo  e  le  singole
Regioni a Statuto speciale; in  caso  di  mancato  accordo  entro  un
termine ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017
e di 5 miliardi di euro per il 2018, si conseguira' con  un  maggiore
contributo delle Regioni a Statuto ordinario». 
    La predetta intesa in  proposito  richiama  anche  il  comma  680
dell'art. 1 della  legge  n.  208  del  2015,  relativo  al  generale
contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni  e  delle
Province autonome, che la Provincia autonoma ricorrente ha impugnato,
in parte,  avanti  la  Corte  costituzionale  e  che  rimane  tuttora
operante in quanto  il  giudizio  e'  ancora  pendente  sub  R.R.  n.
10/2016. 
2. - Comma 475, lettere a) e b). 
    Con riguardo  alle  disposizioni  dell'art.  1  della  legge  qui
impugnata, che disciplinano il concorso degli enti territoriali  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  (commi  da  463  a
484), assumono particolare rilievo per l'autonomia finanziaria  della
Provincia autonoma ricorrente ed i suoi enti locali  le  disposizioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 475. 
    Tale comma introduce misure sanzionatorie  a  carico  degli  enti
locali in caso di mancato conseguimento del saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.  Esso
cosi' dispone: 
        «Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di  cui  al  comma
466 del presente articolo: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
(...). Gli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
assoggettati ad una  riduzione  dei  trasferimenti  correnti  erogati
dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni  di  cui  ai
precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate  nel  triennio
successivo a quello di inadempienza in quote  costanti.  In  caso  di
incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti
locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le
somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza
delle medesime quote,  presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento  delle
predette somme residue nell'anno successivo, il recupero  e'  operato
con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228; 
    b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma  e'
tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato,  di  importo  corrispondente  a  un  terzo  dello  scostamento
registrato, che assicura il recupero di  cui  all'art.  9,  comma  2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Il  versamento  e'  effettuato
entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo  a  quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero
di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate  a  qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
    c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per  la
sanita', in misura superiore all'importo dei  corrispondenti  impegni
dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. (...); 
    d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  restano  esclusi  i  mutui
gia' autorizzati e  non  ancora  contratti.  I  mutui  e  i  prestiti
obbligazionari  posti  in  essere  con   istituzioni   creditizie   o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture  di
linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione  da
cui risulti il rispetto del saldo di cui  al  comma  466.  L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta attestazione; 
    e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   compresi   i   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della  presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni  possono
comunque procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  determinato,
con contratti di durata massima fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
    f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il  presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in  carica  nell'esercizio  in
cui e' avvenuta la violazione  sono  tenuti  a  versare  al  bilancio
dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei  gettoni
di presenza spettanti nell'esercizio della violazione». 
    Siccome le  norme  appena  esaminate  incidono  sulle  competenze
costituzionali attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano  nonche'
sull'autonomia   finanziaria   ad   essa    riconosciuta,    s'impone
l'impugnativa delle stesse per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi  392,  primo,
secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e b), della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019», per violazione degli articoli 79, 103, 104  e  107  dello
Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (d.P.R.  31
agosto 1972, n. 670), nonche' delle correlative norme di  attuazione;
del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare  degli  articoli
79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione  (d.lgs.  16  marzo
1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19); dell'art.  8,  in
particolare n. 1), dell'art. 9, in particolare n. 10),  dell'art.  16
dello Statuto speciale e delle relative norme di  attuazione  (d.P.R.
28  marzo  1975,  n.  474,  in  particolare  art.  2);  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266;  dell'art.  117,  terzo  e  quarto
comma, e dell'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3;  del
principio di leale collaborazione, in relazione  all'art.  120  della
Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito  con  legge  23
dicembre 2014,  n.  190;  del  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 Costituzione;  dell'art.
81 della Costituzione, anche in relazione alla  legge  costituzionale
n. 1 del 2012 ed alla legge n. 243 del 2012. 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singole   disposizioni
impugnate,  va  esposto  il  quadro  normativo  delle  prerogative  e
competenze della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che  si  assumono
violate dalle disposizioni qui impugnate. 
    In  forza  del  Titolo  VI  dello   Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art.  104
dello stesso Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dal  predetto  art.
104. 
    Tale intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2,  commi  da
106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  (legge  finanziaria
2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con  lo  Stato,
anche in attuazione del processo  di  riforma  in  senso  federalista
contenuto nella legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni
recate dai commi da 107 a 125 sono  approvate  ai  sensi  e  per  gli
effetti del predetto art. 104 dello Statuto di autonomia. 
    Successivamente e' intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre  2014
(c.d.  «Patto  di  Garanzia»),  sempre  tra  lo  Stato,  la   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il quale ha portato ad ulteriori  modifiche  del  Titolo  VI
dello Statuto di autonomia, sempre secondo  la  procedura  rinforzata
prevista dall'art. 104 dello Statuto. 
    Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente  rinnovato,  ai
sensi dell'art. 1, commi da  407  a  413,  della  medesima  legge  il
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406  di
tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi
da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104,
per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative
norme interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione  e
di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e  finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    E' previsto espressamente che,  nei  confronti  della  Regione  e
delle Province e degli  enti  appartenenti  al  sistema  territoriale
regionale integrato, non sono applicabili  disposizioni  statali  che
prevedono  obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti  il  patto
di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello
Statuto speciale di autonomia e che sono la  Regione  e  le  Province
autonome  a  provvedere,  per  se'  e  per  gli  enti   del   sistema
territoriale  regionale  integrato  di  rispettiva  competenza,  alle
finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
o  5,   nelle   materie   individuate   dallo   Statuto,   adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa, anche orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,
idonee  ad  assicurare  il  rispetto  delle  dinamiche  della   spesa
aggregata delle amministrazioni pubbliche del  territorio  nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,  per  cui  non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale. 
    In particolare, l'art. 79 dello  Statuto  speciale  di  autonomia
definisce i termini e le  modalita'  del  concorso  al  conseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,   di   perequazione   e   di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei  doveri  dagli  stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e  finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea  mediante  il  sistema
territoriale regionale integrato,  costituito  dalla  Regione,  dalle
Province e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e da  quelli  degli  enti  locali,  dalle  aziende
sanitarie, dalle universita',  incluse  quelle  non  statali  di  cui
all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  dalle
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  dagli
altri  enti  od  organismi  a  ordinamento  regionale  o  provinciale
finanziati   dalle   stesse   in   via   ordinaria,   nel    rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, con la precisazione  che  tali  misure  possono  essere
modificate esclusivamente con la  procedura  prevista  dall'art.  104
dello stesso Statuto e che fino  alla  loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  (comma
2). 
    Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica  da  parte
dello Stato ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione,  il  comma  3
stabilisce che sono le Province a provvedere al  coordinamento  della
finanza pubblica  provinciale  nei  confronti  degli  enti  del  loro
territorio  facenti  parte   del   sistema   territoriale   regionale
integrato, che, al fine di conseguire gli  obiettivi  in  termini  di
saldo netto da finanziare  previsti  in  capo  alla  Regione  e  alle
Province  ai  sensi  dello  stesso  articolo,  spetta  alle  Province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli stessi enti di
rispettiva  competenza,  che  sono  le  Province   a   vigilare   sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
stessi e che, ai soli fini del  monitoraggio  dei  saldi  di  finanza
pubblica, le stesse comunicano al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 
    Al comma 4-bis e', inoltre, previsto che per ciascuno degli  anni
dal 2018 al 2022,  il  contributo  della  Regione  e  delle  Province
autonome  alla  finanza  pubblica  in  termini  di  saldo  netto   da
finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato,  e'
pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091  milioni
di euro sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province
autonome, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior
gettito  derivante  dall'attuazione  dell'art.  13,  comma  17,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito  tra  le  Province
stesse sulla base  dell'incidenza  del  prodotto  interno  lordo  del
territorio  di  ciascuna  provincia  sul   prodotto   interno   lordo
regionale. Inoltre, le  Province  e  la  Regione  possono  concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
    Il comma 4-quater prevede che, a  decorrere  dall'anno  2016,  la
Regione e le  Province  conseguono  il  pareggio  del  bilancio  come
definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per  gli
anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in  termini  di
cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  tale  da  garantire   la
neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A  decorrere
dall'anno 2018 ai predetti enti ad  autonomia  differenziata  non  si
applicano il saldo programmatico di cui  al  comma  455  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di  bilancio
di cui al primo periodo dello stesso presente comma. 
    Infine, il comma 4-sexies  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno
2015, il contributo in termini di saldo netto da  finanziare  di  cui
all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra  il  Governo,  la  Regione  e  le
Province e' versato all'erario con  imputazione  sul  capitolo  3465,
art. 1, capo X, del bilancio  dello  Stato  entro  il  30  aprile  di
ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 aprile e della relativa  comunicazione  entro
il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo
e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna
provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi
anche dell'Agenzia delle entrate  per  le  somme  introitate  per  il
tramite della Struttura di gestione. 
    L'art. 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito dall'art.
1, comma 518,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014), attribuisce  alle  Province  autonome  la  potesta'
legislativa primaria  in  materia  di  finanza  locale,  potesta'  da
esercitarsi nel rispetto dell'art. 4  dello  Statuto  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    L'art. 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo
di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento  delle  finalita'
ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le  Province
autonome corrispondono ai comuni stessi idonei  mezzi  finanziari  da
concordare  tra  il  Presidente  della  relativa  Provincia  ed   una
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    Inoltre, l'art. 83 dello  Statuto  prevede  che  la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  Regione  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
Province autonome a' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.
16 decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  268,  recante  norme  di
attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette   norme   di   attuazione   contengono   anche   specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attribuzione  e  l'esercizio  delle
funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  Province
autonome (articoli 17, 18, e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   e   dal   principio   di
consensualita' (cfr. Corte costituzionale, sentenze  n.  82/2007,  n.
353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000), definito, per quanto  riguarda  la
Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano, dagli articoli 103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale di autonomia. 
    In particolare, per  la  vicina  Provincia  autonoma  di  Trento,
codesta ecc.ma Corte ha ribadito il principio consensuale che  regola
i rapporti finanziari tra lo Stato, la  Regione  e  le  due  Province
autonome con la sentenza n. 133/2010. E un tanto e' stato  confermato
dalla recentissima sentenza  n.  28/2016  di  codesta  ecc.ma  Corte,
pronunciata  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  di  una
disposizione della legge di stabilita' 2014, promosso dalla Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Inoltre,  mentre  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol   e'
titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle  materie
di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale  di  autonomia,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano lo sono nelle materie di cui
agli articoli 8 e 9 dello stesso Statuto e in tali materie esercitano
anche la correlativa potesta' amministrative (art. 16). 
    Nello specifico, le potesta' legislative che vengono  in  rilievo
sono  quelle  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  sanitari  ed
ospedalieri, attribuite alla Regione (art. 4,  n.  7)  St.),  nonche'
quelle in materia di organizzazione dei propri uffici e del  relativo
personale (art. 8, n. 1) St.), di igiene e sanita' (art.  9,  n.  10)
St.) e di finanza locale (articoli 80 e 81), di cui sono titolari  le
due Province autonome, con il  finanziamento  integrale  del  settore
sanitario  a  carico  del  bilancio  provinciale  ed  alla  autonomia
finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto e dalle relative
norme di attuazione. 
    Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V,  parte  seconda,
della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di  tutela
della salute ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. 
    In  relazione  all'assetto  statutario  delle  competenze   sopra
descritto e quale concorso delle Province  autonome  al  riequilibrio
della finanza pubblica nazionale, l'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente   le   entrate
derivanti dai contributi sanitari e dalle altre  imposte  sostitutive
e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. 
    Che la Provincia autonoma di Bolzano  provvede  al  finanziamento
del Servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto  a
carico del bilancio dello Stato, e'  stato  ulteriormente  confermato
dall'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    In merito codesta ecc.ma  Corte,  proprio  con  riferimento  alle
autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo
Stato, quando non concorre al finanziamento  della  spesa  sanitaria,
neppure ha titolo per dettare  norme  di  coordinamento  finanziario»
(sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    Per quanto attiene alla materia della  tutela  della  salute,  le
disposizioni statutarie di cui agli articoli 4, n. 7), e 9,  n.  10),
sono state attuate mediante le norme d'attuazione di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197. 
    La norma che  qui  piu'  rileva  e'  l'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 474/1975, ai sensi  del  quale  spetta
alla Regione  la  disciplina  del  modello  di  organizzazione  delle
istituzioni ed enti sanitari, mentre competono alle Province autonome
le potesta' legislative ed amministrative attinenti al  funzionamento
ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di
garantire    l'erogazione    di     prestazioni     di     assistenza
igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi
previsti dalle normative nazionale e comunitaria, compreso  lo  stato
giuridico  ed  economico  del  personale   addetto.   Queste   ultime
competenze vanno esercitate nei  limiti  previsti  dallo  Statuto  di
autonomia. 
    Inoltre, nelle materie attribuite alla competenza delle  Province
autonome l'art. 2 delle norme di attuazione allo Statuto  di  cui  al
decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  266,  nel  disciplinare  il
rapporto tra i due  ordinamenti,  prevede  a  carico  delle  Province
autonome un onere di  adeguamento  della  propria  legislazione  alle
norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5  dello
Statuto e, pertanto, nelle  materie  di  competenza  esclusiva,  alle
disposizioni   qualificabili   norme   fondamentali   delle   riforme
economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente  alle
disposizioni qualificabili principi, il che  tuttavia  non  significa
che le norme statali debbano essere assunte talis  qualis,  ma  nelle
more dell'adeguamento restano applicabili le norme  provinciali,  per
cui le norme statali nemmeno possono trovare  immediata  applicazione
in Provincia di Bolzano. Inoltre, la  previsione  di  una  disciplina
statale immediatamente e direttamente  applicabile  in  Provincia  di
Bolzano si  pone  in  contrasto  con  l'art.  107  dello  Statuto  di
autonomia e con il  principio  di  leale  collaborazione,  in  quanto
determina  una  modificazione  unilaterale  da  parte   dello   Stato
dell'ordinamento provinciale. 
    Lo stesso decreto legislativo n. 266/1992, all'art. 4  stabilisce
che   gli   organi   statali   non   possono   esercitare    funzioni
amministrative, anche di vigilanza, al di fuori  di  quelle  ad  essi
attribuite  dallo  Statuto  speciale  e  dalle  norme  di  attuazione
statutaria. 
    Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata  con
l'asserzione che  le  norme  in  questione  costituirebbero  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione,
ovvero tutelino l'unita' economica della Repubblica. 
    A riguardo codesta ecc.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo
le  norme  effettivamente  costituenti  principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le
autonomie speciali (cfr. sentenze  n.  169/2007  e  n.  229/2011)  e,
dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e'
in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano  il
carattere  dichiarato  (sentenza  n.  354/1994,  e   precedenti   ivi
richiamate; sentenza n. 482/1995). 
    Delineato cosi' il quadro delle particolari  prerogative  di  cui
gode la Provincia autonoma di Bolzano  e  delle  competenze  ad  essa
attribuite, in merito alle singole disposizioni lesive  delle  stesse
si precisa quanto segue: 
        a) Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  392,
primo, secondo e terzo periodo, e comma 394 della legge  11  dicembre
2016, n. 232. 
    Come gia' esposto in fatto, il comma 392 dell'art. 1 della  legge
n. 232 del 2016 dispone, per gli anni 2017 e 2018, che il livello del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep.  Atti  n.
21/CSR), in  attuazione  dell'art.  1,  comma  680,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato  rispettivamente  in  113.000
milioni di euro e in 114.000 milioni di euro (primo periodo). 
    Si prevede poi che per l'anno 2019 il livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
stabilito in 115.000 milioni di euro (secondo periodo). 
    Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e  alle  Province
autonome,  la  stessa  disposizione  prescrive  a  queste  ultime  di
assicurare gli  effetti  finanziari  previsti  dalla  medesima  norma
mediante la sottoscrizione  di  singoli  accordi  con  lo  Stato,  da
stipulare entro il 31 gennaio 2017 (terzo periodo). 
    Il quarto periodo contiene una disposizione  riferita  alla  sola
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e  alle  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  e  precisa   che   in   relazione   ad   esse
«l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto  dell'accordo
sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014
e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli
obiettivi di finanza  pubblica  previsto  dai  commi  da  406  a  413
dell'art. 1 della medesima legge». 
    Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, il  comma  394
dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016  dispone  inoltre  che  le
medesime assicurino, con gli specifici accordi di cui  al  comma  392
dell'art. 1, il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11
febbraio 2016  e  che,  decorso  il  termine  del  31  gennaio  2017,
all'esito degli accordi sottoscritti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  entro  i
successivi 30 giorni, con proprio decreto attui quanto  previsto  per
gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016,
al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di
finanza pubblica per il settore sanitario. 
    Sennonche',  con  la  richiamata  intesa  dell'11  febbraio  2016
raggiunta in sede di  Conferenza  Stato-Regioni,  le  Regioni  «hanno
dichiarato che la parte  del  contributo  al  risanamento  dei  conti
pubblici a carico delle Regioni a statuto speciale viene demandata  a
singoli accordi bilaterali tra il Governo  e  le  singole  Regioni  a
Statuto speciale;  in  caso  di  mancato  accordo  entro  un  termine
ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017 e di  5
miliardi di  euro  per  il  2018,  si  conseguira'  con  un  maggiore
contributo delle Regioni a Statuto ordinario». 
    La predetta intesa richiama  in  proposito  anche  il  comma  680
dell'articolo l della legge n. 208 del  2015,  relativo  al  generale
contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni  e  delle
Province autonome, norma che questa Provincia ha impugnato, in parte,
avanti a codesta ecc.ma Corte e che rimane tuttora operante in quanto
il giudizio e' ancora pendente sub R.G. n. 10/2016, pur essendo anche
tale ultima norma in evidente contrasto con  l'autonomia  finanziaria
della Provincia autonoma ricorrente. 
    Come gia' esposto, lo  Statuto  di  autonomia  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol  attribuisce   alla   Regione   potesta'   legislativa
esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli   enti   sanitari   ed
ospedalieri (art. 4, n. 7 St.); alle Province  autonome  per  Statuto
sono altresi' attribuite la potesta' legislativa esclusiva in materia
di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8,
n. 1) St.) e quella concorrente in materia di igiene e  sanita',  ivi
compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, n. 10) St.  e
relative norme di  attuazione  -  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474)  e  la  corrispondente  potesta'
amministrativa (art. 16 St.). 
    Con la riforma del Titolo V della Parte  II  della  Costituzione,
l'art. 117, commi terzo e quarto, della  Costituzione,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, ha confermato la potesta'  legislativa  delle  Province  autonome,
estendendola alla materia  «tutela  della  salute»  di  portata  piu'
ampia, secondo quanto  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  con  la
sentenza n. 328/2006. 
    Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni  precedenti,  la
sanita'  e'  ripartita  fra  la  materia  di   competenza   regionale
concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa  come
«assai  piu'  ampia  rispetto  alla  precedente  materia   assistenza
sanitaria e ospedaliera» (sent. n. 181/2006 e n. 270/2005), e  quella
dell'organizzazione sanitaria, in cui  le  Regioni  possono  adottare
«una propria disciplina anche sostitutiva di quella  statale»  (sent.
n. 510/2002). 
    Le  relative   norme   di   attuazione   (d.P.R.   n.   474/1975)
attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina
del modello di organizzazione delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,
mentre alle Province autonome competono le  potesta'  legislative  ed
amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
istituzioni ed enti sanitari (art. 2). 
    Per quanto  riguarda  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
provinciale, rileva l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, il quale prevede che le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  -  nonche'  la  Regione  Valle  d'Aosta  -   provvedono   al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio  dello  Stato,
utilizzando prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai  contributi
sanitari (art. 11, comma 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502) e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. 
    Di conseguenza le disposizioni di  cui  all'art.  1,  commi  392,
primo, secondo e terzo periodo, e 394, che introducono  modalita'  di
regolazione finanziaria relative al concorso statale del  livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario   standard   del   Servizio
sanitario nazionale, anche con  riferimento  espresso  alle  Province
autonome,  le  quali,  come  detto,   non   sono   beneficiarie   del
finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale ripartito  tra
le Regioni, non sono coerenti tra loro e  non  sono  compatibili  con
l'autonomia   finanziaria   nel   settore    sanitario    tipicamente
riconosciuta alle Province autonome. 
    Pertanto risultano equivoci i riferimenti espressi alle  Province
autonome contenuti nel provvedimento (terzo periodo del  comma  392),
anche in relazione ad un'esigenza intrinseca di  coerenza  interna  e
sistematica alle norme,  tenuto  conto  della  nuova  disciplina  dei
rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  medesime  Province  autonome
concordata con l'accordo sottoscritto  in  data  15  ottobre  2014  e
recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare  commi
da 406 a 413 dell'art. 1), nonche' con i commi 502 e 503 dell'art.  1
della legge n. 232 del 2016, approvati ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 104 dello Statuto speciale e cosi' sulla base di intesa. 
    Inoltre, considerati i  contenuti  della  citata  Intesa  dell'1l
febbraio 2016, secondo la quale la copertura di  spesa,  in  caso  di
mancato accordo entro un termine ragionevole sarebbe assicurata da un
maggiore contributo a  carico  delle  Regioni  a  statuto  ordinario,
appare poco chiara nei confronti delle Province autonome la norma  di
cui al comma 394 che accolla alle «regioni  a  statuto  speciale»  il
contributo  previsto   nella   predetta   intesa,   senza   escludere
espressamente le stesse Province autonome,  le  quali  assicurano  il
loro contributo ai  sensi  degli  specifici  accordi  in  materia  di
finanza pubblica  conclusi  ai  sensi  dell'art.  104  dello  Statuto
speciale. 
    Se le norme di cui al comma 392, primo, secondo e terzo  periodo,
e comma 394 dell'art. 1 dovessero essere intese come destinate a fare
carico alle Province autonome di ulteriori  contributi  alla  finanza
pubblica nazionale (nello specifico quale concorso  al  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale) rispetto a quelli concordati  con
lo Stato nell'ambito dei predetti  accordi  in  materia  finanziaria,
sussiste altresi' la violazione dei principi di autonomia finanziaria
contenuti nel Titolo VI dello Statuto  speciale,  ed  in  particolare
dell'art. 79 che al comma 4, quale formula  di  chiusura  a  garanzia
della stabilita' del nuovo assetto dei rapporti  finanziari,  prevede
che «nei confronti della  Regione  e  delle  Province  e  degli  enti
appartenenti al sistema territoriale  regionale  integrato  non  sono
applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o  concorsi  comunque  denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno,  diversi
da quelli previsti dal presente titolo». 
    Posto  inoltre  che  le  citate  norme  statutarie   in   materia
finanziaria sono state approvate con la procedura prevista  dall'art.
104 dello Statuto speciale, la previsione di ulteriori  contributi  a
carico delle  Province  autonome  costituisce  una  violazione  della
disciplina  statutaria  prevista  per  la  revisione  dello   Statuto
speciale (articoli 103 e 104 St.),  nonche'  un'unilaterale  modifica
del citato Accordo del  15  ottobre  2014  con  il  Governo,  che  ha
definito, in modo esaustivo, la natura e misura della  partecipazione
delle Province autonome ai  processi  di  risanamento  della  finanza
pubblica e l'entita' del concorso agli obiettivi di finanza  pubblica
assicurati  dalla  Regione  e  dalle  Province  autonome;  lo  stesso
principio consensuale e, quindi,  analoga  violazione  dello  Statuto
speciale ravvisabile nella disciplina statale,  e'  desumibile  anche
rispetto alla previsione di una  procedura  paritetica  appositamente
prescritta  per  l'emanazione  e  per  la  modifica  delle  norme  di
attuazione statutaria (con riferimento all'art.  79,  in  particolare
comma 4, St., nonche' agli articoli 103, 104 e 107 St. e al principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.). 
    Infine, va precisato che se  il  terzo  periodo  non  menzionasse
anche le  Province  autonome,  il  complesso  delle  disposizioni  in
questione  potrebbe  essere  inteso  in  senso   non   lesivo   delle
attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano e delle  regole  che
governano i suoi rapporti finanziari con lo Stato, dal momento che il
quarto periodo richiama espressamente l'accordo del 15 ottobre 2014. 
    In merito va ancora una volta richiamata la sentenza  di  codesta
ecc.ma Corte n. 28/2016, con la quale  e'  stato  confermato  che  le
Province autonome godono di  una  particolare  autonomia  in  materia
finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un meccanismo peculiare
di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che  ammette
l'intervento del legislatore statale  con  legge  ordinaria  solo  in
presenza di una preventiva  intesa  con  la  Regione  e  le  Province
autonome. 
    Ne consegue che in materia non vi possono essere disposti che non
siano stati concordati ai sensi dell'art. 104 dello Statuto  speciale
di autonomia  e  che  si  collochino  al  di  fuori  dell'Accordo  in
questione, il quale disciplina i rapporti finanziari tra  i  predetti
enti in modo esaustivo, con  l'ulteriore  conseguenza  che  il  terzo
periodo del comma 392 non e' comunque applicabile  in  contrasto  con
quanto disposto dal quarto periodo, senza incorrere nella  violazione
del  principio  consensualistico/pattizio,  principio   espresso   in
diverse norme dello Statuto speciale di autonomia (art. 104, comma 1,
e art. 107). 
    Anche l'attribuzione di un potere monocratico di decretazione  al
Ministro dell'economia in  caso  di  mancata  intesa  in  un  termine
predefinito dalla legge, si pone in violazione del principio di leale
collaborazione (art. 120 Cost.). 
    Quindi, le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo  periodo
del comma 392 e al comma 394 dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016
sono lesive se dovessero essere intese come destinate a  fare  carico
alle Province autonome di ulteriori contributi alla finanza  pubblica
nazionale  (nello  specifico  quale   concorso   per   garantire   il
conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il
settore sanitario),  aggiuntivi  rispetto  a  quello  omnicomprensivo
concordato con il Patto di Garanzia del 2014. 
    Pertanto, esse sono incompatibili con  i  parametri  statutari  e
lesive delle competenze delle Province autonome sin qui  evidenziate,
in violazione, in particolare, degli articoli 8,  in  particolare  n.
1); 9, in particolare n. 10); e 16  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige/Südtirol  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670)  e
correlate norme di attuazione (d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  474,  in
particolare art. 2); degli articoli 103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale e delle relative norme di  attuazione;  dell'art.  79  dello
Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266,  in
particolare  art.  2);  dell'art.  117,  terzo  comma,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3; del principio di leale collaborazione, in relazione  all'art.  120
della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge
23   dicembre   2014,   n.   190,   e,    quindi,    del    principio
consenualistico/pattizio; del  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 Costituzione. 
        b) Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  475,
lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    Come gia' esposto, il comma 475 dell'articolo l  della  legge  n.
232 del 2016, con richiamo  all'art.  9,  comma  4,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, introduce  misure  sanzionatorie  in  caso  di
mancato  conseguimento  del  saldo  non  negativo,  in   termini   di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
    Limitatamente a quanto di interesse delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, alla lettera a) si prevede che - in tal  caso  i
comuni che ricadono nel territorio delle due Province  autonome  sono
assoggettati ad una  riduzione  dei  trasferimenti  correnti  erogati
dalle  medesime  in  misura  pari  all'importo  corrispondente   allo
scostamento registrato e che tali riduzioni assicurano il recupero di
cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono
applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza  in  quote
costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio  di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue  di  ciascuna  quota  annuale,
entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso  di  mancato
versamento delle predette  somme  residue  nell'anno  successivo,  il
recupero e' operato con le procedure  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228.  Queste  ultime
disposizioni prevedono compensazioni a regime tra debiti  degli  enti
locali a qualsiasi titolo al Ministero  dell'interno  e  assegnazioni
ministeriali,  anche  mediante  trattenimento  sulle  somme  ad  essi
spettanti a titolo dell'imposta municipale propria. 
    Quindi, con esplicito  riferimento  alle  Province  autonome,  la
norma  in   questione   disciplina   le   conseguenze   del   mancato
conseguimento  del  «saldo  non  negativo»  da  parte   dei   Comuni,
nell'ambito della norma dettata in generale per le Regioni a  statuto
ordinario  e  gli  enti  locali  delle  medesime,  introducendo   una
disciplina specifica per le Autonomie speciali (Regione  siciliana  e
Regione Sardegna) nonche' per quelle che hanno competenza in  materia
di finanza locale (Regione  Valle  d'Aosta,  Regione  Friuli  Venezia
Giulia e Province autonome). 
    Prevede, inoltre, la lettera b) del comma 475  che  nel  triennio
successivo la competente Provincia autonoma e' tenuta  ad  effettuare
un versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  di  importo
corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che  assicura
il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del  2012,
versamento che deve essere effettuato entro il 31 maggio  di  ciascun
anno del triennio successivo a quello di  inadempienza.  In  caso  di
mancato versamento si procede al  recupero  di  detto  scostamento  a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la tesoreria statale. 
    Le  norme  in  questione  interferiscono  in  modo  evidente  con
l'assetto dei  rapporti  finanziari  intercorrenti  tra  le  Province
autonome e lo Stato, che comprende anche la finanza  dei  comuni  dei
rispettivi territori, come disciplinato nello Statuto  di  autonomia,
anche a seguito del Patto di Garanzia del 15  ottobre  2014  e  delle
conseguenti modificazioni statutarie intervenute. 
    Il legislatore statale qualifica le disposizioni di cui ai  commi
da 463 a 484  dell'art.  1  e,  quindi,  anche  il  comma  475,  come
«principi fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione», intendendo con cio' determinare l'applicazione diretta
delle  disposizioni  recate  dalla  normativa  statale,   in   quanto
l'emanazione dei predetti principi nella materia  e'  riservata  alla
legislazione dello Stato. 
    Tali disposizioni sono  anche  dichiaratamente  finalizzate  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica e tale enunciazione  di
principio pare richiamare implicitamente anche  l'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione, che  legittimerebbe  l'intervento  statale
nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda  la  «tutela
dell'unita' economica». 
    La  qualificazione  nominalistica  di  determinate   norme   come
«principi fondamentali» da  parte  del  legislatore  statale  non  e'
vincolante qualora il  contenuto  concreto  delle  medesime  non  sia
corrispondente, secondo l'indirizzo piu' volte  espresso  da  codesta
ecc.ma Corte (sentenze n. 482/1995, n. 354/1993,  n.  355/1994  e  n.
1033/1988). 
    Sennonche', le norme di cui al comma 475, lettere  a)  e  b),  in
realta'  hanno  contenuto  immediatamente  precettivo,   di   diretta
applicazione, pur essendo incompatibili con l'ordinamento  statutario
delle Province autonome. Esse, pertanto, non solo sono  in  stridente
contrasto con la norma di cui al comma 483 dello stesso  articolo  1,
il quale prevede espressamente che  per  le  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia  e  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  nonche'  per  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni  di
cui ai commi 475 e 479 e che resta ferma la disciplina del  patto  di
stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454  e  seguenti,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come  attuata   dagli   accordi
sottoscritti con lo Stato, ma risultano altresi' incoerenti, per  non
dire in contrasto, con la formula generale di salvaguardia di cui  al
comma  638  dello  stesso  articolo  secondo  cui  sono   applicabili
«compatibilmente», vanificandola, in quanto nelle parti in  cui  sono
dettate espressamente per le Province autonome nonche' per  gli  enti
locali  (comuni)  del  rispettivo  territorio  non  lasciano   spazio
all'interpretazione e nelle parti in cui sono dettate  indirettamente
per  le  Province  autonome  e  per  gli  enti  locali  del  relativo
territorio, mediante rinvio all'art. 9 della citata legge n. 243  del
2012, senza escluderli espressamente. 
    In  particolare,  dette  norme  non  sono  compatibili   con   le
previsioni statutarie che attribuiscono  alle  Province  autonome  la
potesta'  legislativa  esclusiva   e   la   corrispondente   potesta'
amministrativa, in materia di finanza locale - che, in  quanto  tale,
e' soggetta al limite dei  principi  costituenti  «norme  di  riforma
economico-sociale» e non a  quello  dei  principi  delle  materie  di
competenza concorrente - nonche'  con  la  funzione  attribuita  alle
medesime del coordinamento della finanza  pubblica  provinciale,  che
comprende la finanza locale (articoli 80, come da  ultimo  modificato
dal comma 518 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
approvato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale, a norma  del
comma 520 della stessa legge, 81, 16 e 79, in particolare, commi 3  e
4  dello  Statuto  di  autonomia;  articoli  17  e  18  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268). 
    E', quindi, evidente che le disposizioni di cui alla  lettera  a)
del comma 475 che definiscono direttamente la sanzione conseguente al
mancato rispetto dell'obiettivo del  saldo,  sono  in  contrasto  con
l'attribuzione per Statuto della competenza esclusiva, legislativa  e
amministrativa, nella materia della finanza locale (articoli 80 e  81
St.; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268) e della  funzione  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  rispetto   ai   comuni   del
rispettivo  territorio,  nonche'  agli  altri  enti  ad   ordinamento
regionale o provinciale, che costituiscono  il  sistema  territoriale
integrato (art. 79, commi 1 e 3, St.). 
    Per quanto riguarda, invece, le Province autonome, la  previsione
dell'obbligo di effettuare un  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato in relazione  allo  scostamento  registrato,  di  importo
corrispondente a un terzo di cui alla lettera b)  del  comma  475  si
pone in contrasto con l'autonomia finanziaria codificata  dal  Titolo
VI dello Statuto speciale, come riconosciuta e disciplinata  in  modo
esaustivo dall'art. 79,  comma  4,  a  seguito  dell'Accordo  del  15
ottobre 2014, assunto ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale. 
    Peraltro, la Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  non
grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della  spesa  dei
propri Comuni, poiche' nel territorio regionale la finanza locale  e'
a carico delle Province, con la conseguenza che  lo  Stato  non  puo'
neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario. 
    In questo senso si e' espressa recentemente codesta ecc.ma  Corte
nella sentenza n. 75/2016,  con  la  quale,  dopo  aver  ribadito  il
peculiare  assetto  della  finanza  locale  nella  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' stato confermato che «... lo  Stato,
non  concorrendo  al  finanziamento  dei  comuni  che  insistono  sul
territorio della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  non
puo' neppure adottare norme per il  loro  coordinamento  finanziario,
che infatti compete alla Provincia, ai sensi del richiamato art.  79,
comma 3, dello statuto.» 
    Ad ogni modo, a  riguardo  va  anche  considerato  che  le  norme
attuative del sistema sanzionatorio definite, tra l'altro, con  legge
ordinaria, devono essere coerenti con il precetto contenuto nel comma
2 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il quale impone agli  enti
che registrino un saldo negativo di adottare  «misure  di  correzione
tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo, in quote
costanti» e non possono spingersi a definire misure sanzionatorie nei
confronti  delle  autonomie  del  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   in
contrasto con l'ordinamento finanziario statutario. 
    La disposizione legislativa ordinaria,  attuativa  nei  confronti
delle Province autonome del comma 4 dell'art. 9 della  legge  n.  243
del  2012,  non  e'  pertanto   rispettosa,   quanto   alla   Regione
Trentino-Alto   Adige/Südtirol    ed    alle    Province    autonome,
dell'ordinamento  finanziario  statutario  che  si   configura   come
parametro di costituzionalita' della norma statale. 
    Peraltro, il testo  originario  della  legge  n.  243  del  2012,
richiamato dalla novella di cui all'art. 79,  comma  4/quater,  dello
Statuto,  presentava  un  contenuto  limitato  al   mero   meccanismo
sanzionatorio, che va letto e interpretato in modo  coerente  con  il
testo della revisione dell'ordinamento finanziario statutario che  lo
ha richiamato. 
    Si rende, pertanto, necessario impugnare le disposizioni  di  cui
al comma 475, lettere a) e  b),  in  quanto  prescrivono  anche  alle
Province autonome  ed  agli  enti  locali  dei  rispettivi  territori
l'immediato rispetto delle stesse, disciplinando cosi' direttamente e
in modo vincolante i rapporti finanziari degli  enti  locali  con  la
Provincia, limitando la sua potesta' legislativa primaria in  materia
di finanza locale, anche in contrasto con la disciplina dei  rapporti
tra legislazione statale e legislazione provinciale, nelle materie di
competenza provinciale, in violazione, in particolare, degli articoli
103,  104  e  107  dello  Statuto  speciale  per   il   Trentino-Alto
Adige/Südtirol  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670),  nonche'  delle
correlative  norme  di  attuazione;  del  titolo  VI  dello   Statuto
speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative
norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  268,  in  particolare
articoli 17, 18 e 19); decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,  in
particolare art. 2); dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art.
119 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del  principio  di  leale
collaborazione,  in  relazione  all'art.  120  della  Costituzione  e
dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n.
190,  e,  quindi,  del   principio   pattizio/consensualistico,   del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  della  Costituzione  e
dell'art. 97 Costituzione; dell'art. 81 della Costituzione, anche  in
relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012 ed  alla  legge  n.
243 del 2012.