Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato  e  difeso  ex-lege
dall'Avvocatura generare dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente in carica,
con sede a Milano, piazza Citta' di Lombardia, 1 per la  deciaratoria
della  illegittimita'   costituzionale   giusta   deliberazione   del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del  giorno  23  febbraio
2017, degli articoli 10 e 19, comma  2,  della  legge  della  Regione
Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016; 
 
                              Premessa 
 
    In data 30 dicembre 2016, sul  n.  52  del  Bollettino  Ufficiale
della Regione Lombardia, e' stata pubblicata la  legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 34, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-
ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della  programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilita'   della
Regione) - Collegato 2017». 
    Come risulta dal titolo e dal richiamo all'art. 9-ter della legge
regionale n. 34/1978, la legge contiene disposizioni  collegate  alla
legge di stabilita' (legge regionale 29 dicembre 2016,  n.  35)  e  a
quella di bilancio (legge regionale 29 dicembre 2016,  n.  36)  della
Regione  Lombardia  (entrambe  in  Bollettino   ufficiale   regionale
Lombardia - Supplemento - n. 52 del 31 dicembre 2016). 
    In  particolare,  le  norme  indicate  in  epigrafe  contrastano,
rispettivamente, con l'obbligo di copertura finanziaria delle spese -
l'art. 10 - ovvero eccedono le competenze regionali invadendo  quelle
statali - l'art. 19, comma 2  -:  esse  sono  pertanto  violative  di
previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente
ricorso   ex   art.   127   Cost.   affinche'   ne   sia   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
A) L'art. 10 della legge regionale Lombardia n. 34/2016. 
    L'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 interviene sulla legge
regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - intitolata  «Interventi  regionali
in favore della popolazione dei territori montani» - inserendo,  dopo
l'art. 5, l'art. 5-bis - rubricato «Fondo regionale territoriale  per
lo sviluppo delle valli prealpine». 
    La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di  un  «fondo
regionale  territoriale  per  lo  sviluppo  dei  territori   montani,
destinato  al  finanziamento  di  progetti  di  intervento  in   aree
geograficamente  contigue  nei  territori  montani  per  favorire  la
ripresa socio-economica e  lo  sviluppo  sostenibile  della  montagna
nella sua speccita', nonche' per agevolare la conservazione di  forza
lavoro nei territori montani.». 
    Il comma 2 stabilisce poi che «La Regione individua  e  finanzia,
tramite  le  risorse  del  fondo  di  cui  al   comma   1,   progetti
sovracomunali di intervento, mediante strategie di  sviluppo  locale,
condivise con i soggetti di cui all'art.  1,  comma  3,  al  fine  di
contrastare  l'isolamento  e  l'abbandono  dei   territori   montani,
favorendo la  sinergia  di  risorse  tra  enti  pubblici  e  soggetti
privati». 
    I commi 6 e 7 della norma all'esame prevedono, in particolare, le
modalita' di fmanziamento del fondo e quelle di copertura della spesa
relativa. 
    Quanto alle prime, il comma 6 stabilisce che «Per il fondo di cui
al comma 1 sono stanziati € 3.000.000,00 per  il  2017,  3.000.000,00
per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019,  allocati  alla  missione  09
«Sviluppo sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,
programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni»
- Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione  delle
spese del bilancio 2017-2019» 
    Quanto  alle  seconde,  il  comma  7  prevede  invece  che  «Alla
copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa  fronte
per il 2017 con la riduzione rispettivamente di  «2.000.000,00  della
missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali»,
programma 1   «Relazioni   finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali»  -  Titolo  2  «Spese  in  conto  capitale»  e   di   €
1.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma  3
(Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», per il 2018 e  11
2019 con la  corrispondente  riduzione  di  euro  3.000.000,00  della
missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma  3  «Altri  fondi»  -
Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato  di  previsione  delle
spese del bilancio 2017-2019» (enfasi aggiunta). 
    Senonche', gli oneri derivanti dalla disposizione  in  esame  per
gli esercizi finanziari 2018 e 2019 - pari a complessivi 3 milioni di
euro - non trovano  idonea  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di
previsione autorizzatorio 2017-2019. 
    Sotto questo profilo, la norma si pone dunque in contrasto con il
precetto e l'obbligo di cui all'art. 81, comma 3, della  Costituzione
e per tale motivo risulta costituzionalmente illegittima. 
B) L'art. 19, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 34/2016. 
    L'art. 19 della legge regionale n.  34/2016  prevede  «Interventi
relativi al ticket sanitario aggiuntivo». 
    Il comma 1 stabilisce che «La Regione promuove,  con  particolare
riguardo alle-prestazioni di assistenza specialistica  ambulatoriale,
politiche di  razionalizzazione  e  di  efficientamento  della  spesa
sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato «Legge  finanziaria  2007»),  consentano  una
rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto  dall'art.
17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111». 
    Il successivo comma 2 dispone invece che «Al fine di  assicurare,
entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il  50  per  cento
del ticket sanitario aggiuntivo,  la  Giunta  regionale  adotta,  nel
rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla
spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali,  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita  la  commissione
consiliare competente in materia  di  sanita',  le  opportune  misure
dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione  in
riduzione    della    stesso.     Il     rispetto     dell'equilibrio
economico-finanziario  e'  assicurato  dall'adozione  di  azioni   di
efficientamento  della  spesa   sanitaria   e   di   promozione   del
appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale.» 
    La norma, al comma 1, prevede dunque la rimodulazione della quota
fissa di partecipazione al  costo  delle  prestazioni  di  assistenza
specialistica ambulatoriale (c.d. ticket sanitario aggiuntivo) - pari
a 10 euro a ricetta - stabilita dall'art.  1,  comma  796,  lett.  p)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  per  l'anno
2007) nel  rispetto,  peraltro,  delle  disposizioni  previste  dalla
successiva lett. p-bis), punto 1),  della  stessa  legge  statale  n.
296/2006. 
    La disposizione richiamata prevede, per quanto qui interessa, che
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  di  cui
al primo periodo della lett. p) del comma 796 dell'art. 1 della legge
n. 296/2006 le regioni, «anziche'  applicare  la  quota  fissa  sulla
ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente: 
    1)  adottare  altre  misure  di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni sanitarie,  la  cui'  entrata  in  vigore  nella  regione
interessata e' subordinata alla certzficazione del  loro  effetto  di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del  tavolo  tecnico
per la verifica degli adempimenti  di  cui  all'art.  12  dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
    2) stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di  altre
misure  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  sanitarie,
equivalenti  sotto  il  profilo  del   mantenimento   dell'equilibrio
economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza». 
    La disposizione fissa, com'e' evidente, un principio fondamentale
in materia di coordinamento della finanza pubblica  che,  come  tale,
costituisce limite  alla  potesta'  legislativa  regionale  ai  sensi
dell'art. 117, comma 3, Cost.. 
    Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale  all'esame  dispone
invece che la Giunta regionale adotti, «nel rispetto della  normativa
statale in materia di compartecipazione alla  spesa  per  prestazioni
specialistiche ambulatoriali ed entro due mesi dall'entrata in vigore
della legge stessa, misure dirette  all'ampliamento  delle  esenzioni
ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket  sanitario
aggiuntivo al fine di assicurare,  entro  il  prossimo  triennio,  la
riduzione di almeno il 50 per cento dello stesso  ticket;  precisando
che «Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e'  assicurato
dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di
promozione dell'appropriatezza  per  le  attivita'  di  specialistica
ambulatoriale». 
    La disposizione  e'  percio'  intimamente  contraddittoria  nella
misura in cui, da un  lato,  predica  il  «rispetto  della  normativa
statale in materia di con: partecipazione alla spesa per  prestazioni
specialistiche ambulatoriali» - rispetto subito prima prescritto, con
norma dall'evidente carattere programmatorio, anche dal comma 1 dello
stesso art. 19 attraverso il puntuale  richiamo  dell'art.  1,  comma
796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 - e,  dall'altro,
quella normativa viola prevedendo che le misure di partecipazione  al
costo delle prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
alternative   all'integrale   applicazione   del   ticket   sanitario
aggiuntivo siano subordinate alla sola e semplice adozione di «azioni
di  efficientamento   della   spesa   sanitaria   e   di   promozione
dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica  ambulatoriale»
anziche' «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per  il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica
degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005» prescritta dalla normativa nazionale. 
    Ma, cosi'  disponendo,  il  comma  2  dell'art.  19  della  legge
regionale lombarda viola  il  principio  fondamentale  stabilito  dal
legislatore statale con l'art. 1, comma 796, lett. p-bis),  punto  1)
della legge n. 296/2006 posto che da' mandato alla  Giunta  regionale
di procedere alla riduzione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale
senza adottare misure alternative di compartecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie - ma  prescrivendo  solo  generiche  azioni  di
efficientamento   della   spesa    sanitaria    e    di    promozione
dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale -
e senza acquisire  la  certificazione  di  equivalenza  ai  fini  del
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  e  per  il  controllo
dell'appropriatezza da parte del tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005. 
    E tale violazione appare ancor piu' grave - e, per  certi  versi,
pure inspiegabile - ove  si  consideri  che  in  passato  la  Regione
Lombardia aveva gia' disposto una rimodulazione del ticket  sanitario
aggiuntivo nazionale rispettando puntualmente tutte  le  prescrizioni
imposte dal pluricitato art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto  1),
della legge n. 296 del 2006 (vedasi verbale del  tavolo  di  verifica
degli adempimenti del 28 luglio 2011). 
    Alla stregua  delle  considerazioni  che  precedono  puo'  dunque
concludersi che l'art. 19, comma 2, della legge regionaleLombardia n.
34/2016, violando principio fondamentale  stabilito  da  legge  dello
Stato  in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   e'
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3,
della Costituzione che  allo  Stato  riserva  la  determinazione  dei
principi fondamentali in materia.