Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente  della  Giunta
regionale pro tempore; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale: 
        - dell'art. 3, comma 73, della legge regionale del  Lazio  31
dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita'  regionale  2017»,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2017. 
    Sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2016, e'  stata  pubblicata  la
legge regionale Lazio 31 dicembre 2016,  n.  17,  recante  «Legge  di
stabilita' regionale 2017». 
    L'art.  3,  comma  73,  di  tale  legge  regionale  contiene  una
disposizione che pone a  carico  del  Consiglio  regionale  la  spesa
relativa ai giornalisti che  prestano  la  loro  attivita'  presso  i
gruppi consiliari, «al di fuori del  budget»  previsto  dall'art.  14
della legge regionale n. 4/2013. 
    Cosi' dispone infatti l'art. 3, comma 73: 
        - «Al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 18  febbraio
2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta  e  del
Consiglio e disposizioni relative  alla  dirigenza  ed  al  personale
regionale) e successive modifiche, dopo le parole:  «delle  strutture
di diretta collaborazione  di  cui  al  comma  1»  sono  aggiunte  le
seguenti: «Al personale iscritto all'albo nazionale  dei  giornalisti
che svolge attivita' presso i gruppi  consiliari  con  il  limite  di
un'unita' per gruppo si applica  il  contratto  nazionale  di  lavoro
giornalistico;  la  relativa  spesa  resta  a  carico  del  Consiglio
regionale al di fuori del budget previsto dall'art.  14  della  legge
regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni  urgenti  di  adeguamento
all'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla
riduzione dei costi della politica,  nonche'  misure  in  materia  di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione  degli
uffici e dei servizi della Regione)». 
    Come si vede, la disposizione aggiunge due periodi dell'art.  37,
comma 5, della legge regionale n. 6/2002, il cui testo attuale  cosi'
recita  (in  grassetto  la  parte  aggiunta  dalla  legge   regionale
impugnata): 
      «I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di  diretta
collaborazione di cui al comma 1, per lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  possono  stipulare   direttamente   rapporti   di   lavoro
subordinato,  autonomo   ovvero   rientranti   in   altre   tipologie
contrattuali,  previste   dalla   normativa   vigente   in   materia,
compatibili  con  l'attivita'   lavorativa   richiesta.   Al   gruppo
consiliare che esercita la facolta'  di  cui  al  presente  comma  e'
erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per  i
gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvolgono della
struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta
facolta', disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono
avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui  al  comma
1. Al personale  iscritto  all'albo  nazionale  dei  giornalisti  che
svolge  attivita'  presso  i  gruppi  consiliari  con  il  limite  di
un'unita' per gruppo si applica  il  contratto  nazionale  di  lavoro
giornalistico;  la  relativa  spesa  resta  a  carico  del  Consiglio
regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14,  della  legge
regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni  urgenti  di  adeguamento
all'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla
riduzione dei costi della politica,  nonche'  misure  in  materia  di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione  degli
uffici e dei servizi della Regione)». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  tale  disposizione  sia
illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; propone
pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.
127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 3, comma 73,  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  2  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito  con  la  legge  7
dicembre 2012 n. 213, ed in particolare con il  comma  1,  lett.  h).
Tale disposizione prevede infatti che: 
        «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale,  delle  politiche  sociali   e   per   le   non
autosufficienze  e  al  trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata   a
condizione che la regione, con  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: [...]; 
        h) Abbia definito, per le legislature successive a quella  in
corso e salvaguardando per le legislature  correnti  i  contratti  in
essere,  l'ammontare  delle  spese  per  il  personale   dei   gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto  del  numero
dei consiglieri,  delle  dimensioni  del  territorio  e  dei  modelli
organizzativi di ciascuna regione». 
    In attuazione di  quanto  previsto  dalla  citata  lett.  h),  la
Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni nella seduta del
6 dicembre  2012  (all.  2)  ha  individuato  il  suddetto  parametro
omogeneo nel  «costo  di  un'unita'  di  personale  di  categoria  D,
posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'ente,  senza
posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale». 
    La delibera e' stata recepita dalla Regione Lazio nel citato art.
14 della legge regionale n. 4/2013, che  nel  comma  4  lett.  g)  ha
inserito il seguente comma 4-bis all'art. 37 della legge regionale n.
6/2002: 
        - «4-bis. In conformita' alla deliberazione della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  Bolzano  del  6  dicembre  2012,  l'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese
per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del
costo di un'unita' di personale di categoria D,  posizione  economica
D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i  trattamenti  economici
previsti dal  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  (CCDI),
senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale». 
    Ebbene, come si e' evidenziato,  con  la  disposizione  impugnata
(art. 3,  comma  73,  legge  regionale  n.  17/2016)  la  Regione  ha
introdotto una deroga al  limite  previsto  dal  citato  comma  4-bis
dell'art. 37 legge regionale n.  6/2002  (introdotto  con  l'art.  14
legge regionale n. 4/2013). 
    In tal modo, pero' la Regione si e' posta in deliberato contrasto
con la citata deliberazione  della  Conferenza  Stato-Regioni  del  6
dicembre 2012, ma soprattutto  con  l'art.  2  del  decreto-legge  n.
174/2012 che, come rilevato, al comma 1,  lett.  h.)  demandava  alle
Regioni la individuazione di un  «parametro  omogeneo»,  che  tenesse
conto «del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio  e
dei modelli organizzativi di ciascuna regione». 
    Tale «parametro omogeneo», si ribadisce,  era  stato  individuato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella deliberazione 6 dicembre 2012, a
cui ha fatto seguito l'art. 14 legge regionale n. 4/2013  che  lo  ha
recepito ma, come si e' visto, e' stato poi successivamente  derogato
dalla disposizione impugnata. 
    Appare  allora  evidente  come  quest'ultima  venga  a  porsi  in
contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. per violazione dei  principi
di coordinamento della finanza pubblica. 
    E'  opportuno  infatti  ricordare,  che  l'art.  2   del   citato
decreto-legge n. 174/2012 (articolo denominato «Riduzioni  dei  costi
della politica nelle regioni») prevede espressamente al comma  1  che
le sue disposizioni sono emanate «ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica».