TRIBUNALE DI COSENZA Sezione II civile Il giudice, premesso che: con atto di citazione datato 3 settembre 2009 Petramala Franco e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, tra gli altri, il senatore Antonio Gentile, per sentirlo condannare, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni, quantificati in € 400.000,00 in favore del Petramala, in € 600.000,00 in favore dell'Azienda, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa; In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il dott. Petramala ha lamentato il carattere diffamatorio di alcune pubblicazioni contenenti esternazioni del senatore Gentile riguardanti la nomina dell'attore a direttore generale dell'ASP di Cosenza e la gestione dell'azienda medesima: editoriale a firma del senatore Gentile pubblicato il 30 luglio 2009 da «Il Quotidiano della Calabria»; comunicato a firma dello stesso senatore pubblicato dall'ANSA in data 3 agosto 2009 e poi, in parte, da «Il Quotidiano della Calabria» in data 4 agosto 2009; editoriale a firma del senatore Gentile pubblicato su «Il Quotidiano della Calabria» del 28 agosto 2009; relativamente al primo di detti articoli - editoriale del 30 luglio 2009 - titolato «Le gravi colpe della politica sul sistema sanitario calabrese», le doglianze dell'attore riguardano le seguenti affermazioni «... Ci sono due direttori, due manager, a Cosenza e Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura e' stato finanche candidato alle elezioni regionali, in spregio alla normativa vigente ... Sono aumentati gli accreditamenti e si e' assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza arte che percepisce stipendi da dirigente dopo essersi autoassunta. Scandali sui quali la magistratura fara' i suoi inevitabili rilievi... E perche' mai un direttore generale senza alcun requisito continua a governare nell'illegalita' se non per il senso di impunita' che lo pervade?». «Queste domande, articolate nella forma piu' semplice, sono l'accusa di omissione che io rivolgo politicamente al Presidente Loiero. Un'omissione di interventi per ripristinare la legalita' laddove e' stata ferita, per annullare le assunzioni illegittime e per sanare le discriminazioni subite per fatti politici, per verificare le centinaia di migliaia di euro che in alcune Asp sono volate via per autodetermine di direttori senza scrupolo, per andare a vedere come sono stati spesi i soldi della prevenzione oncologica, per evitare gli intrecci familiari che saranno scoperti. Questo avrebbe dovuto e potuto fare il signor presidente. Non lo ha fatto, almeno sinora. Ha lasciato al loro posto gli uomini senza titolo e non ha cambiato una sola carta di quelle sospette. Potremmo mai lasciare a lui e ai suoi sodali il compito di risanare le falle della nostra sanita?; relativamente al comunicato ANSA del 3 agosto 2009, poi in parte riportato in un articolo de «Il Quotidiano della Calabria» del 4 agosto 2009, dal titolo «Gentile: Petramala sia rimosso», l'attore ha lamentato la natura lesiva delle seguenti affermazioni: «... La eco data dal piu' importante giornale italiano e da altri quotidiani nazionali alla gestione clientelare dell'Asp, alle autoassunzioni, agli accreditamenti facili, alle spese folli e alla veridicita' di quanto piu' volte affermato dal centrodestra fa il paio con l'assenza di requisiti del direttore generale. Noi chiediamo che si interrompa subito questa gestione disastrosa e che si annullino, successivamente, tutti gli atti illegittimi che hanno prodotto benefici per persone senza titoli e senza diritti e che hanno dilatato ulteriormente la spesa sanitaria... Per questo chiediamo a Loiero un sussulto d'orgoglio in attesa che si compia il percorso istituzionale di verifica e di controllo a livello nazionale che vede, ogni giorno di piu' e anche grazie agli apporti forniti dall'Asp di Cosenza, aggravare la posizione della sanita' calabrese»; la portata diffamatoria dell'editoriale a firma del senatore Gentile pubblicato da «Il Quotidiano della Calabria» in data 28 agosto 2009 e' ricondotta alle seguenti affermazioni: «... Ieri Raitre Calabria ha illustrato la vergogna emblematica di Cetraro, dove pochi giorni fa una bambina e' morta improvvisamente. Un ospedale senza quadro elettrico, non a norma, con i rilievi formulati dall'Arpacal ignorati sistematicamente. E' una situazione simile a quella di Trebisacce, di Cariati e di altri piccoli centri. Disattenzioni ed incurie che l'Asp di Cosenza, da 20 mesi, ha fatto finta di non vedere, limitandosi a chiudere i reparti quando avrebbe dovuto e potuto intervenire strutturalmente. Leggere che Aziende del genere non spendono un euro per adempimenti obbligatori quando, invece, buttano dalla finestra i soldi dei cittadini in operazioni vergognose e' deprimente. (...) Se una delle retoriche commissioni nominate si occupasse per esempio dei soldi spesi nella cosiddetta prevenzione oncologica in Calabria potrebbe scoprire doppioni inutili, spese e gite romane di accoliti e collaterali effettuate in danno di una politica dell'attenzione che non esiste e non porta ad avere, per esempio, un hospice decente per i pazienti terminali. (...) Manager senza titoli e senza requisiti, protagonisti peraltro di violazioni aperte di legge, lasciati impunemente a gestire un territorio malato e senza alcuna interlocuzione degna di questo nome»; il senatore Gentile ha invocato la prerogativa della insindacabilita' ex art. 68, comma 1, Cost.; previa separazione della domanda proposta dal dott. Petramala in confronto del parlamentare dalle altre, il Tribunale, con provvedimento del 10/12 gennaio 2015 ha dichiarato sospeso il giudizio (al quale e' stato assegnato il nuovo numero di ruolo 218 del 2015), disponendo la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 140/03; con sentenza del 18/20 maggio 2015 ha definito il giudizio relativamente alla domanda proposta dall'ASP dichiarandone l'estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 codice di procedura civile, accettata dal senatore Gentile; il Senato della Repubblica, nel corso della seduta antimeridiana del 16 settembre 2015, recependo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (doc. IV-ter n. 7-A), ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento «concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»; la difesa della parte attrice ha quindi sollecitato la sollevazione di conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. Cio' premesso, precisato che non e' richiesta in questa sede una preventiva, sia pur sommaria, valutazione in ordine alla reale portata lesiva delle dichiarazioni esternate dal parlamentare in quanto l'eventuale anticipazione degli esiti del giudizio si porrebbe in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3, legge n. 140/03, la delibera di insindacabilita' produce sulle attivita' giurisdizionali (Corte cost. numeri 39/12, 333/11, 334/11), si osserva quanto segue. La Giunta, nella proposta approvata con delibera di insindacabilita' del 16 settembre 2015, ha ravvisato l'esistenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia in oggetto e un atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 nel quale, secondo quanto si apprende dalla proposta stessa, il senatore Gentile ha sostenuto che il dott. Petramala non era in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle proprie funzioni, essendo stato candidato alle elezioni regionali tenutesi nel distretto nel quale svolge i propri compiti dirigenziali e che, al fine di consentire la propria nomina a direttore generale, ha reso autocertificazioni false e mendaci, volte a dichiarare il possesso di tale requisito di legge in realta' insussistente. Nell'atto di sindacato ispettivo - si legge nella proposta della Giunta - il senatore Gentile ha affermato: «il dottor Petramala continua (...) incredibilmente ad esercitare la sua funzione». Il Senato della Repubblica ha ritenuto esservi una «corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni contenute nel predetto atto e le opinioni espresse extra moenia, relativamente ai manager "senza titoli" e assunti illegalmente». Ha ritenuto inoltre «ravvisabile il rapporto di sostanziale contestualita' tra opinioni espresse extra moenia e opinione espressa nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 in quanto lo stesso, pur essendo successivo rispetto agli articoli di stampa, era tuttavia prevedibile, sulla base di elementi "embrionali" contenuti nell'atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009 (anteriore rispetto alle dichiarazioni di stampa)». L'atto ispettivo del 16 settembre 2009 (al pari degli altri pure menzionati nella proposta di Giunta) e' sottratto alla diretta valutazione del Tribunale, in quanto non prodotto in giudizio, e neanche invocato dalla difesa del senatore Gentile a motivazione della eccepita insindacabilita'. Dalla sintesi del suo contenuto riportata nella proposta della Giunta emerge comunque, ad avviso del Tribunale, l'insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attivita' parlamentare. Secondo le linee ermeneutiche adottate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, detto nesso presuppone che le dichiarazioni extra moenia possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare. A tal fine e' necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna, tale che questa venga ad assumere una finalita' divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di la' delle formule letterali usate, non essendo sufficiente ne' un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, ne' un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, ne', infine, il riferimento alla generica attivita' parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (tra le altre, sentenza n. 144 del 2015). Ritiene il Tribunale che nel caso di specie difetti in primo luogo il legame temporale, in quanto le espressioni esterne sono antecedenti all'attivita' parlamentare ritenuta rilevante dal Senato. La Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilita' che l'atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne, entro un arco talmente compresso di tempo da poter affermare la «sostanziale contestualita'» fra l'uno e le altre; tale, cioe', da non invertire l'ordine logico, prima che giuridico, tra atto funzionale e sua divulgazione. Ha negato, dunque, ad esempio, la ricorrenza di una tale ipotesi in un caso in cui vi era uno iato temporale di dieci giorni tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e l'attivita' parlamentare (Corte cost. n. 221/06). Nella specie, l'attivita' parlamentare valorizzata dal Senato si colloca a distanza di 48 giorni dalla prima esternazione e di 19 dall'ultima. Non puo' dunque ritenersi sussistente, gia' per tale motivo, la detta «sostanziale contestualita'». Al riguardo, il Senato della Repubblica, dato atto della risalenza delle dichiarazioni extra moenia ad epoca antecedente all'atto ispettivo del 16 settembre 2009, ha comunque ravvisato il collegamento temporale assumendo come parametro di valutazione i principi enunciati da Corte costituzionale n. 335 del 2006, secondo cui «il rapporto di sostanziale contestualita' che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilita', presuppone che l'atto di funzione sia gia' preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non e' sufficiente la brevita' del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse al di fuori del Parlamento e gli atti di funzione». In proposito, il Senato, escluso espressamente che l'atto funzionale fosse preannunciato nelle esternazioni extra moenia, ha ritenuto, come gia' sopra anticipato, che esso fosse pero' prevedibile. Cio', in quanto, in un precedente atto ispettivo del 28 luglio 2009, il senatore Gentile, nel censurare la mancata stabilizzazione di un addetto stampa «notoriamente impegnato in politica con il Popolo della liberta'», aveva rilevato, al fine di sottolineare la posizione non imparziale del dirigente in questione: «il direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Franco Petramala, ha addirittura costituito un movimento politico». Ad avviso del Senato, «Il vocabolo "addirittura" utilizzato dal senatore Gentile e il contesto logico-sistematico in cui la dichiarazione e' inserita rendono evidente e palese la valenza fortemente critica della dichiarazione medesima rispetto al querelante. Ma nel caso di specie a tale valenza critica si aggiunge anche una connessione oggettiva tra tale dichiarazione e quelle riportate nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, con le quali il senatore Gentile sostiene che il querelante non aveva i requisiti per la nomina a direttore generale proprio a seguito dell'attivita' politica espletata dallo stesso e nella specie a seguito di una sua candidatura alle elezioni regionali». Tale valutazione non e' condivisibile. Reputa innanzitutto il Tribunale che il requisito della prevedibilita', che secondo Corte costituzionale n. 335/06 consente in linea di principio di ravvisare il nesso funzionale anche tra opinioni manifestate extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, debba risultare dal tenore delle prime, eventualmente valutato alla luce del contesto piu' ampio in cui si inseriscono, in modo tale che il collegamento tra esse e la successiva attivita' parlamentare risulti palese all'esterno. Soltanto in tal caso potrebbe infatti rinvenirsi nell'attivita' esterna quella «finalita' divulgativa» che consente di ravvisare il nesso funzionale. In ogni caso, l'evidenziato, consistente distacco temporale tra le esternazioni e l'atto funzionale del 16 settembre e' tale da escludere l'ipotizzabilita' di detta finalita' divulgativa. Inoltre, alcuna «connessione oggettiva» e' dato ravvisare tra l'atto ispettivo del 28 luglio 2009 e le dichiarazioni contenute nell'atto ispettivo del 16 settembre 2009. Nel primo, infatti, vi e' un addebito di imparzialita' al dott. Petramala per la mancata stabilizzazione di un addetto stampa, «impegnato in politica con il Popolo della liberta'», avvalorato dall'avere il Petramala «addirittura» fondato un movimento politico. La censura si appunta dunque su un'unica, specifica condotta tenuta nel concreto espletamento delle funzioni di direttore generale. Il secondo atto ispettivo ha invece ad oggetto la tematica, radicalmente differente, della illegittimita' della nomina a direttore generale per insussistenza dei requisiti di legge (presumibilmente quelli di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92), in ragione di una precedente candidatura del dott. Petramala alle elezioni regionali. L'assenza di «connessione oggettiva» tra i due atti ispettivi e' decisiva, posto che proprio sulla base di essa il Senato ha ritenuto «configurabile il requisito della prevedibilita', prefigurato nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale». Deve dunque concludersi che neanche aderendo all'interpretazione estensiva prospettata da Corte costituzionale n. 335/06 sussista il collegamento temporale. Infine, ferme le considerazioni assorbenti che precedono in punto di collegamento temporale, ritiene il Tribunale che difetti anche il requisito della corrispondenza contenutistica. Come gia' sopra evidenziato attraverso il richiamo della giurisprudenza costituzionale, per ritenere l'esistenza del nesso funzionale non e' sufficiente che tale corrispondenza sia solo parziale (in tal senso anche Corte costituzionale n. 334/11). Nella specie, nell'atto ispettivo del 16 settembre 2009 viene affrontata unicamente la tematica della insussistenza dei requisiti di legge per la nomina del dott. Petramala a direttore generale, mentre le esternazioni che hanno dato luogo alla pretesa risarcitoria hanno un contenuto piu' ampio, in quanto investono vari aspetti dell'attivita' gestoria in concreto svolta dallo stesso in qualita' di direttore generale dell'ASP cosentina (assunzioni illegittime, sperpero di denaro, accreditamenti «facili», etc.). Il carattere parziale della corrispondenza contenutistica si coglie gia' dalla proposta di Giunta, ove si consideri che la relazione di «corrispondenza sostanziale» viene affermata con riferimento alle sole opinioni espresse extra moenia concernenti «i manager "senza titoli" e assunti illegalmente», tralasciando il raffronto con le ulteriori dichiarazioni. Come detto, il Senato ha ravvisato il nesso funzionale in particolare rispetto all'attivita' parlamentare del 16 settembre. Quanto sin qui osservato esimerebbe dunque da ogni ulteriore considerazione. Per completezza, appare tuttavia opportuno evidenziare quanto segue. Degli atti di sindacato ispettivo del 9 febbraio 2010 e del 26 ottobre 2010, pure menzionati nella proposta della Giunta, non e' riportato il contenuto. Peraltro, l'evidente consistente distanza temporale dalle esternazioni in oggetto non consentirebbe comunque di ravvisare alcun collegamento funzionale. L'atto ispettivo del 28 luglio 2009 concerne un'unica vicenda (mancata stabilizzazione di un addetto stampa) e pertanto i contenuti dello stesso non sono sovrapponibili a quelli delle esternazioni in oggetto, aventi una portata censoria piu' ampia e variegata. Del resto, l'avere il Senato ancorato il nesso funzionale, giustificativo dell'insindacabilita', ad un atto parlamentare (quello del 16 settembre 2009) successivo alle esternazioni, pur in presenza di un'attivita' tipica antecedente (quella del 28 luglio 2009), implica che sia stata esclusa qualsiasi corrispondenza contenutistica tra quest'ultima e le dichiarazioni extra moenia; altrimenti, l'insindacabilita' delle esternazioni sarebbe stata verosimilmente fatta discendere dal collegamento con la precedente attivita' parlamentare del 28 luglio, alla quale esse erano piu' vicine sotto il profilo temporale. Nessuna rilevanza puo' essere infine accordata alla «valenza fortemente critica» della dichiarazione contenuta nell'atto ispettivo, resa palese anche dall'utilizzo dell'avverbio «addirittura», atteso che la semplice comunanza di finalita' critica non e' sufficiente, in base ai principi sopra richiamati, ad integrare la necessaria corrispondenza contenutistica tra attivita' parlamentare e attivita' esterna. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione; conflitto da ritenersi ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo questo Tribunale organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuitegli, sull'asserita illiceita' delle condotte poste a fondamento della pretesa risarcitoria, sia sotto quello oggettivo, trattandosi della lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri (tra le altre, Corte cost. n. 286/14, n. 139/16).