TRIBUNALE DI PISTOIA Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1643/16 R. DIB., n. 308/14 R.G.N.R., contro P. F. e V. A., difesi di fiducia dall'avv. C. Del Rosso del Foro di Pistoia; Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 per contrasto con gli articoli 3, 25 e 70 della Costituzione. Sulla rilevanza. Nel caso in specie il pubblico ministero citava a giudizio P. e V., per farli rispondere del reato di cui all'art. 612 codice penale oltre quello di cui all'art. 594 codice penale. Il loro difensore chiedeva che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra poiche' allo stato, mentre il reato di cui all'art. 594 codice penale e' stato depenalizzato non lo e' stato il reato di cui all'art. 612 codice penale e per esso neanche e' stata prevista la possibilita' di una estinzione con il pagamento di meta' della pena pecuniaria, in contrasto in primis con l'art. 3 della Costituzione che prevede trattamenti uguali per casi uguali e diversi per casi diversi. Vi e' contrasto anche con gli articoli 25 e 70 della Costituzione per eccesso di delega come si spieghera' a breve. La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e non e' manifestamente infondata. Risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso che i due imputati sono tratti a giudizio per due reati che hanno subito diversa sorte in sede di varo della legge di depenalizzazione, entrambi puniti con la sola pena pecuniaria ma uno depenalizzato e l'altro no, quindi destinati ad avere soluzioni diverse. Nel caso che la presente questione fosse accolta l'imputato vedrebbe aprirsi davanti a se', prospettive ulteriori oltre quelle previste allo stato attuale, vedrebbe aprirsi davanti a se' possibilita' di estinzione che allo stato non sono state previste in violazione della legge delega. Sulla non manifesta infondatezza. Il Giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: l'art. 3 della Costituzione stabilisce il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento, principio da cui discende, quale logico corollario, il divieto di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e, parimenti, quello di trattare in modo identico situazioni differenti. Il trattamento di situazioni omogenee allo stesso modo dovrebbe quindi prevedere che il reato di cui all'art. 594 codice penale e quello di cui all'art. 612 codice penale siano trattati in modo omogeneo trattandosi di fatti puniti con la sola pena della multa, invece mentre il primo (che fra l'altro appare piu' grave del secondo, essendo la pena prevista alternativa e non solo pecuniaria) e' stato depenalizzato per il secondo non si e' prevista neanche la possibilita' dell'estinzione con il pagamento di meta' della pena pecuniaria. Cio' contrasta con l'art. 3 della Costituzione ed anche con gli articoli 25 e 70 perche' la legge delega all'art. 2, lettera g (legge n. 67/14) prevedeva l'obbligo per il Governo di «prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della stessa». Cio' non e' stato previsto nel decreto legislativo n. 7 del 2016, impedendo che il presente procedimento sia estinto con il semplice pagamento di una somma di € 516. Il Governo ha violato gli articoli 25 e 70 della Costituzione in quanto vi e' stato eccesso di delega. Solo il legislatore (Parlamento) puo' decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti solo con pena pecuniaria cio' doveva essere per tutti, non per alcuni si e per altri no come nel caso in specie. Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per una considerazione della questione con conseguente sospensione del presente giudizio.