LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI - Sezione 2 riunita con l'intervento dei signori: Bovienzo Vittorio - Presidente; Borrelli Giuseppe - relatore; Beneduce Valeria - giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 9611/2016, depositato l'8 giugno 2016: avverso cartella di pagamento n. 07120150411463377000 Tas. Automobil 2012 contro: AG. Riscossione Napoli Equitalia servizi di riscossione S.P.A. difeso da: Pugliese Alberto, via dell'Epomeo n. 460, 80128 Napoli. avverso cartella di pagamento n. 07120150411463377000 Tas.Automobil 2012 contro: Regione Toscana, piazza Duomo, 10 50100 Firenze. proposto dal ricorrente: Errichiello Antonio, via Salvador Dali, 34 ed Terr int. F, 80022 Arzano, Napoli. difeso da: Tommasini Roberto, via Petrarca n. 33, 80026 Casoria, Napoli. A scioglimento della riserva del 9 gennaio 2017. Osserva Con ricorso ritualmente notificato, Errichiello Antonio ha convenuto in giudizio la Regione Toscana, settore Politiche fiscali e sanz. amm.vo, in persona del I.r.p.t., con sede in Firenze alla via di Novoli, 26, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120150141463377/00, notificata il 15 dicembre 2015, per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012. Ha eccepito l'inesistenza del credito tributario, in quanto riferito ad una autovettura sottoposta a fermo amministrativo dal 2008. Ha osservato, in particolare, che l'art. 5 decreto-legge n. 953/1982 esclude l'obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione della perdita, anche temporanea, al PRA. La regione Toscana, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l'art. 8-quater della LR Toscana 49/2003, come modificata dalla legge n. 35/2012, stabilisce che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva dei crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario. Ha precisato, in proposito, come la ratio di questa legge sia quella di chiarire gli aspetti della disciplina statale di difficile lettura o comprensione senza alcuna ingerenza nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Ha concluso evidenziando come la Corte costituzionale si sia pronunziata solo con riferimento a una legge della Regione Marche. Tanto premesso, rilevata la necessita', ai fini della decisione del ricorso, di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater legge Regionale Toscana 22 settembre 2003, n. 49, recante Norme in materia di tasse automobilistiche regionali, aggiunto all'originario testo normativo dall'art. 33, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, secondo cui, con riferimento ai titoli per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario», tenuto conto: a) della non manifesta infondatezza della questione, atteso che, secondo Corte costituzionale 11 dicembre 2012 n. 288 (dep. 19 dicembre 2012), «e' costituzionalmente illegittimo ... l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ho violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativa di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale». In tale decisione, in particolare, la Corte osservava che «la previsione dell'obbligo di pagamento del tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di' fermo amministrativo o giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del sistema tributario nazionale, violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistemo tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilita' per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». b) della rilevanza della questione ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto della circostanza che la convenuta Regione Toscana invoca l'applicazione dell'art. 8-quater, ultimo comma, legge Reg. 49/2003 in chiave di norma interpretativa dell'art. 5 decreto-legge 953/1982, nella parte in cui prevede che «la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione», nel senso che essa escluderebbe il fermo amministrativo dalle fattispecie implicanti la perdita del possesso del veicolo che, in quanto tali, determinerebbero il venir meno dell'obbligo del pagamento della tassa. Poiche', nel caso del ricorrente, il veicolo risultava sottoposto proprio al fermo amministrativo, e' del tutto evidente come la legittimita' costituzionale (o meno) della legge regionale esplichi una importanza fondamentale ai fini della decisione della controversia sottoposta all'esame di questo collegio. E' inoltre del tutto evidente come la questione non risulta risolvibile in via interpretativa, posto il carattere vincolante, per l'interprete, della normativa legislativa primaria regionale ed atteso che, stante l'autonomia delle singole regioni, la decisione n. 288/2012 della Corte costituzionale, afferente una legge della Regione Marche, non puo' spiegare i suoi effetti anche su una legge emessa dalla Regione Toscana; considerato che, ai sensi dell'art. 295 codice di procedura civile, il presente giudizio va sospeso fino alla decisione sulla presente eccezione di illegittimita' costituzionale;