Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege  dall'avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona   del
Presidente in carica, con sede ad Aosta - 11100 - piazza Deffeyes  n.
1; 
    per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei Ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 21 febbraio 2018, dell'art. 22, comma  1,  della  legge  della
Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta  22  dicembre  2017,  n.  23
pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017; 
 
                          Premesse di fatto 
 
    In data 23 dicembre 2017, sul  n.  57  del  Bollettino  Ufficiale
della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e'  stata  pubblicata  la
legge 22 dicembre 2017, n.  23,  intitolata  «Disposizioni  collegate
alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art.  22  della
legge - rubricato «Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure
selettive  pubbliche  dell'Azienda  USL.  Modificazioni  alla   legge
regionale 2 agosto 2016, n. 16» dispone, al comma 1, che «L'efficacia
delle  graduatorie   di   procedure   selettive   pubbliche   bandite
dall'Azienda Unita' Sanitaria locale  della  Valle  d'Aosta  (Azienda
USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data
di entrata in vigore della presente  lege  e  in  scadenza  nell'anno
2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di
scadenza del termine di validita' in essere alla data di  entrata  in
vigore della presente legge». 
    Tale  disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima   perche'
eccede le competenze regionali, violando lo Statuto speciale  per  la
Valle d'Aosta - approvato con legge costituzionale 26 febbraio  1948,
n. 4, ed invade quelle statali, violando l'art. 117,  commi  3  e  2,
lettera D Cost. nonche' gli art. 3 e 97 della Carta fondamentale. 
    Tale norma viene pertanto impugnata con il  presente  ricorso  ex
art. 127 Cost.  -  affinche'  ne  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Come s'e' detto in premessa, l'art. 22 della  legge  22  dicembre
2017,  n.  23  -  recante  «Disposizioni  collegate  alla  legge   di
stabilita' regionale per il biennio 2018/2020» - proroga di ulteriori
dodici mesi,  a  decorrere  rida  data  di  rispettiva  scadenza,  la
validita' delle vigenti. graduatorie di procedure selettive pubbliche
bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e in
scadenza nel 2018. 
    Piu'  precisamente,  il  comma  1  della  citata  disposizione  -
rubricata  «Proroga  dell'efficacia  di  graduatorie   di   procedure
selettive  pubbliche  dell'Azienda  USL  Modificazioni   alla   legge
regionale 2 agosto 2016, n. 16» - stabilisce che  «L'efficacia  delle
graduatotie di procedure  selettive  pubbliche  bandite  dall'Azienda
Unita' Sanitaria Locale della Valle  d'Aosta  (Azienda  USL)  per  il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge  e  in  scadenza  nell'anno  2018,  e'
prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza
del termine di validita' in essere alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
    Tale disposizione contrasta sia con lo Statuto  di  autonomia  il
quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di  potesta'
legislativa  regionale  (v.  art.  2),  neppure  integrativa   e   di
attuazione (art. 3) sia con la normativa statale vigente  in  materia
che, dapprima, limitava al 31 dicembre 2017 e, ora, circoscrive al 31
dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici  o
l'esercizio  delle  facolta'   assunzionali   delle   amministrazioni
pubbliche  soggette,  come   pure   quelle   regionali,   a   vincoli
assunzionali - (v., da ultimo e specificamente, l'art 1, cometa 1148,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - «Bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio  2018-2020»  -  nonche',  in  precedenza,  tutte  le   altre
disposizioni da questa norma richiamate: art 1., decreto  legislativo
29 dicembre 2011,  n.  216,  conv.,  con  modifica,  dalla  legge  24
febbraio 2012, n. 14; art. 1,  comma  5,  decreto  legge 30  dicembre
2013, n. 150, conv., con modifica, dalla legge 27 febbraio  2014,  n.
15; art.  1 decreto  legge 31  dicembre  2014,  n.  192,  conv.,  con
modifica, dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11; art. 1, comma 365,
lettera b), legge dell'11  dicembre  2016,  n.  232;  art.  2,  comma
15; decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, conv.,  con  modifica,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 4, comma 9, terzo periodo, d.l.  31
agosto 2013, n. 101, conv.,  con  modifica,  dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125; art 22,  comma  8, decreto  legislativo del  25  maggio
2017, n. 75). 
    La norma regionale che si  impugna  proroga  infatti  l'efficacia
delle  graduatorie  delle  procedure  selettive   pubbliche   bandite
dall'Azienda Sanitaria Valdostana in scadenza nel  2018  a  decorrere
dalla data di scadenza di ciascuna di esse: con la  conseguenza  che,
per effetto della proroga annuale disposta  dall'art.  22,  comma  1,
della legge regionale n.  23/2017,  le  graduatorie  delle  procedure
selettive  pubbliche  bandite  dall'Ente  sanitario  regionale  sono,
contrariamente a, quanto ora (ma anche in precedenza) disposto  dalla
legge statale, destinate a protrarre la loro efficacia  oltre  il  31
dicembre 2018, consentendo quindi l'assunzione di personale anche nel
2019. 
    Ma, cosi' disponendo, la norma regionale viola, ad un  tempo,  le
norme statutarie e quelle statali. 
    Quanto alle norme statutarie, gia'  s'e'  detto  che  lo  Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta non contempla la materia de  qua
tra quelle oggetto di potesta' legislativa  regionale  (v.  art.  2),
neppure integrativa e di attuazione (art. 3):  come  tale,  la  legge
eccede dunque le competenze legislative regionali. 
    Quanto  alle  norme   statali,   la   disposizione   interferisce
illegittimamente sia, e  soprattutto,  con  la  potesta'  legislativa
concorrente dello Stato in materia di'  coordinamento  della  finanza
pubblica - violando in tal modo l'art. 117, comma 3, Cost. - sia  con
la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in   materia   di
ordinamento civile - violando cosi' l'art. 117, comma 2,  lettera  l)
Cost. 
    Sotto il primo profilo - attinente alla violazione dell'art. 117,
comma 3, Cost. -, la determinazione - in precedenza  al  31  dicembre
2017  e,  ora,  al  31  dicembre  2018   -   del   limite   temporale
dell'efficacia delle graduatorie  concorsuali  pubbliche  costituisce
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica che,  come.  tale,  vincola,  ai  sensi  della  disposizione
costituzionale teste' citata,  la  potesta'  legislativa  concorrente
regionale, compresa quella delle regioni, come la  Valle  d'Aosta,  a
statuto speciale. 
    Ed invero, la fissazione, dapprima, al 31 dicembre 2017  e,  ora,
al 31 dicembre 2018  dell'efficacia  delle  graduatone  dei  concorsi
pubblici per  l'assunzione  di  personale  a  tempo  indeterminato  -
disposta in passato dalle norme in precedenza richiamate e da ultimo,
e in via generale, dall'art. 1, comma 1148, della legge  di  bilancio
n.  205/2017  -  deroga,  sotto  il  profilo  temporale,  ai   limiti
assunzionali in precedenza previsti consentendo alle  amministrazioni
pubbliche di continuare ad attingere, per  tutto  (ma  solo  per)  il
2018,  alle  graduatone  dei  concorsi  espletati   al   fine   della
instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 
    Ma poiche' tale deroga - e la  connessa  proroga  delle  facolta'
assunzionali  -  comporta  un  conseguente  incremento  della   spesa
pubblica - e, per quel che qui specificamente  interessa,  di  quella
sanitaria finanziata dal fondo sanitario  nazionale  e,  quindi,  dai
fondi  sanitari  regionali,  le  disposizioni  che  l'hanno  prevista
assumono un'evidente natura di  norme  di  principio  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica nella misura in cui, da un lato,
hanno valenza generale - riguardando,  senza  distinzioni  di  sorta,
tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle  regionali  -  e,
dall'altro, si' fondano su una (implicita, ma  evidente)  valutazione
di compatibilita' con gli equilibri di bilancio  della  fissazione  -
ma, al contempo, della limitazione -, da ultimo al  solo  anno  2018,
delle facolta' assunzionali in parola. 
    Le norme statali si pongono dunque come disposizioni di carattere
generale che dettano un  principio,  cui  le  legislazioni  regionali
debbono uniformarsi onde evitare discipline difformi in materia nella
quale sussiste un precipuo interesse pubblico, sancito  espressamente
dalla Carta, ad una regolamentazione coerente ed armonizzata. 
    Per questo verso, la norma  regionale  impugnata  che,  superando
quel limite, proroga  di  ulteriori  dodici  mesi  l'efficacia  delle
graduatorie delle procedure  selettive  bandite  dall'Azienda  Unita'
Sanitaria Locale valdostana per  il  reclutamento  di  personale  del
comparto in scadenza nel 2018,  pone  una  disciplina  divergente  da
quella statale e,  cio'  facendo,  viola  il  principio  fondamentale
recato dalle leggi dello Stato citate - da ultimo, dall'art. 1, comma
1148, della legge  di  bilancio  n.  205/2017  -comportando,  ove  le
assunzione abbiano luogo, come consentito dall'art 22, comma 1, della
legge regionale n. 23/2017, anche dopo il 31 dicembre 2018,  ricadute
sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di
bilancio individuati dal legislatore statale. 
    L'iniziativa legislativa della Regione Valle  d'Aosta,  la  quale
deroga alle  regole  di  carattere  generale  poste  dal  legislatore
statale a fini di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  si  pone
percio' in contrasto con il dettato del  terzo  comma  dell'art.  117
Cost. ed e' per tale motivo costituzionalmente illegittima. 
    Sotto il secondo profilo - attinente  alla  violazione  dell'art.
117, comma 2, lett 1) Cost.-, la disciplina, anche quoad tempus,  dei
rapporti diritto privato regolati dal codice civile e  dai  contratti
collettivi e, quindi, anche  degli  atti  che,  come  le  graduatorie
concorsuali,  sono  finalizzati  alla  loro  instaurazione,   attiene
all'ordinamento civile e, quindi, a materia in radice interdetta alla
potesta' legislativa regionale. 
    Ma non solo,  perche'  la  disposizione  regionale,  recando  una
disciplina derogatoria a livello  locale  del  termine  di  validita'
delle graduatorie stabilito a livello  nazionale,  viola  altresi'  i
parametri  costituzionali  di  cui  agli  articoli  3   e   97   Cost
discriminando, in spregio dei principi di uguaglianza, buon andamento
e imparzialita' della pubblica amministrazione solennemente affermati
da tali norme, coloro che sono inseriti nelle anzidette graduatorie a
seconda della regione e  dell'ambito  territoriale  in  cui  ha  sede
l'azienda sanitaria che ha bandito la procedura selettiva pubblica. 
    Con specifico riferimento all'art. 3  Cost  e'  infatti  evidente
che,  per  effetto  dell'estensione  temporale  dell'efficacia  delle
graduatorie disposta dalla norma regionale impugnata,  (solo)  coloro
che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi banditi
dall'Azienda Sanitaria della Valle d'Aosta vedono  significativamente
accresciute   le   chanches    di    conseguire    un'assunzione    a
tempo-indeterminato  rispetto  a  coloro  che  hanno  partecipato   a
concorsi banditi dalle aziende sanitarie di altre regioni. 
    Inoltre, e' altresi'  palese  la  sperequazione  che,  a  livello
locale,  la   proroga   dell'efficacia   delle   (sole)   graduatorie
«sanitarie» pubbliche realizza tra coloro che hanno partecipato  (con
risultato utile) a concorsi indetti dall'Azienda USL Valle d'Aosta  e
coloro che, nell'ambito della stessa regione,  hanno  preso  parte  a
procedure concorsuali bandite da altre pubbliche amministrazioni. 
    Non  v'e'  alcuna  legittima  giustificazione  per   una   simile
disparita' di trattamento la quale  viola  palesemente  il  principio
dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. 
    Con riguardo invece al parametro  di  cui  all'ast.  97  Cost  si
osserva che l'art. 22, comma 1, della  legge  regionale  n.  23/2017,
disponendo la proroga dell'efficacia  delle  graduatorie  concorsuali
per dodici mesi a decorrere dalla data  di  scadenza  originariamente
prevista e, quindi, sino a data che puo' essere in concreto di  molto
successiva a quella ora fissata dalla legge  n.  205/2017,  pone  una
regola  in  applicazione  della  quale  l'efficacia   di   tutte   le
graduatorie regionali «sanitarie» destinate a scadere nel  corso  del
2018 si protrarra' sino al 2019, ben  oltre  la  scadenza  da  ultimo
inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31 dicembre 2018. 
    Per questo riguardo la norma regionale contrasta con il principio
di buon andamento dei pubblici uffici nella misura in cui la  proroga
da essa disposta consente che possa  farsi  luogo  all'assunzione  di
candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria all'esito di
procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all'esito di
prove che potrebbero  non  essere  piu'  rispondenti  ai  criteri  di
valutazione cui le pubbliche  amministrazioni  devono  ora  attenersi
nella  scelta  dei  soggetti  meritevoli  di  accedere  ai   pubblici
impieghi.