TRIBUNALE DI BERGAMO 
                   Sezione del dibattimento penale 
                     in composizione monocratica 
 
    Il  Giudice  dott.ssa  Maria  Luisa  Mazzola,  letti   gli   atti
dell'emarginato processo a carico di R.L., nato a .............. (BS)
il .............. imputato: 
        capo A) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e  dall'art.  10
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. fino al 9 maggio
2016; 
        capo B) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp  e  dall'art.  5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il  30  dicembre
2013; 
        capo C) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp  e  dall'art.  5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il  30  dicembre
2014; 
        capo D) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp  e  dall'art.  5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il  30  dicembre
2015; 
    difeso di fiducia dall'avv. Paolo  Maestroni  e  dall'avv.  Mauro
Moretti del Foro di Bergamo pronuncia la seguente ordinanza: 
        R.L. e' imputato, tra l'altro, del reato di  cui  all'art.  5
decreto legislativo 74/2000 (capi B, C,  D),  che  prevede  una  pena
massima non superiore a  quattro  anni,  che  in  astratto  legittima
l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova. 
    In data 17 settembre 2017 il giudice per le indagini  preliminari
presso il Tribunale di Bergamo ha emesso nei confronti  dell'imputato
decreto di giudizio  immediato,  disponendo,  il  rinvio  a  giudizio
innanzi al Tribunale  di  Bergamo  in  composizione  monocratica  per
l'udienza del 7 dicembre 2017. 
    Il decreto  di  giudizio  immediato  non  contiene  l'avviso  che
l'imputato puo' chiedere la sospensione del  procedimento  con  messa
alla prova. 
    Preliminarmente  all'apertura  del  dibattimento,  la  difesa  ha
eccepito  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  456  cpp,  con
riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte  in  cui  non
prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso
della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione dei  processo
con messa alla prova, con la forma e i termini di  cui  all'art.  458
cpp. 
    Ritiene chi scrive che l'eccezione, oltre che  rilevante,  atteso
che se l'eccezione sollevata fosse accolta, il  decreto  di  giudizio
immediato sarebbe nullo, con la conseguente restituzione  degli  atti
al giudice per le indagini preliminari per la riemissione del decreto
con le garanzie difensive dell'avviso e la conseguente  facolta'  per
l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova, non sia manifestamente infondata, per le seguenti ragioni: 
        la legge n. 67/2014  ha  introdotto  nel  nostro  ordinamento
l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova,  che,
attesa la struttura e la collocazione sistematica  (e'  inserito  nel
libro VI del codice di rito) costituisce a tutti gli effetti un nuovo
rito alternativo. La Corte costituzionale con sentenza n. 240/2015 ha
precisato che «l'istituto della messa alla prova, introdotto con  gli
articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater cp,  ha  effetti  sostanziali,
perche' da' luogo all'estinzione del reato, ma e'  connotato  da  una
intrinseca dimensione processuale, in quanto  consiste  in  un  nuovo
procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso  del  quale
il giudice decide con ordinanza sulla richiesta  di  sospensione  con
messa alla prova». «L'art. 464-bis comma 2 cpp stabilisce  i  termini
entro i  quali,  a  pena  di  decadenza,  l'imputato  puo'  formulare
richiesta di messa  alla  prova.  Sono  termini  diversi,  articolati
secondo le sequenze procedimentali dei vari riti e la loro disciplina
e' collegata alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto,  che
e' alternativa al giudizio ed e' destinato ad avere rilevante effetto
deflattivo»; 
        l'art.  464-bis,  comma  2  cpp  prevede  che  «se  e'  stato
notificato  il  decreto  di  giudizio  immediato,  la  richiesta   e'
formulata entro il termine e con le forme  stabiliti  dall'art.  458,
comma 1 cpp»; 
        l'art. 458 cpp richiede che «l'imputato, a pena di decadenza,
puo' chiedere il giudizio abbreviato  depositando  nella  cancelleria
del giudice per le indagini preliminari la richiesta,  con  la  prova
dell'avvenuta notifica al pubblico ministero  entro  quindici  giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato»; 
        dal combinato disposto delle norme richiamate  discende  che,
nel caso di  giudizio  immediato,  l'imputato  che  intenda  accedere
all'istituto della messa alla prova e' soggetto sia a un  termine  di
decadenza per esercitare la scelta del rito, sia  al  rispetto  della
forma e della competenza del giudice per le indagini preliminari  cui
la richiesta deve essere inoltrata; 
        stante  la  sussistenza   di   uno   sbarramento   temporale,
l'imputato deve essere informato della facolta'  di  richiedere  riti
alternativi e, infatti, l'art. 456 cpp prevede  che  «il  decreto  di
giudizio  immediato  contiene  anche  l'avviso  che  l'imputato  puo'
chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della  pena  ex
articoli 444 e sgg cpp». La norma non contiene tuttavia l'avviso  che
l'imputato ha facolta' di chiedere la  sospensione  del  procedimento
con messa alla prova, in quanto la legge n. 67/2014 non ha modificato
l'art. 456 cpp; 
        la scelta del legislatore di precedere l'obbligo di  avvisare
l'imputato  della  facolta'   di   chiedere   riti   alternativi   e'
strettamente connessa all'esercizio effettivo del diritto  di  difesa
(«la  richiesta  di  riti  alternativi  costituisce   anch'essa   una
modalita', tra le piu' qualificanti,  di  esercizio  del  diritto  di
difesa» Corte costituzionale n. 237/2012); 
        nella  pronuncia  n.  201/2016  la  Corte  costituzionale  ha
precisato che «l'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere
i  riti  alternativi  costituisce  una  garanzia  essenziale  per  il
godimento del diritto di difesa» e che la sanzione della nullita'  ex
art. 178, comma  1,  lettera  e)  cpp,  nel  caso  di  omissione  del
prescritto avviso, trova la «sua ragione essenzialmente nella perdita
irrimediabile della facolta' di chiederli, se  per  la  richiesta  e'
stabilito un termine a pena di decadenza» (sentenza n. 148/2004); 
        in particolare, ha chiarito  la  Corte,  «quando  il  termine
entro cui chiedere i riti alternativi  e'  anticipato  rispetto  alla
fase  dibattimentale,  sicche'  la  mancanza  o  l'insufficienza  del
relativo avvertimento puo' determinare la perdita irrimediabile della
facolta' di accedervi, la violazione  della  regola  processuale  che
impone di dare all'imputato avviso della  sua  facolta'  comporta  la
violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148/2004), stabilendo,
per converso che «non e' invece necessario alcun avvertimento  quando
il  termine  ultimo  per  avanzare  tale  richiesta  viene  a  cadere
all'interno di una udienza  a  partecipazione  necessaria,  sia  essa
dibattimentale o preliminare, nel corso  della  quale  l'imputato  e'
obbligatoriamente assistito dal difensore» (ordinanza n. 309/2005); 
        sulla scia delle suesposte argomentazioni, nella pronuncia n.
201/2016  la  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 460 cpp nella parte in cui il decreto  penale  di  condanna
non contiene  l'avviso  della  facolta'  dell'imputato  di  chiedere,
mediante l'opposizione, la sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova («poiche' nel procedimento per decreto il termine entro il
quale  chiedere  la  messa  alla  prova  e'  anticipato  rispetto  al
giudizio, e corrisponde  a  quello  per  proporre  l'opposizione,  la
mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna  di
un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma  1,  lettera  e)
cpp per i riti speciali, della facolta' dell'imputato di chiedere  la
messa alla prova comporta una lesione del  diritto  di  difesa  e  la
violazione  dell'art.  24,   secondo   comma,   della   Costituzione.
L'omissione  di  questo  avvertimento  puo'  infatti  determinare  un
pregiudizio irreparabile, come quello  verificatosi  nel  giudizio  a
quo, in cui l'imputato, nel fare opposizione al decreto, non  essendo
stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso
dell'udienza dibattimentale e, quindi, tardivamente»); 
    Cio' premesso, appare  in  definitiva  necessario  il  vaglio  di
costituzionalita' dell'art. 456  cpp,  con  riferimento  all'art.  24
Costituzione, nella parte in  cui  non  prevede  che  il  decreto  di
giudizio  immediato   debba   contenere   l'avviso   della   facolta'
dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa  alla
prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cpp.