TRIBUNALE DI CUNEO Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Il giudice dott. Alberto Boetti, Letti gli atti del procedimento n. 3311/16 R.G. N.R., 681/17 R.G. G.I.P., 182/17 R. Dec. Pen; Esaminata l'opposizione dell'imputato avverso il decreto penale di condanna; Ha pronunciato la seguente Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Nel procedimento penale contro M. M., imputato del reato previsto dall'art. 256, quarto comma (in relazione all'art. 256, primo comma , lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, perche', nella sua qualita' di amministratore delegato della societa' , superava il termine di 360 giorni, tempo previsto per la messa in riserva del rifiuto speciale non pericoloso costituito da 55.000 metri cubi di rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 170904), indicato nella comunicazione presentata per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attivita' di recupero di rifiuti in regime di procedura semplificata, n. 139, nonche' previsto dall'art. 6, decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi). In Cuneo, in epoca compresa tra l'11 febbraio 2015 e 26 maggio 2016. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Cuneo, dott.ssa Emanuela Dufour, in data 3 agosto 2017, emetteva decreto penale di condanna, notificato in data 24 agosto 2017 all'imputato, condannandolo al pagamento della somma di € 1.500,00 di ammenda. Con atto di opposizione al decreto penale, il sig. M. M. tramite il proprio difensore di fiducia, formulava istanza di oblazione ex artt. 162-bis c.p. e 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06, chiedendo - in analogia, quanto alla seconda delle disposizioni normative richiamate, a quanto previsto in materia antinfortunistica dall'art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 758/94 - di essere ammesso a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione per cui egli e' imputato. Poiche' tale domanda difficilmente avrebbe trovato accoglimento sulla scorta di argomentazioni di carattere meramente interpretativo, a cio' costituendo ostacolo la lettera dell'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06, l'opponente chiedeva al Giudice di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. L'imputato lamenta, in particolare, l'irragionevolezza della differenza di trattamento riservata a chi commette contravvenzioni in materia ambientale e antinfortunistica, nell'ipotesi in cui il contravventore adempia tardivamente o con modalita' diverse rispetto a quanto indicato nella prescrizione impartita dall'organo di vigilanza che ha accertato l'illecito. In particolare, osserva che ex art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06, in ipotesi di contravvenzioni in materia ambientale, l'adempimento «imperfetto» (cioe' tardivo o difforme per modalita') alla prescrizione dell'organo di vigilanza, valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., determina una riduzione della somma da versare nella misura della meta' del massimo dell'ammenda edittale stabilita per la contravvenzione commessa. Invece, l'art. 24, comma 3, legge n. 758/94, in ipotesi di contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, prevede che l'adempimento «imperfetto», sempre valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., determini una riduzione della somma da versare nella misura di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Tale diversita' di trattamento non parrebbe essere sorretta da alcun tipo di giustificazione logica, ponendosi pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Il GIP, a fronte del chiaro dato normativo, ammetteva M. M. a pagare l'oblazione in misura pari alla meta' dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dandogli un termine di giorni 15. M. non rispettava detto termine e, con istanza depositata il 17 novembre 2017, si dichiarava disposto a versare un importo pari al quarto del massimo dell'ammenda, richiamando la questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'opposizione. 2. Innanzitutto, occorre prendere in considerazione la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata per la definizione del giudizio sul procedimento indicato in epigrafe. 2.1. A questo proposito, nell'odierno procedimento penale, vengono in considerazioni le seguenti norme, contenute nella parte VI-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), in tema di «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale»: art. 318-bis (Ambito di applicazione): 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette; art. 318-ter (Prescrizioni): 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. [...]/ 3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose. [...]; art. 318-quater (Verifica dell'adempimento): 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'art. 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. / 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. [...]; art. 318-septies (Estinzione del reato): 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 318-quater, comma 2. / 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. / 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 2.2. Il decreto penale di condanna opposto si basa sull'annotazione del 12 giugno 2017 (in atti) con la quale l'ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale di Cuneo ha ritenuto che «il contravventore abbia ottemperato ai disposti prescrittivi ma non nei tempi previsti dal verbale di prescrizione tecnica asseverata». Dunque, l'organo di vigilanza, che aveva impartito le prescrizioni del caso, ha certificato che la mancata estinzione del reato ex art. 318-septies, comma 1, decreto legislativo n. 152/06 e' derivata esclusivamente dal tardivo adempimento alle stesse ad opera dell'odierno imputato. La fattispecie concreta ricade, dunque, senza dubbio e a pieno titolo, nell'ambito di applicazione dell'art. 318-septies, comma 3 decreto legislativo n. 152/06, la cui revisione costituzionale in termini armonici con i principi di eguaglianza e ragionevolezza consentirebbe all'odierno imputato di essere ammesso a pagare, ai sensi dell'art. 162-bis c.p., l'importo di € 3.250,00 (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, decreto legislativo n. 152/06) in luogo di € 6.500,00 (pari alla meta' del massimo della medesima sanzione edittale). L'imputato ha chiesto esplicitamente al GIP di ridurre l'importo dell'oblazione, ritenendo incostituzionale la norma che gli impone il pagamento della meta'. A questo punto, la decisione del sottoscritto sulla questione di legittimita' appare un passaggio obbligato e preliminare a qualsiasi sbocco del procedimento. 3. Occorre, in secondo luogo, dare conto della non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale. 3.1. Ad avviso di chi scrive, la previsione normativa di cui all'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06 risulta irragionevolmente diatonica rispetto al diretto antecedente storico della stessa. Invero, la disciplina delle prescrizioni amministrative in materia antinfortunistica di cui al decreto legislativo n. 758/94, riprodotta (anche letteralmente) da quella introdotta in materia ambientale dalla legge n. 68/15, si chiude con l'art. 24. L'art. 24, al terzo comma, prevede che all'adempimento «imperfetto» alle prescrizioni impartite ex art. 21 decreto legislativo n. 758/94, consegua, ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale, la riduzione al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 3.2. La disparita' di trattamento tra soggetti che, dopo essersi resi rispettivamente responsabili di contravvenzioni in materia ambientale ovvero in materia antinfortunistica, adempiano tardivamente alle prescrizioni all'uopo impartite dai competenti organi di vigilanza, risulta palese. La non manifesta infondatezza della dedotta questione, tuttavia, presuppone altresi' che tale disparita' non risulti in alcun modo giustificabile. Occorre, in altre parole, chiedersi se esistano valide ragioni per sanzionare piu' severamente l'adempimento tardivo a prescrizioni impartite in materia ambientale rispetto a quello relativo a prescrizioni formulate in materia antinfortunistica. 3.3. Se si mettono in comparazione i beni giuridici rispettivamente tutelati dai due sistemi normativi in esame, non puo' che rilevarsi che tanto la salute e la sicurezza dei lavoratori quanto la preservazione dell'ambiente naturale sono beni di primaria rilevanza costituzionale. Ne deriva che il trattamento deteriore riservato al contravventore «tardivamente adempiente» in materia ambientale non puo' trovare giustificazione nella minore importanza del bene giuridico tutelato dalla normativa antinfortunistica. 3.4. Anche la tecnica normativa alla quale ha fatto ricorso la legge n. 68/15 per introdurre nel decreto legislativo n. 152/06 la Parte VI-bis non offre alcuno spunto per individuare l'ipotetica ratio della censurata disparita' di trattamento. Analizzando i due testi di legge (artt. 19-25 decreto legislativo n. 758/94, da un lato, e parte VI-bis decreto legislativo n. 152/06, dall'altro) e' agevole rilevare che il procedimento relativo alle prescrizioni amministrative, suscettibili di determinare l'estinzione delle contravvenzioni ambientali, e' stato disciplinato (anche lessicalmente) con modalita' identiche a quanto previsto in materia antinfortunistica. In altre parole, il legislatore del 2015 non ha fatto altro che «copiare» letteralmente le disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. decreto legislativo n. 758/94 all'interno degli artt. 318-ter e ss. decreto legislativo n. 152/06. La censurata difformita' del dettato di cui all'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06 rispetto alle previsioni di cui all'omologo art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 758/94 rappresenta l'unica, inspiegabile (ed impiegata, stante il piu' assoluto silenzio in proposito serbato anche nei lavori preparatori della legge n. 68/15) differenza tra le due discipline in esame. 3.5. La segnalata disparita' di trattamento appare ancora piu' evidente ove si consideri che in materia di sicurezza ed igiene del lavoro tutte le contravvenzioni (anche quelle che in concreto possono aver determinato un infortunio sul lavoro con conseguente danno alla persona) sono obbligatoriamente soggette all'istituto della prescrizione e, in caso di ottemperanza, tempestiva o tardiva, si risolvono nel pagamento di una sanzione pari ad un quarto del massimo edittale. In materia ambientale, l'art. 318-bis decreto legislativo n. 152/06 prevede invece che l'istituto della prescrizione ex art. 318-ter si applichi solo alle «ipotesi contravvenzionali in materia ambientale [...] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette». In altri termini: in situazioni e materie assolutamente analoghe il Legislatore tratta illogicamente in modo deteriore le violazioni ambientali che pur non determinano alcun danno o pericolo di danno concreto e attuale rispetto alle violazioni antinfortunistiche, che possono invece aver determinato un danno anche grave o addirittura la morte dell'infortunato. Risulta assolutamente irragionevole la previsione del legislatore che in materia ambientale, senza danno o pericolo di danno, impone al contravventore di pagare, in caso di adempimento tardivo alle prescrizioni, una sanzione doppia (la meta' in luogo di un quarto del massimo edittale) rispetto a quanto accade per le contravvenzioni antinfortunistiche che pur possono aver determinato danno o pericolo di danno alla persona. 3.6. Anche sul piano sistematico, infine, non e' dato rinvenire possibili argomenti a sostegno della compatibilita' della denunciata disparita' di trattamento con i supremi principi di eguaglianza e ragionevolezza. Cosi' come formulata, invero, la disposizione di cui all'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06 e' sostanzialmente inutile. Com'e' noto, «l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza» ovvero realizzata attraverso un tardivo ma sostanzialmente perfetto adempimento alle relative prescrizioni (cosi' l'art. 318-septies comma 3 decreto legislativo n. 152/06) rappresenta, gia' in termini generali, una conditio sine qua non per l'accesso all'oblazione c.d. discrezionale, dal momento che essa «non e' ammessa quando [...] permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore» (cosi' l'art. 162-bis, comma, 3 c.p.). E gia' in termini generali, dall'ammissione all'oblazione ex art. 162-bis c.p., resa possibile proprio dall'avvenuta «regolarizzazione» della situazione antigiuridica addebitata all'imputato, deriva la possibilita' di «pagare [...] una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa». In tale prospettiva, la censurata disposizione normativa e' palesemente irrazionale e priva di alcuna ragion d'essere, il che appare fortemente sintomatico del fatto che le reali intenzioni del Legislatore non siano state fedelmente riprodotte nel testo di legge per mero errore. Prova ne sia, del resto, che persino l'Ufficio del massimario della Suprema Corte, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 68/15, sottolineando proprio l'identita' tra le novita' introdotte nel decreto legislativo n. 152/06 e la piu' datata normativa di cui al decreto legislativo n. 758/94, aveva «dato per scontato», con manifesta incoerenza rispetto al dato testuale, che «l'art. 318-septies [...] configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalita' diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 162-bis del codice penale» (cfr. Relazione III/04/2015 del 29 maggio 2015, disponibile in www.cortedicassazione.it). Quasi si fosse trattato di un refuso da parte del Legislatore, come d'altronde il riferimento ad una sanzione «ridotta» lascerebbe chiaramente intendere. 3.7. La ratio delle disposizioni ex art. 318-septies del decreto legislativo n. 152/06 ed ex art. 24, decreto legislativo n. 754/94 risulta essere quella di incentivare, in caso di contravvenzioni in materia ambientale e antinfortunistica, l'adempimento - anche se tardivo o diverso per modalita' - delle prescrizioni dell'organo di vigilanza, in modo da eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato. Tale obiettivo, tuttavia, viene perseguito, per le contravvenzioni in materia ambientale, in una maniera che appare inefficace, in quanto nulla aggiunge rispetto alla disciplina generale dell'oblazione stabilita dall'art. 162-bis c.p. Ben diversa la situazione per le contravvenzioni in materia antinfortunistica, rispetto alle quali la possibilita' di poter estinguere il reato commesso adempiendo, seppur in maniera «imperfetta», alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagando una somma pari ad un quarto (e non alla meta') dell'ammenda prevista per quella contravvenzione, costituisce un incentivo di non poco conto a dare attuazione alle suddette prescrizioni. Il fatto che la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori siano entrambi valori di rango costituzionale, porta a ritenere, anche sotto questo profilo, ingiustificata una diversita' di trattamento che potrebbe condurre coloro che commettono contravvenzioni in materia ambientale a non «ravvedersi» altrettanto sollecitamente rispetto a coloro che le commettono in materia antinfortunistica. 4. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel al c.c. «se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili materie analoghe [...]». Dunque, pur trattandosi di analogia in bonam partem, non risulta che possa estendersi, mediante un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali, il dettato dell'art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 758/94, ad un'ipotesi espressamente disciplinata con una precisa disposizione contenuta in una fonte normativa di pari rango. 5. Ai sensi degli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, pertanto, pare inevitabile sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, del tutto ingiustificatamente, che l'adempimento tardivo o difforme, per modalita', rispetto a quanto indicato nella prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, valutato ai fini dell'ammissibilita' della domanda di oblazione c.d. discrezionale, determini una riduzione della somma da versare ex art. 162-bis c.p, nella misura della meta' del massimo dell'ammenda edittale prevista per il reato in contestazione anziche' nella misura del quarto del medesimo ammontare, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 758/94 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.