Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato C.F. 80224030587, fax 06/96514000 presso i cui uffici  ex
lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  manifestando  la
volonta'   di   ricevere   le   comunicazioni    all'indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  nei   confronti   della   Regione
Campania, in  persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale  pro
tempore  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale Campania n. 23 del 30 maggio  2018,
recante la «Variazione al bilancio di previsione finanziario  per  il
triennio  2018/2020  della  Regione  Campania.   Annualita'   2018.»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 38 del 31 maggio
2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in  data  24  luglio
2018. 
    1. La legge Regionale della  Campania  n.  23/2018,  indicata  in
epigrafe, come esplicita lo stesso  titolo,  reca  la  variazione  al
bilancio di previsione finanziario per il triennio  2018/2020  e,  in
particolare, per l'annualita' 2018. 
    Con l'art. 1, intitolato  «Variazione  di  bilancio»,  citato  in
epigrafe, la Regione, nel quadro dell'iniziativa di  ristrutturazione
delle societa' regionali  che  operano  nel  settore  ambientale,  ha
destinato la somma di  euro  6.750.000,00  a  favore  della  societa'
Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a titolo  di  ricapitalizzazione,
per  il  ripianamento  delle  perdite  di  esercizio  maturate  dalla
gestione societaria. (1) 
     E' avviso del Governo che, con la  predetta  norma,  la  Regione
Campania abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida  di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti. 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 1 della legge Regione Campania n. 23/2018 viola l'art. 117,
comma 1, della Costituzione  in  relazione  agli  obblighi  derivanti
dagli articoli 107 e  108,  paragrafo  3,  del  TFUE  -  Trattato  di
Funzionamento dell'Unione europea. 
    1.1. L'art. 1 della legge regionale n. 23/2018  citata,  all'art.
1, prevede, come gia' illustrato supra, che la  Regione,  nel  quadro
dell'iniziativa di  ristrutturazione  delle  societa'  regionali  che
operano nel settore ambientale, destini la somma di euro 6.750.000,00
a favore della societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a  titolo
di ricapitalizzazione, per il ripianamento delle perdite di esercizio
maturate dalla gestione societaria. 
    Tale  operazione  si  configura  come  un  aiuto   di   stato   e
costituisce, quindi, una misura illegittima, disposta ed  entrata  in
vigore senza la preventiva  notifica  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'art. 108 TFUE. 
    Al   riguardo,   si   sottolinea   che,   come   statuito   dalla
giurisprudenza   costituzionale   in   fattispecie   analoga    «sono
costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117,  primo
comma, Costituzione, in relazione agli articoli 107 e 108,  paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) -  (...)
le disposizioni regionali che prevedono un'agevolazione  in  astratto
riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la  Regione,  pur
essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto  alla  Commissione
europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del  2012,
ha attribuito il detto  finanziamento  in  difetto  della  prescritta
notificazione». (sentenza n. 249/2014, punto 3.  del  Considerato  in
diritto). 
    In particolare, l'art. 1 della legge regionale n. 23/2018  citata
prevede un'agevolazione, (consistente nell'erogazione della somma  di
euro 6.750.000,00)  senz'altro  riconducibile  alla  categoria  degli
aiuti  di  Stato,  in  concreto  nettamente  superiore   al   massimo
consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi  finanziari),
entro il quale l'intervento puo' essere qualificato «de  minimis»  e,
pertanto, puo' essere sottratto alle procedure di verifica preventiva
di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle  quali
e' tenuta anche la Regione. 
    Con la sentenza n. 299/2013, come osservato in dottrina  in  sede
di commento alla sentenza, e' stata formulata  «un'efficace  sintesi»
dei requisiti  costituivi  della  nozione  di  aiuto  di  Stato  come
individuati dalla legislazione e  dalla  giurisprudenza  eurounitaria
(punto  3.  del  Considerato  in  diritto).  «Gli  aiuti   di   Stato
incompatibili con il mercato interno, secondo la  nozione  ricavabile
dall'art. 107 TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del  Trattato
della  Comunita'  europea),  consistono  in  agevolazioni  di  natura
pubblica, rese in  qualsiasi  forma,  in  grado  di  favorire  talune
imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di  falsare  in
tal modo la concorrenza, nella misura in cui  incidono  sugli  scambi
tra gli Stati membri». 
    «I requisiti costitutivi  di  detta  nozione,  individuati  dalla
legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere cosi'
sintetizzati: a) intervento  da  parte  dello  Stato  o  di  una  sua
articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di  un
operatore economico che agisce in libero  mercato;  b)  idoneita'  di
tale intervento  ad  incidere  sugli  scambi  tra  Stati  membri;  e)
idoneita' dello stesso a concedere un vantaggio al  suo  beneficiario
in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea,  sentenza  17   novembre   2009,
C-169/08);  d)  dimensione  dell'intervento  superiore  alla   soglia
economica minima che determina la sua configurabilita' come aiuto «de
minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del
15   dicembre   2006   (Regolamento   della   Commissione    relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  agli  aiuti
d'importanza minore «de minimis»). 
    «La nozione di aiuto di Stato e' quindi  di  natura  complessa  e
l'ordinamento comunitario riserva  alla  competenza  esclusiva  della
Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e  della  Corte
di giustizia, la verifica  della  compatibilita'  dell'aiuto  con  il
mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore.
Questa Corte ha gia' precisato che "Ai giudici nazionali spetta  solo
l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n.  3,  TFUE,  e  cioe'
dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed e' solo a questo specifico fine
che  il  giudice  nazionale,  ivi  compresa  questa  Corte,  ha   una
competenza limitata a verificare se la misura rientri  nella  nozione
di aiuto" (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i  soggetti
pubblici conferenti gli  aiuti  rispettino  adempimenti  e  procedure
finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione  europea.»
(principi riaffermati dalla successiva costante  giurisprudenza,  per
tutte, sentenza n. 179/2015, in particolare, i punti 2.,  3.  e  3.1.
del Considerato in diritto). 
    Inoltre, come ricordato nella citata sentenza n.  299/13,  l'art.
45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea», stabilisce che  «Le  amministrazioni  che  notificano  alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a  modificare  aiuti
di Stato ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  contestualmente  alla  notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  le  politiche  europee  una  scheda   sintetica   della   misura
notificata». 
    L'art.  2   del   regolamento   (CE)   n.   1998/2006,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 TCE (ora articoli 107  e  108
TFUE) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») dispone  che  «1.
Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a
5 del presente  articolo  devono  considerarsi  come  aiuti  che  non
corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87,  paragrafo  1,  del
trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di  cui
all'art. 88, paragrafo 3. 2. 
    L'importo complessivo degli aiuti «de minimis»  concessi  ad  una
medesima impresa non deve superare i 200.000  eur  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti  «de  minimis»
concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non
deve superare i 100.000 eur nell'arco di tre esercizi finanziari». 
    La norma regionale impugnata prevede, quindi, un'agevolazione  in
astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. 
    La Regione Campania rientra certamente tra i soggetti  onerati  -
ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012  -  della
notifica del progetto di  aiuto  alla  Commissione  europea  e  della
contestuale  trasmissione  di  una  scheda  sintetica  della   misura
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche europee. 
    L'ammontare dell'agevolazione attribuita alla  societa'  Campania
Ambiente e  Servizi  S.p.A  (euro  6.750.000,00)  risulta  nettamente
superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi  in  tre
esercizi finanziari) entro il quale l'intervento, in base  alla  c.d.
regola «de minimis», puo' essere sottratto alle procedure di verifica
preventiva di competenza della Commissione europea. 
    Sotto  il  profilo  dell'accertamento  se  il  soggetto  pubblico
conferente  l'aiuto  abbia   rispettato   adempimenti   e   procedure
finalizzate alla previa  verifica  di  competenza  della  Commissione
europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale  -  risulta
di palmare evidenza che la  Regione  Campania  ha  adottato  un  atto
definitivo di concessione del contributo senza  aver  preventivamente
sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE. 
    1.2. Inoltre, le operazioni societarie finanziate  con  l'art.  1
citato  non  appaiono  conformi  al   c.d.   criterio,   di   matrice
comunitaria, dell'investitore  privato  operante  in  un'economia  di
mercato, in base al quale nei confronti delle  imprese  pubbliche  la
condotta  imprenditoriale  dello  Stato  e  delle  sue  articolazioni
territoriali deve uniformarsi  a  quella  dell'imprenditore  privato,
secondo logiche di profitto (sentenza n. 249/14  citata,  punto  3.2.
del Considerato in diritto). 
    Si osserva, inoltre, che il mercato  in  cui  opera  la  societa'
Campania Ambiente e Servizi S.p.A., e' il mercato  delle  concessioni
dei servizi pubblici locali, ossia un  mercato  libero  dove  occorre
garantire  ai  soggetti  pubblici  e  privati  che  vi   operano   la
possibilita' di  agire  in  regime  di  libera  concorrenza  europea,
evitando che l'intervento pubblico a favore di un'impresa si  traduca
in un potenziale vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. 
    Non puo', dunque, ritenersi che  la  societa'  in  questione  non
operi su un mercato in competizione con altri operatori,  non  aperto
ad operatori terzi, avendo detta societa' Campania Ambiente e Servizi
S.p.A. operato finora in un regime  di  sostanziale  monopolio;  tale
circostanza non esprime, infatti, alcuna specifica valenza, dovendosi
ritenere che proprio il  regime  di  monopolio,  oltretutto  favorito
dagli aiuti di Stato, costituisca, invece, alterazione del regime  di
libera concorrenza e che, in  ogni  caso,  il  settore  dei  «servizi
pubblici locali» sia un mercato che, al pari degli altri, deve essere
aperto alla concorrenza comunitaria dei soggetti che vi operano. 
    2. Le regole  in  materia  di  aiuti  di  Stato  sono,  peraltro,
certamente applicabili alle societa' in house. 
    La giurisprudenza nazionale ed europea, infatti,  sul  punto  non
lascia dubbi sul fatto che anche le societa' in house possono  essere
destinatarie di ordini di recupero di aiuti di Stato illegittimamente
ricevuti. 
    La Corte  suprema  di  cassazione,  Sezione  V,  in  base  a  una
giurisprudenza che puo'  dirsi  ormai  consolidata,  con  la  recente
sentenza 13 luglio 2017, n. 17240, ha condannato le societa' in house
alla  restituzione  di  aiuti  fiscali   illegittimamente   ricevuti,
affermando che «risulta del tutto  irrilevante  la  composizione  del
capitale sociale rispetto all'obiettivo di  evitare  che  le  imprese
pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere
nel mercato delle concessioni dei servizi  pubblici  locali,  che  e'
mercato  aperto  alla  concorrenza  comunitaria,  in  condizioni   di
potenziale vantaggio rispetto ai concorrenti».  (in  senso  conforme,
sentenze, id., 31 gennaio 2017, n. 2396; 28 giugno 2017, n. 16073; 31
ottobre 2017, n. 25899). 

(1) Art. 1 Variazione di bilancio. In vigore dal 1° giugno  2018.  1.
    Al fine di consentire  adeguata  iniziativa  di  ristrutturazione
    delle societa' regionali operanti in materia ambientale e attuare
    quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge  regionale  del
    23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
    razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della  normativa
    regionale) la societa' Campania Ambiente  e  Servizi  S.p.A.,  e'
    destinataria  di  un   intervento   finanziario   a   titolo   di
    ricapitalizzazione ex art. 2447 del codice civile, anche  per  il
    ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con  la
    presente legge  si  riconosce  la  legittimita',  e  di  parziale
    ricostituzione del capitale al valore originario di cui  all'art.
    22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  per
    la formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012-2014
    della Regione Campania. legge finanziaria regionale  2012)  nella
    misura di euro 6.750.000,00. 2. Per le finalita' di cui al  comma
    1 la Missione 9, Programma 1, Titolo 3 e'  incrementata  di  euro
    6.750.000,00 mediante prelevamento  di  euro  5.223.844,00  dalla
    Missione 20, Programma 3, Titolo I  di  euro  1.526.156,00  dalla
    Missione 20, Programma 1, Titolo 1  del  bilancio  di  previsione
    2018-2020. Annualita' 2018.