TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ordinanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, letti gli atti del procedimento penale a carico di M. R. nato a... il..., citato giudizio con decreto del PM in data 18 aprile 2016 per rispondere del reato di cui all'art. 712 codice penale, per aver incautamente acquistato un telefono cellulare Iphone 6 proveniente da reato di furto; rilevato che all'udienza del 5 marzo 2018, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto, a mezzo del proprio difensore quale procuratore speciale, di accedere all'oblazione ex art. 162-bis codice penale, documentando di aver risarcito la persona offesa con la somma di 150 euro a mezzo di assegno circolare; ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per accogliere la domanda di oblazione posto che non permangono conseguenze dannose o pericolose del reato, avendo l'imputato risarcito il danno; il fatto non e' di particolare gravita'; la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda per prassi consolidata non viene depositata unitamente all'istanza ma dopo la sua delibazione e quantificazione da parte del giudice; rilevato che con memoria depositata in data 5 aprile 2018 il difensore ha chiesto di quantificare la somma versare in 250 euro, pari alla meta' dell'ammenda comminabile in concreto, e che, all'odierna udienza, il difensore ha insistito in tale richiesta, con parere favorevole del PM; considerato che la somma da versare ai sensi dell'art. 162-bis codice penale e' pari alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita della legge per la contravvenzione commessa e che, nel caso di specie, esso va individuato nella meta' di 10000 euro, pari al massimo dell'ammenda irrogabile, come previsto dall'art. 26 codice penale, tenuto conto che l'art. 712 codice penale non prevede il massimo ma solo il minimo; ritenuto che il giudice non possa fissare una somma a sua discrezione in relazione al disvalore concreto del fatto contestato, in quanto tale interpretazione non e' consentita dal chiaro disposto dall'art. 162-bis codice penale, che ancora la somma da versare al massimo edittale; ritenuto che il trattamento sanzionatorio previsto per la contravvenzione di cui all'art. 712 codice penale sia incostituzionale, nella parte in cui consente di infliggere fino a 10000 euro di ammenda, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione; in particolare, la questione di incostituzionalita' che si prospetta e' rilevante nel presente giudizio perche' la difesa ha chiesto di poter oblare la contravvenzione mediante versamento di una somma inferiore a quella di legge ed adeguata rispetto al fatto commesso, quantificabile in 250 euro, e, pertanto, col versamento di tale somma egli beneficerebbe della causa estintiva del reato di cui all'art. 162-bis codice penale; in secondo luogo, la questione di incostituzionalita' non appare manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione poiche' tale trattamento sanzionatorio appare ingiustificatamente gravoso se raffrontato a quello previsto, da un lato, dalla piu' grave fattispecie di cui all'art. 648 codice penale (che e' un delitto e presuppone il dolo in mento alla provenienza delittuosa della res), punita nell'ipotesi base con la multa fino a 10329 euro e nell'ipotesi attenuata fino a 516 euro, e, dall'altro, dalle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati, tra le quali e' contemplata quella di cui all'art. 712 codice penale, (sezione III del Capo I del titolo I delle contravvenzioni) - fatta esclusione per quelle concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale (attinenti alle armi), il cui disvalore appare certamente diverso e piu' grave rispetto a quelle, cui appartiene la norma oggetto di censura, concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio - la cui pena pecuniaria non e' mai fissata nel massimo in misura superiore a 516 euro; rilevato, in particolare, che sia l'art. 648 c. 2 codice penale sia l'art. 709 codice penale (omessa denuncia di cose provenienti da delitto) prevedono nel massimo la pena pecuniaria di 516 euro, e che non si vedono ragioni per cui fattispecie analoghe (ed anche piu' gravi), nel precetto, a quella di cui all'art. 712 codice penale siano trattate, nella sanzione, in maniera cosi' diversa rispetto a quella da ultimo citata; ritenuto che cio' sia in contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione ma altresi' con l'art. 27 c. 3 della stessa, che sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione, finalita' incompatibile con un rigore sanzionatorio ingiustificato ed incoerente.