Ricorso della Regione  Marche,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con  deliberazione
della Giunta regionale n. 1607 del 27 novembre 2018, rappresentato  e
difeso  dagli   avv.ti   prof.   Stefano   Grassi   (codice   fiscale
GRSSFN45T05D612X;                    indirizzo                    pec
stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Gabriella De Berardinis
(Codice      Fiscale      DBRGRL60S43E783L;       indirizzo       pec
avv.gabrielladeberardinislegalmail.it), ed elettivamente  domiciliato
presso lo studio dell'avv.  prof.  Stefano  Grassi  in  Roma,  piazza
Barberini n. 12, come da procura speciale allegata al presente atto; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  pro  tempore,  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis, e lettera
b-ter), decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le  altre  emergente),  come  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n.  269,  per  violazione  degli
articoli 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,
nonche' del principio  di  leale  collaborazione,  come  interpretato
dalla giurisprudenza costituzionale. 
1. - Premessa. 
    Con il presente atto la Regione Marche impugna le norme  indicate
in epigrafe di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, come  convertito
in legge dalla legge n. 130 del 2018. Prima, pero', di illustrare  le
censure di  illegittimita'  costituzionale  avverso  tali  norme,  e'
necessario dare  conto,  ancorche'  sinteticamente,  delle  modifiche
apportate da queste ultime al quadro normativo preesistente. 
    1.1. - L'art. 37 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
reca «Misure per l'accelerazione  del  processo  di  ricostruzione  -
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»: su di esso,  in
sede di conversione in legge mediante la legge 16 novembre  2018,  n.
130, sono intervenute alcune modificazioni e, in particolare, ai fini
che qui interessano, al comma 1 sono state inserite la lettera a), n.
1-bis, e la lettera b-ter). 
    Le norme da ultimo citate incidono, rispettivamente, sull'art. 2,
comma 2, e sull'art. 14, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016). 
    1.2. - Quanto al citato art. 2, comma 2, esso  -  prima  di  tale
modifica - prevedeva che «Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al
comma 1, il commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le
ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti  delle  regioni
interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art.
1, comma 5,  e  sono  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri».  Si   tratta   di   funzioni   che   hanno   ad   oggetto,
principalmente, la ricostruzione e riparazione di immobili pubblici e
privati a seguito degli eventi sismici. 
    Dopo  l'intervento  del  decreto-legge  n.  109  del  2018,  come
modificato in sede di conversione in legge, la riportata disposizione
prevede che le medesime  ordinanze  siano  adottate  dal  commissario
straordinario  non  piu'  «previa   intesa»,   bensi'   semplicemente
«sentiti» i Presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito  della
cabina di coordinamento. 
    1.3. - Con riguardo, invece, all'art. 14, comma 4,  decreto-legge
n. 189 del 2016, esso, prima  della  modifica  subita  ad  opera  del
decreto-legge n. 109 del 2018 e qui contestata, recitava: «Sulla base
delle priorita' stabilite dal commissario straordinario d'intesa  con
i vice commissari nella cabina di coordinamento di  cui  all'art.  1,
comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il  piano
dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a)  e  b),  i  soggetti
attuatoti oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane  e
le  province  interessate  provvedono  a  predisporre  ed  inviare  i
progetti degli interventi al Commissario  straordinario».  Nel  testo
modificato dall'impugnato decreto-legge, invece,  l'intesa  e'  stata
sostituita dal mero parere, poiche' i vice commissari  devono  essere
semplicemente «sentita». 
    1.4. - In definitiva, la lettera  a),  n.  1-bis,  e  la  lettera
b-ter) dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, come
modificato in sede di conversione in legge dalla  legge  n.  130  del
2018, sostituiscono  il  modulo  collaborativo  dell'intesa  previsto
dalla precedente formulazione del testo degli articoli 2, comma 2,  e
14, comma 4, del decreto-legge n. 189  del  2016,  con  lo  strumento
cooperativo «debole» del parere. 
    Le  disposizioni   legislative   indicate   sono   manifestamente
incostituzionali per le ragioni che di seguito si espongono. 
2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a),
n. 1-bis, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in
legge dalla legge n. 130 del  2018,  per  violazione  dell'art.  117,
terzo  comma,   della   Costituzione,   118,   primo   comma,   della
Costituzione, nonche' del principio  di  leale  collaborazione,  come
interpretati dalla  giurisprudenza  costituzionale  a  partire  dalla
sentenza n. 303 del 2003 in tema di «chiamata in  sussidiarieta'»  di
funzioni amministrative in capo allo Stato, in quanto prevede che  ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.  2,  decreto-legge
n. 189 del 2016,  ascrivibili  alle  materie  «protezione  civile»  e
«governo del territorio» di cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, il commissario straordinario acquisisca il mero  parere
dei Presidenti delle regioni interessate e non piu' l'intesa. 
    L'art. 2, comma 1, decreto-legge  n.  189  del  2016,  elenca  le
funzioni spettanti al  commissario  straordinario:  quest'ultimo,  in
particolare:  «a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile,  alfine  di  coordinare   le
attivita' disciplinate dal presente decreto  con  gli  interventi  di
relativa competenza volti al superamento dello stato di  emergenza  e
di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione  dopo
la  conclusione  di  quest'ultimo;  b)  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo
II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice  commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi,  ai  sensi  dell'art.  5;  c)
opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e  con
il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione
delle risorse nei  limiti  di  quelle  assegnate;  d)  individua  gli
immobili di cui all'art. 1, comma 2; e) coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al  Titolo  II,
Capo I, ai sensi dell'art. 14; f) sovraintende sull'attuazione  delle
misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il  sostegno
alle imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero
del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi  sismici;
g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di  cui   all'art.   34,
raccordandosi con le autorita'  preposte  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata negli interventi di ricostruzione; h) tiene e gestisce la
contabilita' speciale a lui appositamente intestata; i)  esercita  il
controllo su ogni altra attivita' prevista dal presente  decreto  nei
territori colpiti; l) assicura il monitoraggio degli  aiuti  previsti
dal  presente  decreto   al   fine   di   verificare   l'assenta   di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato; l-bis) promuove l'immediata  effettuazione
di un piano finalizzato  a  dotare  i  comuni  individuati  ai  sensi
dell'art.  1  della  microzonazione  sismica  di  III  livello,  come
definita negli «Indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione
di contributi a cio' finalizzati ai comuni interessati, con  oneri  a
carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo
le relative modalita' e procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: (...)». 
    Come gia'  anticipato  (supra,  par.  1.2.),  il  comma  2  della
medesima disposizione, prima dell'intervento del decreto-legge n. 109
del 2018, come convertito in legge  dalla  legge  n.  130  del  2018,
prevedeva che in relazione alle  suesposte  funzioni  il  commissario
potesse adottare ordinanze, d'intesa con i Presidenti  delle  regioni
interessate, nell'ambito della cabina di  coordinamento.  L'art.  37,
comma 1, lettera a), n. 1-bis, decreto-legge  n.  109  del  2018,  ha
pero' sostituito l'intesa con l'acquisizione del mero parere. 
    Tale modifica normativa si rivela costituzionalmente  illegittima
dal momento che, nell'ambito di una disciplina concernente interventi
edilizi in zona sismica,  ricondotta  da  questa  Ecc.ma  Corte  alla
competenza  legislativa  concorrente  relativa  alle  materie   della
«protezione civile» e del «governo del territorio»  di  cui  all'art.
117, terzo comma,  della  Costituzione,  il  legislatore  statale  ha
operato la c.d. «chiamata in sussidiarieta'» avocando  al  centro  le
relative  funzioni  amministrative  e  attribuendole  al  commissario
straordinario -  senza  prevedere  il  modulo  collaborativo  «forte»
nell'esercizio delle stesse, come  invece  richiesto  dalla  costante
giurisprudenza costituzionale in materia [a partire  dalla  ben  nota
sentenza n. 303 del 2003, sino ad arrivare alla recente  sentenza  n.
87 del 2018 nella quale  si  legge  che  «La  disposizione  impugnata
incide direttamente su competenze regionali e configura una «chiamata
in sussidiarieta'» (...).  Tuttavia,  la  fase  amministrativa  (...)
limita il coinvolgimento delle  Regioni  alla  mera  audizione  della
Conferenza Stato-Regioni. Non sono correttamente rispettati,  quindi,
i canoni di  leale  collaborazione  richiesti  per  la  «chiamata  in
sussidiarieta'», individuati da  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte nello strumento dell'intesa (ex multis,  sentenze  n.  105  del
2017, n. 7 del 2016, n. 33 del 2011, n. 278  del  2010,  n.  383  del
2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del  2003)»].  Al  contrario,  la  norma
impugnata, in spregio alla giurisprudenza citata,  ha  sostituito  la
precedente previsione (costituzionalmente legittima) di un'intesa con
l'acquisizione di un mero parere, da parte dello stesso commissario. 
    Da quanto esposto discende la palese  violazione  degli  articoli
117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del
principio  di   leale   collaborazione,   come   interpretati   dalla
giurisprudenza costituzionale in tema di «chiamata in sussidiarieta'»
di funzioni amministrative in capo allo Stato. 
3. - In via alternativa e subordinata. Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 37,  comma  1,  lettera  a),  n.  1-bis,  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, come convertito in legge dalla legge  n.  130
del 2018, nella parte in cui prevede che il commissario straordinario
acquisisca il mero parere dei Presidenti delle Regioni interessate  e
non piu' l'intesa, per violazione dell'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione, nonche' del principio  di  leale  collaborazione,  come
interpretato dalla giurisprudenza costituzionale  in  riferimento  ai
casi di intreccio inestricabile di competenze statali e regionali. 
    Nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte  non  ritenesse
di poter accogliere  la  suesposta  censura,  in  via  alternativa  e
subordinata si  prospetta  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  37,  comma  1,  lettera  a),   n.   1-bis,
decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito in  legge  dalla legge
n. 130 del 2018. 
    La norma in questione, come si e' detto nel motivo  che  precede,
verte nell'ambito  degli  interventi  edilizi  in  zona  sismica,  in
riferimento al quale questa Ecc.ma Corte ha ravvisato la  coesistenza
di interessi di rilievo sia statale che regionale con  riguardo  alle
materie della «protezione civile» e del «governo del territorio»,  di
cui all'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  (cfr.,  ad  es.,
sentenze nn. 272 del 2016 e 60 del 2017). In conseguenza  di  cio'  e
alla luce della giurisprudenza costituzionale in  tema  di  intreccio
inestricabile di competenze dello Stato e delle Regioni (cfr., tra le
piu' recenti, sentenze nn. 140 del 2015 e 1 del  2016,  ma  anche  la
richiamata sentenza n. 87 del  2018,  par.  3.1  del  Considerato  in
diritto), il legislatore  statale  -  ai  fini  dell'esercizio  delle
funzioni amministrative rilevanti nel caso di specie - avrebbe dovuto
prevedere  (come,  per  la  verita',  aveva  fatto   nella   versione
originaria dell'art. 2, comma 2, decreto-legge n. 189 del  2016,  poi
modificato  dall'impugnato  decreto-legge  n.  109  del   2018)   uno
strumento «forte» di  partecipazione  regionale  all'esercizio  delle
stesse, ovvero l'intesa. Al contrario,  con  la  norma  impugnata  e'
stata  prevista  una  forma  collaborativa  del  tutto  inadeguata  a
salvaguardare le competenze della regione, ossia  l'acquisizione  del
mero parere dei Presidenti delle regioni  interessate  da  parte  del
commissario straordinario,  ai  fini  dell'adozione  delle  ordinanze
afferenti alle funzioni che l'art. 2, comma 1, decreto-legge  n.  189
del 2016, attribuisce a quest'ultimo. 
    Anche sotto questo profilo, pertanto, emerge in termini  evidenti
la  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   legislativa
censurata per violazione dei  parametri  costituzionali  indicati  in
rubrica. 
4. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma  1,  lettera
b-ter), decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come  convertito  in
legge dalla legge n. 130 del 2018, per violazione degli articoli 117,
terzo comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  del
principio  di   leale   collaborazione,   come   interpretati   dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  303  del
2003  in  tema  di   «chiamata   in   sussidiarieta'»   di   funzioni
amministrative in capo allo Stato, in  quanto  prevede  che  ai  fini
dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.   14,   comma   4,
decreto-legge  n.  189  del  2016,  ascrivibili  alle  materie  della
«protezione civile» e del «governo del territorio»  di  cui  all'art.
117, terzo comma, della Costituzione,  il  commissario  straordinario
acquisisca il mero parere dei vice commissari (ossia  dei  Presidenti
delle regioni interessate) e non piu' l'intesa. 
    L'art. 14, comma 4, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  prima
della modifica subita ad opera del decreto-legge  n.  109  del  2018,
prevedeva che «Sulla base delle priorita' stabilite  dal  commissario
straordinario  d'intesa  con  i  vice  commissari   nel   cabina   di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con il  piano
delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui  al  comma
2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i comuni,  le  unioni
dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono  a
predisporre ed inviare i progetti  degli  interventi  al  commissario
straordinario». 
    Sulla disposizione de qua e'  intervenuto  l'art.  37,  comma  1,
lettera b-ter), del decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito in
legge  dalla legge  n.   130   del   2018,   sostituendo   all'intesa
l'acquisizione del semplice parere dei vice commissari. 
    Pertanto, analogamente a quanto gia'  illustrato  in  riferimento
alla lettera a), n. 1-bis, del medesimo art. 37, comma 1, la modifica
normativa  si   rivela   costituzionalmente   illegittima;   infatti,
nell'ambito di una disciplina concernente interventi edilizi in  zona
sismica,  ricondotta  da  questa   Ecc.ma   Corte   alla   competenza
legislativa  concorrente  relativa  alle  materie  della  «protezione
civile» e del «governo del territorio» di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, il legislatore statale ha operato la  c.d.
«chiamata in sussidiarieta'» avocando al centro le relative  funzioni
amministrative e attribuendole al commissario straordinario  -  senza
prevedere  un  coinvolgimento  «forte»  delle   regioni   interessate
nell'esercizio delle stesse, come  invece  richiesto  dalla  costante
giurisprudenza costituzionale in materia (a partire  dalla  ben  nota
sentenza n. 303 del 2003,  sino  ad  arrivare  alla  gia'  richiamata
sentenza n. 87 del 2018). Anche in questo caso, semmai,  e'  accaduto
il contrario, poiche'  il  legislatore  nazionale  ha  sostituito  la
precedente previsione (costituzionalmente legittima) di un'intesa con
l'acquisizione, da parte del commissario, di un mero parere dei  vice
commissari/Presidenti delle regioni interessate. 
    Per tali ragioni non puo' dubitarsi della palese violazione degli
articoli 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,
nonche' del principio  di  leale  collaborazione,  come  interpretati
dalla  giurisprudenza  costituzionale  in  tema   di   «chiamata   in
sussidiarieta'» di funzioni amministrative in capo allo Stato. 
5. - In via alternativa e subordinata. Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 37, comma 1, lettera  b-ter),  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, come convertito in legge dalla legge n. 130  del  2018,
nella  parte  in  cui  prevede  che  il   commissario   straordinario
acquisisca il mero parere dei vice commissari (ossia  dei  Presidenti
delle regioni  interessate)  e  non  piu'  l'intesa,  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' del principio
di  leale  collaborazione,  come  interpretato  dalla  giurisprudenza
costituzionale in riferimento ai casi di intreccio  inestricabile  di
competenze statali e regionali. 
    Anche  con  riguardo  all'art.  37,  comma  1,  lettera   b-ter),
decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito in legge  dalla  legge
n. 130 del 2018, ove questa  Ecc.ma  Corte  non  ritenesse  di  poter
accogliere le censure formulate avverso tale disposizione legislativa
nei termini suesposti, in via alternativa e subordinata si  prospetta
un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale. 
    Si e' gia' detto che la norma in questione, al pari dell'art. 37,
comma 1, lettera  a),  n.  1-bis,  verte  nell'ambito  di  interventi
edilizi in zona sismica, in riferimento al quale questa Ecc.ma  Corte
ha ravvisato un intreccio di interessi di  rilievo  sia  statale  che
regionale con riguardo alle materie della «protezione civile»  e  del
«governo del territorio», di cui all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione (cfr., ad es., sentenze nn. 272 del 2016 e 60 del 2017).
In  conseguenza  di   cio'   e   alla   luce   della   giurisprudenza
costituzionale in tema di intreccio inestricabile di competenze dello
Stato e delle regioni (cfr., tra le altre, sentenze nn. 140 del  2015
e 1 del 2016, cosi' come la gia' evocata sentenza  n.  87  del  2018,
par. 3.1 del Considerato in diritto), il  legislatore  statale  -  ai
fini dell'esercizio delle funzioni amministrative rilevanti nel  caso
di specie - avrebbe dovuto prevedere (come, d'altronde,  aveva  fatto
nella versione originaria dell'art. 14, comma 4, decreto-legge n. 189
del 2016, poi modificato dal  decreto-legge  n.  109  del  2018)  uno
strumento «forte» di  partecipazione  regionale  all'esercizio  delle
stesse, ovvero l'intesa. Al contrario,  con  la  norma  impugnata  e'
stata  prevista  una  forma  collaborativa  del  tutto  inadeguata  a
salvaguardare le competenze della Regione, ossia  l'acquisizione  del
mero parere dei vice commissari (ossia dei Presidenti  delle  regioni
interessate),  da  parte  del  commissario  straordinario,  ai   fini
dell'individuazione  delle  priorita'  a  cui  devono  attenersi   «i
soggetti attuatoci oppure i Comuni, le unioni dei Comuni,  le  unioni
montane e  le  Province  interessati»  nella  predisposizione  e  nel
successivo invio  -  allo  stesso  commissario  straordinario  -  dei
progetti degli interventi di edilizia sismica sugli edifici pubblici. 
    Anche sotto questo profilo, pertanto, emerge in termini  evidenti
la  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   legislativa
censurata per violazione dei  parametri  costituzionali  indicati  in
rubrica.