TRIBUNALE DI FERMO Il Tribunale nella persona del dott. Cesare Marziali ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento penale n. 637/013 r.g. Mod. 16, imputato V.A. V.A. e' imputato del reato di cui all'art. 572 del codice penale per maltrattamenti in famiglia in danno di sua madre. Dall'istruttoria dibattimentale emerge quanto segue: 1) I fatti contestati al capo di imputazione sono risultati commessi effettivamente dal V. Non puo' essere messa in dubbio la genuinita' delle dichiarazioni dei tre testi sentiti, rispettivamente padre, madre e sorella dell'imputato. Cosi' risulta dagli stralci delle deposizioni rese, che di seguito si trascrivono : «........ ci dovrebbe riferire che cosa succedeva nella ...» Teste, C [madre dell'imputato] - Ma adesso ... adesso non mi ricordo tutto quello ... pero' e' che lui, ubriacandosi...quando si ubriaca ne combina tante di cose. Pubblico ministero - Che tipo? Nel senso, tornava a casa e poi che faceva? Teste, C - No, ma torna a casa ... Pubblico ministero - Si rivolgeva a lei, che cosa le diceva? Le metteva le mani addosso, la insultava...? Teste, C - No, no, ma le mani addosso ... Pubblico ministero - Ecco, magari se si ricorda che cosa ... Teste, C - Ma le mani addosso, no. E' che lui ti insulta, ti ... ti disprezza, quando lui e' ubriaco. Ha disprezzo verso noi, verso la famiglia. Pubblico ministero - E come lo faceva ...? Teste, C - Poi, magari mi fa cucinare, mi fa sempre ... magari torna che e' ubriaco e quasi neanche lo vede, il cibo, ma io devo cucinare. Dice: «Prepara la pasta! Prepara questo, prepara quello ...!» Io, tutto quello che ho, preparo. Cucino sempre, di continuo, quasi per un'ora, finche' proprio non crolla, che quasi cade, che non gliela fa neanche ad alzarsi dalla sedia e ad andare al letto. Ecco, succede perche' lui e' ubriaco proprio al massimo, quando rientra ... Pubblico ministero - Quindi non e' ... ecco, non e' limitato a quel periodo che le ho detto? Teste, C - E' sempre. Pubblico ministero - Ha continuato sempre cosi? Teste, C - E' un continuo. Ma e' che non si risolve. Poi, noi ci invecchiamo e non riusciamo piu' perche', io ... anche lui mi fa la pipi' al letto, adesso con il piumone, con tutta la roba ... ma chi la lava questa roba?! Teste, C - Poi, magari mi fa cucinare, mi fa sempre ... magari torna che e' ubriaco e quasi neanche lo vede, il cibo, ma io devo cucinare. Dice: «Prepara la pasta! Prepara questo, prepara quello...!» Io, tutto quello che ho, preparo. Cucino sempre, di continuo, quasi per un'ora, finche' proprio non crolla, che quasi cade, che non gliela fa neanche ad alzarsi dalla sedia e ad andare al letto. Ecco, succede perche' lui e' ubriaco proprio al massimo, quando rientra. Ma lo fa anche tuttora, non e' che questo ... questo non e' che e' passato. Io ho ritirato la denuncia semplicemente perche', in carcere c'e' stato, in comunita' c'e' stato ... noi non troviamo la soluzione. Quello era agli inizi... Omissis .... Pubblico ministero - Si'. Senta, quand'e' che sono iniziate queste situazioni in famiglia? Teste, V [padre dell'imputato] - Ha iniziato da piccolo. Quando andava a scuola, gia' ha incominciato a bere. Pero', dopo la violenza e' venuta fuori quando gia' era ... Pubblico ministero - Di che anni parliamo? Teste, V - Eh, adesso ... la violenza e' venuta fuori sette o otto anni fa, penso. Pubblico ministero - Sette o otto anni fa? Teste, V - Si'. Perche' ha incominciato a rompere tutto ... Pubblico ministero - Quindi, parliamo del 2010, 2011? Teste, V - Ha incominciato a rompere tutto a casa e .... Pubblico ministero - E diciamo, questa violenza era nei confronti di chi? Teste, V - La violenza era nei confronti delle cose, piu' che altro. Dopo ci sono stati dei problemi ... dei casi, quando magari lui ha rotto delle cose e ha mandato mia moglie all'ospedale. Questo e' stato ... Pubblico ministero - Quindi, anche nei confronti di sua moglie? Teste, V - Si', le ha tirato un quadro e l'ha presa al viso. Pubblico ministero - Ricorda degli episodi particolari? Teste, V - Episodi ... ecco, uno e' questo e poi ci sono stati altri episodi che, non ricordo di preciso. Non ricordo bene pero', casa praticamente e' tutta rotta. Pubblico ministero - Va bene, evitiamo specifici ... Le volevo dire, lei e' stato sentito a giugno del 2011. Cioe', questa condotta posta in essere da suo figlio e' sempre rimasta...e' sempre violenta, e' sempre stata violenza, maltrattante nei confronti di tutta la famiglia? Teste, V - Si'. Di tutta la famiglia, sempre violenza. Praticamente, lui ha un dieci per cento, quando e' buono, di una giornata. Nel novanta per cento, e' sempre cosi', e' sempre violento. Pubblico ministero - E' sempre cosi? Teste, V - E' sempre violento. Pubblico ministero - Quindi, voi alla fine vi siete decisi di denunciarlo, a gennaio ...? Teste, V - Eh, si', abbiamo ... Avv. Massei - Non c'erano mai state violenze? Teste, V - No. Difesa, Avv. Massei - Quindi, il suo comportamento, piu' che altro, era di rompere... Teste, V - Si'. Difesa, Avv. Massei - ...di rompere mobilio, creare problemi... Teste, V - Pero', poi e' aumentato. E' aumentato. E' sempre peggio, adesso. Difesa, Avv. Massei - E' sempre peggio. Teste, V E' sempre andato peggio. 2) Il reato non risulta, secondo quanto emerge, prescritto Infatti, l'imputazione come redatta dal pubblico ministero e' di quelle c.d. «aperte», per le quali, fintanto la serie di atti delittuosi non abbia termine deve essere ravvisata l'unitarieta' della condotta penalmente rilevante (principio affermato sin da Cassazione, Sez. 6, n. 2359 del 9 dicembre 1969). In tale prospettiva, la Corte ha anche affermato in tema di prescrizione che il reato in esame, «reato di durata», mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti: con la conseguenza che per esso il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (Sez. 6, n. 39228 del 23 settembre 2011, in motivazione e, da ultimo, Cassazione sez. 6 n. 52900 del 2016, che richiama quelle sopra citate). 3) Durante la commissione dei fatti l'imputato era in un grave stato di alcoldipendenza Salve le migliori specificazioni che verranno effettuate nel prosieguo, parlandosi qui per il momento, genericamente, di alcoldipendenza, giovera' osservare che di tale situazione risulta ampiamente la prova, per come emersa in dibattimento: «... Giudice - Ma ascolti, il problema e' che lui ... quindi mi pare di aver capito, secondo lei ma ... insomma, da quanto anche mi dice, come fatti storici, ha questa dipendenza dall'alcool? Teste, C - Dall'alcool Giudice - O anche da stupefacenti? Teste, C - E' che dopo, magari, quando ha bevuto, se gli capita una canna, magari allora lo fa mangiare tanto tanto e si addormenta. Giudice - Ma lui ha fatto esami, e' stato presso il Sert ...? Teste, C - Si', si'. E' stato presso il Sert, ha fatto comunita' su comunita', in carcere ... di tutto. Quando ritorna dalle carceri, si ubriaca peggio ... Giudice - Va beh, va beh, questo ... Teste, C - E allora io ho detto: «Ritiro la querela perche', posso mandarlo in carcere pure ...» ... Giudice - Mi deve scusare, signora, abbia pazienza ... attualmente, lui quindi sta in queste condizioni che mi ha detto? Teste, C - Eh, si'. Giudice - E ci stava quando faceva questi comportamenti strani? Teste, C - Si'. Si', adesso diciamo che, magari puo' darsi che per una settimana regge un pochino, sta piu' dentro casa ma poi, come esce, proprio ... non lo so com'e' che non riesce a non bere. Perche' noi non troviamo una soluzione ... Giudice - Quindi ... mi deve scusare, signora ... quindi, attualmente, lui non riesce a tenere, mi pare di aver capito, una ... come si puo' dire?, una ... una condotta di collaborazione per la cura, per una cura che potrebbe essere? Per l'astenersi ... Teste, C - Si', perche' ... esatto. Giudice - Quindi, le solite questioni del ... Teste, C - Si', si'. Per esempio... Giudice - ... dei farmaci che vengono dati, il Sert...? Teste, C - Lui sta gia' al Sert. Poi, per un periodo non c'e' stato piu' perche', noi glielo abbiamo impedito nel senso che, io ho detto al dott. P [responsabile medico del SERT] (fonetico): «E' inutile che gli date le medicine, quando lui prende alcool e medicine insieme.» Giudice - Questa situazione particolare ce l'aveva nel 2011 o e' andata peggiorando, piu' o meno... ? Teste, C. - E' andata peggiorando. Giudice - E' andata peggiorando? Teste, C - Si'. Giudice - Nel 2011 aveva possibilita' di poter... Teste, C - No, magari in quel periodo non ci andava al Sert e quindi, dopo ha incominciato ad andare al Sert ma, dopo abbiamo visto che era peggio perche', lui beveva e prendeva le medicine. E allora ho litigato pure con il dott. P perche', gli ho detto: «Ma che gliele date a fare le medicine?! Viene che, e' gia' ubriaco ..» Andava al Sert, gia' ubriaco e gli dava le medicine. «Ma non e' giusto!», ho detto, perche' dopo si metteva a predicare in mezzo alla strada ... Ecco quello che fa! Omissis .... c'e' una ereditarieta', una tendenza ... Teste, C - Si', si', si'. Giudice - ... ci sono stati casi...? Teste, C - C'era mio padre. Mio padre. Giudice - Suo padre aveva questi problemi? Teste, C - Si'. Si'. Teste, C - Il perito, per quello? Pubblico ministero - Esatto. Per verificare la ... Teste, C - Guardi, signor Giudice, lui di TSO ne ha fatti tre o quattro ... Giudice - Si', ma... Teste, C - E il giorno dopo me lo hanno rimandato sempre a casa ecco allora io volevo sapere se era questo il caso e, invece di andare ... volevo ... volevo un attimino saperne un po' di piu', sempre che suo figlio collabori, si faccia visitare, faccia fare l'analisi Teste, C - Va bene ma, anche se risulta che fosse...che non e' sano di mente, che risolviamo? Questo io dico... Giudice - Si', ho capito ma... Teste, C - Cioe', noi, famiglia, che risolviamo? Giudice - ...io devo sapere... Eh, ho capito ma...io lo condanno, per cosa? Teste, C - No, non serve la condanna ... Giudice - Va beh, andiamo avanti. Teste, C - Non serve la condanna, per quello. L'ho ritirata, non serve ... Infatti le volevo domandare questo: quando ... anche A le vuole bene ... Teste, C - Si', si'. Giudice - E va beh, certo... Difesa, avv. Palma - ... e' affettuoso ... Teste, C - Se sta bene, e' affettuoso. E' solo quando e' ubriaco che non ci vuole ... cioe', che lui non vuole bene a (inc). E' logico. Difesa, avv. Palma - Quindi, quando e' lucido, non ha mai ... Teste, C - Ma lui ... il fatto e' che ... Difesa avv. Palma - ... non e' mai venuto contro di lei? Teste, C - Ieri era ubriaco fradicio, si cascava per terra ... la mattina lo vedi lucido, sta bene. E' incredibile! omissis Difesa, avv. Palma - Diverse volte, volontariamente, e' andato nella casa di cura (fonetico)? Teste, C - Si', quello volontariamente. Lo ha fatto sempre per disintossicarsi ... Difesa, avv. Palma - E' andato a diverse volte ... Teste, C - Si'. Difesa, avv. Palma - ... volontariamente e quindi ... Teste, C - Dopo pero', e' andato ... Giudice - Con quali risultati? Teste, C - Poi e' andato a Rimini e poi ... da , a Rimini ... Giudice - Dopo c'e' stato qualche risultato, anche temporaneo? Teste, C - Una settimana, ha firmato ed e' venuto a casa! Giudice - Eh, lo so .... Teste, C - Perche' non e' obbligatoria! Pensi che, io saranno due mesi ... Giudice - Ha firmato perche', c'e' il libero arbitrio .. Teste, C - ... sono andata a parlare al comune per dire ... siccome questo da' fastidio, fuori, dentro, anche i bambini si spaventano al parco, e' logico, allora gli ho chiesto: «Ma voi, come Comune, non potete fare qualcosa per questi ragazzi che danno fastidio ...», magari una comunita' obbligatoria, proprio dal Comune, no?, che parta. Mi ha detto: «Signora ...» ... Giudice - Si', si', ho capito ... lei lo sta Teste, C - ... «...ma siamo in democrazia...»... omissis. Pubblico ministero - Beve. Quindi ha continuato, da quell'epoca in cui e' stata fatta la denuncia di questi maltrattamenti ... non si e' mai, diciamo, interrotto questo tipo di comportamento? Ha continuato ad ubriacarsi? Teste, V [V , la sorella dell'imputato] - Il problema dell'alcool ce l'ha e quindi ... Pubblico ministero - Ce l'ha. Teste, V - ... non e' che si risolve da un giorno ... Pubblico ministero - Ma e' entrato in comunita' ...? Teste, V - Si', e' entrato in tre o quattro comunita' ma, fondamentalmente il suo problema e' che, non vuole cambiare, non vuole andare in comunita'. Perche', se tu per andare in comunita' dici: «Li' non vado perche', non si fuma.» ... cioe', questo e' sintomo proprio che tu non vuoi andare in comunita'. L'unica comunita' per lui e' . Questa e' la ... Oppure lo buttano fuori di casa ... perche' poi lui, quando sta bene ... cioe', non e' ... Giudice - E' difficile ... Teste, V - ... non e' in grado di fare nulla. Giudice - Come, «quando sta bene ...» ...mi scusi? Teste, V - Quando sta bene e' una persona buona. Giudice - Certo, certo. Teste, V - Di carattere, non e' uno ... Giudice - Certo, certo. Pubblico ministero - Aggressivo. Teste, V - Cioe', in mezzo ai delinquenti, lui se la fa sotto. Giudice - Si', ho capito. Teste, V - E' quello il punto. Giudice - Evidentemente c'e' qualcosa piu' forte di lui che ... Teste, V - C'e' qualcosa piu' forte di lui che, non ... non riesce a ... Giudice - Ho capito. Omissis ... [rivolta alla madre in aula] Tanto A non cambiera' mai, finche' abita con voi. Cioe' ... capito? Io lo dico per lui, non lo dico per te. Non cambiera' mai! Finche' ha una casa, chi gli passa ... Giudice - Beh, anche questo e' un po' troppo assolutistico ... Teste, V - Giudice, questo e' il mio pensiero pero! Giudice - Anche questo e' un po' troppo assolutistico. Sicuramente, nelle condizioni attuali, piu' o meno ha ragione lei. Teste, V - Ma non solo attuali. E' da ... sei o sette anni che ho ragione io. Giudice - Lo so, lo so, lo so ... Teste, V - Ecco. Dopo capisco che ... Giudice - Pero', in rerum natura insomma ... ecco ... cioe', anche quindi bisogna stare attenti ad essere troppo drastici, voglio dire. Anche ... ci sono casi di alcolisti anche gravi che, magari trovando una realizzazione in altri versi ... certo, sono un'aristocrazia, probabilmente. Il fondatore di IKEA e' stato un alcolista e ha detto: «Io mi considero un alcolista...», adesso ... e' morto a novanta anni...» «Sono un alcolista che si trattiene», nel senso che, piu' o meno ... insomma, no? Teste, V - Certo. Giudice - Ed ha avuto una vita realizzata, eccetera. Quindi, bisognerebbe stare attenti a non essere un po' troppo drastici. Certo, nella situazione che dice lei, probabilmente ... Giudice - No, dicevo, la domanda ha un rilievo se c'e' qualcuno che glielo da indebitamente ma, siccome il signore ha l'aspetto di un adulto, se va in un supermercato non e' che gli chiedono il certificato di ... Pubblico ministero - No, no, no ... Teste, V [il padre] - Si', ma fa anche delle prepotenze, dove va a comprare la roba, lui. Va al supermercato, quando e' ubriaco ... Omissis ... Difesa, avv. Massei - Ma lui ha mai tentato di uscire da questa situazione? Cioe', ha mai tentato un recupero, una comunita? Teste, V - Si', ci ha provato, e' stato ... e' andato in comunita' ... Prima e' andato a disintossicarsi in clinica ... In comunita' e poi, ha firmato ed e' uscito. Eh, non e' che ... E' maggiorenne, fa come vuole. Difesa, avv. Massei - Lui adesso, attualmente, che lei sappia, che farmaci assume? Cioe', assume antipsicotici? Teste, V - Si', si', si'. Sono cose che gli ha ordinato in psichiatria. Difesa, avv. Massei - Quindi, attualmente e' sotto farmaci ... Teste, V - Sotto farmaci ... pero', lui beve. Beve comunque, lo stesso ... di conseguenza, lo danneggia, gli da fastidio. Diventa una mummia quando e' cosi', non e' che ... e' irriconoscibile. Uno zombie, come lo vogliamo chiamare? Difesa, avv. Massei - Ma nei momenti di lucidita', in cui non e' ubriaco ... Teste, V - Si', e' a ... Difesa, avv. Massei - ... come si comporta? Teste, V - Ma e' il dieci per cento della giornata. Difesa, avv. Massei - Si' ... io le chiedo: come si comporta? Teste, V - Eh, si comporta bene. E' un santo. Ma poco, eh! Solo in quel caso, altrimenti e' ... Giudice - Ma ... scusi se mi intrometto ... ci sono dei medicinali, in questo caso, che se presi, adesso non so quale periodo abbiano, di efficacia ... ci sono dei medicinali che, se presi, e sottolineo se, il soggetto, se tocca un goccio d'alcool, si sente malissimo. Teste, V - E in effetti lui, quando prendeva questi e poi beveva, andava in coma. Cadeva per terra. Giudice - Quindi lei mi dice che, non riusciva neanche a trattenere la sua sete di alcool, neppure rispetto a questi farmaci che, sono ben ... i cui effetti lui ben sapeva? Cioe', nel senso che si sta malissimo, dopo. Teste, V - Eh, lo so. Lui non riusciva, no. Giudice - Va bene. Perche' questo e' un quadro di ... Teste, V - In una giornata, otto volte e' svenuto. Cosi', e' andato giu', a terra, per otto volte. Giudice - Si'. No, perche' molti che soffrono di problemi di alcolismo, nella misura in cui prendono questi medicinali che, hanno un effetto forte ... Teste, V - Attacco epilettico. Cosi', attacchi epilettici. Giudice - ... eh, hanno un effetto forte ... Teste, V Fortissimo. Giudice - ... si astengono, non possono neanche prendere, che ne so, dei dentifrici in cui c'e' un po' di alcool, queste cose qua, a questi livelli. Pero', diciamo che, era piu' forte la ... Teste, V - La voglia di bere. Giudice - ... la tendenza? Non riusciva ...? Teste, V - No. Giudice - Non riusciva, pur sapendo questi effetti... Teste, V - Pur sapendo di stare male. Piu' di 20 anni fa, e precisamente il 21 marzo 1997, il pretore di Fabriano rimetteva gli atti alla Corte costituzionale su questioni parzialmente uguali a quelle che in questa sede tornano ad emergere, anche se, come si andra' a spiegare, altre se ne aggiungono. Questi erano gli assunti principali dell'ordinanza: L'imputato era inserito in regime residenziale presso un centro comunitario per un programma psicoterapeutico di recupero dalla durata di circa due anni, ormai trascorsi; alcuni dei testi sentiti, nonche', in maniera piu' precisa, lo stesso imputato, dichiaravano che quest'ultimo nel periodo oggetto dell'imputazione era soggetto dedito all'alcool ed agli stupefacenti, ed era sovente in preda agli effetti di tali sostanze (anzi, per la precisione l'imputato sottolinea essersi trattato di un periodo di «buio assoluto» nella propria vita in cui i ricordi sono pressoche' nulli); Sulla base di cio', veniva eccepito lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, ed il pretore provvedeva a disporre perizia sul punto. Il perito nominato rispondeva ai quesiti a lui posti specificando che, non avendo potuto visionare, perche' non esistente, alcun riscontro di natura clinica o di altra natura sullo stato dell'imputato nel periodo preso in considerazione, non era in grado di rispondere in alcun modo ai quesiti propostigli, e cioe' in sostanza se egli fosse o meno in istato di cronica intossicazione nel periodo in cui sono stati contestati i fatti criminosi. Precisava il cattedratico che i tipi di riscontro ai quali faceva riferimento erano, per l'appunto, i referti clinici, quelli relativi ad analisi di laboratorio e, laddove non fosse passato molto tempo, anche l'esame dei capelli del periziando. Mancando, come detto, referti clinici e di laboratorio ed essendo anche passato un periodo di tempo eccessivo anche per poter esperire l'analisi del capello, il semplice esame clinico «ora per allora» non poteva dar luogo ad alcun risultato certo. A maggiore chiarimento della propria risposta, tuttavia il perito precisava che uno stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti puo' anche essere reversibile nei seguenti termini: tanto piu' un soggetto e' giovane (e pertanto, in migliori condizioni fisiche generali) tanto piu' lo stato di cronica intossicazione avra' possibilita' di reversibilita', la quale d'altro canto sara' tanto piu' frequente quanto «meno grave» sara' lo stato d'intossicazione. Altre variabili decisive ai fini della diagnosi erano costituite, secondo la valutazione del perito, dal tipo di sostanza. Concludeva il perito affermando trattarsi di elementi discriminanti validi tanto per la diagnosi richiesta quanto per fissare lo spartiacque tra la cronica intossicazione e l'abituale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Tali essendo le conclusioni del perito, osservava il Giudice rimettente che cio' non concordava affatto con quanto costituiva jus receptum secondo numerose e mai difformi sentenze della Cassazione a partire dagli anni 40 e 50 (ed ancora prima, a partire dalla stessa relazione al codice penale). Secondo tale orientamento, com'e' noto, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti deve avere, per rilevare ai sensi dell'art. 95 del codice penale, caratteristiche di permanenza. Inoltre, il principale criterio di distinzione tra l'intossocazione cronica e lo stato di cui all'art. 94 del codice penale sempre secondo tale orientamento costante, starebbe nel fatto che mentre la prima costituisce uno stato non reversibile, lo stato di cui all'art. 94 del codice penale avrebbe per l'appunto la caratteristica di non essere irreversibile. Giovava invece notare come la relazione peritale trovasse ampio riscontro con le posizioni di gran parte della scienza medico-legale nonche' della dottrina penalistica. Si osservava, tra l'altro, da parte di taluni autori medico-legali, che uno stato permanente ed irreversibile di alterazione cerebrale si ravvisava solo nella rara demenza alcolica. Al contrario, quelle psicosi alcooliche che piu' frequentemente insorgono nel corso dell'intossicazione cronica (delirium tremens, allucinosi, ecc.) sono suscettibili di guarigione, anche in breve periodo di tempo. Altri autori di formazione medica osservavano, poi, con riguardo all'azione degli stupefacenti, che la definizione stessa di «intossicazione cronica da sostanze stupefacenti» non aveva ragion d'essere, in quanto non si rinviene una sindrome strutturale connessa con l'azione del tossico. Non e' infatti in essa riscontrabile una patologia di rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso, dando luogo a parametri di rilievo nosografico. Non riteneva il pretore che potesse risolversi il problema insorto ne' facendo ricorso al disposto dell'art. 530, terzo comma del codice di procedura penale nel ricorrendo al principio secondo il quale il giudice e' pur sempre peritus peritorum. Ed infatti, in relazione alla speciale declaratoria prevista dall'art. 530 del codice di procedura penale, la norma in questione prevede un dubbio che presuppone pur sempre l'idonea sussistenza di una causa di non punibilita' che si legittimi, anche sotto il profilo costituzionale, sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilita'. Nel caso in esame, contestandosi la sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, agli articoli 94 e 95 del codice penale, viene meno qualsiasi possibilita' di fondare il dubbio, che deve pur sempre riguardare qualcosa di ben identificatile, anche se nella concreta fattispecie non identificato. Preso quale elemento di comparazione, l'accertamento della malattia mentale che da' luogo all'infermita' di cui all'art. 88 del codice penale puo' essere difficile, ma la malattia mentale costituisce una nozione ineliminabile per la scienza medica: non cosi', ovviamente, per le nozioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice penale. Circa, poi, la possibilita' per il giudice di non tener conto dei risultati della perizia, uniformandosi alla tralatizia interpretazione di cui s'e' fatto cenno, non v'era modo di farlo correttamente, nel momento in cui si poneva in discussione la validita' stessa del concetto sotteso agli articoli 94 e 95 del codice penale ed in sostanza si fa rientrare la predetta disciplina nei principi generali di cui all'art. 88 del codice penale. Ne' poteva dirsi, ancora, che in tal modo si venisse ad eliminare, in pratica, la categoria dell'actio libera in causa, che ha trovato anche, in qualche modo, accoglimento nel diritto positivo - avendo tra l'altro superato censure di legittimita' costituzionale - laddove, in ogni caso, si ammetteva l'imputabilita' di chi volontariamente si ubriaca. La reiterazione dell'assunzione, che e' necessariamente sottesa ad un'infermita' di mente provocata da alcool o da stupefacenti, appariva, fra l'altro, inconciliabile con il concetto stesso di actio libera in causa. Cio' a meno di non voler far scadere tale concetto ad una mera (grossolana) finzione giuridica, che in tal caso sarebbe venuta con maggiore forza ad implicare gravi problemi di costituzionalita'. In altre parole, si sarebbe giunti alla costruzione, inaccettabile sotto il profilo costituzionale, secondo il quale il tossicodipendente o l'alcooldipendente verrebbe punito - a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato in cui ha commesso l'azione - per il solo fatto di una scelta, necessariamente remota nel tempo, scelta tra l'altro che non aveva ad oggetto di cadere nello stato di intossicazione, bensi' di iniziare la singola assunzione di sostanza che aveva dato il via alla reiterazione e poi alla tossicodipendenza ed alcoodipendenza. Non sottaceva il pretore rimettente i gravissimi problemi di difesa sociale e d'ordine pubblico che sono coinvolti nella scelta di una normativa penale improntata a criteri di rigorosita', ma osservava che paradossalmente queste esigenze avevano una piu' logica e coerente (ancorche' inaccettabile per il nuovo assetto dei valori costituzionali) risposta nel quadro unitariamente repressivo, anche sul versante dell'applicazione della pena, del codice penale del 1930. Attualmente invece la normativa del settore, rigorosa nei principi di imputabilita', non trovava alcun riscontro sul versante dell'applicazione della pena, con vistosissime deroghe soprattutto nel regime carcerario: queste si' ai limiti della costituzionalita', in quanto trovavano il loro presupposto nella «punizione» di un soggetto perfettamente imputabile e che, di fatto, rischiavano di perdere qualsiasi portata sanzionatoria. Ne' ci si poteva discostare in maniera logicamente corretta dalle risultanze peritali, ammettendo la causa di non punibilita' solo a fronte di uno stato irreversibile di degenerazione e disfacimento fisico. Non sussisteva idonea motivazione a tale difforme orientamento, se non quella che in pratica presupponeva l'eliminazione stessa della perizia in fattispecie del genere, con una valutazione circa l'intossicazione cronica demandata - in sostanza - al solo giudice, dal momento che era risaputo quali sono le riserve della scienza medica sul punto. Rilevava pertanto il pretore rimettente che gli articoli 94 e 95 del codice penale i quali avrebbero dovuto trovare applicazione in via alternativa nella fattispecie in esame, ponevano una questione non manifestamente infondata di illegittimita' costituzionale, per contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione ed il criterio di ragionevolezza che ne e' il corollario, dal momento che pongono una differenziazione insussistente, non potendo trovare alcun tipo di obiettiva specificazione; b) con l'art. 111 della Costituzione, che impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, laddove la motivazione circa l'imputabilita' o meno, alla stregua degli articoli 94 e 95 del codice penale,non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Con sentenza n. 114/1998 del 9-16 aprile 1998, la Corte costituzionale riteneva non fondata la questione. Il ragionamento della Corte aveva i seguenti snodi: a) Era da ammettersi che il sindacato di legittimita' costituzionale poteva esplicarsi tutte le volte in cui la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realta' delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di costituzionalita' deve essere compiuto con particolare rigore, per le conseguenze che ne discendono sia per la liberta' dei singoli che per la tutela della collettivita'. b) Occorreva tuttavia, per pervenire ad una declaratoria di illegittimita' costituzionale, che i dati sui quali la legge riposa fossero incontrovertibilmente erronei o raggiungessero un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice. Il che non accadeva per gli articoli 94 e 95 del codice penale del 1930. c) Ammetteva la Corte che «indubbiamente» la disciplina legislativa vigente per la materia in esame non trovava nella dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura, e dava atto dell'esistenza di voci critiche, tuttavia alcuni studiosi trovavano la distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e dell'art. 95 come concettualmente chiara, pur non essendo sempre suscettibile di agevole diagnosi. d) Ammetteva, ancora, la Corte, che sull'imputabilita' e semi-imputabilita' dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina medico-legale seguiva diverse opzioni e che effettivamente si era domandata se lo stato definito dalla legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo confinamento a situazioni marginali o rare (come affermato dall'Avv. dello Stato nel giudizio innanzi alla Corte stessa), fosse realmente identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della irreversibilita', su cui si fondava una lunga e costante interpretazione giurisprudenziale. Cio' non era sufficiente per affermare il carattere di palese irragionevolezza delle due norme, come ipotizzato dal giudice rimettente. e) La giurisprudenza ordinaria, e segnatamente la giurisprudenza di legittimita', si era attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presentava con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Cio' significa che l'accertamento dell'imputabilita' vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di «infermita'» necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie censure. f) D'altra parte gli articoli 94 e 95 del codice penale erano inseriti in modo organico - e indubbiamente coerente nel proprio interno - in un sistema completo, quale e' quello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per l'affermazione od esclusione dell'imputabilita' penale dei soggetti che abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Sistema notoriamente ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore, che escludeva, ai sensi degli articoli 92, primo comma, e 93, qualsiasi esclusione o attenuazione di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti, al contrario del codice Zanardelli, e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza (o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella meramente colposa. Sistema di grande rigore, osservava la Corte, che era tuttavia passato indenne proprio sotto il vaglio della irragionevolezza sin da quando la sua illegittimita' costituzionale fu prospettata da una pluralita' di ordinanze di rimessione (veniva richiamata la sentenza n. 33 del 1970). Le restanti disposizioni, tra cui quelle denunciate, di tale sistema erano un corollario di quel nucleo essenziale e primario. E' ovvia infatti la liberta' del legislatore di segnare con una circostanza aggravante - come nell'art. 94 - il volontario ed abituale riprodursi di quello stato che e' gia' parificato dall'art. 92 al reato commesso in condizioni di normalita' mentale; ed e' d'altra parte opportuno, proprio in relazione al sistema di rigore instaurato con la sancita irrilevanza penale dello stato tossico acuto, l'avere espressamente escluso che una intossicazione cronica, e cioe' non piu' dominatile dal soggetto, possa dar vita a quella severa parificazione. g) In definitiva, per la Corte, rimane centrale il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volonta' del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilita'. h) Le censure del pretore rimettente sull'impossibilita' di motivare adeguatamente seguivano la sorte delle censure sull'irragionevolezza, essendo quest'ultima negata, come si e' visto, dalla Corte. Tanto la sentenza della Corte venne (quasi sempre in maniera grossolana) pubblicizzata dai media, tanto essa fu senza particolare seguito a livello giurisprudenziale e dottrinale (salvo, su questo versante, i piu' immediati commenti). Prendendo atto di cio', se ne dovrebbe dedurre come la pronuncia della Corte di 20 anni orsono, promanante soggettivamente, quale redattore, da uno dei migliori, se non il migliore, esperto della materia, ed alla quale va dato atto di una certa moderazione ed equilibrio nel trattarla, oltre all'innegabile ampio retroterra di cultura giuridica, «regga» nonostante il passare del tempo, anche poggiando sulle naturali evoluzioni del sapere scientifico e, come espressamente rileva su «... un concetto di "infermita'" necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie censure....». Non sembra, pero', che i «mutevoli contributi dell'esperienza clinica» siano stato utili oggetto di aggiornamento nei 20 anni e passa trascorsi dai primi dubbi del pretore fabrianese. Vediamo un poco cosa ci dice, ad es., una sentenza, sicuramente non isolata, della Cassazione, sul tema, ed abbastanza recente «..... Ne', del resto, puo' tralasciarsi di considerare, al riguardo, il risalente principio secondo cui l'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti influisce sulla capacita' di intendere e di volere solo se ed in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilita' di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trova di fronte ad una vera e propria malattia, dovendosi escludere dal vizio di mente di cui agli articoli 88 e 89 codice penale la presenza di anomalie e forme di degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 1, n. 3191 del 24 gennaio 1992, dep. 18 marzo 1992, Rv. 189660)....». Cosi' Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 47078 del 2013: veramente notevole che, nell'alveo di un giudice monofilattico nel cui seno tutto si evolve, alcuni dicono anche troppo, ci siano pero' delle certezze granitiche, che saltano a pie' pari quanto riportato dal un professore di tossicologia forense ad un giudice fabrianese, vale a dire, ricordiamo, che «uno stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti puo' anche essere reversibile nei seguenti termini: tanto piu' un soggetto e' giovane (e pertanto, in migliori condizioni fisiche generali) tanto piu' lo stato di cronica intossicazione avra' possibilita' di reversibiliita', la quale d'altro canto sarai tanto piu' frequente quanto «meno grave» sara' lo stato d'intossicazione ....» (cfr. ordinanza sopra ampiamente citata). Nessun «... carattere ineliminabile» ovvero «impossibilita' di guarigione» sono necessari alla cronica intossicazione, come si vede. E, piu' in dettaglio, possiamo riferirci all'«Estratto da Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5 - Ed. italiana, 2014, Milano». Disturbi correlati a sostanze. Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci, il delirium indotto da sostanze/farmaci e l'intossicazione da sostanze sono distinti dal disturbo psicotico breve per il fatto che una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco, l'esposizione a una tossina) e' giudicata essere correlata eziologicamente ai' sintomi psicotici (si veda «Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci» piu' avanti in questo capitolo). Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci Criteri diagnostici A. Presenza di uno o entrambi dei seguenti sintomi: 1. Deliri. 2. Allucinazioni. B. Vi e' evidenza dalla storia, dall'esame obiettivo o da riscontri di laboratorio di entrambe le condizioni 1) e 2): 1. I sintomi del Criterio A si sono sviluppati durante o poco dopo l'intossicazione o l'astinenza da sostanze oppure successivamente all'esposizione a un farmaco. 2. La sostanza/farmaco coinvolta/o e' in grado di' produrre i sintomi di cui al Criterio A. C. Il disturbo non e' meglio spiegato da un disturbo psicotico che non e' indotto da sostanze/farmaci. Il tipo di evidenza di un disturbo psicotico indipendente potrebbe comprendere cio' che segue: I sintomi hanno preceduto l'esordio dell'uso di sostanze/farmaci; i sintomi persistono per un consistente periodo di tempo (per es., circa un mese) dopo la cessazione dell'astinenza acuta o di una grave intossicazione; oppure vi sono altre evidenze di un disturbo psicotico indipendente non indotto da sostanze/farmaci (per es., una storia di episodi ricorrenti non correlati a sostanze/farmaci). D. Il disturbo non si verifica esclusivamente nel corso di un delirium. E. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Nota: Questa diagnosi dovrebbe essere posta in luogo di una diagnosi di intossicazione da sostanze o di astinenza da sostanze solo quando i sintomi di cui al Criterio A predominano nel quadro clinico e quando sono sufficientemente gravi da giustificare attenzione clinica. Nota di codifica: I codici ICD-9-CM e ICD-10-CM per i disturbi psicotici indotti da [specifica sostanza/farmaco] sono indicati nella tabella sottostante. Da notare che i codici ICD-10-CM dipendono dalla presenza/assenza di un disturbo da uso di sostanze in comorbilita' per la stessa classe di sostanze. Se un disturbo da uso di sostanze lieve e' in comorbilita' con il disturbo psicotico indotto da sostanze, la codifica nella 4ª posizione e' «1» e il clinico dovrebbe registrare «disturbo da uso di [sostanza] lieve» prima del disturbo psicotico indotto da sostanze (per es., «disturbo da uso di cocaina lieve con disturbo psicotico indotto da cocaina»). Se un disturbo da uso di sostanze moderato o grave e' in comorbilita' con il disturbo psicotico indotto da sostanze, la codifica nella 4ª posizione e' «2» e il clinico dovrebbe registrare «disturbo da uso [di sostanza] moderato», o «disturbo da uso di [sostanza] grave», in base alla gravita' del disturbo da uso di sostanze in comorbilita'. Se non vi e' comorbilita' con un disturbo da uso di sostanze (per es., dopo l'uso pesante di una sostanza, avvenuto una sola volta), allora la codifica nella 4ª posizione e' «9» e il clinico dovrebbe registrare solo il disturbo psicotico indotto da sostanze. Caratteristiche diagnostiche Le caratteristiche essenziali del disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci sono allucinazioni e/o deliri rilevanti (Criterio A) che si giudica siano dovuti agli effetti fisiologici di una sostanza/farmaco (cioe' una sostanza di abuso, un farmaco, o l'esposizione a una tossina) (Criterio B). Le allucinazioni che l'individuo riconosce essere indotte da sostanze/farmaci non sono qui comprese e dovrebbero invece essere diagnosticate come intossicazione da sostanze o astinenza da sostanze con lo specificatore di accompagnamento «con alterazioni percettive» (si applica all'astinenza da alcol; intossicazione da cannabis; astinenza da sedativi, ipnotici o ansiolitici; e intossicazione da stimolanti). Un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci si distingue da un disturbo psicotico primario considerando l'insorgenza, il decorso e altri fattori. Per le sostanze di abuso, ci deve essere evidenza dalla storia, dall'esame obiettivo, o da riscontri di laboratorio dell'uso di sostanze, di intossicazione, o di astinenza. I disturbi psicotici indotti da sostanze/farmaci insorgono durante o poco dopo l'esposizione a un farmaco oppure in seguito all'intossicazione o all'astinenza da sostanze, ma possono persistere per settimane, mentre i disturbi psicotici primari possono precedere l'esordio dell'uso di sostanze/farmaci o possono verificarsi durante periodi di astinenza prolungata. Una volta iniziati, i sintomi psicotici possono continuare tanto a lungo quanto continua l'uso di sostanze/farmaci. Un'altra considerazione e' la presenza di caratteristiche che sono atipiche per un disturbo psicotico primario (per es., eta' di esordio o decorso atipici). Per esempio, la comparsa di deliri ex novo in una persona superiore ai 35 anni di eta' senza una storia conosciuta di un disturbo psicotico primario dovrebbe suggerire la possibilita' di un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Persino una storia pregressa di un disturbo psicotico primario non esclude la possibilita' di un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Al contrario, i fattori che indicano che i sintomi psicotici sono meglio spiegati da un disturbo psicotico primario comprendono la persistenza di' sintomi psicotici per un consistente periodo di tempo (cioe' 1 mese o piu') dopo la fine di un'intossicazione da sostanze o di un'astinenza acuta da sostanze oppure in seguito alla cessazione dell'uso di un farmaco; o una storia di precedenti disturbi psicotici primari ricorrenti. Devono essere considerate altre cause di sintomi psicotici anche in un individuo con intossicazione o astinenza da sostanze, perche' i problemi da uso di sostanze non sono infrequenti anche fra individui con disturbi psicotici non indotti da sostanze/farmaci. In aggiunta alle cinque aree di domini sintomatologici identificate nei criteri diagnostici, la valutazione dei domini sintomatologici di cognitivita', depressione e mania e' fondamentale al fine di porre distinzioni d'importanza critica tra i vari disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici. Prevalenza La prevalenza del disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci nella popolazione generale e' sconosciuta. Tra il 7 e il 25% di individui che manifestano un primo episodio di psicosi nei vari contesti viene riportato avere un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Sviluppo e decorso L'inizio del disturbo puo' variare in modo considerevole in relazione alla sostanza. Per esempio, fumare una dose elevata di cocaina puo' produrre una psicosi entro alcuni minuti, mentre possono essere necessari giorni o settimane di uso di dosi elevate di alcol o sedativi per produrre una psicosi. Il disturbo psicotico indotto da alcol, con allucinazioni, di solito si verifica soltanto dopo l'assunzione prolungata e quantitativamente importante di alcol in individui che hanno un disturbo da uso di alcol da moderato a grave, e le allucinazioni sono generalmente di natura uditiva. Disturbi psicotici indotti da amfetamine e cocaina condividono caratteristiche cliniche simili. Poco dopo l'uso di amfetamine o di agenti simpaticomimetici dotati di simili attivita' farmacodinamiche, possono rapidamente svilupparsi deliri di persecuzione. Le allucinazioni riguardanti cimici o parassiti che strisciano sulla o sotto la pelle (formicolii) possono causare lesioni da gratta mento o estese escoriazioni della pelle. Il disturbo psicotico indotto da cannabis puo' svilupparsi poco dopo l'uso di cannabis a dosi elevate, e di solito comporta deliri di persecuzione, ansia marcata, labilita' emotiva e depersonalizzazione. Il disturbo di solito si risolve entro un giorno ma in alcuni casi puo' persistere per alcuni giorni. Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci puo' a volte persistere quando l'agente causale viene rimosso, cosicche' puo' essere inizialmente difficile distinguerlo da un disturbo psicotico indipendente. E' stato riportato che agenti come amfetamine, fenciclidina e cocaina provocano stati psicotici temporanei che possono a volte persistere per settimane o piu', nonostante la rimozione dell'agente e il trattamento con farmaci neurolettici. In eta' piu' avanzata, una polifarmacoterapia per condizioni mediche e l'esposizione a farmaci per parkinsonismo, per malattie cardiovascolari e altri disturbi medici puo' essere associato a una maggiore probabilita' di psicosi indotta da farmaci prescritti rispetto a quella di psicosi indotta da sostanze di abuso. Marker diagnostici Con sostanze di cui sono disponibili dosaggi ematici pertinenti (per es., livello di alcol nel sangue, altri livelli ematici quantificabili come la digossina), la presenza di un dosaggio coerente con la tossicita' puo' aumentare la certezza diagnostica. Conseguenze funzionati del disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci e' tipicamente gravemente disabilitante e di conseguenza viene osservato piu' frequentemente in pronto soccorso, in quanto gli individui vengono spesso condotti nel contesto dell'urgenza/emergenza quando esso si verifica. Tuttavia, la disabilita' e' tipicamente autolimitata e si risolve con la rimozione dell'agente causale. Nel DSM-5, le sostanze di abuso sono raggruppate in novecategorie - alcol; caffeina; cannabis; allucinogeni (che includono PCP [fenciclidina], LSD [dietilammide-25 dell'acido lisergico], e MDMA [3,4 metilenediossimetamfetamina]; inalanti; oppiacei; sedativi, ipnotici e ansiolitici; stimolanti (che comprendono amfetamina e cocaina) e tabacco - ma sono utilizzati dei criteri simili per descrivere il loro abuso. Cio' che gli autori non hanno conservato e' la distinzione del DSM-IV tra uso di sostanze e dipendenza da sostanze. Secondo il DSM-IV, a un individuo veniva diagnosticata la dipendenza da sostanze piuttosto che l'abuso di sostanze in base alla tolleranza, l'astinenza, l'utilizzo di una sostanza in quantita' maggiori o per un periodo piu' lungo di quanto previsto, e il desiderio di smettere o tentativi infruttuosi di ridurre l'uso (APA, 2000, p. 197). Gli autori del DSM-5 erano preoccupati per il fatto che i criteri di dipendenza da sostanze non possono distinguere tra una persona con dipendenza farmacologica, tolleranza e astinenza - una conseguenza prevedibile per qualcuno cui vengono prescritte dosi di mantenimento, per esempio metadone o benzodiazepine - e una persona che ha maturato una dipendenza fisiologica da abuso di sostanze. In altre parole, essi credevano che le precedenti versioni del DSM non avessero preso adeguatamente in considerazione le intenzioni di una persona che utilizza una sostanza potenzialmente d'abuso. Questo cambiamento nel DSM-5 corregge un problema che si vede spesso nella pratica clinica. Uno psichiatra potrebbe fare diagnosi a un paziente di «dipendenza iatrogena da oppiacei con dipendenza fisiologica», una diagnosi che, nel DSM-lV, non c'era, ma che tuttavia caratterizza chiaramente l'utilizzo di sostanze da parte di un paziente. Il DSM-5 consente di risolvere tale problema rimuovendo le diverse categorie di dipendenza da sostanze. Il DSM-5, invece, fornisce le categorie di utilizzo, intossicazione e astinenza, insieme alle categorie di disturbi mentali correlati a sostanze. Anche se i criteri sono distinti per ciascuna sostanza, essi seguono lo schema generale stabilito per l'alcol. La diagnosi di disturbo da uso di alcol richiede almeno due dei seguenti sintomi in un periodo di dodici mesi: tolleranza; astinenza; bere piu' alcol o per un periodo piu' lungo di quanto fosse nelle intenzioni; tentativi falliti di ridurre o cessare l'uso; impiegare una gran quantita' di tempo in attivita' necessarie a procurarsi l'alcol o per recuperare dai suoi effetti; craving; uso ricorrente che causa fallimento nell'adempiere ai principali obblighi di ruolo; uso continuato nonostante la sua associazione a problemi interpersonali; riduzione o abbandono di importanti attivita' sociali, lavorative o ricreative a causa del consumo di alcol; uso ricorrente in situazioni che sono fisicamente pericolose o uso continuativo nonostante la consapevolezza che l'alcol provoca o aggrava un problema fisico o psicologico. Secondo il dsm 5 Cosi' si individua Intossicazione da alcol A. Recente ingestione di alcol. B. Comportamento problematico clinicamente significativo o cambiamenti psicologici (per es., comportamento sessuale inappropriato o aggressivo, labilita' dell'umore, capacita' critica compromessa) che si sviluppano durante, o poco dopo, l'ingestione di alcol. C. Uno (o piu') dei seguenti segni o sintomi, che si sviluppano durante, o poco dopo, l'uso di alcol: 1. Eloquio inceppato. 2. Mancanza di coordinazione. 3. Andatura instabile. 4. Nistagmo. 5. Compromissione dell'attenzione o della memoria. 6. Stupor o coma. D. I segni o sintomi non sono attribuibili a un'altra condizione medica e non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale, compresa un'intossicazione da altra sostanza. Astinenza da alcol 15 Nota di codifica: Il codice ICD-9-CM e' 303.00. Il codice ICD-10-CM dipende dal fatto che vi sia, o non vi sia, un disturbo da uso di alcol in comorbilita'. Se vi e' un disturbo da uso di alcol lieve in comorbilita', il codice ICD-10-CM e' F10.129 e se vi e' un disturbo da uso di alcol moderato o grave in comorbilita', il codice ICD-10-CM e' F10.229. Se non vi e' un disturbo da uso di alcol in comorbilita', allora il codice ICD-10-CM e' F10.929. Delirium A. Un'alterazione dell'attenzione (cioe' ridotta capacita' di dirigere, focalizzare, mantenere e spostare l'attenzione) e della consapevolezza (ridotta capacita' di orientamento nell'ambiente). B. L'alterazione si sviluppa in un periodo di tempo breve (generalmente da ore ad alcuni giorni), rappresenta un cambiamento rispetto al livello base dell'attenzione e della consapevolezza, e tende a presentare fluttuazioni della gravita' nel corso della giornata. ... omissis .... Una ulteriore modificazione cognitiva (per es., deficit di memoria, disorientamento, linguaggio, capacita' visuo-spaziale o percezione). D. Le alterazioni dei Criteri A e C non sono meglio spiegate da un altro disturbo neurocognitivo preesistente, stabile o in evoluzione e non si verificano nel contesto di un livello di attivazione gravemente ridotto, come il coma. E. Vi sono evidenze, fondate sull'anamnesi, sull'esame fisico o sugli esami di laboratorio, che l'alterazione e' la conseguenza fisiologica diretta di un'altra condizione medica, di intossicazione da sostanze o di astinenza (cioe' dovuta a sostanze di abuso o a farmaci), o di esposizione a una tossina, oppure e' dovuta a eziologie molteplici. Specificare quale: Delirium da intossicazione da sostanze: Questa diagnosi dovrebbe essere posta in luogo di una diagnosi di intossicazione o astinenza da una sostanza solo quando i sintomi del Criterio A predominano nel quadro clinico e sono sufficientemente gravi da giustificare attenzione clinica. Conseguenze funzionati del disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci e' tipicamente gravemente disabilitante e di conseguenza viene osservato piu' frequentemente in pronto soccorso, in quanto gli individui vengono spesso condotti nel contesto dell'urgenza/emergenza quando esso si verifica Tuttavia, la disabilita' e' tipicamente autolimitata e si risolve con la rimozione dell'agente causale. E' impossibile anche solo una comparazione tra la metodologia scientifica seguita dal Manuale DSM, propria di tutte le sue varie versioni e le nozioni usate, quali «elementi normativi della fattispecie» dalla sentenza della Cassazione da ultimo richiamata. E questo non certo perche' tutte le patologie cosi' come classificate abbiano quella che in psichiatria forense viene chiamata «valenza di malattia», quanto piuttosto perche' tutte le possibili ipotesi di incapacita' di intendere e di volere attingono ad una nozione di «malattia mentale» che non puo' che essere collocata in questo complesso contesto. Contesto il quale - e non e' certo questa la notazione meno importante - risulta estremamente lontano e comunque del tutto estraneo alla pretesa nozione di malattia irreversibile che, a mo' di peccato originale, connoterebbe le nozioni biologico-cliniche, in una sorta di immutabile inferno determinista. Il che diviene paradossale, se si pensa alle vulgata dell'assenza di ogni liberta' per l'«homme machine». Nulla e' piu' mutevole, al contrario, delle sempre via via nuove acquisizioni della conoscenza scientifica. L'alternativa a tale approccio e', questa si ineliminabile, una metodologia che si richiama alla scienza quale «ancilla juris», nelle sue forme piu' moderne, il controllo, da parte di un'amorfa e non altrimenti qualificata «maggioranza», delle valutazioni, cui conseguono le relative opzioni operative, da parte della Comunita' scientifica, che gia' ha avuto quale conseguenza affermazioni altrettanto drastiche secondo cui «la scienza non e' democratica». Un contrasto alla lunga fatale per qualsiasi «ragionevole» modo di convivenza sociale. Di questo appare rendersi conto la sentenza n. 151 del 2009, in cui la Corte costituzionale ha asserito che il Parlamento non aveva preso in giusta considerazione «le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che son in continua evoluzioni e sulle quali si fonda l'arte medica». E, ancora, circa le posizioni della Comunita' scientifica (e la valorizzazione di quest'ultima quale punto di riferimento sull'attentibilita' scientifica e, pertanto, sulla «ragionevolezza»), la Corte fa un ulteriore passo argomentativo, sembra, nella sentenza n. 274/2014. Deve pertanto ribadirsi una necessita' di rivedere totalmente gli approdi della sentenza n. 114 del 2018. Ma, sotto altro profilo, risulta anche una finzione ormai intollerabile quella tenuta ferma dalla vetusta sentenza n. 33 del 1970 (cui fa riferimento anche la 114/98), vetusta non solo per la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La sentenza, in ogni caso, ha una certa qual eleganza «alla francese», per il suo periodare scarno. Essa dice, in sostanza Che la ragione della differente normativa tra ubriachezza derivata e ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di prevenire e reprimere l'ubriachezza come male sociale e, soprattutto, come situazione che, in certi soggetti, puo' spingere al delitto. Il che basta per giustificare, sotto il profilo costituzionale, la norma impugnata: l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una condotta antidoverosa, cioe' per essersi posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo. Che la norma ha, bensi', dato e ancora da' luogo (50 anni fa) a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma, «considerata in relazione al fine», non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. Pertanto, la questione, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, e' infondata. E, «considerandola in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza». Con il che, valutando la norma alla luce del suo scopo, l'argomento diviene il medesimo di cui al punto precedente (ubriachezza come male sociale). Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacita' di intendere e di volere dell'ubriaco, per dedurne che, ex art. 27, primo comma, verrebbe meno l'imputabilita', sarebbe facile replicare ancora una volta, da un lato, che il genus colpevolezza (distinto nelle due species del dolo e della colpa in senso stretto) sussiste nel comportamento iniziale (che ha provocato l'ubriachezza); dall'altro, che il precetto costituzionale non esclude che sia responsabilita' personale per fatto proprio quella di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato quando si e' posto in condizione di commetterlo. Il primo punto riguarda la difesa sociale, che pero' va perseguita nella misura in cui si rispetta la Costituzione. Anche la validita' dell'argomento di cui al secondo punto sta o cade con la validita' del primo. Appaiono, poi, deboli le argomentazioni di cui al terzo punto: esse non spiegano, infatti, quale nesso causale vi possa essere tra l'essersi ubriacato, con condotta colpevole, ed il reato commesso in stato di ebrezza. Ma, soprattutto, non spiegano qual nesso vi possa essere nella ricaduta sempre piu' gravemente nell'alcolismo da parte di un soggetto che la propria «scelta», per colpa e non per dolo, l'ha compiuta anni addietro e poi via via vi e' ricaduto (ancora colpevolmente, in un progresso di tempo che abbraccia molti anni, come nel caso in esame, appare veramente fuori luogo il dirlo). Il padre dell'imputato ci riferisce, infatti, come sopra visto, che egli ha cominciato a bere negli anni di scuola, e viene tratto a giudizio quando ha oltre 30 anni. Infine, non spiega il perche', per un reato punito a titolo solamente di dolo, sia pure generico, debba rispondere un soggetto che versava in colpa, e non in dolo, prima dello stato patologico, o comunque anomalo. Anche sotto tal profilo risultano, ulteriormente, violati gli articoli 3 e 27 Cost. e cio, si badi sia in riferimento alla clausola generale espressa dall'art. 92, 1° comma, sia con riferimento alle ipotesi, per cosi' dire, «qualificate», di ubriachezza che nascono dal raffronto combinato degli articoli 94 e 95 del codice penale.