UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO Il Giudice di pace, dott. Massimo Amato, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio R.G. n. 1600/2018 promosso da Moffa Giacomo con avv. Antonio Lonardo pec: antonio.lonardo@visualpec.it - Ricorrente, e SO.GE.R.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con avv. Roberto Russo pec: robertorusso2@avvocatinapoli.legalmail.it - Resistente, nonche' Comune di Paolisi in persona del legale rappresentante pro tempore - Resistente contumace. Letti gli atti ed i verbali di causa ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2018; Appurata la tempestivita' del deposito del ricorso; Ritenuto che l'opposizione, depositata in data 25 maggio 2018, ha per oggetto l'ingiunzione fiscale n. 2018/1250 del 18 aprile 2018 emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.a. - con sede in Grumo Nevano (NA), a seguito del verbale n. 16920/F del 4 dicembre 2016 emesso dalla polizia municipale del Comune di Paolisi (BN); Rilevato che con comparsa di costituzione depositata in data 21 settembre 2018, la societa' resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di pace di Frattamaggiore (NA), quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato (ex art. 32, comma 2, decreto legislativo 150/11); 1 - LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE Considerato che, per decidere sulla propria competenza territoriale, deve essere applicato l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2011, richiamato dall'art. 3 del Regio decreto n. 639/1910, il quale prevede che «e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto»; Rilevato inoltre che la Suprema Corte, tenuto conto della particolare natura del procedimento di opposizione alla ingiunzione fiscale, ha in piu' occasioni affermato: 1) che il criterio di competenza di cui all'art. 3 del Regio decreto n. 639/1910 e' «criterio di competenza territoriale inderogabile» (in senso conforme da ultimo Cassazione sez. 6-3 ordinanza n. 17611/2013); 2) che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, il criterio di competenza previsto dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, trova applicazione, per identita' di "ratio", sia nell'ipotesi di provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione che in quella di provvedimento emesso dal suo concessionario del servizio di riscossione e, in tale caso, il "luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emanato il provvedimento" non coincide con la sede legale del concessionario bensi' con il luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale di questo che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, atteso che il termine "ufficio", sul piano semantico, deriva dal latino "officium", forma contratta di "opificium", che indica colui che realizza l'opera, e, sul piano sistematico, e' utilizzato dalla legge per indicare una carica o gli "interna corporis" di una piu' vasta organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi la considerazione che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma non risulta mai usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona giuridica» (in senso conforme Cassazione sez. 6-3 ordinanza n. 23110/2017); 3) che «In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l'ente impositore non provveda direttamente a riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" indica l'organo che ha compiuto l'attivita', non la sede della persona giuridica» (in senso conforme Cassazione sez. 6-3 ordinanza n. 15417 /2017); Considerato che, applicando l'art. 32 comma 2 del decreto legislativo n. 150/2011, secondo l'interpretazione fornita sul punto dalla Suprema Corte, il Giudice di Pace di Benevento dovrebbe dichiararsi incompetente per territorio a decidere la controversia essendo inderogabilmente competente per territorio il Giudice di pace di Frattamaggiore (NA), luogo ove si trovano sia la sede legale sia l'ufficio della societa' So.Ge.R.T. S.p.a. che ha emesso l'ingiunzione di pagamento impugnata, in qualita' di concessionaria del servizio di riscossione per conto e nell'interesse dell'ente impositore Comune di Paolisi; Richiamata tuttavia sul punto la pronuncia della Corte costituzionale n. 44/2016, secondo cui: «alla luce di questi principi, deve ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione suscettibile di integrare la violazione del citato parametro costituzionale». Invero l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate patrimoniali con la conseguenza che lo spostamento richiesto al cittadino che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Lo stesso legislatore, all'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il fatto che il cittadino debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico». 2 - LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE Ritenuto pertanto che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 24 Cost. nei confronti della norma in oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente;