Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC 
    roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici  ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Puglia, in persona  del  presidente  della  giunta  regionale
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale Puglia n. 57 del 17 dicembre  2018,
recante «Integrazione alla legge regionale 1° dicembre  2017,  n.  49
(Disciplina della  comunicazione  dei  prezzi  e  dei  servizi  delle
strutture turistiche ricettive  nonche'  delle  attivita'  turistiche
ricettive ad uso pubblico gestite in regime di  concessione  e  della
rilevazione dei dati sul movimento turistico  ai  fini  statistici)»,
pubblicata nel B.U.R. n. 161 del 20 dicembre  2018,  giusta  delibera
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2019. 
    Con la legge regionale n. 57 del 17  dicembre  2018  indicata  in
epigrafe, che consta di un  unico  articolo,  la  Regione  Puglia  ha
emanato le disposizioni integrative  in  tema  di  «Disciplina  della
comunicazione dei prezzi e dei  servizi  delle  strutture  turistiche
ricettive  nonche'  delle  attivita'  turistiche  ricettive  ad   uso
pubblico gestite in regime di concessione  e  della  rilevazione  dei
dati sul movimento turistico ai fini statistici», inserendo, dopo  il
capo II, il capo II-bis «Registro regionale delle strutture ricettive
non alberghiere»; eccedendo dalla propria  competenza  regionale  con
conseguente  lesione  della  competenza   statale   in   materia   di
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di «ordine
pubblico e sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia  amministrativa
locale» e di  «ordinamento  civile»,  in  violazione  dell'art.  3  e
dell'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l), della Costituzione. 
    E' avviso del Governo che, con  la  legge  regionale  n.  57/2018
citata e, in particolare, con la norma  denunciata  in  epigrafe,  la
Regione Puglia abbia, quindi, ecceduto dalla  propria  competenza  in
violazione della normativa costituzionale predetta, come  si  confida
di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    L'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2018,  n.  57,  citata
viola gli articoli 3, 117, comma  2,  lettere  g),  h)  e  l),  della
Costituzione in relazione al decreto legislativo 25 maggio  2001,  n.
79, e alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
    1.1. L'art. 1 della legge Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57,
citata modifica la legge regionale Puglia 1° dicembre  2017,  n.  49,
contenente la  «Disciplina  della  comunicazione  dei  prezzi  e  dei
servizi delle strutture turistiche ricettive nonche' delle  attivita'
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione
e  della  rilevazione  dei  dati  sul  movimento  turistico  ai  fini
statistici», introducendo il capo II-bis  «Registro  regionale  delle
strutture ricettive  non  alberghiere»,  che  consta  degli  articoli
10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexties. 
    L'art. 10-bis (Soggetti destinatari), dispone che: 
    «1. Sono soggetti alle disposizioni del presente  capo  tutte  le
strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono  compresi
gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per  finalita'
turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.  431  (Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo). 
    2. Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in
tutto o in parte, per finalita' esclusivamente turistiche,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge  n.  431/1998,  e  sono
strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano  solo  le
disposizioni di cui al presente capo». 
    L'art. 10-ter, recante la «Istituzione Registro  regionale  delle
strutture ricettive non alberghiere», prevede che: 
    «1. Al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale  e'
istituito  il  Registro  regionale  delle  strutture  ricettive   non
alberghiere che attribuisce il "Codice  identificativo  di  strutture
(CIS)". 
    2. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore  delle  presenti  disposizioni,  la  giunta
regionale  disciplina  le  modalita'  attuative  e  di  gestione  del
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere». 
    L'art. 10-quater, recante il «Codice identificativo di  struttura
(CIS)», dispone che: 
    «1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle  autorita'
competenti, la pubblicita', la promozione  e  la  commercializzazione
dell'offerta delle strutture non alberghiere, con ascritti o stampati
o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo  utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS)  di
ogni singola unita' ricettiva. 
    2.  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  di   intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e  che
pubblicizzano,  promuovono  o  commercializzano  le   attivita'   dei
soggetti di cui al comma dell'art. 10-bis, pubblicano  il  CIS  sugli
strumenti utilizzati. 
    3.  Fatta  salva   l'applicazione   delle   sanzioni   penali   o
amministrative previste  da  altre  disposizioni  di  legge,  per  la
violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le
sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5. 
    4. I soggetti che non ottemperano  correttamente  all'obbligo  di
cui al comma 1, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il
CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono  soggetti
alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni  attivita'
pubblicizzata, promossa o commercializzata. 
    5. I soggetti che non ottemperano  correttamente  all'obbligo  di
cui al comma 2, ovvero che contravvengono all'obbligo  di  pubblicare
il CIS o che lo  riportano  in  maniera  errata  o  ingannevole  sono
soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500  per  ogni
attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata.». 
    L'art. 10-quinquies, recante  «Vigilanza  e  controlli»,  dispone
che: 
    «1. Le finzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni amministrative di  cui  al  presente  capo
sono  esercitate  dai  comuni  territorialmente   competenti,   ferme
restando  la  competenza  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza   e
dell'autorita' sanitaria nei relativi settori, sia in  via  autonoma,
nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che  su
impulso della sezione regionale competente in materia di turismo. 
    2. Al fine di  contrastare  forme  illegali  di  ospitalita',  la
sezione regionale  competente  in  materia  di  turismo  e  i  comuni
territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi  di
cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la
verifica  dei  dati  delle  strutture  ricettive   e   delle   unita'
immobiliari  offerte  in  locazione  occasionale  a  fini   ricettivi
rilevabili attraverso i siti e  i  canali  on-line  di  promozione  e
commercializzazione delle strutture e unita' immobiliari medesime. 
    3. I proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  irrogate
dai comuni sono incamerati dagli stessi  a  titolo  di  finanziamento
delle funzioni svolte.». 
    L'art.   10-sexties,   recante   «Decorrenza   dell'obbligo    di
indicazione o pubblicazione del CIS», prevede che: 
    «1.  La  data  di  decorrenza  dell'obbligo  di  indicare  o   di
pubblicare il codice  identificativo  di  struttura  (CIS)  per  ogni
singola unita' ricettiva  pubblicizzata  con  scritti  o  stampati  o
supporti digitali e con qualsiasi  altro  mezzo  all'uopo  utilizzato
sara' determinata dal provvedimento  di  cui  al  comma  2  dell'art.
10-ter.». 
    1.2. Le disposizioni  richiamate  contrastano  con  la  normativa
statale dettata  sia  dal  decreto  legislativo  n.  79/2011  citato,
contenente il «Codice della normativa statale in tema di  ordinamento
e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge  28  novembre
2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della  direttiva   2008/122/CE,
relativa ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio» (cosiddetto  «Codice  del  turismo»),  sia  dalla  legge  n.
431/1998 citata, contenente la  «Disciplina  delle  locazioni  e  del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo». 
    In particolare, l'art. 53  del  decreto  legislativo  n.  79/2011
citato, contenuto nel capo II «Delle locazioni turistiche»,  in  tema
di «locazioni ad uso abitativo per  finalita'  turistiche»,  dispone,
infatti,  che  «gli  alloggi  locati  esclusivamente  per   finalita'
turistiche  in  qualsiasi  luogo   ubicati,   sono   regolati   dalle
disposizioni del codice civile in tema di locazione»,  coerentemente,
peraltro, con il disposto dell' art. 1, comma  2,  lettera  l)  della
legge n. 431 del 1998 citata, come modificato dall'art. 2,  comma  2,
lettera a), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, in base  al  quale  «le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13  della  presente
legge  non  si  applicano  agli  alloggi  locati  esclusivamente  per
finalita' turistiche», rimandando, pertanto,  alla  disciplina  delle
locazioni contenuta nel codice civile. 
    1.3. Le impugnate disposizioni contenute nella legge regionale n.
57/2018  citata  sono,  dunque,  illegittime  nella  misura  in   cui
contrastano con la richiamata normativa statale  di  cui  al  decreto
legislativo n. 79/2011 e alla legge n. 431/1998 citati e integrano la
disciplina del codice civile in tema di locazioni turistiche. 
    Le citate disposizioni regionali risultano, pertanto, emanate  in
violazione  della  competenza  esclusiva  statale   in   materia   di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera l),  della
Costituzione. 
    La competenza esclusiva del legislatore  statale  in  materia  di
«ordinamento civile»  riguarda  i  rapporti  di  diritto  privato  e,
dunque, i rapporti di norma oggetto di disciplina da parte del codice
civile e si giustifica con l'esigenza di  garantirne  uniformita'  di
disciplina sull'intero territorio nazionale, anche nel  rispetto  del
principio costituzionale di eguaglianza  (sentenze  n.  1  del  2016,
punto 7.1 del considerato in diritto e n. 131 del 2013, punto  3  del
considerato in diritto). 
    Le disposizioni impugnate di cui agli articoli 10-bis,  10-ter  e
10-quater integrano la disciplina del codice civile con  un  precetto
in esso non contemplato  e  regolano  rapporti  contrattuali  tra  le
parti,  che,  invece,  attengono  all'ordinamento   civile,   materia
riservata allo Stato in base all'art. 117, comma 2, lettera l), della
Costituzione, disciplinando la fattispecie in modo  differente  dalla
normativa statale  e  dalla  corrispondente  attivita'  di  locazione
turistica. 
    E',  del   resto,   principio   costantemente   affermato   dalla
giurisprudenza che, nelle materie di competenza legislativa regionale
residuale o concorrente, la regolamentazione statale in base all'art.
117, comma 2, lettera l), pone un limite diretto  a  evitare  che  la
norma  regionale  incida  su  un  principio  dell'ordinamento  civile
(sentenza  n.  369  del  2008)  e   che   l'esigenza   di   garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che,  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  disciplinano  i
rapporti giuridici tra privati, deve ritenersi una  applicazione  del
principio di uguaglianza (sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007). 
    1.4. Le norme introdotte dalla legge regionale n. 57/2018  citata
violano  le  gia'  richiamate  disposizioni  contenute  nel   decreto
legislativo n. 79/2011 e nella  legge  n.  431/1998  citati,  poiche'
forniscono una definizione di  «locazioni  turistiche»  che  parifica
«gli alloggi dati in locazione, in tutto o in  parte,  per  finalita'
esclusivamente turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera  c)
della legge n. 431/1998» alle  strutture  ricettive  non  alberghiere
(art. 10-bis, comma 1, citato). 
    Inoltre,  ai  fini  della   conoscenza   dell'offerta   turistica
regionale, le norme  regionali  impugnate  istituiscono  un  Registro
regionale   delle   strutture   ricettive   non    alberghiere    con
l'attribuzione di un «Codice identificativo  di  struttura»  (CIS)  -
(art. 10-ter, comma 1, citato) e  all'art.  10-quater,  comma  1,  si
prevede per tutte le strutture ricettive non alberghiere  e,  quindi,
anche per le «locazioni turistiche», l'obbligo di indicazione  di  un
apposito codice identificativo di struttura (CIS), limitato  al  solo
territorio regionale, che dovra' obbligatoriamente essere  citato  al
fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione
e commercializzazione  dell'offerta  utilizzati  (digitali,  scritti,
stampati). 
    Si tratta, quindi, di una modalita' non prevista non  solo  dalla
normativa del codice civile alla quale  comunque  rimanda,  ma  anche
dalle stesse norme, l'art. 53 del decreto legislativo n. 79/2011 e la
legge n. 431/1998, sebbene quest'ultima sia  richiamata  nella  legge
regionale n. 57/2018 citata. 
    Il rapporto di locazione - che  e'  un  rapporto  tra  privati  -
viene, dunque,  indebitamente  assimilato,  attraverso  l'obbligo  di
indicazione di detto codice CIS,  a  una  vera  e  propria  attivita'
economica  di  tipo  turistico-ricettivo  (struttura  ricettiva   non
alberghiera) con  tutte  le  conseguenze  che  da  cio'  derivano  e,
peraltro, nel  solo  territorio  della  Regione  Puglia;  risultando,
pertanto, lesivo del principio  di  uguaglianza  e  della  competenza
statale in materia di ordinamento civile, violando gli articoli  3  e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    1.5. La normativa regionale introdotta dalla legge  regionale  n.
57/2018 citata prevede, poi, espressamente, per la  violazione  delle
richiamate norme, sanzioni pecuniarie per la violazione  dell'obbligo
di  riportare  il  CIS  o  che  lo  riportano  in  maniera  errata  o
ingannevole da euro 500  a  euro  3.000  (art.  10-quater,  comma  4,
citato); da un minimo di 250 a un massimo  di  1.500  euro  per  ogni
attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata priva del CIS  o
che lo riportano in maniera errata  o  ingannevole  (art.  10-quater,
comma 5, citato). 
    La legge  regionale  n.  57/2018  citata  dispone,  poi,  che  le
funzioni di vigilanza, di controllo e di irrogazione  delle  sanzioni
amministrative saranno  esercitate  dai  comuni,  ferma  restando  la
competenza dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  dell'autorita'
sanitaria nei settori di pertinenza a mente  (art.  10-quinquies)  in
base al quale, appunto, «Le funzioni di vigilanza, di  controllo,  di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui
al  presente  capo  sono  esercitate  dai   comuni   territorialmente
competenti, ferme restando la competenza dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza e dell'autorita' sanitaria nei relativi settori, sia in via
autonoma,   nell'ambito   dei   poteri   attribuiti   dalla   vigente
legislazione, che su impulso della sezione  regionale  competente  in
materia di turismo». 
    Tale previsione e' invasiva della  competenza  esclusiva  statale
nella materia  «ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  dello
Stato» e nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui  all'art.
117, comma 2,  lettere  g)  e  h),  della  Costituzione,  in  quanto,
impropriamente, rinvia il controllo e la  vigilanza  alla  competenza
dell'Autorita' di pubblica sicurezza «nei relativi settori»,  prevede
che l'attivita' di  controllo  possa  essere  svolta  dalla  medesima
Autorita' «su impulso della sezione regionale competente  in  materia
di turismo». 
    Con tale determinazione la norma regionale attribuisce a organi e
amministrazioni dello  Stato  compiti  ulteriori  rispetto  a  quelli
individuati con la legge  statale,  in  violazione  dei  limiti  alla
potesta' legislativa a essa regione spettante (sentenza  n.  134  del
2004, punto 3, del considerato in diritto). 
    L'art. 1 della legge Regione  Puglia  n.  57/2018  citata,  nella
parte in  cui  introduce  gli  articoli  10-bis,  10-ter,  10-quater,
10-quinquies e 10-sexties nella legge regionale  n.  49/2017  citata,
viola gli articoli 3 e 117, comma 2,  lettera  g),  h)  e  1),  della
Costituzione.