Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 25102 del 28 febbraio 2019, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 110 del 26 febbraio 2019, dagli avvocati Renate von Guggenberg (VNGRNT57L45A952K - renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (BKRSPH65E10B160H - stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bemardi (BRNCST64M47D548L - cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (FDNLRA65H69A952U - laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (CSTMHL38C30H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavvocato@gmail.com e presso lo studio di quest'ultimo in 00195 Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (michelecosta@ordineavvocatiroma.org 06/3729467); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». Nel supplemento ordinario n. 62/L nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 2018 e' stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». Il comma 865 dell'art. 1 di detta legge dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennita' di risultato. La quota dell'indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo non puo' essere inferiore al 30 per cento. Inoltre, viene previsto che la predetta quota dell'indennita' di risultato: a) non e' riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) e' riconosciuta per la meta' qualora i ritardi siano compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) e' riconosciuta per il 75 per cento qualora i ritardi siano compresi fra undici e trenta giorni; d) e' riconosciuta per il 90 per cento qualora i ritardi siano compresi fra uno e dieci giorni. Il successivo comma 866 prevede che le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, una relazione in merito, all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013. In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ultimo periodo di tale comma dispone che le stesse relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865. E' pur vero che il comma 1130 dell'art. 1 stabilisce che le disposizioni della stessa legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sicche' dovrebbe essere esclusa la diretta applicazione delle norme della legge statale di bilancio, in quanto, secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, detta formula di salvaguardia dovrebbe essere volta ad escludere la diretta applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni statali che non siano compatibili con gli statuti speciali e relative norme di attuazione, al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti (sent. n. 229/2013 e n. 141/2015). Sennonche', nonostante detta clausola di salvaguardia, le norme di cui ai commi 865 e 866 dell'art. 1, che si vanno ad impugnare, recano disposizioni riferite espressamente anche alle province autonome, sicche' la garanzia contenuta nella generale clausola di salvaguardia risulta contraddetta e vanificata dalla dizione testuale di tali singole disposizioni, di contenuto dettagliato e immediatamente precettivo, per cui non e' nemmeno possibile un'interpretazione adeguatrice al fine di renderle compatibili con il rispettivo ordinamento statutario (Corte costituzionale, sent. n. 412/2004, n. 228/2013, n. 40/2016, n. 231/2017, n. 94/2018), con la conseguenza che la clausola di salvaguardia di cui al comma 1130 dell'art. 1 non garantisce una copertura adeguata. Pertanto, si rende necessario impugnare le predette disposizioni. Quindi, con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni statali indicate in epigrafe per i seguenti motivi di diritto. Violazione degli articoli 8 (in particolare n. 1), anche alla luce dell'art. 4, n. 7, 9 (in particolare n. 10), e 16 dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (art. 2); violazione dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; violazione del titolo II e del titolo VI dello Statuto di autonomia, con particolare riferimento all'art. 79, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), nonche' degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia e dell'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 ottobre 2014 ai sensi del precitato art. 104 dello Statuto; violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione del principio di leale collaborazione, anche in relazione all'art. 120 della Costituzione; violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza. Come esposto in fatto, il comma 865 dell'art. 1 della legge di bilancio dispone che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome, in relazione al rispettivo servizio sanitario, provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennita' di risultato, con la precisazione, in particolare, che la quota della citata indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo non possa essere inferiore al 30 per cento dell'indennita' stessa e definendone le relative condizioni per il riconoscimento. L'ultimo periodo del successivo comma 866 prevede poi l'obbligo per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano di relazionare al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, sullo stato di applicazione del comma 865. E' evidente che trattasi di norme di estremo dettaglio che pongono anche a carico delle province autonome precisi obblighi e adempimenti. A riguardo va anche tenuto conto del comma 858 dell'art. 1, il quale specifica che le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Pur avendo codesta Ecc.ma Corte piu' volte affermato che l'autoqualificazione operata dal legislatore e' priva di carattere precettivo e non determina alcun effetto vincolante (sent. n. 121/2014, n. 39/2014, n. 94/2018), dall'analisi delle norme in questione emerge la non correttezza della qualificazione legislativa, in quanto esse, anziche' esprimere principi di coordinamento della finanza pubblica, sono norme specifiche e di estremo dettaglio che pretendono di trovare diretta applicazione nell'ordinamento provinciale. E', quindi, indubbio che le predette disposizioni violano l'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano. Infatti, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla regione potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7, St.) e alle province autonome per Statuto sono attribuite la potesta' legislativa esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, St.) e quella concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, n. 10, St.) e vi esercita anche la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 St.). Con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha confermato la potesta' legislativa delle province autonome, estendendola alla materia «tutela della salute» di portata piu' ampia, secondo quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328/2006. Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni precedenti, la sanita' e' ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa come «assai piu' ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera» (sent. n. 181/2006 e n. 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale» (sent. n. 510/2002). Le relative norme di attuazione allo Statuto di autonomia attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle Province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari nonche' lo stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474). In applicazione di questo principio l'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sulle modalita' di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute», prevede che le funzioni dirette alla tutela della salute possano essere gestite mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, attribuendo alla potesta' legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle dimensioni, del numero, delle modalita' di funzionamento e dell'organizzazione delle predette aziende. In merito assume particolare rilevanza che il Servizio sanitario provinciale sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano viene finanziato esclusivamente dalla stessa. Dispone, infatti, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari (art. 11, comma 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. A riguardo e' giurisprudenza costante di codesta Ecc.ma Corte che non e' giustificabile l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese. In particolare, con la sentenza n. 231/2017 codesta Ecc.ma Corte, richiamando diversi precedenti, ha statuito che «[L]'esercizio di tali competenze, tuttavia, non puo' giustificare l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese. Pertanto, le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544, devono ritenersi non fondate, a condizione che tali impugnate disposizioni siano interpretate nel senso che si applicano alle due province senza porre limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo Stato.» Ma, quand'anche le disposizioni di cui al comma 865 costituissero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, va considerato che nelle materie attribuite per Statuto alla competenza delle Province autonome, specifiche norme di attuazione statutaria (art. 2, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento»), prevedono a carico delle medesime l'obbligo di adeguamento della propria legislazione ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito e che nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Questo sistema comporta che una legge statale, dettata in materia di competenza provinciale, la quale pretenda di far valere immediatamente e direttamente la propria efficacia anche nel territorio delle province autonome, prevalendo sulla legislazione provinciale previgente, debba ritenersi illegittima, per violazione della norma di attuazione statutaria - non derogabile dalla legge ordinaria dello Stato nella parte in cui viene ad essa attribuita tale efficacia. (Corte costituzionale, sent. n. 38/1992, n. 40/1992, n. 69/1995, n. 380/1997). E', quindi, evidente che le disposizioni di cui al comma 865 dell'art. 1 sono comunque incompatibili con tale principio statutario che disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale a norme di principio vincolanti, principio che e' stato di recente confermato da codesta Corte con la sentenza n. 198/2018. Inoltre, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato anche l'illegittimita' di norme statali ricondotte alla materia della tutela della salute, qualificate dal legislatore come direttamente applicabili alle province autonome, per il contrasto ravvisato con il predetto principio (sent. n. 301/2013). Ad ogni modo, la Provincia autonoma di Bolzano ha esercitato le proprie competenze, disciplinando l'organizzazione del Servizio sanitario provinciale con la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale». Tale legge provinciale disciplina anche il monitoring ed il controlling dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nonche' le modalita' di valutazione dei componenti della direzione dell'Azienda stessa, anche ai fini della corresponsione di eventuali indennita' di risultato. Inoltre, e' previsto che nella valutazione si debba tenere conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'Azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualita' e sicurezza Inoltre, i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome sono disciplinati dall'accordo sottoscritto in data 15 ottobre 2014, che ha definito, in modo esaustivo, la natura e misura della partecipazione delle province autonome ai processi di risanamento della finanza pubblica e l'entita' del concorso agli obiettivi di finanza pubblica assicurati dalla regione e dalle province autonome (Corte costituzionale, sent. n. 103/2018). Infatti, il titolo VI dello Statuto di autonomia riconosce alla regione ed alle province autonome una particolare autonomia di carattere finanziario. A riguardo rileva l'art. 79 dello stesso Statuto, il quale definisce in modo esaustivo i termini e le modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, per cui alle stesse non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. Prevede, in particolare il comma 4 di detto articolo che le province autonome provvedono per gli enti del sistema territoriale regionale integrato (tra cui rientrano anche gli enti del servizio sanitario provinciale) alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione secondo lo specifico meccanismo di cui al gia' citato art. 2, decreto legislativo n. 266/1992 e, quindi, adottando autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. Anche la giurisprudenza costituzionale consolidata ha riconosciuto con specifico riferimento all'organizzazione sanitaria, nonche' all'autonomo finanziamento della spesa sanitaria da parte delle province autonome, l'esclusione di queste ultime dall'operativita' diretta delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica nella materia. E con la sentenza n. 103/2018 codesta Ecc.ma Corte ha precisato che l'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 104 dello Statuto di autonomia e' l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilita', in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato ed i predetti enti, esclude la possibilita' di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati gia' nelle clausole del patto. Esso, dunque, e' l'unico che subordina espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an. Il sistema introdotto con le disposizioni oggetto di censura di incostituzionalita' non e', quindi, coerente con il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano delineato dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le norme qui censurate sono in ogni caso illegittime, anche perche' sono state emanate senza alcuna forma di intesa o di collaborazione con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, quindi, si pongono comunque in contrasto con i predetti parametri statutari e con il principio costituzionale di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente interessa, le Province autonome, risolvendosi in un intervento statale unilaterale, immediatamente vincolante per le amministrazioni destinatarie delle prescrizioni dalle stesse recate. Posto che la modificazione dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria, in quanto trovanti specifica ed espressa disciplina nello Statuto di autonomia, implicherebbe la modifica dello Statuto stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli articoli 103 e 104, deve escludersi che con disposizione di legge ordinaria sia possibile incidere sulle sopra richiamate prescrizioni dello Statuto di autonomia (art. 103), a meno che non via sia il preventivo consenso della provincia interessata (art. 104). E va ancora una volta ribadito che e' giurisprudenza costituzionale costante che lo Stato non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario quando non concorre al finanziamento dell'ente autonomo, nella specie della spesa sanitaria, per cui risulta evidente anche la violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Ne consegue che le norme di cui ai commi 865 e 866 dell'art. 1 della legge di bilancio, in quanto contengono norme di dettaglio ovvero misure puntuali, quali precetti direttamente vincolanti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, e non solo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sono lesive della potesta' legislativa, regolamentare ed amministrativa della stessa in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale nonche' di tutela della salute e di assistenza sanitaria che comprende l'organizzazione del servizio sanitario, dell'autonomia finanziaria delle medesime, anche di spesa, nel settore sanitario. Inoltre, le stesse sono in contrasto con la disciplina di rango costituzionale recante l'obbligo di adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano alle norme di principio in luogo della diretta applicazione della normativa statale o, comunque, con l'art. 107 dello Statuto di autonomia. A riguardo va ancora una volta ribadito che sono illegittime le norme statali che non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio e che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalita' di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta dalle autonomie speciali che vi provvedono (sent. n. 125/2015 e n. 231/2017). Per tutte queste considerazioni, alla Provincia autonoma di Bolzano nemmeno non puo' essere imposto l'obbligo di relazionare al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali previsto dall'art. 12 dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, sullo stato di applicazione del comma 865, obbligo previsto all'ultimo periodo del comma 866 della legge n. 145/2018, rapportandosi la stessa con il detto Tavolo a titolo di leale collaborazione. Pertanto, anche tale disposizione risulta in contrasto con le disposizioni di rango costituzionale e statutario sopra citate e con il principio di leale collaborazione, anche in relazione all'art. 120 della Costituzione, oltre che con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, posto che la richiamata Intesa contiene un'espressa disposizione di salvaguardia della specialita' delle province autonome. Pertanto, ove le citate disposizioni dovessero ritenersi direttamente applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, nonostante la clausola di salvaguardia di cui al comma 1130 dell'art. 1 della stessa legge, le stesse non potrebbero andare esenti dalle censure di incostituzionalita' sopra articolate.