Ricorso per  la Regione  Puglia,  in   persona   del   Presidente
pro-tempore della G.R. Dott. Michele Emiliano, rappresentata e difesa
dall'Avv. Pierluigi Balducci, giusta procura  speciale  in  calce  al
presente atto e in virtu' di delib. G.C. n. 353 del 26 febbraio 2019,
con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via Barnaba Tortolini,
n. 30, presso lo studio Placidi; 
    contro lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio
dei ministri pro-tempore; 
    per  l'annullamento   della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 nelle  parti
in cui: 
        a) non ha disposto l'assegnazione alle regioni delle  risorse
connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province
attribuite alle regioni medesime (con riferimento all'art.  1,  commi
833, 835 e 841, nonche' all'art.  3  in  combinato  disposto  con  la
tabella 2 (stato di previsione), Missione  2  (relazioni  finanziarie
con le autonomie territoriali); 
        b) non ha previsto il trasferimento alle regioni di tutte  le
somme inerenti il minor gettito IRAP determinatosi per effetto  delle
misure di  cui  alla  legge  n.  190/2014,  art.  1,  comma  20  (con
riferimento all'art. 1, commi 833, 835 e 841, nonche' all'art.  3  in
combinato disposto con la tabella 2 (stato di previsione), Missione 2
(relazioni finanziarie con le autonomie  territoriali),  Programma  3
(rapporti con enti territoriali). 
 
                              Premessa 
 
I. Con riferimento alle risorse connesse all'esercizio delle funzioni
non fondamentali. 
    La legge Del Rio n. 56 del 7  aprile  2014  nel  distinguere  fra
funzioni  fondamentali  (pianificazione  territoriale,  trasporti   e
strade,      scuola,      edilizia       scolastica,       assistenza
tecnico-amministrativa agli ee.ll., pari opportunita') (art. 1, comma
85) e funzioni non fondamentali (tutte le altre, art.  1,  comma  89)
svolte  dalle  province  ebbe  a  disporre  che  le  seconde  fossero
attribuite ad altri enti da Stato e regioni,  secondo  le  rispettive
competenze, in  attuazione  dell'art.  118  della  Costituzione.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre  2014,
ai sensi del comma 92 dell'art. 1 legge n. 56/2014, furono fissati  i
criteri per l'individuazione dei beni e  delle  risorse  finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  connesse  all'esercizio  delle
funzioni provinciali da trasferire. 
    Inoltre, la legge Del Riso preciso' che si  tenesse  conto  delle
risorse finanziarie gia' spettanti alle province ai  sensi  dell'art.
119 Cost. «dedotte  quelle  necessarie  alle  funzioni  fondamentali»
(comma 92 cit., II periodo). 
    La successiva legge di stabilita' (n. 190  del  2014),  pertanto,
attesa  l'intervenuta  riorganizzazione  degli  enti  locali   e   la
conseguente preventivata riduzione di costi, fisso' all'art. 1, comma
418, a carico di province e citta'  metropolitane  un  contributo  al
contenimento della spesa corrente (da uno a tre milioni di  euro  per
gli anni 2015-2017). 
    Prorogati i termini di attuazione del processo di riordino  delle
funzioni provinciali con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 conv.
in legge  n.  125/2015,  la  Regione  Puglia  ha  provveduto  a  dare
compimento alle previsioni della Del  Rio  con  l'approvazione  delle
LL.RR. n. 31 del 30 ottobre 2015 e n. 9 del 27 maggio 2016. 
    In particolare l'art. 2 della L.R. Puglia n. 9/2016  ha  disposto
il trasferimento alla Regione delle seguenti funzioni  in  precedenza
esercitate dalle province: 
        a) funzioni di cui all'art. 4, comma 1, L.R. n. 31/2005; 
        b) funzioni in materia di valorizzazione dei beni  culturali,
biblioteche, musei e pinacoteche; 
        c) funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale; 
        d) funzioni in materia di turismo; 
        e) funzioni relative al trasporto e  integrazione  scolastica
degli alunni disabili, nonche'  all'assistenza  per  alunni  audio  e
videolesi; 
        f) funzioni in materia di formazione professionale. 
    All'intervenuto trasferimento di funzioni in  capo  alle  regioni
non v'e' stata, pero', mai corrispondenza di trasferimento di risorse
da parte dello Stato. 
    L'epigrafata legge n. 145/2018 di approvazione  del  bilancio  di
previsione 2019 e di quello pluriennale 2019-2021, difatti, nulla  ha
previsto in termini di assegnazione di risorse alle  regioni  per  lo
svolgimento delle  funzioni  provinciali  non  fondamentali  ad  esse
trasferite. 
II. Con riferimento al trasferimento del minor gettito IRAP. 
    In materia di federalismo fiscale gia' la legge delega  5  maggio
2009, n. 42, nel  fissare  i  principi  e  i  criteri  direttivi  cui
informare i decreti legislativi attuativi dell'art. 119 Cost.,  aveva
disposto l'esclusione di interventi statali sulle basi  imponibili  e
sulle aliquote dei tributi che  non  siano  del  proprio  livello  di
governo. In caso di intervento dello Stato  sui  tributi  degli  enti
locali, pero', la  legge  precisava  che:  «essi  sono  possibili,  a
parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
contestuale adozione di misure per la completa  compensazione»  delle
conseguenti minori entrate. 
    Parimenti, con riferimento ai  tributi  propri  derivati  e  alle
addizionali sui tributi erariali, l'art. 11 del  decreto  legislativo
n. 68 del 6 novembre 2011 dispone che: «gli interventi statali  sulle
basi imponibili  e  sulle  aliquote  dei  tributi  regionali  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della  citata  legge
n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la
completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di
altri tributi». 
    La legge di stabilita' per l'anno 2015, 23 dicembre 2014, n. 190,
con l'art. 1, comma 20, ebbe pero'  a  modificare  la  determinazione
della  base  imponibile  IRAP  a  decorrere  dal  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso, senza che fosse prevista  alcuna  forma
di compensazione a favore delle regioni e a carico dello Stato. 
    Successivamente, atteso il minor gettito determinatosi  in  danno
delle regioni, l'art. 8, comma 13-duodecies, decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78 conv. in legge 6 agosto 2015, n.  125,  ha  si'  previsto
l'attribuzione alle regioni di contributi per gli anni 2015,  2016  e
successivi ma in misura del tutto inidonea a compensare completamente
il minor  gettito  provocato  dall'intervento  statale,  malgrado  la
surrichiamata espressa previsione  normativa.  Gia'  tale  previsione
appare illegittima. 
    In particolare in Puglia, malgrado  l'erogazione  del  contributo
ex decreto-legge n. 78/2015, come si evince  dalla  nota  MEF  del  5
novembre  2015,   protocollo   n.   21117,   dall'Intesa   Conferenza
Stato-regioni  del  27  luglio  2017  e  dal  prospetto   riassuntivo
integrazione minori entrate IRAP, a fronte di un  gettito  IRAP  ante
2015 di euro 109.641.000 s'e' realizzato un minor  gettito:  per euro
17.376,570 (anno 2015), per euro  29.705.500  (anno  2016),  per euro
25.050.560 (anno 2017), per euro  21.126.570  (anno  2018),  per euro
18.588.570 (anno 2019); per un totale di euro 111.847.770. 
    Quindi,  seppure  in  continuita'  con  le   scelte   legislative
precedenti, anche la  legge  n.  145/2018  ha  del  tutto  omesso  di
compensare completamente il minor gettito IRAP subito dalle regioni. 
    La tabella n. 2  dello  Stato  di  previsione  del  MEF  allegata
all'art. 3 della legge n. 145/2018 difatti al Programma  3  (rapporti
finanziari con enti territoriali)  prevede  l'azione  «Reintegro  del
minor gettito IRAP destinato alle regioni sul costo del  lavoro»  con
uno stanziamento complessivo per il triennio 2019-2021 pari  ad  euro
384.673.000 (per la Regione Puglia, in  base  alle  previsioni  della
Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2017, la quota di  riparto  e'
pari ad euro 19.753.430). Tale  importo  corrisponde  esattamente  al
contributo previsto dall'art. 8, comma 13-duodecies, decreto-legge n.
78/2015 che, pero', e' assolutamente parziale rispetto alla  completa
compensazione dovuta dallo Stato.  Quindi,  la  legge  impugnata  non
dispone la completa compensazione del minor gettito IRAP. 
 
                          Motivi di ricorso 
 
1) Violazione art. 119, commi 1 e 4, Cost.; violazione art. 120 Cost. 
    La legge di bilancio per l'anno 2019  svela  con  difficolta'  il
mancato versamento  dei  contributi  relativi  alle  risorse  per  le
funzioni provinciali non fondamentali trasferite alle regioni  e  per
il completo ristoro del minor gettito IRAP. 
    Di certo i commi 833, 835 e 841 dell'art. 1 della legge impugnata
indicano contributi a favore delle regioni a  statuto  ordinario  per
accelerare gli investimenti pubblici (anche nuovi) in una misura  che
sarebbe piu' consistente se fossero aggiunte  le  quote  relative  al
rimborso  delle  spese  per  lo  svolgimento   delle   funzioni   non
fondamentali  gia'  esercitate  dalle  province   e   le   quote   di
completamento del minor gettito da IRAP. 
    Allo stesso modo, le tabelle relative all'art. 3 della  legge  n.
145/2018 svelano che lo stato di previsione del MEF per  l'anno  2019
non contiene alcuna  posta  a  favore  delle  regioni  relativa  alle
risorse per le funzioni non fondamentali e indicano  importi  per  il
minor gettito IRAP che non soddisfano completamente quanto  non  piu'
percepito dalle regioni medesime. 
    Con riferimento ad altre norme, contenute in precedenti leggi  di
stabilita', di analogo contenuto  a  quelle  odiernamente  impugnate,
Codesta Sovrana Corte ha gia' avuto  modo  di  esprimere  il  proprio
orientamento. 
    Inizialmente con sentenza n. 205 del  21  luglio  2016  (relativa
alla legge di stabilita' per l'anno 2015,  n.  190  del  23  dicembre
2014) l'omessa previsione del ristoro a favore  delle  regioni  delle
somme  relative  allo  svolgimento  delle  funzioni  provinciali  non
fondamentali non fu considerata incostituzionale in quanto si ritenne
che la riassegnazione  agli  enti  subentranti  nell'esercizio  delle
stesse funzioni non fondamentali avrebbe potuto essere  disposta  con
leggi successive. 
    Su  ricorso  della  Regione  Lombardia  relativo  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, con sentenza n. 84 del 20 aprile 2018, Codesta
Corte ha ribadito la correttezza dell'operato del legislatore statale
(rectius: l'inammissibilita' del ricorso) in quanto ha  ritenuto  che
la  riassegnazione  delle  risorse  sarebbe  priva  di   qualsivoglia
automatismo e non si risolverebbe in una  mera  operazione  contabile
che trasferisce all'ente subentrato le risorse a suo tempo  impiegate
dalle province per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali. In
altri  termini  la  previsione  di  non  riassegnare  le  risorse  in
questione  rientrerebbe  nell'ambito   della   discrezionalita'   del
legislatore statale. 
    La piu' recente sentenza  Corte  costituzionale  n.  137  del  27
giugno 2018, su ricorsi  proposti  dalle  Regioni  Liguria,  Toscana,
Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte relativi al  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, ha invece, sul solco  comunque  delle  precedenti
affermazioni,   sancito   l'illegittimita'    costituzionale    delle
previsioni del legislatore statale. 
    Pur   rimanendo   riservata   alla   legislazione   statale    la
quantificazione delle risorse da  trasferire,  ha  affermato  Codesta
Sovrana Corte che: «La necessita' che il riordino  di  tali  funzioni
sia accompagnato dal passaggio  delle  relative  risorse  -  oltre  a
risultare da diverse disposizioni della legge n. 56 del 2014 e  dagli
atti attuativi di essa - deriva dall'art. 119 Cost.. Nel  momento  in
cui lo Stato  avvia  un  processo  di  riordino  delle  funzioni  non
fondamentali delle province, alle quali erano state assegnate risorse
per svolgerle, in attuazione dell'art. 119 Cost., questa stessa norma
costituzionale impedisce che lo Stato si appropri di quelle  risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del  proprio  bilancio,  adeguato  alle
funzioni  preesistenti.  L'omissione  del  legislatore  statale  lede
l'autonomia di spese degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove funzioni
comprime inevitabilmente le scelte di spesa  relative  alle  funzioni
preesistenti, e si pone altresi' in contrasto  con  il  principio  di
corrispondenza fra funzioni  e  risorse,  ricavabile  dall'art.  119,
quarto comma, Cost..  La  necessita'  del  finanziamento  degli  enti
destinatari delle funzioni amministrative, del resto, si fonda  sulla
"logica stesa del processo di riordino delle funzioni"  (sentenza  n.
84 del 2018)». 
    «Poiche' l'interpretazione accolta dalla sentenza n. 205 del 2016
di questa Corte non ha trovato riscontro nel successivo operato dello
Stato.  Si  rende  ora  necessario  sancire  il  dovere  statale   di
riassegnazione delle risorse con una pronuncia  di  accoglimento  che
dichiari illegittimo l'art.  16,  comma  1,  nella  parte  in  cui  -
modificando l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del  2014  -  non
prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati
nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni  provinciali  non
fondamentali,  delle  risorse  acquisite  dallo  Stato  per   effetto
dell'art. 1 commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014  e  connesse
alle stesse funzioni non fondamentali». 
    Orbene, nel caso di specie, sussistono quindi tutti gli  elementi
per dichiarare l'incostituzionalita' delle norme impugnate che  hanno
sostanziato l'omissione del legislatore statale. 
    Da un lato, difatti, e' palese  l'individuazione  delle  funzioni
non fondamentali un tempo svolte dalle province ed  adesso  assegnate
all'esercizio della Regione Puglia. 
    La L.R. Puglia n. 9 del 27 maggio 2016 ha,  difatti,  chiaramente
indicato le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione  (art.  2,
cit. che elenca le funzioni di valorizzazione dei beni culturali,  in
materia di turismo, integrazione scolastica, formazione professionale
etc.). 
    Al contempo, il bilancio regionale di per se' evidenzia le  somme
spese per lo svolgimento di tali funzioni. 
    Risultano cosi' assolti i requisiti indicati  da  Codesta  Ecc.ma
Corte, nelle precedenti pronunce sul tema, perche' possa considerarsi
ammissibile il ricorso. Peraltro, il recupero  delle  somme  relative
all'esercizio delle funzioni non fondamentali  non  puo'  non  essere
adottato dal legislatore statale tempestivamente. 
    Ha difatti recentissimamente affermato Codesta Sovrana Corte, con
riferimento pero' alla  esecuzione  di  proprie  pronunce,  che:  «le
diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie di  questa  Corte
non possono essere rinviate ad libitum,  ma  devono  essere  adottate
tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica
utile, perche' altrimenti gli interessi  costituzionalmente  tutelati
rimarrebbero nella  sostanza  privi  di  garanzia»  (Corte  Cost.  11
gennaio 2019, n. 6). 
    Le disposizioni impugnate  quindi,  privando  la  Regione  Puglia
delle risorse corrispondenti alle nuove  funzioni  esercitate,  hanno
costretto  questa  amministrazione  a  utilizzare  le  altre  risorse
proprie ledendo l'autonomia finanziaria e di spesa di questo  ente  e
minando l'equilibrio di bilancio, in violazione dell'art. 119,  comma
1, Cost. 
    Al contempo, la sottrazione di tali  risorse  viola  il  comma  4
dell'art.  119  Cost.  in  quanto  viene   meno   il   principio   di
corrispondenza fra funzioni e risorse stesse. 
    Le norme statali impugnate violano inoltre il principio di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    La materia in questione, difatti, ha trovato la sua  sistemazione
anche  nell'accordo  sancito  nella  Conferenza   unificata   dell'11
settembre 2014 di attuazione delle previsioni  di  cui  al  comma  89
dell'art. 1 legge n. 56/2014. 
    Il riordino delle funzioni non fondamentali  provinciali,  cioe',
e' stato disposto anche attraverso un'intesa fra Stato e  regioni  la
cui sostanziale  violazione  con  le  norme  impugnate,  operata  dal
legislatore statale, compromette il principio di leale collaborazione
di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 120 Cost. 
1-bis) Violazione art. 119, commi 1 e 4, Cost.; Violazione  art.  120
Cost. 
    Identiche  violazioni  sussistono  anche  con  riferimento   alle
previsioni che non hanno compensato completamente  il  minor  gettito
IRAP. 
    In premessa si e' gia'  chiarita  la  misura  del  minor  gettito
realizzatosi in capo alle regioni. 
    L'art. 8, comma 13-duodecies decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78
conv. in legge 6 agosto 2015, n. 125 ha previsto l'attribuzione  alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  una  quota  pari   a   euro
326.942.000,00 per l'anno 2015 e a euro  384.673.000,00  a  decorrere
dall'anno 2016 al fine di  compensare  le  minori  entrate  derivanti
dalla misura di cui al comma 20 dell'art. 1 legge n. 190/2014. 
    Il riparto di tale contributo e'  approvato  mediante  Intesa  in
sede di Conferenza permanente Stato - Regioni entro il  30  settembre
di ciascun anno,  tenendo  conto  anche  delle  elaborazioni  fornite
annualmente dal MEF. 
    Le  somme  riconosciute  alla  Regione  Puglia  sono  gia'  state
indicate in premessa. Tali rimborsi sono parziali malgrado l'espressa
contraria previsione dell'art.  2,  comma  2,  lettera  t)  legge  n.
42/2009 e dell'art. 11 decreto legislativo n. 68/2011. 
    Il  maggior  effetto  negativo  verificatosi  sul  gettito  delle
manovre regionali IRAP e' attestato proprio  dai  prospetti  ex  art.
77-quater, comma 6, decreto-legge n.  112/2008,  conv.  in  legge  n.
133/2008 predisposti dal MEF (e inviati  alle  regioni)  in  sede  di
quantificazione  annuale  dei  gettiti   relativi   all'ultimo   anno
consuntivabile. Nello specifico l'ultimo  aggiornamento  della  stima
del gettito in parola e' stato trasmesso dal  MEF  alla  regione  con
nota del 3 agosto 2018 per il triennio 2017-2019,  con  l'indicazione
degli importi gia' evidenziati in premessa. 
    Quindi,   anche   con   riferimento   alla   omessa    previsione
dell'integrale compensazione del minor gettito IRAP  e'  quantificato
espressamente il quantum del mancato rimborso. 
    Tutte le censure  proposte  relativamente  all'omessa  previsione
della attribuzione di risorse  per  l'esercizio  delle  funzioni  non
fondamentali delle province da  parte  della  regione  e  degli  enti
locali, pertanto,  sono  riproposte  con  espresso  riferimento  alla
omissione in materia di minor gettito IRAP. 
    Tale mancato introito, difatti, viola l'autonomia  finanziaria  e
di spesa della regione non consentendo l'equilibrio di bilancio (art.
119, comma 1, Cost.), nonche'  il  principio  di  corrispondenza  fra
funzioni e risorse (art. 119, comma 4, Cost.) 
    In particolare,  circa  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione (art. 120 Cost.), si sottolinea soltanto che anche  in
questa materia, come suddetto,  interviene  la  Conferenza  unificata
Stato -  Regioni.  Con  riferimento  ad  altro  iter  procedimentale,
pertanto, comunque sia, s'e' verificata  un'intesa  che  risulterebbe
violata dalle omissioni del legislatore statale (cfr. intesa  rep  n.
141/CSR del 27 luglio 2017). 
2) Violazione art. 117 Cost. 
    Entrambe le omissioni censurate  violano  le  previsioni  di  cui
all'art. 117 Cost. che affida alle regioni  la  potesta'  legislativa
nelle materie non espressamente  riservate  alla  legislazione  dello
Stato. 
    In materia di coordinamento della finanza pubblica e del  sistema
tributario, difatti, la regione ha potesta' legislativa salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. 
    Tale autonomia legislativa risulta lesa dal  legislatore  statale
nel caso di specie in quanto, omettendo  di  destinare  risorse  alle
regioni  per  lo   svolgimento   delle   funzioni   provinciali   non
fondamentali e per il minor gettito IRAP,  di  fatto,  interviene  in
materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  sottraendo  tale
potesta' alle regioni.