Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello   Stato   c.f.   80224030587,    fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Sardegna 28 dicembre
2018, n. 49, recante il «Bilancio di previsione triennale 2019-2021»,
pubblicata nel BUR n. 2 del  4  gennaio  2019,  giusta  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 27 febbraio 2019. 
    1. La legge regionale della  Sardegna  n.  49/2018,  indicata  in
epigrafe, composta da quattro  articoli,  come  esplicita  lo  stesso
titolo, contiene il «Bilancio di previsione triennale 2019-2021». 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
che approva gli stati di previsione delle entrate e delle spese negli
importi ivi  indicati,  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  abbia
ecceduto dalle proprie  competenze,  in  violazione  della  normativa
costituzionale,  come  si  confida  di  dimostrare  in  appresso  con
l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 1 della legge Regione  Autonoma  Sardegna  28  dicembre
2018, n. 49 viola l'art. 81 della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, della legge regionale n.  49/2019  citata,  in
particolare, prevede che «In base al principio contabile  generale  e
applicato della competenza finanziaria di  cui  rispettivamente  agli
allegati 1 e 4/2 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), come integrato e corretto  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2014, n. 126  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio   2009,   n.   42),   sono
rispettivamente  previste  per  l'anno  2019  entrate  e   spese   di
competenza  per  euro  10.106.141.621,37  e   di   cassa   per   euro
9.121.772.268,85, per l'anno 2020 entrate e spese di  competenza  per
euro 8.731.538.626,70, per l'anno 2021 entrate e spese di  competenza
per euro 8.326.043.052,67, in conformita' agli  stati  di  previsione
delle entrate e delle spese allegati alla presente legge». 
    Inoltre, per ciascuno degli anni 2019,  2020,  2021,  la  Regione
Autonoma della Sardegna ha  impegnato  in  favore  dello  Stato  euro
250.245.000, a titolo di contributo alla finanza  pubblica  a  valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi. 
    Il predetto importo di euro 250.245.000, determinato senza tenere
conto del concorso di cui all'art. 16, comma 3, in tema di «Riduzione
della spesa degli enti  territoriali»,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, contenente le «Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario»,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, pari
ad euro 285.309.000, risulta sottostimato per euro 446.000 annui. 
    Va ricordato che l'art. 1, comma 875,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, contenente il «Bilancio di previsione dello  Stato  per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2019-2021», pone a carico della Regione, nelle more dell'Accordo  con
lo Stato, il contributo alla finanza pubblica pari a complessivi  536
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (tabella 8),
prevedendo, con tale norma, che «al fine di assicurare il  necessario
concorso  delle  Regioni  Friuli-Venezia   Giulia   e   Sardegna   al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 15 marzo
2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e
ciascuno dei predetti  enti,  mediante  la  conclusione  di  appositi
accordi bilaterali, che tengano  conto  anche  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154  del  4  luglio
2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il
concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo.
In caso  di  mancata  conclusione  degli  accordi  entro  il  termine
previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,
terzo comma, e 119, primo comma, della  Costituzione,  il  contributo
complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019  al  2021  e'
determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8
allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri
del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno  dei  predetti
enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi  della
predetta  tabella  8  possono  essere  modificati,  a  invarianza  di
concorso  complessivo  alla  finanza   pubblica,   mediante   accordi
stipulati tra le regioni interessate entro il 30  aprile  di  ciascun
anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze  entro
il 31 maggio del medesimo anno. L'importo del concorso  previsto  dai
periodi precedenti e' versato al bilancio  dello  Stato  da  ciascuna
autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di
tale versamento,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  recuperare  gli  importi  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione  Friuli-Venezia
Giulia resta ferma la disposizione dell'art. 1,  comma  151,  lettera
a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.». 
    In  particolare,  il  contributo   cosi'   determinato   mantiene
sostanzialmente  inalterato  il  livello  di  concorso  alla  finanza
pubblica previsto dalla legislazione previgente (ivi compreso  quello
previsto dall'art. 16, comma 3,  del  decreto-legge  n.  92/2015,  in
relazione al quale e' stata pronunciata la sentenza n. 77  del  2015,
che l'ha circoscritto temporalmente all'anno 2017), nelle more  della
ridefinizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato  e  la
Regione mediante la conclusione dello specifico Accordo. 
    Va, peraltro, osservato, da un lato, che con la recente pronuncia
n. 6 del 2019, depositata l'11 gennaio 2019, quindi,  successivamente
all'adozione della legge n. 145/18 citata, la norma statale impugnata
(art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»)   e'   stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non  prevede,  nel
triennio 2018-2020, adeguate  risorse  per  consentire  alla  Regione
autonoma Sardegna  una  fisiologica  programmazione  nelle  more  del
compimento,  secondo  i  canoni  costituzionali,   della   trattativa
finalizzata  alla  stipula   dell'accordo   di   finanza   pubblica»;
dall'altro, che, come gia' rappresentato  da  questa  Avvocatura  nel
corso della pubblica udienza del 20 novembre  2018  (nella  quale  e'
stata trattata la causa poi definita dalla sentenza  n.  6  del  2019
citata) sono gia' stati avviati confronti tra lo Stato e  la  Regione
Autonoma della Sardegna per addivenire alla  stipula  di  una  intesa
diretta a «una diversa modulazione dei flussi finanziari»  che  tenga
conto dei criteri sanciti nella sentenza n. 6/2019 richiamata. 
    Come gia' rilevato, la norma in esame genera minori  entrate  per
il bilancio dello Stato prive di  idonea  copertura  finanziaria  per
285.309 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. 
    Va ricordato che nella legge di bilancio annuale «si  concentrano
le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della
contribuzione   dei   cittadini   alle   entrate   dello   Stato    e
dell'allocazione delle risorse pubbliche». 
    La Corte costituzionale «ha gia' avuto modo di sottolineare  (sia
pure in riferimento alle  Regioni)  che  «il  bilancio  e'  un  "bene
pubblico" nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere  certe
le scelte [...], sia in ordine all'acquisizione  delle  entrate,  sia
alla  individuazione  degli  interventi  attuativi  delle   politiche
pubbliche» (sentenza n. 184 del 2016; in senso conforme  sentenze  n.
247 e n. 80 del 2017). Cio' vale a maggior ragione dopo  l'attuazione
della riforma costituzionale del 2012  realizzata  con  la  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione), che ne ha accentuato la centralita':  il  «bilancio  -
nella nuova veste sostanziale  -  e'  destinato  a  rappresentare  il
principale strumento di decisione sulla  allocazione  delle  risorse,
nonche' il principale riferimento della verifica dei risultati  delle
politiche pubbliche» (sentenza n. 61 del 2018).» (ordinanza n. 17 del
2019, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    L'art. 1 della legge regionale Sardegna n. 49/18, pertanto, viola
l'art. 81 della Costituzione. 
    In particolare e innanzitutto, il comma 1, che sancisce l'obbligo
dello Stato di assicurare per il proprio bilancio  «l'equilibrio  tra
le entrate e le spese». 
    Il termine «equilibrio» non  deve  essere  inteso  come  pareggio
contabile tra entrate e spese, ma come saldo strutturale in grado  di
sostenere le spese, non quale uguaglianza numerica sic et simpliciter
tra entrate e spese, ma quale conseguimento  di  obiettivi  di  saldo
articolati nell'arco temporale di medio termine. 
    Il comma 3 dell'art. 81 citato statuisce, poi,  che  «ogni  legge
che importi nuovi o  maggiori  oneri  provvede  ai  mezzi  per  farvi
fronte». 
    Il  nuovo  lessico  costituzionale,  rispetto   alla   precedente
formulazione che prevedeva che «ogni altra legge che importi nuove  o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte», ha  eliminato
ogni  dubbio  interpretativo  potenzialmente  sussistente  circa   la
necessita'  della  copertura  finanziaria  anche  con  riguardo  alle
disposizioni che, come quelle  in  oggetto,  prevedono  riduzioni  di
entrata e che, in precedenza, non rientravano,  almeno  testualmente,
nell'ambito dell'obbligo di copertura finanziaria. 
    Il concetto di onere attualmente contenuto nell'art. 81, comma 3,
citato assume, infatti,  un  ambito  applicativo  pacificamente  piu'
ampio rispetto alla nozione, impiegata nella precedente  formulazione
del  testo  costituzionale,  di  spese,  senza   dubbio   includendo,
altresi', la diminuzione del gettito in entrata  tra  i  fattori  che
impongono di provvedere ai  mezzi  finanziari  per  far  fronte  agli
effetti della norma. 
    La dizione «provvede»  in  luogo  della  precedente  «indica»  ne
sottolinea la valenza cogente e sottende il principio di effettivita'
e  puntualita'  della  copertura  finanziaria,  che  rende  idoneo  a
supportare un'applicazione stringente e  rigorosa  del  principio  di
copertura del principio di  copertura,  peraltro,  in  linea  con  la
funzione di tale principio quale corollario e presidio necessario del
fondamentale  principio  di  equilibrio  del  bilancio  e  della  sua
effettiva tenuta temporale. 
    Tanto  premesso,  considerata  la   portata   applicativa   della
richiamata sentenza n.  6  del  2019,  in  assenza  della  preventiva
copertura finanziaria prevista dall'art. 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica», in
base al quale «Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  allorche'
riscontri  che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio   al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima
procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri,
fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  si  ritiene  che  la
disposizione della legge regionale  Sardegna  n.  49/18  indicata  in
epigrafe sia lesiva dell'art. 81 della Costituzione.