Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49, recante il «Bilancio di previsione triennale 2019-2021», pubblicata nel BUR n. 2 del 4 gennaio 2019, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 febbraio 2019. 1. La legge regionale della Sardegna n. 49/2018, indicata in epigrafe, composta da quattro articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene il «Bilancio di previsione triennale 2019-2021». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, che approva gli stati di previsione delle entrate e delle spese negli importi ivi indicati, la Regione Autonoma della Sardegna abbia ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 1 della legge Regione Autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 viola l'art. 81 della Costituzione. L'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 49/2019 citata, in particolare, prevede che «In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste per l'anno 2019 entrate e spese di competenza per euro 10.106.141.621,37 e di cassa per euro 9.121.772.268,85, per l'anno 2020 entrate e spese di competenza per euro 8.731.538.626,70, per l'anno 2021 entrate e spese di competenza per euro 8.326.043.052,67, in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge». Inoltre, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, la Regione Autonoma della Sardegna ha impegnato in favore dello Stato euro 250.245.000, a titolo di contributo alla finanza pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi. Il predetto importo di euro 250.245.000, determinato senza tenere conto del concorso di cui all'art. 16, comma 3, in tema di «Riduzione della spesa degli enti territoriali», del decreto-legge 6 luglio 2012, contenente le «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, pari ad euro 285.309.000, risulta sottostimato per euro 446.000 annui. Va ricordato che l'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pone a carico della Regione, nelle more dell'Accordo con lo Stato, il contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 536 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (tabella 8), prevedendo, con tale norma, che «al fine di assicurare il necessario concorso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 15 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 e' determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio del medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.». In particolare, il contributo cosi' determinato mantiene sostanzialmente inalterato il livello di concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione previgente (ivi compreso quello previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 92/2015, in relazione al quale e' stata pronunciata la sentenza n. 77 del 2015, che l'ha circoscritto temporalmente all'anno 2017), nelle more della ridefinizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione mediante la conclusione dello specifico Accordo. Va, peraltro, osservato, da un lato, che con la recente pronuncia n. 6 del 2019, depositata l'11 gennaio 2019, quindi, successivamente all'adozione della legge n. 145/18 citata, la norma statale impugnata (art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica»; dall'altro, che, come gia' rappresentato da questa Avvocatura nel corso della pubblica udienza del 20 novembre 2018 (nella quale e' stata trattata la causa poi definita dalla sentenza n. 6 del 2019 citata) sono gia' stati avviati confronti tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna per addivenire alla stipula di una intesa diretta a «una diversa modulazione dei flussi finanziari» che tenga conto dei criteri sanciti nella sentenza n. 6/2019 richiamata. Come gia' rilevato, la norma in esame genera minori entrate per il bilancio dello Stato prive di idonea copertura finanziaria per 285.309 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Va ricordato che nella legge di bilancio annuale «si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle risorse pubbliche». La Corte costituzionale «ha gia' avuto modo di sottolineare (sia pure in riferimento alle Regioni) che «il bilancio e' un "bene pubblico" nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte [...], sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (sentenza n. 184 del 2016; in senso conforme sentenze n. 247 e n. 80 del 2017). Cio' vale a maggior ragione dopo l'attuazione della riforma costituzionale del 2012 realizzata con la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), che ne ha accentuato la centralita': il «bilancio - nella nuova veste sostanziale - e' destinato a rappresentare il principale strumento di decisione sulla allocazione delle risorse, nonche' il principale riferimento della verifica dei risultati delle politiche pubbliche» (sentenza n. 61 del 2018).» (ordinanza n. 17 del 2019, punto 4.1. del Considerato in diritto). L'art. 1 della legge regionale Sardegna n. 49/18, pertanto, viola l'art. 81 della Costituzione. In particolare e innanzitutto, il comma 1, che sancisce l'obbligo dello Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese». Il termine «equilibrio» non deve essere inteso come pareggio contabile tra entrate e spese, ma come saldo strutturale in grado di sostenere le spese, non quale uguaglianza numerica sic et simpliciter tra entrate e spese, ma quale conseguimento di obiettivi di saldo articolati nell'arco temporale di medio termine. Il comma 3 dell'art. 81 citato statuisce, poi, che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». Il nuovo lessico costituzionale, rispetto alla precedente formulazione che prevedeva che «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte», ha eliminato ogni dubbio interpretativo potenzialmente sussistente circa la necessita' della copertura finanziaria anche con riguardo alle disposizioni che, come quelle in oggetto, prevedono riduzioni di entrata e che, in precedenza, non rientravano, almeno testualmente, nell'ambito dell'obbligo di copertura finanziaria. Il concetto di onere attualmente contenuto nell'art. 81, comma 3, citato assume, infatti, un ambito applicativo pacificamente piu' ampio rispetto alla nozione, impiegata nella precedente formulazione del testo costituzionale, di spese, senza dubbio includendo, altresi', la diminuzione del gettito in entrata tra i fattori che impongono di provvedere ai mezzi finanziari per far fronte agli effetti della norma. La dizione «provvede» in luogo della precedente «indica» ne sottolinea la valenza cogente e sottende il principio di effettivita' e puntualita' della copertura finanziaria, che rende idoneo a supportare un'applicazione stringente e rigorosa del principio di copertura del principio di copertura, peraltro, in linea con la funzione di tale principio quale corollario e presidio necessario del fondamentale principio di equilibrio del bilancio e della sua effettiva tenuta temporale. Tanto premesso, considerata la portata applicativa della richiamata sentenza n. 6 del 2019, in assenza della preventiva copertura finanziaria prevista dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica», in base al quale «Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», si ritiene che la disposizione della legge regionale Sardegna n. 49/18 indicata in epigrafe sia lesiva dell'art. 81 della Costituzione.