Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise,  in  persona  del  suo  presidente  pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Molise n. 1 dell'11 febbraio 2019 pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell'11 febbraio  2019,  n.
3, «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015 n. 5 (Manifestazioni
storico-culturali a tutela del benessere animale»  come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2019. 
Premessa. 
    L'art. 1 della  legge  regionale  n.  1  dell'11  febbraio  2019,
recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  26  marzo  2015,  n.   5
(Manifestazioni storico-culturali a tutela del  benessere  animale)»,
ha introdotto, all'art. 2 della suddetta legge  regionale  n.  5  del
2015, dopo il comma 4, il comma 4-bis. 
    Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n.  5/2015  dispone:
«qualora la  manifestazione  preveda  l'impiego  di  equidi  o  altri
ungulati, il terreno asfaltato o cementato e' ricoperto da  materiale
idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali». 
    Il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 della legge  regionale  n.
1/2019, a sua volta stabilisce: «Qualora, considerate la lunghezza  e
le caratteristiche del percorso,  non  sia  possibile  o  conveniente
ricoprire il tracciato di cui al  comma  4,  deve,  comunque,  essere
assicurato il benessere degli animali con idonea  ferratura  atta  ad
attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento,
e con la previsione del cambio degli animali secondo  il  regolamento
di cui all'art. 2-bis». 
    L'art. 2 della legge regionale qui  impugnata  presenta  svariati
profili di illegittimita' costituzionale: 
        per contrasto con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
tutela della salute e di benessere animale, in  violazione  dell'art.
117, comma 3 Cost.; 
        per violazione del principio di leale collaborazione  di  cui
agli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
        per   lesione   dei   vincoli   derivanti    dall'ordinamento
dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    Tanto premesso con il presente atto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri propone ricorso ex art. 127 Cost., per  la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione  Molise
n. 1 dell'11 febbraio 2019, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
A) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    La disposizione introdotta dall'art. 1 della  legge  oggetto  del
presente ricorso consente di derogare a quanto previsto al precedente
comma 4, allorquando non sia possibile o conveniente attenervisi. 
    Al  ricorrere  di  tali  situazioni  di  impossibilita'   o   non
convenienza   (peraltro   individuate   con   formulazione   alquanto
generica), il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1  cit.  della  legge
oggetto del presente ricorso, stabilisce che - in luogo di provvedere
alla copertura del  terreno  asfaltato  o  cementato  con  «materiale
idoneo ad  attutire  i  colpi  degli  zoccoli  degli  animali»  -  si
provveda, piuttosto, a dotare gli animali di idonea ferratura nonche'
a cambiare gli animali stessi secondo il regolamento di cui  all'art.
2-bis. 
    La  disposizione  in  esame  non  e'  in  linea  con  i  principi
fondamentali in materia  di  tutela  della  salute  e  del  benessere
animale stabiliti dalla normativa statale,  in  violazione  dell'art.
117, comma 3, della Costituzione. 
    La  norma  in  esame  contrasta  infatti  con   quanto   previsto
dall'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute  del
21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari,
pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori
degli impianti e dei percorsi  ufficialmente  autorizzati»  (Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011), piu' volte  prorogata  e,  da
ultimo per un periodo di ulteriori dodici mesi  a  decorrere  dal  29
agosto 2018, giusta ordinanza del 26 luglio 2018 (Gazzetta  Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2018), applicabile alle  manifestazioni  in  cui
sono coinvolti i cavalli. 
    L'ordinanza succitata del 21 luglio 2011, all'Allegato A, recante
«Requisiti  tecnici   e   condizioni   essenziali   per   la   tutela
dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali», prevede «a)
Il tracciato su cui si svolge la  manifestazione  deve  garantire  la
sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e  degli  equidi
nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il  fondo
delle piste o dei campi su  cui  si  svolge  la  manifestazione  deve
essere idoneo ad attutire l'impatto degli  zoccoli  degli  equidi  ed
evitare scivolamenti» (enfasi aggiunta), con l'evidente fine - da  un
lato - di proteggere gli animali impiegati dalla dolorosa consunzione
degli zoccoli e - dall'altro - di prevenire pericolosi  scivolamenti,
e cio' dichiaratamente per la tutela della sicurezza e  della  salute
dei fantini, del pubblico e degli equidi. 
    La  norma  regionale  -  in   quanto   consente   di   sostituire
l'intervento  sul  fondo  del  tracciato  previsto  nell'Allegato   A
all'ordinanza contingibile e  urgente  del  21  luglio  2011  con  la
ferratura degli zoccoli e il cambio degli  animali  -  introduce  una
deroga non consentita ai principi sanciti dalla normativa statale  in
violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. 
B) Violazione del principio  di  leale  collaborazione  di  cui  agli
articoli 117 e 118 della Costituzione. 
    Il comma 4-bis introdotto dall'art. 1 legge regionale  Molise  n.
11/2019 contrasta, inoltre,  con  l'Accordo  tra  il  Ministro  della
salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy  del  6
febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  3  marzo  2003)  che,
all'art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari», dispone: 
        «Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  si
impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare  di  equidi  o  altri
ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: 
          a) la pista delle corse sia ricoperta da  materiale  idoneo
ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato
o cementato; 
          b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a),
sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno  agli
animali, in caso di caduta, nonche'  per  garantire  la  sicurezza  e
l'incolumita'  delle  persone  che  assistono  alle   manifestazioni»
(enfasi aggiunta). 
    Detto accordo, in linea  con  la  giurisprudenza  costituzionale,
impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che il
principio di leale collaborazione richiede che la  sottoscrizione  di
accordi trovi un coerente seguito negli atti normativi successivi (ex
multis sentenze numeri 24/2007 e 58/2007). La  norma  adottata  dalla
Regione  Molise  non  costituisce,  tuttavia,  un  seguito   coerente
all'Accordo  in  questione,  in  quanto  consente  di  sostituire  la
copertura del fondo con la ferratura ed il cambio degli animali. 
C) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione. 
    La norma  regionale  in  oggetto  contrasta  inoltre  con  quanto
stabilito dalla «Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia», conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987,  ratificata
con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che - all'art. 9,  comma  2  -
prevede che non possano applicarsi  trattamenti  o  procedimenti  per
elevare il livello naturale delle prestazioni degli  animali  qualora
cio' possa a repentaglio la  salute  e  il  benessere  degli  animali
stessi, durante le gare od in ogni altro momento. 
    La   previsione   di   una   modalita'   di   svolgimento   delle
manifestazioni quale quella descritta, in quanto non atta a prevenire
il rischio di scivolamenti e di altri pregiudizi alla  salute  ed  al
benessere degli animali, come si e' detto  ai  punti  che  precedono,
concretizza  la  violazione  del  principio  sancito  nella  suddetta
Convenzione europea. 
    Ne consegue la lesione  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma,  della
Costituzione.