TRIBUNALE DI PESARO 
 
    Il Giudice, letta l'istanza presentata dalla societa' Danone  spa
volta  a  sollevare  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 1-bis, comma II, lett e), del decreto-legge 6  luglio  2010
n. 103 convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in  cui
inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21  novembre  2005  n.
286,  sollevata  in  riferimento  all'art.  77,   II   comma,   della
Costituzione, 
    Premesso in fatto che: 
        con  atto  di  citazione  Danone  spa  proponeva  opposizione
avverso il decreto ingiuntivo  n.  577/14  emesso  dal  Tribunale  di
Pesaro con cui - dietro ricorso della soc. Comby Service - era  stato
intimato, alla stessa Danone spa (e ad altra societa'), il  pagamento
solidale dell'importo di euro 1.614.482,22 a titolo di  corrispettivo
dovuto per asserite prestazioni di autotrasporto di merci; 
        come  si  legge  nel  ricorso  per  ingiunzione,  il   titolo
monitorio era stato richiesto in forza dell'assunto che «la  societa'
ricorrente, nel periodo compreso tra  il  31  maggio  2013  ed  il  2
gennaio 2014, ha svolto in favore della societa' Logipi spa ... quale
vettore  incaricato  dalla  societa'  committente  Danone   spa   ...
prestazioni di autotrasporto di merci  varie»  (pag.  1  ricorso  per
decreto ingiuntivo); 
        sempre nell'atto suddetto, la parte ricorrente precisava  che
«in ragione del disposto di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n.
286/05 ["Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il  quale
ha svolto un servizio di trasporto su incarico di  altro  vettore,  a
sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato  il  trasporto,  i  quali  sono  obbligati  in  solido
..."] la societa' creditrice intende agire, oltre che  nei  confronti
della societa' Logipi spa, anche avverso la committente  Danone  spa»
(pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo); 
        ciascuno degli ingiunti proponeva autonoma  opposizione  cio'
che conduceva poi - stante la connessione oggettiva  degli  stessi  -
alla loro riunione  nel  presente  (e  piu'  risalente)  procedimento
avente Rg. n. 1912/14; 
        per quanto concerne, quindi,  la  posizione  di  Danone  spa,
l'ingiunzione (vd. appunto pag. 2 del richiamato ricorso per  decreto
ingiuntivo)   risultava   poggiare    unicamente    sulla    ritenuta
applicabilita' dell'art. 7-ter  decreto  legislativo  n.  286/05  (la
quale attribuisce al vettore un'azione diretta nei confronti di tutti
coloro che  hanno  ordinato  il  trasporto  in  tal  modo  rendendoli
obbligati in solido); 
        neppure nel giudizio di opposizione tale profilo fattuale era
posto  in  discussione  dal  creditore,  rimanendo  cosi'  del  tutto
incontestata l'assenza di  ogni  rapporto  contrattuale  diretto  tra
l'ingiungente Comby Service srl e l'intimata Danone spa; 
        non   sono   pertanto   ravvisabili   altre   ragioni   poste
giuridicamente a fondamento della pretesa pecuniaria in oggetto verso
tale debitrice; 
    Osservato, quanto alla rilevanza della questione, che: 
        la norma di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n.  286/05
deve ritenersi nell'ipotesi in esame  astrattamente  operante  se  si
considera che la parte ingiungente/creditrice  e'  impresa  esercente
attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per  conto  terzi   (iscritta
all'apposito albo degli autotrasportatori di merci  per  conto  terzi
della Provincia di Pesaro Urbino) e quindi soddisfa il  requisito  di
cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n.  286/05;
che essa ha pacificamente svolto attivita' di trasporto di  merci  su
strada (come da fatture allegate al ricorso e alla seconda memoria ex
art. 183 comma 6 cpc) su incarico diretto del vettore Logipi Spa  (la
quale mai ha negato l'esistenza dello stesso) e per conto  di  Danone
spa (pur non avendo con questa ultima un formale contratto);  che  le
prestazioni  per  le  quali  si  invoca  il  corrispettivo  risultano
materialmente eseguite tutte in epoca successiva al  12  agosto  2011
(come accertato anche in sede istruttoria) data di entrata in  vigore
dell'art. 7-ter; 
        in assenza della norma citata, quindi, alcuna pretesa avrebbe
potuto essere avanzata verso Danone spa; 
        la questione che qui si propone ha  pertanto  ad  oggetto  la
costituzionalita' non solo di una norma di legge di cui  e'  doveroso
fare applicazione nel giudizio a quo, ma - a ben vedere -  dell'unica
norma che autorizza l'ingiungente a rivolgersi alla debitrice  Danone
sicche'  la  decisione  in  punto   di   costituzionalita'   esercita
un'influenza immediata e dirimente non solo  sul  complessivo  quadro
normativo rilevante per la risoluzione della vertenza, ma addirittura
sulla stessa accoglibilita' della pretesa di pagamento; 
        appare quindi sussistere  -  per  le  ragioni  esposte  -  il
requisito della rilevanza imposto dall'art. 23 comma 2  legge  n.  87
del 1953; 
    Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
che: 
        costituisce ormai costante orientamento della  giurisprudenza
costituzionale (vd sentenza Corte costituzionale n. 22/12, n.  32/14,
n. 94/16 e altre) quello in forza del quale l'art. 77 comma  2  Cost.
presuppone un nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,
formato dal Governo ed emanato dal  Presidente  della  Repubblica,  e
legge  di  conversione,  caratterizzata   da   un   procedimento   di
approvazione  peculiare  rispetto  a  quello  ordinario,   articolato
secondo  un  iter  parlamentare  semplificato  e  caratterizzato  dal
rispetto di tempi particolarmente rapidi.  Cio'  si  giustifica  alla
luce  della  sua  peculiare  natura  di  legge  funzionalizzata  alla
stabilizzazione di un provvedimento avente forza  di  legge,  emanato
provvisoriamente dal Governo in presenza dei requisiti di  necessita'
ed  urgenza  e  percio'  valido  per  un  lasso  temporale  breve   e
circoscritto. La suddetta  peculiare  conformazione  della  legge  di
conversione quale legge a competenza tipica impone quindi  limiti  di
emendabilita' del decreto, poiche'  -  in  caso  contrario  -  l'iter
semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi affatto  estranei  a
quelli che giustificavano l'atto con forza  di  legge,  a  detrimento
delle ordinarie  dinamiche  di  confronto  parlamentare.  Di  qui  la
considerazione che l'inclusione di  emendamenti  non  attinenti  alla
materia oggetto del decreto-legge o alle  finalita'  di  quest'ultimo
determini un vizio della legge di  conversione.  Detto  principio  di
omogeneita' -  all'evidenza  -  non  esclude  pero'  l'inserzione  di
emendamenti nel corpo del decreto, ma esige che essi  siano  coerenti
rispetto  ad  almeno  uno  dei  contenuti   gia'   disciplinati   dal
decreto-legge  ovvero  alla   ratio   dominante   del   provvedimento
originario considerato nel suo complesso. In caso  contrario,  quando
cioe' per il tramite di un emendamento si  introduca  un  disegno  di
legge che tenda ad immettere nell'ordinamento una disciplina estranea
all'oggetto del  decreto,  viene  inevitabilmente  a  fratturarsi  il
legame tra decreto-legge e legge di conversione imposto dall'art.  77
comma 2 Cost. L'eterogeneita' di simili disposizioni aggiunte in sede
di  conversione  determina,  dunque,  un  vizio  procedurale   e   la
violazione del suddetto parametro costituzionale; 
        nel caso di specie, l'art. 7-ter («Il vettore di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore, a  sua  volta  obbligato  ad  eseguire  la
prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore  o
direttamente con il mittente, inteso come  mandante  effettivo  della
consegna, ha azione diretta per il pagamento  del  corrispettivo  nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il  trasporto,  i  quali
sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e
della quota  di  corrispettivo  pattuita,  fatta  salva  l'azione  di
rivalsa  di  ciascuno  nei  confronti   della   propria   controparte
contrattuale.») e' stato introdotto dall'art. 1-bis  (emendamento  di
iniziativa governativa) in sede di conversione del  decreto-legge  n.
103 del 2010, il quale - inizialmente composto da due soli articoli e
recante,  come  indicato  dal  titolo,  «Disposizioni   urgenti   per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo». Esso, secondo quanto si legge nel preambolo,  era  emesso
«Considerata la necessita' di completare la procedura di  dismissione
dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel
contempo,  di  assicurare  l'esatto  adempimento  delle  obbligazioni
derivanti  dalle  convenzioni  di  pubblico  servizio  di   trasporto
marittimo fino  al  30  settembre  2010,  data  della  loro  scadenza
stabilita dalla legge» e «Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed
urgenza  di  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale  con
le isole, con particolare riguardo al periodo di picco  del  traffico
estivo» - prevedeva alle lettere a), b), c), d) del suo  art.  1  (di
fatto l'unico regolante  la  materia  suddetta  posto  che  l'art.  2
concerneva solo l'entrata in vigore della disciplina)  una  serie  di
disposizioni (relative all'assetto societario dei soggetti  coinvolti
dalla procedura di dismissione, alla loro  responsabilita',  ai  loro
rapporti  patrimoniali,  ecc.)   da   osservare   «Nelle   more   del
completamento della procedura di  dismissione  in  corso  dell'intero
capitale  sociale  della  Tirrenia  di  Navigazione  S.p.A.   ed   in
considerazione  del  preminente  interesse  pubblico  connesso   alla
necessita' di assicurare la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo»; 
        l'inserzione in  sede  di  conversione  della  norma  di  cui
all'art. 7-ter - la quale prevede la facolta' per il vettore stradale
che abbia ricevuto incarico da altro vettore  di  agire  direttamente
nei confronti di tutti coloro avessero ordinato il trasporto - appare
quindi completamente distonico rispetto tanto all'oggetto  originario
(posto che l'emendamento riguarda l'autotrasporto su strada di  merci
per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto
alla finalita' del decreto (posto che  questo  era  solo  rivolto  ad
assicurare - durante le fasi di dismissione della  societa'  Tirrenia
di Navigazione  S.p.A.  -  l'esatto  adempimento  delle  obbligazioni
derivanti  dalle  convenzioni  di  pubblico  servizio  di   trasporto
marittimo  e  con  esso  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei
soggetti  passivi,  il  pagamento  delle  prestazioni  eseguite   dal
subvettore  nel  rapporto  privatistico  di  trasporto  di  merci  su
strada); 
        non si ravvisa ne' l'attinenza della  norma  in  questione  a
materia o profili gia' disciplinati dal decreto ne'  un  collegamento
funzionale con la ratio ispiratrice di quest'ultimo. Il decreto, come
detto, riguarda solo e specificamente il trasporto  marittimo  mentre
l'emendamento concerne l'autotrasporto di merci per conto  di  terzi;
il decreto e' riferito a profili inerenti  un  servizio  pubblico  di
trasporto (marittimo) e correlative convenzioni mentre  l'emendamento
si   concentra   su   una    questione    prettamente    privatistica
(legittimazione del subvettore a pretendere il corrispettivo anche da
terzi nel cui interesse era stato ordinato il trasporto); il  decreto
prevede la nomina di un amministratore unico delle societa' in crisi,
una disciplina  speciale  della  responsabilita'  di  amministratori,
sindaci  e  dirigenti  contabili,  l'erogazione  di  finanziamenti  a
Tirrenia e Siremar rispetto ai quali e' esclusa l'azione  revocatoria
in funzione delle necessita' di gestire le implicazioni  nascenti  da
una specifica vicenda di  privatizzazione  relativa  ad  un  soggetto
precisamente  identificato  mentre  l'emendamento  -  per  quanto  di
interesse  -  introduce  semplicemente  una  norma  (eccezionale)  di
matrice  processuale  che  concerne  la  legittimazione  passiva   di
chiunque abbia  ordinato  il  trasporto  rispetto  alle  pretese  del
(sub)vettore; 
        ad  ulteriore  conferma  dell'estraneita'   dell'art.   7-ter
all'impianto originario si puo' richiamare  altresi'  la  circostanza
che  lo  stesso  Parlamento  ha  dovuto  modificare,   in   sede   di
conversione, il  titolo  iniziale  del  decreto-legge  («Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo») ampliandolo con l'aggiunta delle parole «ed  il
sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti», cio' che non
sarebbe stato necessario  ove  le  modifiche  apportate  in  sede  di
conversione fossero state coerenti con l'oggetto originario.