TRIBUNALE DI PESARO Il Giudice, letta l'istanza presentata dalla societa' Danone spa volta a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma II, lett e), del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103 convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, sollevata in riferimento all'art. 77, II comma, della Costituzione, Premesso in fatto che: con atto di citazione Danone spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 577/14 emesso dal Tribunale di Pesaro con cui - dietro ricorso della soc. Comby Service - era stato intimato, alla stessa Danone spa (e ad altra societa'), il pagamento solidale dell'importo di euro 1.614.482,22 a titolo di corrispettivo dovuto per asserite prestazioni di autotrasporto di merci; come si legge nel ricorso per ingiunzione, il titolo monitorio era stato richiesto in forza dell'assunto che «la societa' ricorrente, nel periodo compreso tra il 31 maggio 2013 ed il 2 gennaio 2014, ha svolto in favore della societa' Logipi spa ... quale vettore incaricato dalla societa' committente Danone spa ... prestazioni di autotrasporto di merci varie» (pag. 1 ricorso per decreto ingiuntivo); sempre nell'atto suddetto, la parte ricorrente precisava che «in ragione del disposto di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/05 ["Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido ..."] la societa' creditrice intende agire, oltre che nei confronti della societa' Logipi spa, anche avverso la committente Danone spa» (pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo); ciascuno degli ingiunti proponeva autonoma opposizione cio' che conduceva poi - stante la connessione oggettiva degli stessi - alla loro riunione nel presente (e piu' risalente) procedimento avente Rg. n. 1912/14; per quanto concerne, quindi, la posizione di Danone spa, l'ingiunzione (vd. appunto pag. 2 del richiamato ricorso per decreto ingiuntivo) risultava poggiare unicamente sulla ritenuta applicabilita' dell'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/05 (la quale attribuisce al vettore un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto in tal modo rendendoli obbligati in solido); neppure nel giudizio di opposizione tale profilo fattuale era posto in discussione dal creditore, rimanendo cosi' del tutto incontestata l'assenza di ogni rapporto contrattuale diretto tra l'ingiungente Comby Service srl e l'intimata Danone spa; non sono pertanto ravvisabili altre ragioni poste giuridicamente a fondamento della pretesa pecuniaria in oggetto verso tale debitrice; Osservato, quanto alla rilevanza della questione, che: la norma di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/05 deve ritenersi nell'ipotesi in esame astrattamente operante se si considera che la parte ingiungente/creditrice e' impresa esercente attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi (iscritta all'apposito albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi della Provincia di Pesaro Urbino) e quindi soddisfa il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 286/05; che essa ha pacificamente svolto attivita' di trasporto di merci su strada (come da fatture allegate al ricorso e alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc) su incarico diretto del vettore Logipi Spa (la quale mai ha negato l'esistenza dello stesso) e per conto di Danone spa (pur non avendo con questa ultima un formale contratto); che le prestazioni per le quali si invoca il corrispettivo risultano materialmente eseguite tutte in epoca successiva al 12 agosto 2011 (come accertato anche in sede istruttoria) data di entrata in vigore dell'art. 7-ter; in assenza della norma citata, quindi, alcuna pretesa avrebbe potuto essere avanzata verso Danone spa; la questione che qui si propone ha pertanto ad oggetto la costituzionalita' non solo di una norma di legge di cui e' doveroso fare applicazione nel giudizio a quo, ma - a ben vedere - dell'unica norma che autorizza l'ingiungente a rivolgersi alla debitrice Danone sicche' la decisione in punto di costituzionalita' esercita un'influenza immediata e dirimente non solo sul complessivo quadro normativo rilevante per la risoluzione della vertenza, ma addirittura sulla stessa accoglibilita' della pretesa di pagamento; appare quindi sussistere - per le ragioni esposte - il requisito della rilevanza imposto dall'art. 23 comma 2 legge n. 87 del 1953; Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che: costituisce ormai costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (vd sentenza Corte costituzionale n. 22/12, n. 32/14, n. 94/16 e altre) quello in forza del quale l'art. 77 comma 2 Cost. presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, articolato secondo un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi. Cio' si giustifica alla luce della sua peculiare natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo in presenza dei requisiti di necessita' ed urgenza e percio' valido per un lasso temporale breve e circoscritto. La suddetta peculiare conformazione della legge di conversione quale legge a competenza tipica impone quindi limiti di emendabilita' del decreto, poiche' - in caso contrario - l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi affatto estranei a quelli che giustificavano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Di qui la considerazione che l'inclusione di emendamenti non attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalita' di quest'ultimo determini un vizio della legge di conversione. Detto principio di omogeneita' - all'evidenza - non esclude pero' l'inserzione di emendamenti nel corpo del decreto, ma esige che essi siano coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. In caso contrario, quando cioe' per il tramite di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda ad immettere nell'ordinamento una disciplina estranea all'oggetto del decreto, viene inevitabilmente a fratturarsi il legame tra decreto-legge e legge di conversione imposto dall'art. 77 comma 2 Cost. L'eterogeneita' di simili disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale e la violazione del suddetto parametro costituzionale; nel caso di specie, l'art. 7-ter («Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.») e' stato introdotto dall'art. 1-bis (emendamento di iniziativa governativa) in sede di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, il quale - inizialmente composto da due soli articoli e recante, come indicato dal titolo, «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo». Esso, secondo quanto si legge nel preambolo, era emesso «Considerata la necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge» e «Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo» - prevedeva alle lettere a), b), c), d) del suo art. 1 (di fatto l'unico regolante la materia suddetta posto che l'art. 2 concerneva solo l'entrata in vigore della disciplina) una serie di disposizioni (relative all'assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione, alla loro responsabilita', ai loro rapporti patrimoniali, ecc.) da osservare «Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo»; l'inserzione in sede di conversione della norma di cui all'art. 7-ter - la quale prevede la facolta' per il vettore stradale che abbia ricevuto incarico da altro vettore di agire direttamente nei confronti di tutti coloro avessero ordinato il trasporto - appare quindi completamente distonico rispetto tanto all'oggetto originario (posto che l'emendamento riguarda l'autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto alla finalita' del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare - durante le fasi di dismissione della societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. - l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada); non si ravvisa ne' l'attinenza della norma in questione a materia o profili gia' disciplinati dal decreto ne' un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest'ultimo. Il decreto, come detto, riguarda solo e specificamente il trasporto marittimo mentre l'emendamento concerne l'autotrasporto di merci per conto di terzi; il decreto e' riferito a profili inerenti un servizio pubblico di trasporto (marittimo) e correlative convenzioni mentre l'emendamento si concentra su una questione prettamente privatistica (legittimazione del subvettore a pretendere il corrispettivo anche da terzi nel cui interesse era stato ordinato il trasporto); il decreto prevede la nomina di un amministratore unico delle societa' in crisi, una disciplina speciale della responsabilita' di amministratori, sindaci e dirigenti contabili, l'erogazione di finanziamenti a Tirrenia e Siremar rispetto ai quali e' esclusa l'azione revocatoria in funzione delle necessita' di gestire le implicazioni nascenti da una specifica vicenda di privatizzazione relativa ad un soggetto precisamente identificato mentre l'emendamento - per quanto di interesse - introduce semplicemente una norma (eccezionale) di matrice processuale che concerne la legittimazione passiva di chiunque abbia ordinato il trasporto rispetto alle pretese del (sub)vettore; ad ulteriore conferma dell'estraneita' dell'art. 7-ter all'impianto originario si puo' richiamare altresi' la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge («Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo») ampliandolo con l'aggiunta delle parole «ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti», cio' che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate in sede di conversione fossero state coerenti con l'oggetto originario.