TRIBUNALE MILITARE DI ROMA 2ª Sezione Il Tribunale Militare di Roma, 2ª Sezione, composto dai signori: dott. Gabriele Casalena Presidente; dott.ssa Francesca Frattarolo giudice; C.C. Andrea Chirizzi giudice militare, con l'intervento del pubblico ministero in persona del dott. Massimo Nunziata e del cancelliere sig.ra Maria Laura Guerrieri, sentite le parti, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento contro: S. S., nato a... il..., presente, imputato di: Allontanamento illecito e falso in Foglio di via continuati e pluriaggravati (articoli 81, comma 2, e 61, n. 2 del codice penale; 147 comma 1 e 220 c.p.m.p.), perche'... alla Scuola allievi... (CA), si allontanava senza autorizzazione, restando assente nei giorni 29 e 30 settembre 2018 ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, falsificava materialmente il registro della libera uscita, documento di uscita dalla caserma, aggiungendovi il proprio nominativo per il giorno 30 settembre 2018, cosi' facendolo risultare tra i militari fruitori della libera uscita per il detto giorno. Fatto commesso in Iglesias (CA), nelle date suindicate. Con l'aggravante della commissione della falsificazione per occultare l'assenza dal Reparto. Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, proposta dalla Difesa all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere anche l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di messa alla prova entro il termine previsto dal combinato disposto degli articoli comma 2, e 458, comma 1, del codice di procedura penale, osserva quanto segue. 1. Con decreto del 6 dicembre 2018, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Militare di Roma ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti di S. per i reati di allontanamento illecito e falso in foglio di via continuati e pluriaggravati sopra descritti. 2. All'udienza in data odierna, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e prima che il dibattimento fosse dichiarato aperto, la Difesa ha sollevato la seguente questione preliminare. L'avvocato Lepore la premesso l'intenzione del proprio assistito di accedere al procedimento di messa alla prova, producendo l'istanza diretta all'U.E.P.E in data 13 marzo 2019 di elaborare un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis del codice di procedura penale e la dichiarazione di disponibilita' del... onlus in data 8 marzo 2019 ad accogliere il S. per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilita'. Il medesimo difensore ha richiamato la propria istanza scritta di restituzione nel termine, depositata in cancelleria in data 1° marzo 2019, al fine di richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Nello specifico, egli ha preliminarmente eccepito la nullita' del decreto di giudizio immediato, perche' privo dell'avviso della facolta' di chiedere il rito alternativo della messa alla prova, ravvisando nello specifico una nullita' di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Ha dato atto che invero l'art. 456 del codice di procedura penale, nell'individuare i requisiti di tale decreto, non contempla espressamente l'obbligo di avvisare l'imputato della facolta' di chiedere la messa alla prova. Ha pero' espresso l'avviso che tale omissione appare irragionevole e pertanto ha invocato una interpretazione sistematica costituzionalmente orientata della norma, che, conduca alla dichiarazione di nullita' del decreto di giudizio immediato, alla quale conseguirebbe la remissione in termini per l'imputato per formulare la richiesta del suddetto rito alternativo. In via subordinata, egli ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, in ragione della omessa previsione dell'obbligo di avvisare l'imputato della facolta' di' richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova. 3. Il pubblico ministero ha chiesto di rigettare l'eccezione in quanto infondata. Egli ha rappresentato che il decreto di giudizio immediato in atti e' perfettamente conforme allo schema normativo previsto dall'art. 456 del codice di procedura penale; sicche' non ricorre alcuna ipotesi di nullita'. L'istanza di remissione in termini sarebbe comunque tardiva. Non sussisterebbe, poi, alcuna lesione di diritti dell'imputato, perche' questi era gia' assistito da altro Difensore di fiducia al momento in cui gli fu notificato il decreto di giudizio immediato. Poiche' il S. all'epoca era munito di difesa tecnica, l'omessa indicazione dell'avviso della facolta' di richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova non avrebbe in alcun modo compromesso i suoi diritti, poiche' il suo precedente Difensore ben avrebbe comunque potuto suggerirgli tale opzione, prevista dall'art. 464-bis, comma 2, del c.p.p. 4. La questione e' rilevante. E' da premettere che l'eccezione difensiva di nullita' del decreto di giudizio immediato non puo' essere ritenuta allo stato fondata, poiche' - come correttamente argomentato dal magistrato dell'Accusa - il decreto di giudizio immediato in atti e' del tutto conforme al modello legale di cui all'art. 456 del codice di procedura penale. Ne', stante il chiaro disposto normativo di tale articolo, e' possibile accedere a una interpretazione costituzionalmente orientata di natura «additiva». Invero, il comma 2 del citato articolo prevede che «Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a nomi dell'art. 444 c.p.p.», ma ne' esso, ne' altra disposizione impongono l'obbligo legale che analogo avviso sia dato all'imputato circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, possibilita' pur prevista dal combinato disposto degli articoli 464-bis, comma 2, e 458, comma 1, c.p.p. In altre parole, non e' possibile accedere ad alcuna interpretazione alternativa dell'art. 456 del codice di procedura penale ed, in particolare, a quella interpretazione estensiva invocata della Difesa, che conduca alla dichiarazione di nullita' del decreto di giudizio immediato con conseguente regressione del procedimento alla fase antecedente, in cui l'imputato potrebbe avanzare nei termini la richiesta di messa alla prova. L'intenzione dell'imputato di accedere alla messa alla prova e' concreta e' non meramente ipotetica, come si rileva dalla istanza e dalla documentazione da questi prodotta in udienza e sopra citata. Ricorrono poi i requisiti di legge previsti dall'art. 168 del codice penale, poiche' il limite edittale dei reati di allontanamento illecito e falso in foglio di via, continuati e pluriaggravati, e' inferiore ai quattro anni di reclusione militare; inoltre, l'imputato e' incensurato e non ha gia' beneficiato dell'istituto. La questione che giu' si solleva appare dunque rilevante e dirimente. Qualora codesta Onorevole Corte dovesse ravvisare la illegittimita' costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che «il decreto di giudizio immediato contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova», questo Tribunale militare potrebbe accogliere la eccezione difensiva di nullita' del decreto di giudizio immediato, restituendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari in sede. In tal modo, l'imputato si troverebbe ancora nei termini per beneficiare dell'istituto della messa alla prova. In caso contrario, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di nullita' del decreto di giudizio immediato, dovrebbe procedersi oltre con la celebrazione del dibattimento. La questione si presenta pertanto di sicura rilevanza rispetto all'esito dell'odierno procedimento, dovendosi ravvisare un oggettivo collegamento tra l'omissione dell'avviso ed il mancato esercizio della facolta' cui l'avviso era preposto. 5. La questione non appare manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 5.1. Come evidenziato, l'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale dispone che il decreto di giudizio immediato contenga l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena, ma non anche che analogo avviso sia dato all'imputato circa la facolta' di accedere alla messa alla prova. Tale difformita' di disciplina appare irragionevole e contrastante con il parametro dell'art. 3 della Costituzione, atteso che tutti i procedimenti sopra indicati hanno la medesima natura di procedimenti speciali (disciplinati appositamente come tali dal Libro VI del codice) e si pongono come riti alternativi all'ordinario giudizio dibattimentale. 5.2. Ad avviso di questo Tribunale militare, sembra poi sussistere il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, non essendo contenuto nel decreto di giudizio immediato alcun avviso all'imputato in ordine alla facolta' di formulare la richiesta di messa alla prova entro quindici giorni dalla notifica del decreto stesso, si verificherebbe una lesione irreparabile del diritto di difesa. All'imputato, infatti, non e' offerta la possibilita' di conoscere il suo diritto di accedere a tale rito alternativo, per il quale la richiesta deve essere formulata entro rigidi termini decadenziali, che nel caso che ci occupa - come evidenziato - risultano gia' decorsi. Invero, codesta Onorevole Corte costituzionale ha gia' avuto modo di affermare che la richiesta di riti alternativi costituisce una modalita' di esercizio del diritto di difesa, che sarebbe leso ove ne fosse preclusa la possibilita' per mancanza del rituale avviso della facolta' di accedere a tali riti. La sentenza n. 497 del 1995, premesso che l'avviso concernente la facolta' di ricorrere ai riti alternativi e' funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa, ha sancito la nullita' del decreto di citazione per la mancanza o la insufficienza dell'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale, ovvero domanda di oblazione. Al riguardo, codesta Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi in un caso simile, in cui era censurato il medesimo art. 456 del codice di procedura penale, ma con riferimento a un decreto di giudizio immediato che recava l'avviso con la indicazione, di un termine erroneo - sette giorni, anziche' quindici - per richiedere il rito abbreviato o l'applicazione della pena. I Giudici della Consulta hanno dichiarato la infondatezza della questione, vertendosi in una ipotesi di mera inesattezza del decreto, ma nell'occasione hanno statuito che «L'effettivo esercizio della facolta' di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle piu' incisive forme di «intervento» dell'imputato, cioe' di partecipazione «attiva» alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facolta', risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, integra la nullita' di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c), della codice di procedura penale» (sentenza n. 148 del 13 maggio 2004). In conclusione, deve evidenziarsi il fatto che il combinato disposto degli articoli 464-bis, comma 2, e 458, comma 1, del codice di procedura penale prevede un termine di decadenza in relazione alla presentazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ma il legislatore non ha introdotto alcuna norma recante l'obbligo di dare uno specifico avviso all'imputato. 6. Da ultimo, questo Tribunale militare evidenzia che la medesima questione oggetto del presente procedimento e' gia' stata sottoposta alla attenzione di codesta Corte costituzionale, che con ordinanza n. 85 del 7 febbraio 2018 la ha tuttavia dichiarata inammissibile per ragioni meramente procedurali (le ordinanze di rimessione dei Giudici a quo non contenevano alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio; inoltre, sussisteva il difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel giudizio a quo), senza procedere dunque al vaglio di legittimita' della norma qui censurata.