Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  in  Roma  -
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del  Presidente  in  carica,
con sede a Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33, per  la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1  e  2,  della
legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6 pubblicata nel  B.U.R.
n. 36 del 1° aprile 2019,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio 2019. 
    In data 1° aprile 2019, nel n. 36 del Bollettino Ufficiale  della
Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,
n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.   502)   -   LEA   sociosanitari   -   Quote   di
compartecipazione». 
    La legge consta di un unico articolo, composto da tre commi. 
    In particolare, il comma  1  interviene  in  materia  di  livelli
essenziali di assistenza - LEA, disponendo come segue. 
        1.  Al  fine  di  recepire  le  previsioni  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione  e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502),  viene
approvato il prospetto, di seguito riportato,  contenente  il  quadro
dei  Livelli  essenziali  di  assistenza   (LEA)   sociosanitari   in
riferimento  alle  persone  non  autosufficienti,  alle  persone  con
disabilita' e alle persone  con  disturbi  mentali  con  le  relative
compartecipazioni: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    il comma 2 stabilisce poi che: 
        «2 - Le quote di compartecipazione di  cui  innanzi,  laddove
difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere  dalla  data  di
sottoscrizione  degli   accordi   contrattuali   con   le   strutture
accreditate: 
          a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12
(Presidi territoriali di recupero  e  riabilitazione  funzionale  dei
soggetti portatori di disabilita' fisiche,  psichiche,  sensoriali  o
miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione,  autorizzazione
all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici; 
          b) ai sensi del regolamento regionale di cui  all'art.  29,
comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova  disciplina
in materia di  autorizzazione  alla  realizzazione  e  all'esercizio,
all'accreditamento  istituzionale  e   accordi   contrattuali   delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private); 
          c) ai sensi  del  regolamento  regionale  di  modifica  del
regolamento  regionale  13  gennaio  2005,  n.   3   (Requisiti   per
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) - sezione
D.05.». 
    I riportati commi 1 e 2 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
6/2019 violano la competenza  legislativa  esclusiva  riservata  allo
Stato dall'art. 117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione  in
materia di determinazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. 
    Con il presente ricorso l'art. 1 della legge  regionale  indicata
in epigrafe viene dunque impugnato affinche', limitatamente ai  commi
1 e 2, ne sia dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  e  ne  sia
pronunciato il conseguente annullamento per il seguente  
 
                               Motivo 
 
Violazione dell'art. 117, comma 2. lettera m) della Costituzione  
    Al fine d'illustrare la prospettata censura,  occorre  richiamare
brevemente il quadro normativa di riferimento ed anzitutto rammentare
che l'art. 1, ai commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 ha disposto che: 
        «Il Servizio  sanitario  nazionale  assicura,  attraverso  le
risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e  in
coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi
di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno  di  salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze,  nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 
        L'individuazione  dei  livelli  essenziali  e   uniformi   di
assistenza  assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  per  il
periodo di validita' del Piano  sanitario  nazionale,  e'  effettuata
contestualmente   all'individuazione   delle   risorse    finanziarie
destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto   delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema  di  finanza
pubblica nel Documento di  programmazione  economico-finanziaria.  Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali  di  assistenza
sono garantite  dal  Servizio  nazionale  a  titolo  gratuito  o  con
partecipazione  alla  spesa,  nelle  forme  e  secondo  le  modalita'
previste dalla legislazione vigente.» 
    Il comma 7 del medesimo art. 1,  per  quanto  qui  interessa,  ha
stabilito, tra  l'altro,  che  «Sono  posti  a  carico  del  Servizio
sanitario le tipologie di assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche  condizioni  cliniche  o  di
rischio, evidenze  scientifiche  di  un  significativo  beneficio  in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate». 
    Successivamente, con l'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' stato disposto che la definizione e  l'aggiornamento
dei LEA di cui al citato art. 1, comma 7, del decreto legislativo  n.
502/1992, «sono effettuati con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e di Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari». 
    Ai sensi del  menzionato  art.  1,  comma  554,  della  legge  n.
208/2015 e' stato adottato, da ultimo, il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  65  del  18  marzo  2017,   recante   «Definizione   e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502». 
    In particolare, all'art. 30 del predetto  decreto  presidenziale,
rubricato «Assistenza sociosanitaria residenziale e  semiresidenziale
alle persone non autosufficienti», vengono previsti -  quali  livelli
essenziali di assistenza - «trattamenti estensivi di cure e  recupero
funzionale» di norma  non  superiori  a  sessanta  giorni  (comma  1,
lettera  a))  e   «trattamenti   di   lungoassistenza,   recupero   e
mantenimento funzionale» (comma 1, lettera b)).  
    Cio' posto, l'art. 1, comma 1, della legge regionale pugliese  n.
6/2019 in questione, al dichiarato fine di recepire le previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  gennaio  2017
recante la definizione e l'aggiornamento dei  livelli  essenziali  di
assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti
sanitari che costituiscono livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA)
sociosanitari per la cura delle persone  non  autosufficienti  o  con
disabilita' o con disturbi mentali. 
    Lo stesso prospetto indica anche la  quota  di  compartecipazione
della regione alle spese per tali trattamenti sanitari. 
    La disposizione regionale in esame,  pur  essendo  coerente,  dal
punto di vista dei trattamenti, con quelli previsti dal Capo  IV  del
menzionato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, limita  pero',  al  primo  riquadro  del  prospetto,  i
trattamenti  residenziali   e   semiresidenziali   in   questione   a
particolari categorie di  persone  non  autosufficienti:  «anziani  e
soggetti affetti da demenza». 
    Tale limitazione non trova riscontro nell'art.  30  del  ripetuto
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  riguardante  in
particolare    l'«assistenza    sociosanitaria,    residenziale     e
semiresidenziale alle persone non autosufficienti»,  disposizione  la
quale  fa  genericamente   riferimento   alla   condizione   di   non
autosufficienza  dei  soggetti  assistiti,  senza,  in   particolare,
prevedere alcun vincolo di eta'  o  alcuna  specifica  patologia  per
l'erogazione dei menzionati trattamenti. 
    E'  pertanto  evidente  come  la  normativa  di  cui  alla  legge
regionale   impugnata,   limitando    e    circoscrivendo    l'ambito
dell'intervento assistenziale regionale a favore  -  unicamente -  di
particolari categorie di  persone  non  autosufficienti  («anziani  e
soggetti affetti da demenza»), si ponga in  manifesto  contrasto  con
quanto inderogabilmente disposto  dallo  Stato  nell'esercizio  della
propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art.  117,  comma
2,  lettera  m)  della  Costituzione  e,  quindi,  con  il  parametro
costituzionale ivi enunciato: competenza  di  cui  e'  espressione  e
declinazione il pluricitato decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017. 
    Il comma 2 del medesimo art. 1 della legge regionale dispone  poi
che le «nuove» quote di  compartecipazione  regionale  ai  menzionati
trattamenti, stabilite  dal  comma  1,  laddove  difformi  da  quelle
attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli
accordi contrattuali con le strutture accreditate. 
    Per questo  verso,  la  norma,  oltre  ad  essere  eccessivamente
generica - non individuando un termine certo a partire dal  quale  le
quote di compartecipazione, stabilite a livello  regionale,  dovranno
essere  attuate, -  comporta,  di  fatto,  la  mancata   (temporanea)
applicazione - o,  se  si  preferisce,  il  differimento  dell'inizio
dell'efficacia  -  dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che, nello stabilire le  quote
di compartecipazione del Servizio  sanitario  per  i  trattamenti  in
questione, ne prevede -  invece -  l'entrata  in  vigore  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto stesso. 
    La disposizione  comporta  inoltre  disparita'  e  disomogeneita'
nell'applicazione  delle  quote  di   compartecipazione   a   livello
regionale, atteso che, nella realta',  la  decorrenza  degli  accordi
contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo l'efficacia
di quelli condizionata dalla  data  della  relativa  stipula  con  la
regione. 
    Per le ragioni esposte, i commi 1 e 2  dell'art.  1  della  legge
regionale de qua contrastano dunque con la competenza riservata  allo
Stato dall'art. 117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione  in
materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA. 
    Si precisa, per completezza, che non e' qui contestato il  potere
delle regioni di emanare norme di dettaglio una volta  che  lo  Stato
abbia esercitato la propria  competenza  nella  definizione  dei  LEA
(nella  specie  attuata  mediante  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017); sono  invece  contestati
la violazione ed il  depauperamento  del  contenuto  degli  specifici
livelli minimi delle prestazioni sopraindicati  operati  dalle  norme
regionali impugnate, livelli  che  la  normativa  statale  ha  inteso
garantire in maniera uniforme su tutto  il  territorio  nazionale  e,
altresi', all'interno di  ogni  singola  regione  (in  conformita'  a
quanto  espresso  dalla  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione:  v.
le sentenze numeri 222 del 2013 e 10 del 2010). 
    Cosicche' la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m)  della
Costituzione si risolve altresi', e di riflesso,  nella  lesione  del
diritto alla salute e nell'introduzione di non ammissibili disparita'
di trattamento a livello nazionale e regionale.