Ricorso per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,  via  dei
Portoghesi       n.       12,       fax       06-96514000,        pec
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    nei confronti della Regione Piemonte, in persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 9 aprile 2019, n.
17, recante «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo»,
pubblicata sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2019. 
    La legge della Regione Piemonte n. 17 del 9 aprile 2019,  recante
«Promozione e valorizzazione  dell'invecchiamento  attivo»,  presenta
profili d'illegittimita' costituzionale. 
    1) L'art. 14  della  legge  regionale  in  esame  regolamenta  il
procedimento per l'approvazione del Piano per l'invecchiamento attivo
(PIA), che costituisce il documento programmatico per  l'integrazione
e il coordinamento delle varie politiche e risorse regionali relative
agli interventi e servizi per favorire  l'invecchiamento  attivo.  In
particolare detto art. 14,  al  comma  3,  prevede  che  tra  i  vari
soggetti che la giunta regionale puo' consultare, in via preliminare,
ai fini della predisposizione e della presentazione  di  detto  piano
siano ricompresi - oltre alle organizzazioni sindacali, alle  Aziende
sanitarie, agli enti gestori  dei  servizi  socio  assistenziali,  ai
Centri di  servizio  per  il  volontariato,  agli  uffici  scolastici
regionali e provinciali e alle universita' - «i rappresentanti  delle
associazioni di volontariato». 
    Tale disposizione regionale, contenuta nel comma 3 dell'art.  14,
che limita alle sole associazioni di  volontariato,  nell'ambito  dei
vari dei vari enti che costituiscono il Terzo settore, il ruolo  (sia
pure consultivo) assegnato dalla  norma,  contrasta  con  l'art.  55,
comma 1, del Codice del terzo settore, decreto legislativo n 117  del
2017, che dispone, in attuazione  delle  norme  costituzionali  e  in
particolare dell'art. 118 della Costituzione, che «le amministrazioni
pubbliche... nell'esercizio delle proprie finzioni di  programmazione
e organizzazione  a  livello  territoriale  degli  interventi  e  dei
servizi nei settori di attivita' di cui  all'art.  5,  assicurano  il
coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore  attraverso  forme
di co-programmazione e coprogettazione ...». 
    Non vi e' infatti ragione per cui solo una categoria  degli  enti
che costituiscono il Terzo settore venga coinvolta in quella  che  di
fatto e' la fase preliminare della co-programmazione  del  menzionato
Piano,  ovvero  della  «individuazione,  da  parte   della   pubblica
amministrazione  procedente,  dei  bisogni   da   soddisfare,   degli
interventi a tal fine necessari,  delle  modalita'  di  realizzazione
degli stessi e delle risorse disponibili», come e' previsto dall'art.
55,  comma  2,  Codice  del  terzo  settore.  Infatti,  limitare   la
partecipazione  alla   fase   di   consultazione   preliminare   alla
presentazione del piano per l'invecchiamento, ad una sola e specifica
categoria  di  enti   del   terzo   settore,   appare   riduttivo   e
discriminatorio nei confronti delle altre categorie. 
    Pertanto laddove la normativa nazionale  di  settore  prevede  la
partecipazione di tutti gli enti del terzo settore, senza limitazioni
a determinate categorie, non soltanto alla fase attuativa,  ma  anche
alla  fase  di  co-programmazione,  in  attuazione  dei  principi  di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza  ed  economicita'
dell'amministrazione, la disposizione contenuta nell'art.  14,  comma
3, della legge in oggetto, che consente alle sole  organizzazioni  di
volontariato la partecipazione alla fase finalizzata ad individuare i
bisogni  da  soddisfare  e  gli  interventi   necessari   alla   loro
attuazione,  risulta  priva  di  una  specifica  ragione   logica   o
fondamento   normativo,   e   viola   i   menzionati   principi    di
sussidiarieta', cooperazione di cui all'art.  118  Cost.,  nonche'  i
principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli
2 e 3 della Costituzione. 
    2) l'art. 12, comma 2, lettera c), invade la materia  dell'ordine
pubblico e della sicurezza, riservata alla legislazione statale dall'
all'art. 117, comma 2, lettera h) della  Costituzione,  laddove,  nel
descrivere le «azioni» in cui puo' concretizzarsi  «l'impegno  civico
delle persone anziane», fa  riferimento  a  attivita'  ausiliarie  di
«vigilanza.., presso scuole e mense, musei; biblioteche, mostre, sale
di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri  sociali,  sportivi,
ricreativi e culturali». 
    Nel dettaglio,  tale  previsione,  pur  circoscrivendo  a  luoghi
privati o tutt'al piu' aperti al pubblico  l'espletarsi  dell'impegno
«civico», non specifica adeguatamente in  cosa  consista  l'attivita'
ausiliaria di vigilanza in esame. Infatti, la generica e  non  meglio
precisata  locuzione  contenuta  nel  cennato  art.   12   evoca   lo
svolgimento di attivita' e  prevenzione  e  sicurezza  riservate  per
legge alle Forze di  polizia  e  a  nulla  vale  l'aver  premesso  la
qualificazione «ausiliaria» senza poi descriverne il contenuto.  Cio'
incide, infatti, su compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, suscettibili di interferire con  le  funzioni  di
polizia,  atteso  che  la  vigilanza   menzionata   dovrebbe   essere
circoscritta ad attivita' di ausilio e/o assistenza ai  fruitori  del
servizio, non potendo involgere eventuali  compiti  di  custodia  dei
beni o di sorveglianza sui luoghi. 
    Per i motivi esposti l'art. 14 e l'art. 12, comma 2, della  legge
regionale   in   esame   vengono   impugnati   dinanzi   alla   Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; il presente
ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri  in
data 30 maggio 2019.