TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO Sezione unica civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2018 promossa da: Guna S.p.a., p. IVA 06891420157, con l'avv. Davide Belloni, PEC davide.belloni@milano.pecavvocati.it , opponente; Nei confronti di Vetos S.r.l., p. IVA 00784750481, con l'avv. Anna Petroni, PEC annapetroni@avvocatilucca.it , opposta; Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2019, Pronuncia la seguente ordinanza. Rilevato che Vetos s.r.l. (di seguito «Vetos»), odierna opposta, in data 6 gennaio 2018, ha proposto davanti a questo Tribunale ricorso per ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e ss. codice di procedura civile nei confronti di Guna S.p.a. (di seguito: «Guna») per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di trasporto di merce su strada, che e' stato accolto con il decreto ingiuntivo n. 128/18 del 2 febbraio 2018, per la somma di € 7.423,40, oltre interessi, spese e accessori; Con il ricorso sopra indicato, Vetos aveva allegato di avere eseguito prestazioni di trasporto come vettore su incarico di Transvector 2 s.r.l., che a sua volta era stata incaricata dalla mittente Guna, nei confronti della quale la ricorrente intendeva esercitare l'azione diretta di cui all'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005, secondo cui il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale; Guna ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo allegando (tra l'altro) di avere stipulato in data 1° luglio 2016 un contratto di trasporto con la sola Pharmavector s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data l8 gennaio 2018, e di non avere avuto alcun rapporto con Trans Vector 2 s.r.l. ne' tantomeno con Vetos; A sostegno della predetta opposizione, Guna ha formulato i seguenti motivi: 1) incostituzionalita' dell'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost.; 2) inapplicabilita' alla fattispecie concreta dell'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005, stante il fallimento di Pharmavector s.r.l.; 3) violazione del divieto per il vettore, previsto nel contralto stipulato tra Guna e Pharmavector s.r.l., di utilizzare sub-vettori e applicabilita' dell'art. 6-ter, decreto legislativo n. 286/2005, inserito dalla legge di stabilita' 2015; 4) assenza di prova circa l'effettiva esecuzione del trasporto da parte di Vetos per inidoneita', a tale scopo, delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti, di formazione unilaterale e incompleti; La societa' opposta si e costituita nella presente fase di opposizione, chiedendo il rigetto della stessa; All'udienza dell'8 ottobre 2018 l'opponente ha altresi' eccepito l'incompetenza di questa Tribunale in favore del Tribunale di Milano, quale foro del fallimento di Pharmavector s.r.l.; Rigettata la predetta eccezione d'incompetenza e negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione disposto ex art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 28/2010, questo giudice ha riservato la decisione sull'eccezione d'illegittimita' costituzionale sollevata da Guna, per la quale tale societa' ha insistito all'udienza del 4 marzo 2019; Ritenuto che prima di assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e' necessario esaminare la questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata dall'odierna opponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 87/1953, avente a oggetto l'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005, per violazione dell'art. 77, comma 2 della Costituzione; Piu' esattamente, la questione riguarda l'art. 1-bis, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla legge di conversione n. 127/2010, che ha appunto modificato il decreto legislativo n. 286/2005, introducendo l'art. 7-ter citato; L'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005, recante «Disposizioni in materia di azione diretta», prevede testualmente che «Il vettore di cui all'art. 2, comma I, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.»; La questione d'incostituzionalita' prospettata dall'opponente e' rilevante nel presente giudizio, che non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa; Infatti, la domanda di pagamento del corrispettivo del trasporto proposta da Vetos, quale sub-vettore, nei confronti di Guna, in qualita' di mittente del trasporto, costituisce esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005, non essendo stato dedotto, come causa petendi, un diverso rapporto esistente tra le parti, a titolo contrattuale o extracontrattuale; In particolare, dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria documentale finora espletata, salvo ogni diverse accertamento nel prosieguo del giudizio, e' emerso che Guna avrebbe incaricato del trasporto, come vettore, Pharmavector s.r.l., la quale a sua volta avrebbe dato incarico a Trans Vector 2 s.r.l., che infine avrebbe dato mandato di eseguire il trasporto a Vetos: quest'ultima, affermando di avere esattamente eseguito il trasporto, ha chiesto il pagamento del corrispettivo, Non alla sua diretta contraente, ma alla mittente principale, invocando l'obbligazione legale sopra indicata; La norma in questione e' pertanto astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, ratione materiae e ratione temporis; Le altre eccezioni sollevate da Guna, relative alla pretesa inapplicabilita' dell'art. 7-ter citato nelle ipotesi di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di uno dei vettori incaricati del trasporto (come nel caso di specie e' accaduto a Trans Vector 2 s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 947/17, e a Pharmavector s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 84/18) e alla nullita' del contratto di sub-trasporto concluso dal sub-vettore ex art. 6-ter, comma 3, decreto legislativo n. 286/2005, si fondano entrambe sul presupposto dell'esistenza dell'azione diretta del sub-vettore nei confronti del mittente ai sensi della norma sospettata di illegittimita' costituzionale; La questione di legittimita' costituzionale, inoltre, non e' manifestamente infondata in virtu' dei seguenti rilievi; L'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 e' stato introdotto dalla legge n. 127/2010, di conversione del decreto-legge 103/2010, il quale non conteneva una simile previsione normativa; Il decreto-legge n. 103/2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessita' e urgenza cosi esplicitati nel preambolo: «Considerata la necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita' dalla legge; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo at periodo di picco del traffico estivo; (...)»; Piu' nello specifico, lo stesso decreto-legge, alla dichiarata finalita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto, con un unico articolo, aveva in sintesi previsto che, nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione s.p.a. e in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione s.p.a. e di Siremar s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, si provvedesse alla nomina di un amministratore unico delle suddette societa', al quale sarebbero stati conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; b) la responsabilita' civile e amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui sarebbero rimasti in carica gli amministratori unici sopra indicati, dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sarebbe stata a carico esclusivamente delle societa' interessate, con esclusione della responsabilita' amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e del soggetti comunque titolari di incarichi pubblici; c) nel periodo sopra indicato, sarebbe stata consentita l'erogazione da parte di banche a intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti (ovvero, relativamente ai finanziamenti gia' concessi in virtu' di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata), e i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'art. 111, legge fall.; La legge di conversione del predetto decreto-legge ha modificato il titolo del testo normativo da «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo» a «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti» e ha introdotto una serie di disposizioni che attengono (anche) all'attivita' di autotrasporto di merci per canto di terzi, tra cui l'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 in esame, che prevede l'azione diretta del vettore che ha svolto tin servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato il trasporto: questa disposizione, all'evidenza, a completamente scollegata dai contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo in un arca temporale limitato; La Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 32/2014, che ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013) ha chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge; «Cio' in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, alto stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone "un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario" (sentenza n. 22 del 2012).»; Infatti - spiega la Corte costituzionale - «La legge di conversione - per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relative disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) - segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilita' del decreto-legge. La legge di conversione non puo', quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati e art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di questo determina un vizio della legge di conversione in parte qua.»; Questo non significa - osserva ancora la Consulta - che le Camere non possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare: la pretesa di coerenza tra decreto-legge e legge di conversione vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta, sotto la veste formate di un emendamento, si introduca un disegno di legge che tende a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.; Conclude la Corte che «Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva, la possibilita' che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalita' previste dall'art. 72 Cost. (...)»; La Corte costituzionale ha precisato, anche nella giurisprudenza successiva, che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneita' si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioe' tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (cfr. ex plurimis, sentenze n. 251/2014, n. 145/2015; n. 167/2017); Nel caso in esame, la legge n. 127/2010, di conversione del decreto-legge n. 103/2010, nella parte che dovrebbe trovare applicazione in questo giudizio, con cui ha introdotto l'art. 7-ter nel decreto legislativo n. 286/2005, sembra recare il vizio procedurale sopra descritto, che spetta alla Corte costituzionale sindacare, per contrasto con il principio di omogeneita' che si trae dall'art. 77, comma 2 della Costituzione, nei termini sopra indicati; A superare le ragioni sopra esposte a sostegno della mancanza di un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, a causa della totale estraneita' degli emendamenti introdotti dalla seconda rispetto all'oggetto e allo scopo del primo, non sembra sufficiente la mera riferibilita' di entrambi alla materia del trasporto: infatti, mentre l'oggetto del decreto-legge era circoscritto alle modalita' di completamento della procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione s.p.a., al fine di assicurare la continuita' e la regolarita' del pubblico trasporto marittimo durante il periodo estivo, in adempimento delle obbligazioni assunte con le relative convenzioni, fino al 30 settembre 2010, la legge di conversione ha inserito una norma che, da un lato, attiene all'autotrasporto di merci per conto terzi, dall'altro, ha una portata applicativa generale, pur se limitata a quella tipologia di trasporto, che riguarda i rapporti tra tutti i mittenti e i vettori, introduce una disciplina la cui efficacia e' priva di confini temporali e pone una significativa deroga all'ordinario regime giuridico sostanziale del sub-contratto; La Corte costituzionale, con ordinanza del 6-13 febbraio 2018 n. 37, ha dichiarato la manifesta inammissibilita' di un'analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Grosseto con due ordinanze del 3 giugno 2016, per insufficiente motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo, senza pronunciarsi nel merito della violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. per carenza di omogeneita' tra l'oggetto del decreto-legge e la legge di conversione; Si rende quindi necessaria l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, con sospensione del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953;