Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del  presidente  in  carica,
con  sede  a  Perugia,  corso  Vannucci,  96,  per  la   declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,  lettera  b)
della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 pubblicata  nel
B.U.R. n. 20 del 17 aprile 2019, giusta deliberazione  del  Consiglio
dei ministri assunta nella seduta del giorno 11 giugno 2019. 
    In data 17 aprile 2019, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale  della
Regione Umbria, e' stata pubblicata  la  legge  regionale  11  aprile
2019, n. 2, recante «Disciplina delle cooperative di comunita'». 
    L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge prevede che la  Regione
«disciplina le modalita' di attuazione della co-programmazione, della
co-progettazione e  dell'accreditamento  previste  dall'art.  55  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,
n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e
adotta  appositi  schemi  di  convenzione-tipo  che  disciplinano   i
rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse  amministrazioni
pubbliche operanti nell'ambito regionale». 
    Tale  disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima  perche',
intervenendo, per  le  ragioni  che  si  esporranno,  in  materia  di
ordinamento  civile,  viola  la  competenza   legislativa   esclusiva
riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l)  della  Carta
fondamentale: essa viene pertanto impugnata con il  presente  ricorso
affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia
pronunciato il conseguente annullamento per il seguente 
 
                               Motivo 
 
Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 
    Come s'e' detto in premessa, la legge  della  Regione  Umbria  11
aprile 2019, n. 2, riconoscendone  e  promuovendone  il  ruolo  e  la
funzione, detta la disciplina delle cooperative  di  comunita',  tali
essendo, ai fini della stessa legge ed in assenza  di  una  normativa
statale che le riconosca, quelle societa' cooperative, costituite  ai
sensi del codice civile ed iscritte al relativo albo, che, «anche  al
fine di contrastare  fenomeni  di  spopolamento,  declino  economico,
degrado sociale urbanistico, perseguono  l'interesse  generale  della
comunita' in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini
alla  gestione  di  beni   o   servizi   collettivi,   nonche'   alla
valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o  servizi
di interesse generale», che stabiliscono la propria sede  ed  operano
in uno o piu' comuni della regione e che prevedono, nello  statuto  o
nel   regolamento,   forme   di   coinvolgimento   e   modalita'   di
partecipazione all'assemblea dei soci o di nomina  nel  Consiglio  di
amministrazione  dei  soggetti   appartenenti   alla   comunita'   di
riferimento interessati alle attivita' della cooperativa (art. 2). 
    Secondo l'art. 1 della stessa legge, le cooperative di  comunita'
hanno come obiettivo «la produzione  di  vantaggi  a  favore  di  una
comunita'  territoriale  definita  alla  quale   i   soci   promotori
appartengono o eleggono come  propria  nell'ambito  di  iniziative  a
sostegno  dello  sviluppo   economico,   della   coesione   e   della
solidarieta'  sociale  volte  a  rafforzare  il  sistema   produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le  vocazioni  territoriali  e
delle comunita' locali nonche' a favorire la creazione di offerte  di
lavoro». 
    L'art. 3 della legge  prevede  l'istituzione,  presso  la  Giunta
regionale, di un albo regionale l'iscrizione al quale  condiziona  il
riconoscimento della  cooperativa  quale  cooperativa  di  comunita',
mentre  l'art.  4  contempla   interventi   economici   regionali   -
finanziamenti, contributi e incentivi - a  favore  delle  cooperative
stesse, provvidenze la cui copertura finanziaria e' assicurata  dalla
norma di cui al successivo art. 6. 
    L'art. 5, rubricato «Strumenti e modalita' di raccordo», prevede,
infine, e tra l'altro, che la  Regione,  «riconoscendo  il  rilevante
valore sociale e la finalita' pubblica della cooperazione in generale
e delle cooperative di comunita' in  particolare  ...  disciplina  le
modalita'    di    attuazione    della    co-programmazione,    della
co-progettazione e  dell'accreditamento  previste  dall'art.  55  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,
n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e
adotta  appositi  schemi  di  convenzione-tipo  che  disciplinano   i
rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse  amministrazioni
pubbliche operanti nell'ambito regionale» (comma 1, lettera b)). 
    La norma statale richiamata - l'art. 55 del c.d. Codice del Terzo
settore - stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di  attivita'
di interesse generale di cui all'art. 5 che  precede,  assicurano  il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso  forme
di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. 
    L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge  regionale  n.  2/2019,
prevedendo il coinvolgimento (anche) delle cooperative  di  comunita'
nell'attivita' di programmazione, progettazione e  accreditamento  di
cui all'art. 55 del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
contrasta   con   questa   disposizione   la   quale   limita   detto
coinvolgimento  ai  soli  enti  del  Terzo  settore  tra   i   quali,
pacificamente, non sono ricomprese le cooperative  di  comunita'  (v.
l'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 contenente l'elencazione
tassativa degli enti del Terzo settore). 
    In  altri  termini,  il  coinvolgimento  delle   cooperative   di
comunita' nell'attivita' di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di  attivita'
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 previsto  dalla
norma  regionale   che   si   impugna   comporta,   nella   sostanza,
l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece,
cosi'  come  tassativamente  elencati,  sono   gli   unici   soggetti
legittimati,  secondo  la  normativa  statale   di   riferimento,   a
partecipare attivamente alla programmazione statale degli  interventi
di utilita' sociale. 
    Ampliando  il  novero  dei  soggetti  del  Terzo  settore,  quali
individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato,
la  Regione  Umbria  ha  dunque  ecceduto  dalle  proprie  competenze
invadendo la materia  dell'ordinamento  civile,  riservata  dall'art.
117, comma 2, lettera l) della Costituzione alla potesta' legislativa
esclusiva dello Stato. 
    Ed infatti, come autorevolmente affermato anche da codesta ecc.ma
Corte, «e' innegabile che i soggetti del  Terzo  settore,  in  quanto
soggetti  di  diritto  privato,  per   quanto   attiene   alla   loro
conformazione specifica,  alla  loro  organizzazione  e  alle  regole
essenziali di  correlazione  con  le  autorita'  pubbliche,  ricadono
tipicamente nell'ordinamento civile». L'"ordinamento civile",  com'e'
noto,  comprende   tali   discipline,   allo   scopo   di   garantire
l'uniformita' di trattamento  sull'intero  territorio  nazionale,  in
ossequio al  principio  costituzionale  di  uguaglianza»  (cosi',  la
sentenza n. 185/2018). 
    Per tali ragioni l'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  della  legge
regionale Umbria n. 2/2019 contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera
l) della Costituzione, viene impugnato  e  dovra'  essere  dichiarato
costituzionalmente illegittimo.