Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Marche in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019, concernente le «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa statale» pubblicata nel BUR n. 30 del 18 aprile 2019, giusta delibera del Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 giugno 2019. Con la legge regionale n. 8 del 18 aprile 2019 indicata in epigrafe, che consta di 47 articoli, recante le «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale», la Regione Marche interviene in una pluralita' di settori eterogenei; le disposizioni ivi contenute apportano modifiche alla legislazione vigente per rendere coerenti e attuali alcune normative di settore, ovvero hanno lo scopo di risolvere talune incertezze interpretative e attuative. L'art. 42, rubricato «Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale», riconosce, al comma 1, la possibilita' agli enti del servizio sanitario regionale di «attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere», che saranno attuati mediante «specifici protocolli» (comma 2). La norma eccede dalle competenze regionali e invade la competenza concorrente dello Stato in materia di libere professioni di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e contrasta con le norme statali che costituiscono principi fondamentali in riferimento allo specifico settore delle professioni in ambito sanitario. E', pertanto, avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente Motivo L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, all'art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e all'art. 5, comma 2, della legge 19 febbraio 2006, n. 43, come novellato dall'art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 1.1. L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019 citata dispone testualmente che «1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. 2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli. 3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano ne' possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsto dalla legislazione vigente.». Cosi' disponendo, la norma impugnata istituisce le nuove figure professionali, quelle dell'osteopata e del chiropratico, non previste dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Spetta, pertanto, allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione (sentenze n. 217/2015; n. 178/2014; n. 108/2012; n. 230/2011 e n. 300/2010); in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n. 883 del 2015 e n. 1417 del 2014). Il principio richiamato si configura quale limite di ordine generale, da cui discende l'impossibilita' per il legislatore regionale di dare vita a nuove figure professionali. La previsione di cui all'art. 42 di progetti attuati da specifici protocolli ha, pertanto, effetto anticipatorio rispetto alla descrizione delle funzioni e compiti delle nuove figure professionali che possono essere previsti solo dalla legge statale. 1.2. Il decreto legislativo n. 30/2006 citato, recante «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003 n. 131», dispone, all'art. 1, comma 1, che «il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2013, n. 131, e successive modificazioni; al comma 2, che «le regioni esercitano la potesta' legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II; e, al comma 3, che «la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.». La legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» ha delineato, all'art. 5, una procedura semplificata per l'individuazione - con il coinvolgimento delle regioni - di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», con l'art. 6, in vigore dal 15 febbraio 2018, ha sostituito l'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, citato, prevedendo che «Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo. 4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse». Il successivo art. 7, rubricato «Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico», in vigore dal 15 febbraio 2018, dispone che «1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'art. 6 della presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi». La procedura per l'istituzione di nuove figure professionali in ambito sanitario e' stata di recente modificata, poiche' l'art. 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006 citato, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 citata prevede che «L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.». L'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2018, citata individua le professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico e ne rimette l'istituzione ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006 citato, a un Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che deve definire l'ambito di attivita' e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' degli eventuali percorsi formativi integrativi. Occorre precisare, in fatto, che e' ancora in itinere il confronto con le Associazioni di categoria delle due professioni sanitarie per arrivare alla definizione di uno schema di Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 citata. Inoltre, non e' stato ancora emanato il previsto decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea. Occorre, quindi, sottolineare, che, in tale contesto, l'avvio dei progetti sperimentali di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale Marche n. 8/2019 citata finisce per anticipare l'esito della definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, consentendo, in pendenza delle procedure descritte e tassativamente previste dalla legge statale, la costituzione delle nuove figure professionali, la redazione di «progetti» da attuare mediante «specifici protocolli», in violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 1.3. La norma censurata eccede, quindi, dalla competenza regionale in materia perche' e' rimessa alle regioni solo la disciplina della formazione professionale in quanto questa si riferisca alle figure professionali definite dal legislatore nazionale nell'ambito della legislazione concorrente. La finalita' e l'effetto obiettivo dell'art. 42 impugnato incide, infatti, sulla individuazione dei profili professionali perche' la previsione di progetti e protocolli prescinde dall'individuazione dell'ambito di attivita', delle funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico nonche' dai criteri di valutazione dell'esperienza professionale e di riconoscimento dei titoli equipollenti rimessi ad accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni ad oggi non ancora sottoscritti; ed e', comunque, subordinata all'esito delle procedure di definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico, in violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle professioni. E', infatti, principio costantemente affermato nella giurisprudenza costituzionale che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e' nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 147 del 2018, punto 5. del Considerato in diritto; ex plurimis n. 228 del 2018; n. 217 del 2015; n. 178 del 2014; n. 108 del 2012; n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010). E', altresi', delimitato con chiarezza l'ambito delle competenze dello Stato e delle regioni avendo la Corte costituzionale, in materia, statuito che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013). Questa Corte ha, altresi', delineato gli ambiti propri della materia «professioni» e «formazione professionale» la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni (ex plurimis sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003). In particolare ha precisato che «il nucleo della potesta' statale si colloca nella fase genetica di individuazione della normativa della professione all'esito di essa una particolare attivita' lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva l'albo» (sentenza n. 230 del 2011). Ove pertanto la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attivita' professionale e le modalita' di accesso ad essa, in difetto delle quali ne e' precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). (Sentenza n. 228/2018 citata, punti 3. e 3.1. del Considerato in diritto).