UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE Il giudice di pace letti gli atti della causa iscritta al n. 810/18 R. G., avente ad oggetto opposizione avverso ingiunzione di pagamento n. 390844, con cui Areariscossioni S.r.l., con sede in Mondovi' (CN), incaricata dal Comune di Rocca Imperiale della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 266/2005, intimava all'istante, Quintino Antonio, da Cropani (CZ), il pagamento della complessiva somma di € 584,00, a titolo di mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria riferita al verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 3201P, emesso il 27 agosto 2015, notificato il 29 settembre 2015; A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2018; Ritenuto di dover delibare la preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, sollevata dalla costituita convenuta Areariscossioni S.r.l.; Ritenuto, a tal riguardo, che, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione civile - sezione VI - 3, 18 luglio 2013, n. 1761, l'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (contenente, in combinato con l'art. 32, comma 2, decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice territorialmente competente), costituisca una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e prevalga sulle norme generali in materia di competenza per territorio, e che, inoltre, il «luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento» coincida con la sede legale del concessionario, ovvero col luogo dove ha sede l'articolazione territoriale di questo, che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (cfr., in tal senso, Cassazione civile - sezione VI, ordinanza n. 23110/2017); Ritenuto, purtuttavia, di dover delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011, sollevata, in riferimento al parametro costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, dall'istante, Quintino Antonio, nella parte in cui dispone che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, «e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto»; Ritenuto, conformemente a quanto gia' rilevato dal Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 febbraio 2018, di promovimento della questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione del decreto legislativo cit. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale «Corte costituzionale» - n. 26 del 27 giugno 2018), che «...come nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, nella disciplina in esame il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione", suscettibile "di integrare la violazione del citato parametro costituzionale"», atteso che, mentre «l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate patrimoniali con la conseguenza che lo spostamento richiesto al cittadino che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione" o comunque a "rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale"» (cfr.. in tal senso, Tribunale di Genova cit.); Ritenuto, per quanto sopra osservato, ancorche' per relationem, che non appaia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con riferimento all'art. 24 della Costituzione nei confronti della norma oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede (nella concreta fattispecie, Mondovi', Provincia di Cuneo, Regione Piemonte) appartenga ad un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente (nella concreta fattispecie, Rocca Imperiale, Provincia di Cosenza, Regione Calabria);