Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  con  il  patrocinio   ex   lege,
dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  (C.F.  80224030587,  per  il
ricevimento    degli    atti    -    fax    06-96514000    e     pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,
alla via dei  Portoghesi  n.  12  -  domicilia  nei  confronti  della
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro  tempore,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  n.
5 pubblicata nel B.U.R. n. 31, del 6 agosto  2019  (assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma di  Trento,  per  gli
esercizi finanziaria 2019-2021), articoli 7, comma 5, lettera b), 11,
24, 46, comma 12. 
    La Provincia autonoma di Trento, con la legge  sopra  epigrafata,
relativamente alle norme teste'  citate  ha  ecceduto  dalla  propria
competenza, come si  intende  dimostrare  con  la  illustrazione  dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
  1) Art. 7, comma 5, lettera b) 
    Detta norma modifica l'art. 21 della legge  sul  personale  della
provincia 1997, prevedendo che «In alternativa al reclutamento  della
dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore
al 20 per cento del numero complessivo degli  incarichi  dirigenziali
possono essere assunti dirigenti con contratto a  tempo  determinato,
tra persone in  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  ai
concorsi per l'accesso della  dirigenza  di  ruolo  della  provincia,
secondo quanto previsto dall'art. 28». 
    La citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 19,  comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui gli incarichi
a soggetti  esterni  alla  pubblica  amministrazione  possono  essere
conferiti «entro il limite del 10 per cento della dotazione  organica
dei dirigenti  appartenenti  alla  prima  fascia  dei  ruoli  di  cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della  dotazione  organica  di  quelli
appartenenti alla seconda fascia, a  tempo  determinato  ai  soggetti
indicati dal presente comma». 
    Sul  punto  si  richiama  l'orientamento  espresso  dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 324  del  2010,  secondo  cui:  «Si
tratta di una normativa riconducibile alla  materia  dell'ordinamento
civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Costituzione,
poiche' il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni,
disciplinato  dalla  normativa  citata,  si  realizza   mediante   la
stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro   di   diritto   privato.
Conseguentemente,  la  disciplina  della  fase  costitutiva  di  tale
contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della
conclusione di quel  negozio  giuridico,  appartengono  alla  materia
dell'ordinamento civile». 
    La  costante  giurisprudenza  della   Corte   costituzionale   ha
affermato che nella materia «dell'ordinamento civile», di  competenza
esclusiva,   il   legislatore   nazionale,   fissa    principi    che
«costituiscono   tipici   limiti   di   diritto   privato,    fondati
sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di
garantire  l'uniformita'  nel  territorio  nazionale   delle   regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati,  che
si impongono anche alle regioni a  statuto  speciale»  (ex  plurimis,
sentenze n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del  2014,  n.  151
del 2010 e n. 189 del 2007). 
    Per quanto precede con la  disposizione  in  esame  la  provincia
autonoma ha ecceduto dalle proprie  competenze,  sicche'  si  confida
nella dichiarazione di incostituzionalita'. 
  2) Art. 11 
    Parimenti l'art. 11 e' illegittimo per violazione dell'art.  117,
comma  2,  lettera  1)  Costituzione  che  riserva  alla   competenza
legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    La  disciplina  dei  giornalisti  operanti  presso  la  provincia
afferendo  a  rapporti  di  lavoro  contrattualizzati,  viene  quindi
regolata nell'ambito dei contratti collettivi disciplinati  ai  sensi
degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001,
senza  alcun  rinvio  a  contratti  collettivi  della  categoria  dei
giornalisti,  e  quindi  nell'ambito  del  CCNL   del   comparto   di
contrattazione collettiva. Deve quindi rilevarsi che il  citato  art.
11 della legge  provinciale,  nel  prevedere  che  la  contrattazione
collettiva  del  comparto  debba  avere  riguardo  ai  contratti   di
riferimento di categoria, nella sua formulazione viola  gli  articoli
40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001  ed  eccede  le
previsioni del legislatore nazionale di  cui  all'art.  9,  comma  5,
della  legge  n.   150   del   7   giugno   2000   «Uffici   stampa».
Conseguentemente ricorrono i  presupposti  per  la  dichiarazione  di
incostituzionalita' della norma. 
  3) Art. 24 
    L'art. 24 modifica l'art. 19 della legge provinciale n.  15/2018,
eliminando nella procedura del concorso straordinario per l'accesso a
posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il  personale
insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali,  l'esame-colloquio
quale prova concorsuale e lasciando alla sola valutazione dei  titoli
l'individuazione dei vincitori del concorso stesso. 
    Al   riguardo,    la    disposizione    presenta    profili    di
incostituzionalita'  in  quanto,  con  la  modifica  apportata   alla
procedura concorsuale, vengono disattesi i criteri costituzionali  di
selettivita' caratteristici dei concorsi pubblici ex  art.  97  della
Costituzione per individuare i vincitori delle procedure  concorsuali
pubbliche che consentono l'accesso agli impieghi caratterizzati dalla
presenza di una prova scritta ed una prova orale. 
    E'   infatti   principio   consolidato    nella    giurisprudenza
costituzionale  che  il  reclutamento   del   personale   in   ambito
pubblicistico debba sempre avvenire mediante lo  svolgimento  di  una
procedura concorsuale e con una prova  pubblica  di  selezione  degli
aspiranti. 
  4) Art. 46, comma 12 
    L'art.  46,  comma  12  introduce,  all'art.   56   della   legge
provinciale 23 luglio 2010, n. 16, il  comma  6-quinquies.  Il  comma
menzionato prevede che l'Azienda provinciale per i servizi  sanitari,
per garantire la  costante  erogazione  dei  servizi  sanitari  e  il
rispetto dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  fronteggiare  la
situazione emergenziale di carenza di medici  specialisti  in  alcune
discipline, possa affidare incarichi individuali,  con  contratto  di
lavoro autonomo, per lo svolgimento di attivita' sanitarie,  anche  a
carattere  ordinario,  purche'  sia  previamente  accertata  la   non
disponibilita'  di  professionisti  individuati  con   gli   ordinari
strumenti di acquisizione del personale, o  di  medici  specializzati
con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'art. 4  della
legge provinciale n. 4/1991. 
    Tuttavia il  suddetto  comma  non  e'  coerente  con  le  vigenti
disposizioni dettate dagli articoli 36 e 7 del decreto legislativo n.
165/2001, che  forniscono  coordinate  e  vincoli  per  le  pubbliche
amministrazioni  che  intendono  avvalersi  di  contratti  di  lavoro
flessibili. 
    Infatti, l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n.  165/2001
dispone che il fabbisogno ordinario di personale, anche medico,  deve
essere coperto mediante assunzioni a tempo indeterminato. Il  ricorso
a tipologie di  lavoro  flessibile,  come  specificato  dal  comma  2
dell'art. 36 menzionato (nella forma del contratto di lavoro a  tempo
determinato o delle collaborazioni anche di natura professionale)  e'
consentito a fronte di situazioni  temporanee  (attivita'  di  durata
limitata non rientranti nel fabbisogno ordinario) o  eccezionali,  ad
esempio esigenze di carattere sostitutivo in situazione di  emergenza
nelle more dello svolgimento di procedure concorsuali.  Pertanto,  il
ricorso a tale tipologia di contratto di  lavoro  flessibile  per  un
fabbisogno ordinario potrebbe essere consentito solo sul  presupposto
di esigenze eccezionali e transitorie e non per una  durata  annuale,
con possibilita' di rinnovo. 
    Si richiamano, inoltre, il comma 5-bis e il  successivo  comma  6
del citato art. 7 del  decreto  legislativo  n.  165/2001.  Il  primo
dispone «il  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  di  stipulare
contratti di collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di
lavoro esclusivamente personali continuative e le  cui  modalita'  di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale»
mentre il comma 6 delinea  la  possibilita'  per  le  amministrazioni
pubbliche  di  conferire  esclusivamente  incarichi  individuali  con
contratto di lavoro autonomo in presenza di specifici presupposti  di
legittimita'. 
    Tali principi sono espressamente riconfermati nella circolare  n.
6 del  2014  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione recante «Interpretazione e applicazione dell'art.  5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dall'art.
6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  e  nella  nota  prot.  DFP
0037697  P-4.17.1.7.5  del  7  giugno  2019  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ove  e'  stato   chiarito,   in   relazione   al
conferimento  di  incarichi  libero  professionali  anche  a   medici
specialisti   in   quiescenza,   che   esistono   delle    condizioni
ordinamentali di carattere generale in materia di ricorso a tipologie
di lavoro flessibile, nonche' specifiche per  il  conferimento  degli
incarichi a soggetti esterni  alla  pubblica  amministrazione,  siano
essi in quiescenza o meno. 
    Si osserva, infine, che dal  tenore  della  disposizione  non  si
evince se  il  reclutamento  del  personale  estraneo  alla  pubblica
amministrazione  avvenga  nel  rispetto  delle  percentuali  previste
dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  gia'
richiamate con riferimento all'art. 7 della legge provinciale, le cui
argomentazioni devono  ritenersi  estese  alla  norma  in  esame.  Le
percentuali di cui all'art. 19, comma 6, infatti,  potrebbero  essere
violate dall'applicazione dell'art. 46, comma 12, in mancanza  di  un
rinvio espresso alle stesse da parte della provincia. 
    Pertanto, il comma  in  esame,  ponendosi  in  contrasto  con  le
vigenti disposizioni statali (decreto legislativo  n.  165/2001)  che
costituiscono  principi  fondamentali  per  il  coordinamento   della
finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
in materia di coordinamento della finanza pubblica e  secondo  comma,
lettera  l)  dello  stesso  articolo,  che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti  di
diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
    Si rileva, parimenti, una  violazione  dell'art.  117,  comma  3,
Costituzione per contrasto con  i  principi  fondamentali  posti  dal
legislatore statale nella materia  concorrente  della  «tutela  della
salute»  (ex  multiis,  Corte  costituzionale,  n.  422/2006   e   n.
295/2009), tra i quali devono annoverarsi quei principi  dettati  con
riferimento alle modalita' e ai  requisiti  di  accesso  al  Servizio
sanitario  nazionale  che  si  collocano  in   una   prospettiva   di
miglioramento del «rendimento» del servizio  offerto  e,  dunque,  di
garanzia, oltreche' del buon  andamento  dell'amministrazione,  anche
della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata  (in  tal  senso,
Corte costituzionale, sentenza n. 181/2006). 
    La  legge  provinciale   eccede   oltretutto   dalle   competenze
attribuite alla provincia dallo statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972).