Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.
97163520584), in persona del Presidente p.t. ex lege rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587),
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  fax
06-96514000 pec ags.rm.@mailcert.avvocaturastato.it Ricorrente; 
    Nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
pro tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge regionale n. 34 del 4 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n.
110 del 4 ottobre 2019, Resistente; 
    Recante «Provvedimenti urgenti  per  garantire  l'erogazione  dei
servizi sanitari in ambito regionale». 
    La legge della Regione Calabria del 4 ottobre 2019 n. 34, recante
«Provvedimenti  urgenti  per  garantire  l'erogazione   dei   servizi
sanitari in  ambito  regionale»,  presenta  profili  d'illegittimita'
costituzionale. 
    La legge regionale in esame, che disciplina i rapporti di  lavoro
del personale delle  aziende  sanitarie  regionali,  si  compone  dei
seguenti   quattro   articoli,   che    presentano    vari    aspetti
d'illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1 prevede che «Al fine di garantire il diritto alla salute
e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i  contratti
a tempo determinato o flessibile del personale  che  presta  servizio
presso le aziende sanitarie e  ospedaliere  della  Regione  Calabria,
compresi  i  rapporti  di  lavoro  cessati  nell'ultimo  periodo,  e'
disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019.» 
    L'art. 2 prevede che «Entro il 31 dicembre 2019, sulla  base  dei
fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e  ospedaliera,
gli  organi  competenti  provvedono  a  concludere  le  procedure  di
assunzione di personale a tempo indeterminato,  nonche'  a  procedere
allo scorrimento delle graduatorie in corso di validita' fino al loro
esaurimento». 
    L'art. 3  prevede  che  «Sulla  base  dei  propri  fabbisogni  di
personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera e' autorizzata  a
concludere le procedure di internalizzazione secondo le  norme  ed  i
criteri contenuti nel Protocollo di'  cui  alla  deliberazione  della
giunta regionale della Calabria n.  196  del  3  marzo  2008  recante
"Approvazione  protocollo  d'intesa  per   la   stabilizzazione   del
personale  precario  del  Comparto   e   direttiva   alle   Aziende",
relativamente al personale gia' riqualificato quale  operatore  socio
sanitario in virtu'  del  medesimo  Protocollo,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia». 
    L'art. 4 prevede che «Dall'attuazione della  presente  legge  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale». 
    1. Si rappresenta, in via preliminare, che la Regione Calabria il
17 dicembre 2009 ha firmato l'Accordo per il  Piano  di  rientro  dal
disavanzo del settore sanitario e, con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 30 luglio 2010, la regione  e'  stata  commissariata  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  159/2007  in
attuazione dell'art. 120, comma 2, della  Costituzione  (in  tema  di
commissariamento della Regione Calabria si richiama  la  sentenza  n.
200/2019 di codesta Corte costituzionale). 
    Con delibera del Consiglio dei ministri del  19  luglio  2019  il
gen.  Saverio  Cotticelli  e'  stato  riconfermato  nell'incarico  di
Commissario ad acta per 'attuazione del vigente Piano di rientro  dai
disavanzi del SSR calabrese, con l'incarico prioritario di proseguire
nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonche'  di  tutti
gli  interventi  necessari  a  garantire,  in  maniera  uniforme  sul
territorio  regionale,  l'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,  sicurezza  e
qualita', nei termini indicati dai Tavoli tecnici  di  verifica,  ivi
compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi 2019-2021,
laddove richiesti dai  predetti  Tavoli  tecnici,  nell'ambito  della
cornice normativa vigente, con particolare riferimento ad  un  elenco
di azioni ed interventi prioritari tra cui la razionalizzazione e  il
contenimento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo
fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia. 
    Cio' rilevato sul piano generale, si evidenzia che e' prerogativa
del Commissario ad  acta,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  la
definizione degli interventi relativi al personale. Infatti il  punto
8 della lettera b) della delibera del Consiglio dei  ministri  del  7
dicembre  2018,  di  nomina  dell'attuale  struttura   commissariale,
assegna al solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente  della
regione, il compito  di  razionalizzare  e  contenere  la  spesa  del
personale in coerenza  con  l'effettivo  fabbisogno  in  applicazione
della normativa vigente in materia. Pertanto le previsioni di cui  ai
citati articoli 1, 2 e  3  della  legge  regionale  in  oggetto,  che
disciplinano i rapporti di lavoro del personale sanitario  regionale,
violano l'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 
    La Corte costituzionale ha infatti costantemente  affermato  che,
ai sensi dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, il  divieto
di interferenza con  le  funzioni  commissariali  si  traduce  in  un
«effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli
impegni assunti ai fini  del  risanamento  economico-finanziario  del
disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa
intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali
e, dunque, indirettamente  ostacolare  l'unitarieta'  dell'intervento
(sentenza n. 266 dei 2016)» (cfr. Corte Costituzionale,  sentenza  n.
106/2017). 
    Si fa presente, inoltre, che nel corso della riunione di verifica
del Piano di rientro del  10  agosto  2019,  oltre  a  confermare  la
presenza di un disavanzo non coperto  sull'anno  2018,  i  Tavoli  di
monitoraggio hanno  richiamato  l'attenzione  sulla  circostanza  che
anche sull'anno 2019 si sta  prospettando  una  grave  situazione  di
disavanzo privo di copertura. Cio' posto, le disposizioni di cui alla
legge regionale in oggetto, ivi compreso l'art. 4, recante  la  norma
finanziaria, sono  in  realta'  prive  di  copertura,  e  si  pongono
pertanto in contrasto con l'art. 81 della Costituzione ai  sensi  del
quale «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve  provvedere
ai mezzi per farvi fronte.». 
    2. In subordine, e nel merito, l'art. 1 della legge regionale  in
esame, che opera un rinnovo ex lege, fino al 31  dicembre  2019,  dei
contratti a tempo determinato e flessibili del personale  che  presta
servizio presso le aziende sanitarie  e  ospedaliere  della  regione,
contrasta con la legislazione statale  di  riferimento  e  invade  la
materia dell'ordinamento civile riservata alla  legislazione  statale
dall'art. 117, secondo comma, lettera 1) della Costituzione. 
    Tale disposizione -  nel  prevedere  una  proroga  generalizzata,
peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata  dei  «rapporti
di lavoro cessati nell'ultimo periodo», senza richiamare i  necessari
presupposti di temporaneita' ed  eccezionalita',  da  dimostrare  nel
caso concreto - si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce  norma
riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. 
    Infatti, considerato che l'ordinamento statale, con le  norme  di
cui al Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015 e  con  l'art.
36 del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  stabilisce  limiti
puntuali  alla  possibilita'  di  rinnovare  i  contratti   a   tempo
determinato - ferme restando le deroghe  previste  per  il  personale
sanitario di cui  all'art.  29,  comma  2,  lettera  c,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015 - e, pertanto, la previsione ope legis  di
un rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro si  pone  in
contrasto con le disposizioni statali sopra citate. 
    3. Sono inoltre censurabili sia l'art. 2, che prevede che,  entro
il 31 dicembre 2019, ciascuna Azienda  sanitaria  e  ospedaliera  sia
autorizzata a concludere le procedure  di  assunzione  gia'  avviate,
procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di  validita',
sia l'art. 3, che autorizza ciascuna Azienda sanitaria e  ospedaliera
a concludere le procedure di internalizzazione  nel  generico  e  non
circostanziato rispetto della normativa vigente in materia. 
    Tali disposizioni,  laddove  non  richiamano  il  rispetto  delle
facolta' assunzionali legittimamente esercitabili e  non  individuano
la relativa copertura finanziaria, si pongono  in  contrasto  con  la
normativa statale che regola la  materia,  determinando  una  lesione
dell'art. 81 della Costituzione - tenuto conto della non esaustivita'
della clausola di invarianza di cui all'art. 4 della legge  regionale
in parola - e dell'art. 117, terzo comma  della  Costituzione  -  che
reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 
    Per i motivi esposti gli articoli 1, 2, 3,  4,  nonche'  l'intera
legge  regionale,  in  considerazione  del  suo  carattere  normativa
omogeneo e  della  mancanza  di  copertura  finanziaria  che  inficia
l'intera legge viene impugnata dinanzi alla Corte  costituzionale  ai
sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,  come  da  delibera   del
Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019.