TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore dott.ssa Lucia Delfino, a scioglimento della riserva assunta in data 9.10.2019, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1404/2019 del Registro Generale Contenzioso proposto da R D , nato a il , con il patrocinio dell'avv. Mauro Ruga dal quale e' rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; ricorrente; Contro Ministero dell'Interno (CF 80014130928), in persona del Ministro in carica e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (CF 80009220809), in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria; resistente; 1. Con ricorso rubricato "in opposizione avverso decreto prefettizio ... con richiesta di sospensiva cautelare" e "contestuale questione di legittimita' costituzionale", il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca della patente di guida emesso in data 28.11.2018, notificato il 29.3.2019, adottato in ragione della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 4, giusta provvedimento n. 89/17 M.P., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13.12.2017. A sostegno del ricorso - che non puo' che qualificarsi come introduttivo, ex art. 702 bis c.p.c., di un rito sommario di cognizione non vedendosi in tema di sanzioni amministrative - ha dedotto che: a) il provvedimento e' illegittimo perche' lesivo del diritto al lavoro del deducente, assunto come autista presso la ditta , non potendo piu' utilizzare l'autovettura per raggiungere il posto di lavoro e, soprattutto, non potendo svolgere la sua mansione di conduttore degli autocarri della ditta medesima, oltre che in contrasto con la finalita' rieducativa della pena e della misura della liberta' vigilata; b) la sottoposizione a misura di prevenzione non sarebbe definitiva stante la pendenza dell'appello proposto e neppure il decreto del Tribunale gli sarebbe mai stato notificato; c) con l'ordinanza n. 726/19, depositata in data 15.04.2019 (dunque, successiva all'adozione del decreto prefettizio), il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato cessato lo stato di pericolosita' sociale ed escluso l'applicazione della diversa misura di sicurezza della liberta' vigilata, prevista dalla sentenza di condanna ad una pena gia' scontata. Costituitosi in giudizio, il Ministero ha eccepito l' infondatezza delle violazioni costituzionali denunciate dal ricorrente anche in considerazione della concedibilita' di una nuova patente, decorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca e, nel merito, ha sostenuto la natura di atto amministrativo vincolato della revoca della patente nei confronti di quei soggetti che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 120 c.d.s. 2. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione del decreto prefettizio di revoca della patente di cui sopra, emesso in ragione ed in seguito al decreto del Tribunale di Reggio Calabria di sottoposizione dell'istante alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Il Prefetto ha fatto, dunque, applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 120 del codice della strada, comma 1: «Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti... Omissis... 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.». 3. Com'e' noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018, si e' pronunciata su altra fattispecie ricompresa nella norma citata, ravvisando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Occorre, quindi, interrogarsi se la pronuncia richiamata possa applicarsi, in via estensiva o per mezzo di un'interpretazione costituzionalmente orientata, alle fattispecie relative alle misure di sicurezza o di prevenzione, per come, invero, sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito. Ad esempio, di recente, il TAR per la Lombardia (Sezione Prima) con la decisione pubblicata il 05/08/2019 (n. 01852/2019 REG.PROV.COLL), ha affermato che "Le argomentazioni della Corte Costituzionale, anche se riferite al caso specifico della condanna per reati in materia di stupefacenti, sono infatti di portata generale, potendo essere estese, nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ad ogni ipotesi in cui la revoca della patente sia correlata all'avvenuta applicazione di una misura restrittiva, che sottenda valutazioni discrezionali. In particolare, i principi posti dalla Corte risultano riferibili alla revoca conseguente all'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.d.s., poiche' queste ultime implicano l'esercizio di un potere discrezionale, sia con riferimento ai presupposti, sia in relazione all'individuazione della misura concretamente applicabile, secondo la disciplina posta dal D.Lgs n. 159/2011, ed in passato, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423". Pur condividendo e richiamando gli argomenti esposti a sostegno della lettura costituzionalmente orientata, reputa il Tribunale adito che, a tale esito, non possa pervenirsi in via interpretativa poiche' la sentenza n. 22/2018 ha esplicitamente interessato, soltanto, l'ipotesi di revoca del titolo di guida a seguito di condanna per reati in materia di stupefacenti (come pare ribadire la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 80/2019) e approfondendo, in particolare, il profilo di irragionevolezza della disposizione in esame rispetto alla discrezionalita' della parallela misura del "ritiro" della patente ex art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Nel solco dell'esclusione di un'interpretazione estensiva della pronuncia d'incostituzionalita', si muove anche il Tribunale di Lecco, con l'ordinanza n. 105 del 28 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 10-7-2019, con la quale ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' della norma sopra citata, nella parte in cui introduce un automatismo di revoca della patente da parte dell'Autorita' amministrativa in caso di sopravvenuta applicazione di una misura di sicurezza (la cui Camera di Consiglio risulta, dal sito istituzionale, gia' fissata in data 15 gennaio 2020). Analoga questione di costituzionalita' e' stata anche sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Marche, sez. I, n. 519 del 24 luglio 2018 (reg. ordinanza n. 163 del 2018 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2018 n. 46), per ragioni di diritto condivise e che sono da intendersi qui integralmente richiamate. Tuttavia, stante la incerta applicabilita' dell'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 c.p.c. con riferimento alle pendenti "controversie" di legittimita' costituzionale, e' necessario ed opportuno vagliare l'incidente di costituzionalita' ai sensi dell'art. 23 della legge 3 novembre 1953, n. 87, pur evidenziando la pendenza di accomunabili casi. 5. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, palesemente rilevante nel presente giudizio stante il richiamo nel decreto prefettizio alla natura vincolata del contenuto del provvedimento (tanto da escludere l'obbligo di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990), pare sufficiente aggiungere che, alla luce delle stesse considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale, nell'ambito del medesimo comma 2 dell'art. 120 c.d.s., e' irragionevole ipotizzare la contemporanea presenza di un potere discrezionale di revoca, a fronte di condanne in materia di stupefacenti e di un potere vincolato, a fronte dell'applicazione di misure di prevenzione. Tanto le condanne indicate, quanto le misure in questione, sottendono apprezzamenti discrezionali dell'autorita' competente; sicche' sarebbe priva di giustificazione una loro ipotetica diversa incidenza sul potere di revoca, in un caso divenuto discrezionale e, nell'altro, vincolato. Con riferimento alle misure di prevenzione l'esistenza di un meccanismo automatico di revoca della patente appare irragionevole poiche' viene collegato - sempre e comunque - il medesimo effetto ad una varieta' di fattispecie non omogenee tra loro, che presuppongono differenti valutazioni di pericolosita' del soggetto. L' art. 6 del D.Lgs n. 159/2011 prevede, proprio in relazione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che essa "puo' essere applicata" alle persone indicate nell'art. 4, ma solo "quando siano pericolose per la sicurezza pubblica e cio' implica valutazioni di carattere discrezionale (e, in quanto tali, motivate). L'autorita' giurisdizionale stabilisce, inoltre, le prescrizioni a cui l'interessato deve attenersi per tutto il periodo di efficacia della misura. L'automatismo previsto dall'art. 120, in raffronto alla discrezionalita' prevista per coloro che hanno subito una condanna per reati in materia di stupefacenti, pare porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione. 6. Ulteriore, e per certi versi piu' evidente, profilo di irragionevolezza della disposizione in esame - rilevante nel presente caso - e', poi, ravvisabile nel permanere, fino alla scadenza dei tre anni ex comma 3 dell'art. 120, della "revoca" ammininistrativa allorquando sopravviene un provvedimento giurisdizionale (nel presente caso dell'Ufficio di Sorveglianza che non ha applicato la misura di sicurezza della Liberta' Vigilata) dichiarativo della cessazione della pericolosita' sociale. Vale ancora rilevare che mentre la durata complessiva delle misure di prevenzione o di sicurezza e' variabile in relazione alla pericolosita' sociale del destinatario, la revoca della patente di guida ha una durata predeterminata, desumibile dal comma 3 dell'art. 120 CDS che finisce per prescindere - una volta revocato il titolo abilitativo alla guida secondo l'automatismo gia' descritto - da ogni valutazione sulla pericolosita' sociale del destinatario. Non pare equivocabile, difatti, che con l'espressione di cui al comma 3 dell'art. 120, il legislatore abbia inteso significare che il destinatario del provvedimento di revoca puo' riottenere la patente solo dopo che siano «trascorsi almeno tre anni» dalla cessazione del relativo status (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 1712/2016). Una tale lettura si' basa sul testo del comma 1 (per il quale per tutta la durata della misura il sottoposto alla misura di prevenzione o sicurezza non puo' avere la patente di guida) e del comma 3 (che, altrimenti, rimarrebbe privo di significato nel caso di emanazione di una misura di prevenzione o di sicurezza avente durata inferiore e/o successivamente revocata). La mancata previsione del potere/dovere in capo all'autorita' prefettizia di riesaminare o rivalutare il provvedimento adottato - cosi' trasformandolo in sanzione amministrativa - a fronte di una valutazione giurisdizionale del venir meno della pericolosita' sociale, appare irragionevole e sproporzionata, in violazione degli artt. 3 e 27 (nei quali restano assorbite le altre formulate censure del ricorrente) della Carta Costituzionale. Per le ragioni che precedono deve sollevarsi l'incidente di costituzionalita' nei termini di cui in dispositivo. 7. Non essendo consentito al giudice di merito estendere gli effetti di una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 22 del 2018) a fattispecie analoghe e rimanendo la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione di misure di prevenzione, espressione di attivita' vincolata (cfr. Cassazione sezioni unite 14 maggio 2014, n. 10406/14, TAR Lazio, Roma, I-ter, 17 gennaio 2018, n. 548, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario), e' precluso l'esame delle argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza cautelare svolta in seno al giudizio di merito, in disparte rimanendo ed a prescindere dalla sua rituale proposizione. Allo stato e nelle more della decisione dei riferiti incidenti di costituzionalita', difatti, non puo' dirsi sussistere il c.d. fumus della pretesa azionata sul solo presupposto della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale della disciplina applicabile alla controversia (sull'argomento, cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 13415 del 12/12/1991), dovendo restare il sindacato di costituzionalita' attributo al giudice delle leggi anche quando e' finalizzato alla tutela incidentale e di urgenza.