Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) ags m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Contro La Regione Liguria, (C.F. 00849050109) in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 4, comma 1 della legge della Regione Liguria del 24 dicembre 2019, n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 31 dicembre 2019, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolarz).», per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie «governo del territorio» «protezione civile», attesa la violazione di norme di principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 1) La legge regionale che reca le «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)», appare censurabile con riferimento alla norma contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera b) che, per i motivi di seguito specificati, viola dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio». In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), nel sostituire il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 29 del 1983, prevede che: - «2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalita' fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettera c).». L'art. 5-bis della LR n. 29/83 prevede quanto segue: «Ferme restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonche' il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento piu' efficace delle funzioni in materia sismica delegate ai sensi dell'art. 8 della presente legge individua: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita', nonche' quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonche' gli elaborati progettuali a corredo; c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformita' e l'omogeneita' sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge». Si deve infine rilevare che l'allegato I menzionato nell'art. 7-bis citato, risulterebbe essere stato abrogato dall'art. 13, comma 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29. In via preliminare, a livello generale, occorre ricordare che, con l'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportate rilevanti modificazioni agli articoli 59, 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed e' stato, altresi', inserito, nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo art. 94-bis, da ultimo modificato dall'art. 9-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Siffatta disposizione, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del predetto trattato sull'Unione europea e che «Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono» soltanto «confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).». Lo stesso comma 2 dell'art. 94-bis del Trattato sull'Unione europea demanda alle Regioni l'adozione di specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida a seguito della loro emanazione. In proposito, si deve rilevare che, a seguito della trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del testo delle predette linee guida, e' in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la relativa istruttoria, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata. Pertanto, interventi normativi regionali che modifichino la disciplina regionale nella materia de qua, prima dell'adozione delle richiamate linee guida, possono generare sovrapposizioni della stessa normativa regionale a quella statale, causando ambiguita' e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto. Occorre in proposito rammentare il consolidato orientamento interpretativo seguito da codesta Corte costituzionale, sia in tema di distorsioni applicative di disposizioni legislative (ex plurimis, sentenza n. 107 del 2017 e n. 89 del 2019), sia con riferimento alla circostanza che le disposizioni contenute nel Capo IV del testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che dispongono determinati adempimenti procedurali per le zone sismiche costituiscono principio fondamentale quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti a fronte del rischio sismico (Corte costituzionale n. 232 del 2017; n. 60 del 2017, n. 300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254 del 2010; n. 248 del 2009; n. 182 del 2006). Tanto premesso, con specifico riferimento all'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale in esame, si rilevano profili di criticita', per due ordini di motivi. Sotto un primo aspetto, la disposizione si riferisce ai casi di deposito di progetti. Nell'ambito della legge regionale n. 29 del 1983, il deposito dei progetti e' disciplinato dall'art. 6 che tuttavia riguarda tipologie di lavori che non corrispondono a quelle indicate all'art. 94-bis comma I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In proposito, si segnala che: come gia' precisato, l'art. 94-bis del TUE, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali (sole) non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; ai sensi del comma 5, dell'art. 93 dello stesso Trattato sull'Unione europea «Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65». Pertanto, in base alle disposizioni di principio contenute nel TUE, per tutti gli interventi quali le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuati nelle zone sismiche, nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dal comma 2 dell'art. 94-bis (che dovranno individuare, dal punto di vista strutturale, gli interventi di cui al comma I che possono considerarsi rilevanti, o di minore rilevanza od ancora privi di rilevanza per la pubblica incolumita', nonche' le varianti di carattere non sostanziale per le quali soltanto non occorre il preavviso di cui all'art. 93) , occorre effettuare la denuncia ex art. 93 del Trattato sull'Unione europea (preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 del medesimo articolo), valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65. La norma regionale, come da ultimo emendata contiene quindi un riferimento a categorie d'interventi che potrebbero essere del tutto superate dall'imminente entrata in vigore delle nuove linee guida ministeriali. Sotto un secondo profilo, la disposizione regionale prevede l'esercizio del controllo sugli interventi con metodo «a campione». Al riguardo, si rileva un contrasto con il parametro interposto rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 94-bis del TUE, secondo cui esclusivamente per gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c) del medesimo articolo, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione. L'individuazione di dette tipologie d'interventi spetta tuttavia alle linee guida in corso di approvazione. In base all'impianto del combinato disposto degli arti. 5-bis e 7-bis della LR n. 29/83, come emendata dalla norma regionale che s'impugna nel presente giudizio, la definizione degli «interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita'» viene invece attribuita ad un provvedimento della Giunta della regione Liguria che puo' dunque estendere od allargare il novero dei controlli a campione rispetto alla disciplina di principio statale. La divaricazione della disciplina regionale dalla normativa statale di principio determina, di conseguenza, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio».