Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06 - 96514000; Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 1, del 10 gennaio 2020 recante «Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Pietro. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 marzo 2020 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 2/2020, consta di 5 articoli e cosi' recita: «Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Pietro. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998». La legge regionale che, per quanto di interesse, dispone modifiche alla 1.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998, risulta censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 2, 3 e 4 che, per i motivi di seguito specificati, si pongono in contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, nonche' con gli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione. Preliminarmente va premesso che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», all'art. 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico, inteso letteralmente come «l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi». La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente, e cioe' quando ne compromette la qualita' della vita. Sempre in tal contesto si colloca, altresi', per quanto di rilievo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 («Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447»), adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; e del decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998, recante «tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». Cio' premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della legge regionale in esame per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s), nonche' degli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 2, l.r. 3 gennaio 2020, n. 2. L'art. 3, comma 2, rubricato «Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'art. 8-bis nella l.r. 48/1994» demanda la disciplina delle attivita' dell'autodromo ad una convenzione da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero ed il gestore dell'autodromo, ed in particolare affida alla suddetta convenzione l'implementazione del sistema di monitoraggio, senza prevedere ne' il parere dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito dall'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, ne' tantomeno il coinvolgimento dei comuni contigui, le cui esigenze di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita' dell'autodromo non sono in alcun modo contemperate. Ne deriva il contrasto con l'anzidetto parametro interposto statale costituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 2001, secondo il quale i comuni devono chiedere ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. Risulta quindi violato l'art. 117 secondo comma lettera s) della Costituzione che affida allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' i principi fondamentali in materia di tutela della salute, e dunque gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute. 2) Violazione degli articoli 3, 32 e 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 3, l.r. 3 gennaio 2020, n. 2. L'art. 3, comma 3, nello stabilire il periodo temporale entro cui e' possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 vale a dire «duecentottanta giorni annui di attivita' continuativi», presenta le seguenti criticita'. In primis, si rileva che non viene specificata alcuna indicazione dei valori massimi dei livelli sonori ammissibili in regime di deroga. Sul punto occorre evidenziare che l'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447/1995, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, introduce la nozione di valore di attenzione: inteso come «il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9». Detti valori limite di attenzione si applicano senza alcuna preclusione agli autodromi. Ai sensi dell'art. 6 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 recante «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», i valori limite di attenzione, infatti, non si applicano esclusivamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. Il superamento dei limiti di attenzione obbliga l'autorita' competente (Comune) a richiedere l'adozione di interventi di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9 della legge n. 447/1995, ovverosia l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti con previsione anche della inibizione parziale o totale delle attivita' rumorose. Le azioni di cui all'art. 9 della legge n. 447/1995 sono demandate al sindaco. Seppur, quindi, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, non stabilisca alcun limite massimo di giornate in deroga concedibili dall'Amministrazione comunale, il numero massimo individuato dalla Regione Toscana al presente comma, vale a dire duecentottanta giorni, pare sproporzionato in relazione alle criticita' connesse all'inquinamento acustico sopra indicate e alla sussistenza di ulteriori attivita' ricreative che vengono svolte presso l'autodromo come evidenziato dal comma 1 dello stesso art. 8-bis, al punto di comportare una violazione del principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'utilizzo continuativo dell'autodromo per duecentottanta giorni annui pare, a maggior ragione, attivita' in netta contrapposizione con il «rispetto del diritto alla salute della cittadinanza», costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione, e, tra l'altro, richiamato nel preambolo della legge regionale in oggetto (primo considerato). Risulta, inoltre, non chiara la dizione «attivita' continuativa» in quanto, secondo un'interpretazione letterale della stessa, potrebbe essere sufficiente l'interruzione per un solo giorno delle attivita' dell'autodromo per far ripartire il conteggio delle giornate di deroga, con ulteriore pregiudizio sostanziale del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ad ulteriore dimostrazione dell'eccessiva durata del periodo di deroga concedibile, va richiamato l'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 che prevede deroghe temporali per gli autodromi e le piste di prova esistenti che sono sede di gare di Formula 1, Moto GP (quale l'autodromo del Mugello) e assimilabili per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare. Secondo un'interpretazione estensiva del comma 7, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 in combinato disposto con i commi 4, 5 e 8 dello stesso articolo, le deroghe ai limiti acustici riguarderebbero esclusivamente i limiti di cui al comma 31 dello stesso articolo, mentre devono essere fatti salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 e 2 dello stesso art. 3. Infatti, i commi 4 e 5 suindicati indicano espressamente che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3. Tale assunto e' confermato dallo stesso comma 3, che stabilisce che dalle deroghe e' «fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997». Restando nell'ambito di tale interpretazione, il comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, richiamando le deroghe concesse ai sensi dei commi precedenti, tra cui il 7, fornisce la conferma che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3. La concessione di deroga, secondo la norma regionale risulta, inoltre, carente del coinvolgimento dei comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304. La norma regionale non richiama i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione. La disposizione regionale inoltre prevede una durata delle deroghe che appare irragionevole e sproporzionata. Si evidenzia dunque la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, oltre al contrasto con gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute. 3) Violazione degli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 4 della 1.r. 3 gennaio 2020, n. 2. L'art. 3, comma 4, infine, indica l'impossibilita' di concedere deroghe nel periodo notturno 22,00 - 7,00, sottintendendo quindi la possibilita' di svolgimento di attivita' motoristiche in tale periodo, cio' in contraddizione con il comma 4, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/2001, che prevede che le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da manifestazioni sportive di Formula 1, Moto GP e assimilabili debbano essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, stabilendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. Dalla disamina della previsione regionale consegue come attraverso di essa si sia addivenuto, in aperto contrasto con i parametri normativi statali interposti che regolano la materia, all'adozione di previsioni anche derogatorie tese a ridurre il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, inteso nella sua piu' ampia e riconosciuta accezione di «diritto fondamentale della persona» costituzionalmente riconosciuto che, nel ricomprendere in maniera unitaria tutti gli aspetti oggetto di cura e di tutela della persona umana (salubrita', salute, qualita' della vita cc.), impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato. In quanto tale esso riguarda il generale e comune diritto dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale, e la relativa tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende - oltre che misure di prevenzione - anche il dovere di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilita' tra tale diritto, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo. Il «diritto» ad un ambiente salubre e' dalla Corte costituzionale riconosciuto sulla base di un'interpretazione del combinato disposto dagli articoli 32, 9 e 2 della Costituzione (cfr. sentenze numeri 641/1987 e 399/1996) che ha individuato una stretta ed intima connessione tra salubrita' dell'ambiente, diritto alla salute e qualita' della vita. Il Giudice delle leggi ha a tal riguardo affermato che: «L'ambiente e' stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali puo' anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unita'. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, cosi' come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente e' protetto come elemento determinativo della qualita' della vita. La sua protezione non persegue astratte finalita' naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che e' necessario alla collettivita' e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; e' imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto» (Corte costituzionale sentenza n. 641 del 1987). Conseguentemente dispone l'impossibilita' di concedere deroghe tra le ore 22 e le 07, sottintendendo la possibilita' di svolgere gare in tale periodo. La previsione regionale pertanto contravviene al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/2001 che prevede lo svolgimento di attivita' motoristiche tra le 9 e le 18,30 con una sospensione di almeno un'ora tra le 12 e le 15,30. Ne consegue un evidente il contrasto con il diritto ad un ambiente salubre riconosciuto dalla Corte costituzionale dalle sentenze 641/1987 e 399/1996 sulla base dell'interpretazione degli articoli 2, 9 e 32 Cost., con pregiudizio al diritto alla salute dei cittadini sancito in Costituzione.