IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA Il giudice di pace di Genova dott. Franco Nativi, nella causa iscritta al n. 9969/2018 R.G., promossa con ricorso, ex art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011, da Herghelici Nicolaie Dan, avverso ordinanza del prefetto di Genova n. 81958/18/PAT, datata 28 novembre 2018, con la quale e' stata irrogata sanzione amministrativa disponendo per il periodo di mesi tre l'inibizione alla guida sul territorio italiano nonche' la sospensione di ogni altro eventuale documento di guida, in conseguenza della violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), secondo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. Rileva Il citato art. 186, comma 2, prescrive: «Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a euro 2.127,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter.». L'art. 33, comma 1, lettera d) della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto, nell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 9-bis. Il citato comma 9-bis prevede «Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo dello sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga o quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogato e dello conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.». Osserva Ad avviso di questo giudice le menzionate norme devono essere esaminate sotto il profilo della legittimita' costituzionale. 1. L'art. 9-bis prevede la possibilita' di sostituire le pene stabilite dal comma 2, lettere b) e c) con il «lavoro di pubblica utilita'», con all'esito favorevole, la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente di guida. Nessun istituto analogo e' previsto per l'ipotesi di cui alla lettera a), piu' lieve e punita solo con sanzione amministrativa e sanzione accessoria della sospensione della patente. 2. La mancata previsione nel comma 9-bis di un istituto che consenta al trasgressore di ottenere il beneficio della riduzione alla meta' del periodo di sospensione della patente di guida incide su interessi di rango costituzionale. La norma contrasterebbe con l'art. 3 della Carta costituzionale e con l'art. 29, comma 2 della «Dichiarazione universale dei diritti umani» adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948; a) sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge ... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana) perche' creerebbe diseguaglianza tra le persone incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) e quelle incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lettere b) e c). Mentre il sistema sanzionatorio previsto per le ipotesi piu' gravi di cui alle lettere b) e c), costituenti reato, consentendo la possibilita' di accedere all'istituto dei «lavori di pubblica utilita'» con il conseguente beneficio di ottenere la riduzione alla meta' della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non e' previsto analogo ovvero altro istituto ovvero prestazione che permetta al trasgressore della violazione della lettera a) di avere parimenti la riduzione della patente di guida. Si verrebbe cosi' a creare non solo disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'ipotesi piu' lieve e quelle piu' gravi della medesima condotta illecita, bensi' alla illogica e contraria ai principi generali del diritto conseguenza di vedere sanzionato in misura piu' grave o per lo meno in pari misura il fatto piu' lieve rispetto a quello previsto come reato. Infatti, nel caso di cui alla lettera b), con l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilita', la sospensione della patente potrebbe venire ridotta a mesi tre, nella stessa misura minima di sospensione prevista nel caso di cui alla lettera a). Con l'effetto di punire nella medesima misura le due diverse condotte. Al rimettente non appare rilevante che il beneficio sia in relazione con il complesso delle sanzioni stabilite per le fattispecie di reato, in quanto la diversita' tra le sanzioni penali e quella amministrativa dipende dalla differente qualificazione delle condotte che il legislatore ha voluto prevedere; b) sarebbe in contrasto con l'art. 29, comma 2 della «Dichiarazione universale dei diritti umani» adattata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue liberta', ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle liberta' degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una societa' democratica). Le medesime considerazioni esposte nel precedente paragrafo a) rilevano altresi' riguardo l'ulteriore profilo di violazione del richiamato art. 29.