TRIBUNALE DI BOLOGNA 
                       Seconda Sezione penale 
 
    Il Tribunale di Bologna, in persona del  giudice  onorario  dott.
Andrea Giberti, ritenuto che l'odierno  imputato,  sig.  P.  C.  nato
a....... assistito dall'avv. Dionina Tortella del Foro di Bologna  e'
stato tratto a giudizio per rispondere del reato  previsto  e  punito
dagli articoli 590-bis, comma 1 e 583, comma 1, n. 1  c.p.  «perche',
alla guida della autovettura....... (di proprieta'  di  M.  M.),  per
colpa generica consistita in imprudenza e colpa specifica, consistita
nella violazione delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale (art. 191, comma 1, codice della strada), cagionava  lesioni
personali gravi al pedone V. R. Condotta  in  particolare  consistita
nel percorrere con la autovettura..... la  Via......  (provenendo  da
via......),  con  direzione  via......  ,  e,  all'altezza  del......
nell'investire la pedone V. R. che, nel frangente, conducendo a  mano
il suo velocipede, stava  attraversando  sulle  strisce  pedonali  la
Via........ da destra verso  sinistro,  rispetto  alla  direzione  di
marcia dell'auto. Condotta che causava  a  V.  R.  lesioni  personali
gravi consistite in trauma policontusivo con ESA,  frattura  sternale
con ematoma retro sternale, fratture costali multiple,  frattura  ala
sacrale, dx e ileo, acetabolo e branca ileo pubica dx e sn  e  ischio
pubica  dx,  ematoma  della  coscia   sn   rifornito   trattato   con
embolizzazione; da cio' derivava una malattia ed una  incapacita'  di
attendere alle  ordinarie  occupazioni  per  un  tempo  superiore  ai
quaranta giorni (e precisamente dal 20 dicembre 2016 sino almeno al 3
febbraio 2017)». Fatto commesso in Bologna, il 20 dicembre 2017. 
    Ritenuto altresi' che, qualora l'imputato venisse condannato  per
il reato allo stesso attribuito, ovvero  l'art.  590-bis  del  codice
penale, comma 1, Lesioni Gravi con violazione  generica  delle  norme
sulla circolazione  stradali,  egli,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del decreto legislativo n. 285
del 1992 sarebbe sottoposto alla  sanzione  accessoria  della  revoca
della patente di guida, con  proibizione  di  conseguirla  nuovamente
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa. 
 
                              Esaminata 
 
    La questione di legittimita' costituzionale del 7 settembre  2018
con cui la difesa tecnica dell'imputato  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzione in relazione all'art. 222, comma 2 e  comma
3-ter, decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  per  violazione
degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui
gli indicati articoli prevedono rispettivamente l'applicazione  della
medesima sanzione accessoria della revoca della patente  di  guida  e
l'impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida  prima  che
siano decorsi cinque anni dalla revoca, in relazione a  condanne  per
reati ex art. 590-bis e 589-bis del codice penale  diverse  sotto  il
profilo della  colpa,  dell'offensivita'  e  della  pericolosita',  a
scioglimento della riserva a  suo  tempo  assunto,  il  Tribunale  di
Bologna, in persona del giudice onorario. 
 
                               Osserva 
 
    La questione sollevata dal difensore dell'imputato e'  meritevole
di accoglimento. Essa riveste una evidente rilevanza per il  presente
procedimento  penale,  dal  momento  che,  in   caso   di   condanna,
all'odierno imputato verrebbe inevitabilmente comminata  la  sanzione
accessoria  della  revoca  della  patente   e   l'impossibilita'   di
conseguirne una nuova se non dopo che  siano  trascorsi  cinque  anni
dalla revoca stessa. 
    Tale situazione  e'  la  diretta  conseguenza  dell'introduzione,
nell'ordinamento giuridico italiano, del reato di omicidio stradale e
di lesioni personali stradali, attraverso la legge n. 41 del 23 marzo
2016 che ha  sanzionato  maggiormente  i  c.d.  reati  stradali,  ivi
comprese le condotte colpose. 
    A parere del giudicate, parere ormai  condiviso  anche  da  altri
tribunali, il legislatore ha applicato una sanzione accessoria troppo
grave per condotte che hanno un principio di offensivita' ed un grado
di  colpa  diverso  rispetto  altre  piu'   biasimevoli,   con   cio'
disattendendo i criteri di  ragionevolezza  e  di  proporzione  delle
pene, che sono elementi attuativi,  in  campo  penale  del  principio
costituzionale di uguaglianza. Si assiste quindi  ad  un  trattamento
eccessivamente repressivo verso condotte che, in via  oggettiva  sono
meno gravi rispetto altre, e  cio'  con  riguardo  al  profilo  della
sanzione amministrativa della revoca  della  patente.  Tale  sanzione
viene  infatti  applicata  in  modo  indistinto  tanto  a  chi  abbia
semplicemente arrecato una  lesione  personale  grave,  con  semplice
violazione delle norme del codice della strada  quanto  a  chi  abbia
causato tale situazione con una condotta piu' grave. 
    L'applicazione della stessa sanzione  accessoria  a  reati  cosi'
diversi per gravita'  contrasta  con  l'art.  27  comma  terzo  della
Costituzione  e  finisce  per  essere  una  punizione  eccessiva:  la
particolare severita' e rigidita' della sanzione, anche se  sotto  il
profilo  della  sanzione  accessoria,  causa  una  violazione   degli
indicati  articoli  della  Costituzione  e  lede  il   principio   di
proporzionalita' della pena rispetto la gravita' del fatto commesso.