Il Tribunale, decidendo sulla eccezione di legittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 76 Costituzione dell'art. 3,
comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 in
relazione al comma 8 dell'art. 35 Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Osserva:
1. In data 26 settembre 2018 il P.M. ha disposto la citazione
diretta a giudizio davanti al Tribunale di Savona in composizione
monocratica nei confronti di G S per i reati p. e p. dagli artt. 31 e
35, comma 1 e 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni, perche' in qualita' di legale rappresentante
dell'armeria denominata « - », titolare di licenza per la vendita e
il deposito per i fini di commercio di armi comuni da sparo,
rilasciata dal Questore di Savona, faceva raccolta di n. 35 armi
lunghe usate violando l'obbligo di annotarle nell'apposito registro
delle operazioni giornaliere unitamente all'indicazione delle
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse erano
compiute.
2. Nel corso del dibattimento e' emerso che la condotta
dell'imputato, se sussunta nella fattispecie prevista nell'art. 35,
comma 1 TULPS, comporterebbe l'applicabilita' dell'art. 35, comma 8
TULPS che prevede una sanzione con cornice edittale compresa tra sei
mesi e due anni di arresto e tra 4.000 e 20.000 euro di ammenda.
Il difensore il 25 gennaio 209 ha depositato memorie difensive ed
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett.
d), decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 in relazione al
comma 8 dell'art. 35 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui il
legislatore delegato ha provveduto a sostituire la sanzione
dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a
lire cinquantamila con la sanzione dell'arresto da sei mesi a due
anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. La nuova
disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, comma 1
Costituzione poiche' inserita in un decreto legislativo adottato dal
Governo privo del potere esercitato avendo oltrepassato i limiti
contemplati nell'art. 36 della legge delega n. 88 del 2009.
(Ulteriori ragioni di incostituzionalita' sono state rintracciate
nella violazione del principio di determinatezza dell'art. 35, comma
1 TULPS, non essendo stato precisato il termine entro il quale
l'armaiolo e' tenuto a provvedere alla iscrizione delle operazioni
nel registro richiamato nell'art. 35, comma 1 TULPS.)
3. Al fine di valutare la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della eccezione sollevata non puo' prescindersi dal
richiamo alle norme che trovano applicazione nel caso concreto:
3.1 Art. 35, comma 1 e comma 8 cosi' come modificato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 204 del 26
ottobre 2010 ed entrato in vigore il 1° luglio 2011.
Il legislatore delegato, con l'intento di ottemperare agli
obblighi di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunita'
europee n. 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51CE,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
ha novellato l'art. 35 TULPS che recita:
«L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono
essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni
stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico,
secondo le modalita' definite nel regolamento.
Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere
conservato per un periodo di 50 anni.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni
giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere
consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato
la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatica di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8,
sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione
dell'attivita'.
Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei
privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a
privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
Il nulla osta non patir essere rilasciato ai minori di 18
anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. Le
domanda e' redatta in carta libera.
Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla
presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale
delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
quale risulti che il richiedente non e' affitto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere,
anche occasionalmente, sostanze stupefacenti psicotrope ovvero
abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra
certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
[...]»
3.2 Artt. 36 e 2, legge 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
Si tratta degli articoli della legge che fissano i principi e i
criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa. In
particolare:
Art. 2 - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
lett. c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o
danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di
particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative
di ad agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente
nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella
presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui
all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti
dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti
adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti
previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti
all'irrogazione delle stesse;
Art. 36 - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo
per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva n.
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
lett. n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei
limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla
legge 18 aprile 7975. n. 110, per le infrazioni alle disposizioni
della legislazione nazionale di attuazione della direttiva
2008/51/CE.
3.3 Art. 35, comma 1 e comma 8 vigente dal 12 aprile 2006 al 30
giugno 2011 Si tratta della versione precedente all'intervento del
Legislatore delegato e in vigore fino al 1° luglio 2011
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita
l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere
indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse
sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un
periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.
I commercianti di armi devono, altresi' comunicare mensilmente
all'Affido di polizia competente per territorio le generalita' delle
persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a
privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non
puo' essere rilasciato a minori, ha la validita' di un mese ed e'
esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui
al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico
provinciale, dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal
quale risulti che il richiedente non e' affitto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.
[...]
4. Sulla rilevanza della questione
La sussunzione del fatto oggetto del procedimento RG. Trib.
146/18 nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 35, comma
1 TULPS comporta, trattandosi dell'unica interpretazione conforme con
l'attuale quadro normativo in materia (e rispettosa dei principi
costituzionali in materia penale in particolare il principio di
legalita' ex art. 25, comma 2 Costituzione), l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 35, comma 8 TULPS.
Alla luce degli elementi raccolti durante il dibattimento, si
tratta dell'unica conclusione possibile laddove si rammenti:
a) che l'odierno imputato rientra senz'altro nella definizione
di «armaiolo» di cui all'art. 1-bis, lett. g) decreto legislativo n.
527/1992 ma anche di «commerciante di armi e chi esercita l'industria
della riparazione delle armi» di cui all'art. 35 previgente;
b) che lo stesso ha omesso di annotare nel registro richiamato
nell'art. 35, comma 1 TULPS la detenzione presso l'armeria di n. 34
di armi lunghe ed una canna di fucile e di indicare le generalita'
delle persone con cui le operazioni relative alle armi sono state
compiute (v. deposizione sovr. D P della Questura di - e verbale di
sequestro).
E' altresi' emerso che non sussiste ad oggi alcuna causa di
estinzione del reato e che non ricorrono ne' ragioni per poter
pronunciare una sentenza di proscioglimento, e pertanto questo
Giudice, trattandosi di un fatto verificatosi in data 18 aprile 2017,
sarebbe tenuto a determinare la sanzione da applicare al caso
concreto assumendo quale parametro di riferimento la cornice edittale
dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a
20.000 euro (attualmente prevista dal comma 8 dell'art. 35 TULPS). La
rilevanza della questione nel caso concreto risulta lapalissiana, ove
si consideri che l'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo n.
204 del 26 ottobre 2010 in relazione al comma 8 dell'art. 35 Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, imporrebbe di procedere ad una determinazione
della pena nei limiti previsti nell'art. 35, comma 8 nella
formulazione precedente all'intervento del legislatore delegato del
2010.
Se la Corte costituzionale dovesse censurare con la dichiarazione
di incostituzionalita' l'art. 3, comma 1, lett. d), decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, cio' comporterebbe l'immediata
reviviscenza dell'art. 35, comma 8 TULPS nella formulazione in vigore
fino al 1° luglio 2011, e cio' imporrebbe a questo Giudice, in forza
di quanto stabilito dall'art. 136, comma 1 Costituzione, di applicare
una pena piu' mite, nell'ambito della cornice edittale dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro e
non piu' quella dettata nella formulazione attuale che prevede
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4.000 estro a 20.000
euro.
5. La modifica dell'art. 35 TULPS introdotta con decreto
legislativo 204 del 26 ottobre 2010.
L'art. 35, comma 6 TULPS nel testo precedente il decreto
legislativo n. 204/2010 sanzionava precetti penali eterogenei
accomunati dalla riferibilita' ad un soggetto che esercita
professionalmente l'attivita' di «fabbricante, il commerciante di
armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi». La
sanzione penale era riferita sia alle violazione dei doveri di
tenuta, esibizione e comunicazione del registro di P.S. delle
operazioni giornaliere (commi 1-3), sia alla violazione dei divieti
di vendita di armi a soggetti non muniti di porto d'archi o di nulla
osta all'acquisto (commi 4-5).
Il nuovo testo, per la parte che qui interessa, puntualizza il
novero dei soggetti attivi, sostanzialmente coincidenti con la
precedente definizione, e modifica in parte le forme di
documentazione e comunicazione, prevedendo, ad esempio, la
possibilita' di tenuta di un registro elettronico anziche' cartaceo e
la consegna all'autorita' del registro al momento della cessazione
dell'attivita'. Tuttavia l'area centrale del precetto penale rimane
identica.
Puo' dunque affermarsi che la modifica dell'art. 35 TULPS non e'
consistita nell'introduzione di uno o piu' reati totalmente nuovi ma
nell'inasprimento della sanzione di fattispecie penali solo
parzialmente modificata nella delimitazione delle condotte
sanzionate.
6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo
n. 204 del 26 ottobre 2010 in relazione al comma 8 dell'art. 35 Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
L'art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 204 del 26
ottobre 2010 in relazione al comma 8 dell'art. 35 Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (TULPS), regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 appare in contrasto con l'art. 76 Costituzione per eccesso di
delega, essendo il Legislatore delegato intervenuto superando i
limiti di oggetto o comunque violando i principi ed i criteri
direttivi indicati negli arti. 36 e 2 della legge 7 luglio 2009, n.
88 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge
comunitaria 2008.
L'attuale sistema costituzionale, nel disciplinare l'esercizio
della funzione legislativa, riconosce un ruolo centrale al Parlamento
e, solo in casi eccezionali e nel rispetto di particolari
prerogative, anche al Governo ai sensi degli artt. 76 e seguenti, che
disciplinano gli istituti del decreto legge e del decreto
legislativo.
Delegare il Governo a determinate condizioni a esercitare la
funzione legislativa ha costituito una meditata scelta del
Costituente che, consapevole dell'eccezionalita' dello strumento, ha
provveduto ad indicare in modo puntuale una dettagliata
regolamentazione, al fine di evitare che eventuali abusi di questo
iter formativo degli atti legislativi potessero riverberarsi
negativamente sul delicato equilibrio che connota il rapporto tra il
potere legislativo ed esecutivo. L'esigenza avvertita fu quella di
evitare che il Parlamento potesse essere, attraverso una violazione
sistematica delle disposizioni in materia di delegazione legislativa,
esautorato della sua centralita' e del potere legislativo, con
consequenziale elusione del principio di rappresentativita' della
legge garantito in materia penale anche dall'art. 25, comma 2
Costituzione.
Con particolare riguardo all'istituto del decreto legislativo,
questi principi sono stati valorizzati ed enucleati in modo puntuale
anche dal Giudice delle leggi che ha delineato con minuzia i confini
del c.d. eccesso di delega. In particolare questo vizio si configura
quando si ravvisa un contrasto tra norma delegata e norma delegante
per inosservanza dei principi e criteri direttivi o del limite
temporale o per esorbitanza dall'oggetto della delega (Corte
costituzionale, sent. n. 59/2016).
In definitiva, in questi casi si stigmatizza il comportamento del
Legislatore delegato che agisce senza potere rispetto alla materia
trattata nelle norme in contrasto con la legge delega.
In concreto occorre domandarsi se il Legislatore delegato ha
rispettato i limiti di oggetto, i principi e i criteri indicati nella
legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008».
Nel caso di specie i parametri di riferimento per vagliare
compatibilita' tra norma delegata e norma delegante vanno
rintracciati negli artt. 36 e 3 della legge n. 88/2009 (e nei diversi
rinvii normativi in essi contenuti), norme queste ultime che
consentono di perimetrare in modo dettagliato/preciso entro quali
limiti puo' essere legittimamente esercitato il potere delegato dal
Parlamento.
L'art. 36, comma 1, lett. n), legge n. 88/2009 stabilisce: «Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della
direttiva 200/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e ai criteri
direttivi generali di cui all'art. 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi: ... (Omissis) n) prevedere
l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla
legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110,
per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di
attuazione della direttiva 2008/51/CE».
La lettera della norma consente prima facie di desumere che:
a) il potere delegato si riferisce esclusivamente alla
«introduzione» di sanzioni penali;
b) nell'introdurre queste sanzioni il potere riconosciuto al
Governo incontra il limite previsto nelle disposizioni previste nella
legge n. 895/1967 e legge n. 110/1975. La previsione della sola
introduzione di sanzioni penali costituisce un preciso limite al
potere conferito al legislatore delegato che esclude la possibilita'
di incidere sulle sanzioni gia' esistenti sia aggravando che
mitigando il trattamento.
Una tale lettura e' confermata dall'art. 2, comma 1, lett. c),
legge 7 luglio 2009, n. 88 che, nel dettare i criteri a cui deve
attenersi il legislatore delegato nell'introduzione di nuove
fattispecie penali o di illeciti amministrativi, limita la delega «al
di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».
Tale interpretazione della legge delega e' ulteriormente
avvalorata dall'ulteriore criterio direttivo contenuto nell'art. 2,
lett. c), secondo cui «Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi».
In sostanza la norma dell'art. 2, lett. c) si apre con una
clausola di sussidiarieta' in forza della quale e' escluso il potere
del Legislatore delegato nei casi in cui la materia e' gia' regolata
da una norma penale ed aggiunge il vincolo di prevedere, per le nuove
fattispecie, sanzioni identiche a quelle esistenti per violazioni
omogenee. Ove pertanto si volesse, per assurdo, ritenere conferito al
Governo il potere di incidere sulle sanzioni penali esistenti, il
principio dell'art. 2, lett. c) terz'ultimo paragrafo, imporrebbe al
governo di applicare un trattamento identico a quello esistente.
Una volta riconosciuta la continuita' e sostanziale
sovrapponibilita' tra le fattispecie penali dell'art. 35 TULPS
attuale e previgente ed evidenziato che la legge n. 88/2009 non
conferiva al Governo il potere di modificare il trattamento
sanzionatorio per le fattispecie penali previgenti, appare fondato il
sospetto d'incostituzionalita' per violazione dell'art. 76
Costituzione, per esorbitanza dai limiti di oggetto e/o violazione
dei principi e criteri direttivi, dell'art. 3, comma 1, lett. d),
decreto legislativo n. 26 ottobre 2010, n. 204 nella parte in cui
modifica il comma 8 dell'art. 35 Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Ovviamente, l'intervento della Corte postula un tentativo di
interpretazione conforme da parte del Giudice a quo, che si vede
costretto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale
della disposizione solo se non sussistono opzioni ermeneutiche tali
da garantire la sopravvivenza nel sistema della norma oggetto di
esame.
Nel caso di specie non sono possibili percorsi di esegesi
dell'art. 3, comma 1 lett. d), decreto legislativo n. 204 del 26
ottobre 2010 in relazione al comma 8 dell'art. 35 Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che garantiscano la conformita'
della norma de qua con i principi di cui all'art. 76 Costituzione.
Non aiuta a superare questa tensione con la Carta fondamentale il
ricorso ai criterio letterale, al criterio storico, al criterio
sistematico e a quello teleologico. Neppure il richiamo allo scopo
perseguito dal decreto legislativo, ovvero dare attuazione alla
direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 91/477/CEE, come
modificata dalla direttiva 2008/51/CE, offre una valida soluzione:
l'art. 16 della direttiva stabilisce che «Gli Stati membri
stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente
direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne
l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive», lasciando impregiudicati i poteri del
Legislatore interno al quale riconosce ampia discrezionalita' nella
definizione degli strumenti da adottare per dare effettivita' al
provvedimento comunitario.
Non essendo possibile un'interpretazione conforme, deve essere
sollevata questione di legittimita' costituzionale.