Ricorso ex art. 127 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3 della legge della Regione Liguria n. 32/2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 16 del 31 dicembre 2020 (disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno finanziario 2021). Delibera Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. L'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 32 del 2020 e' costituzionalmente illegittimo per i motivi di seguito indicati. La normativa vigente in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157. La Corte costituzionale ha ritenuto che questa legge quadro costituisca il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto va assicurato sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 233/2010). La stessa Corte ha affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (sentenza n. 303 del 2013). L'art. 29, comma 3, della legge regionale impugnata, che inserisce nell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 i commi 1-ter ed 1-quater, viola il principio fissato dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992 sopracitata, in base ai quali tra le date di inizio e fine dell'esercizio venatorio ad una determinata specie animale deve intercorrere un arco temporale (numero di giorni complessivo) non dilatabile, di modo che se la data di inizio della caccia viene spostata di alcuni giorni, la data della fine dell'attivita' venatoria alla specie stessa puo' essere posticipata per non piu' di un certo numero di giorni. Al riguardo la sentenza costituzionale n. 278/2012 ha dichiarato l'incostituzionalita' delle norme della Provincia autonoma di Bolzano (art. 2, comma 2, legge n. 14/2011), che per talune specie prevedeva un periodo di cacciabilita' piu' esteso di quello fissato dal legislatore statale con l'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992. In tale contesto si evidenzia, inoltre, che l'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, stabilisce che le regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui e' consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi e' subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA). Ha statuito in particolare codesta Ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 10/2019) la incostituzionalita' delle norme regionali che derogano alle disposizioni statali che pianificano il settore faunistico con garanzie procedimentali funzionali all'obiettivo di conseguire un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. Da ultimo, con la sentenza n. 178 del 30 luglio 2020, il giudice delle leggi ha ancora una volta statuito che l'art. 18 della legge n. 157/1992 in materia di calendario venatorio detta disposizioni che costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sicche' e' di solare evidenza che al legislatore regionale e' interdetto qualsiasi intervento in tali ambiti che non si risolva nella previsione di un maggior livello di tutela. Inoltre, l'art. 29, comma 3, espone ad un rischio di infrazione rispetto ad uno dei pilastri dei principi di conservazione delle specie esplicitati dalla direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone il divieto di cacciare uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione. Da tutto quanto sopra indicato deriva il contrasto dell'art. 29, comma 3, della legge in oggetto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento ai parametri interposti nazionali ed eurounitari sopra indicati, poiche' tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale.