LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
 
    In  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 75984 del registro di segreteria  della  sezione,  proposto  da
D.V.A.,  nata  a...  il...,  codice  fiscale...,  nella  qualita'  di
genitore esercente la responsabilita' sul figlio  minore  P.R.,  nato
a... il...,  codice  fiscale...,  entrambi  residenti  ad...  in  via
della..., rappresentata e difesa la D.V. dall'avv. Tiziana  Gramolini
(del foro di Roma), nonche' elettivamente domiciliata a Roma  in  via
Giuseppe Avezzana n. 1 presso lo studio del difensore stesso; 
    Contro Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dal  direttore  pro  tempore  del  1°
reparto - 1ª divisione - 7ª sezione della  Direzione  generale  della
previdenza militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato a
Roma in viale dell'Esercito n. 186 presso la sede di quell'ufficio; 
    E contro Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola  Valente
(tutti iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli  avvocati
presso il Tribunale di Roma),  nonche'  elettivamente  domiciliato  a
Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'avvocatura centrale INPS; 
    Nonche' nei confronti di D.M.C., nata a... il... e residente a...
in via..., codice  fiscale...,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.ti
Antonio  Salvia  (del  foro  di   Potenza),   nonche'   elettivamente
domiciliata a Roma in via Cesare Pascoletti nn. 25/29 presso Graziano
Salvia. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Con ricorso depositato presso questa sezione  il  15  febbraio
2018 A.D.V. ha evidenziato che a suo figlio R.P. era stata attribuita
la pensione indiretta,  quale  superstite  di  P.P.,  una  volta  che
quest'ultimo, deceduto il 10 giugno 2008, in via giudiziale era stato
riconosciuto quale padre di R.P., nato una ventina di giorni dopo  la
morte del padre stesso; e che parallelamente quella medesima pensione
era stata attribuita anche a  C.D.M.,  nella  sua  veste  di  coniuge
separato di P.P., la quale in virtu' della separazione stessa vantava
il diritto ad un assegno di mantenimento mensile. 
    L'odierna  ricorrente  ha  tuttavia  lamentato  che,   nonostante
l'indubbia inesistenza di alcun rapporto di filiazione tra la D.M.  e
R.P., la pensione indiretta era  stata  attribuita  loro  secondo  le
medesime quote ordinariamente  previste  nel  caso  di  concorso  tra
coniuge superstite ed un minore il quale sia figlio di detto coniuge:
ossia,  per  il  primo  triennio  in  cui  era   altresi'   risultato
applicabile il trattamento speciale di cui all'art.  93  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, in misura del  75%  per
la  D.M.  e  del  25%  per  il  P.;  e,  posteriormente,  in   misura
rispettivamente del 60% e del 20%. 
    Quindi, di tale rispettivo riparto,  la  D.V.  ha  contestato  la
legittimita'  sostanziale:  sul  presupposto  secondo  cui  esso  non
assicurerebbe al proprio figlio minore quel sufficiente sostentamento
economico a  cui  risulta  preordinata  la  pensione  ai  superstiti.
Conclusivamente lei ha domandato la rideterminazione in melius  della
quota di pensione da attribuire a R.P., con correlativo  abbattimento
di  quella  spettante  alla  D.M.,  percio'  convenuta  in  giudizio:
prospettando altresi' una questione  di  legittimita'  costituzionale
delle  norme  che  precludessero  il  piu'  favorevole  bilanciamento
invocato dalla D.V. stessa. 
    2. Con comparsa depositata il 25 maggio  2018  si  e'  costituito
l'INPS, resistendo alla pretesa attorea, sul presupposto secondo  cui
nel caso di specie fossero state  correttamente  applicate  le  norme
vigenti e neppure sussistesse alcuna discriminazione a seconda che il
figlio del soggetto da cui promanava il diritto alla  pensione  fosse
nato in costanza di matrimonio  o,  invece,  da  una  relazione  more
uxorio. 
    Con comparsa depositata  il  31  di  quello  stesso  mese  si  e'
altresi'  costituito  il  Ministero  della   difesa,   anch'esso   ad
opponendum la domanda attrice sulla scorta di argomentazioni analoghe
a quelle addotte dall'INPS. 
    3. Dopo un rinvio reso inevitabile dall'insufficienza del termine
a comparire di  cui  aveva  potuto  fruire  la  D.M.,  costei  si  e'
costituita con comparsa depositata il 1° ottobre 2018,  avversando  a
sua volta la domanda attorea in virtu' di considerazioni assimilabili
a quelle degli altri due resistenti. 
    Quindi, dopo che il 17 ottobre 2018  l'odierna  ricorrente  aveva
depositato  memoria  insistendo  per  l'accoglimento  della   propria
pretesa, all'udienza del 22 di quello stesso mese la causa  e'  stata
discussa dalle parti e,  quindi,  trattenuta  in  decisione:  venendo
infine data lettura, all'udienza del 15 aprile 2019, del  dispositivo
riportato in calce alla presente ordinanza. 
 
                            D i r i t t o 
 
    4. In punto di fatto e' incontroverso che il minore R.P.  non  e'
figlio della  convenuta  C.D.M.;  e  che,  purtuttavia,  la  pensione
indiretta e' stata attribuita a loro due  nella  medesima  rispettiva
misura prevista per il caso in cui quel rapporto di filiazione  fosse
sussistito. 
    Inoltre, poiche'  in  virtu'  del  primo  periodo  del  comma  41
dell'art. 1 della legge n. 335/1995, «la disciplina  del  trattamento
pensionistico a favore dei  superstiti  di  assicurato  e  pensionato
vigente   nell'ambito   del   regime   dell'assicurazione    generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive  o  sostitutive  di
detto regime», ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge n.
903/1965 per quei due aventi diritto sono  state  applicate  le  «...
seguenti  aliquote  della   pensione   ...   che   sarebbe   spettata
all'assicurato ...: a) il 60% al coniuge; b) il 20% a ciascun  figlio
se ha diritto a pensione anche il coniuge ...». 
    Infine per il primo triennio dalla morte del dante causa e' stato
attribuito il trattamento speciale di cui al primo comma dell'art. 93
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1092/1973,  con
conseguente  innalzamento  proporzionale  di  ambedue   le   predette
aliquote, percio' rispettivamente lievitate al 75% per la D.M. ed  al
25% per R.P.: circostanza che, peraltro, concettualmente non modifica
l'odierno thema decidendum. 
    5. Cio' posto, occorre innanzitutto  vagliare  se  sia  legittimo
aver quantificato la quota di pensione spettante al minore R.P. nella
medesima misura che sarebbe  stata  applicabile  qualora  egli  fosse
stato figlio di C.D.M. 
    In  proposito  soccorre  la  sentenza  n.  86/2009  della   Corte
costituzionale, concernente il diritto alla rendita di  cui  all'art.
85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965:  rendita
che, per un verso, la Consulta ha reputato legittimo che non  venisse
attribuita   al   convivente   more    uxorio.    Tuttavia,    avendo
contestualmente riguardo anche al  figlio  minore  del  soggetto  che
abbia patito  un  infortunio  mortale,  il  giudice  delle  leggi  ha
rinvenuto un contrasto tra quel medesimo art. 85 e gli artt. 3  e  30
della Costituzione: affermando quindi il  principio  secondo  cui  la
circostanza che il genitore superstite non sia «...  destinatario  di
alcun beneficio economico,  neppure  indiretto,  ...  in  quanto  non
coniugato ...» con la vittima  di  un  infortunio  mortale,  pone  il
minore che sia figlio di  quella  medesima  vittima  e  del  predetto
genitore superstite «... in una condizione analoga a quella di chi ha
perso entrambi i genitori ...». 
    6. Invero tale principio, benche' affermato in una fattispecie in
cui il de cuius non vantava alcun pregresso vincolo coniugale con una
terza persona diversa dall'altro  genitore  del  minore,  logicamente
permane fermo anche in un caso  come  quello  di  specie:  nel  quale
comunque, seppur esistente, il coniuge superstite del de cuius non e'
il genitore del minore stesso. Purtuttavia la lettera b) del  secondo
comma del gia'  richiamato  art.  22  della  legge  n.  903/1965  non
attribuisce alcun rilievo alla circostanza che il minore  sia  o  non
figlio del coniuge superstite a cui viene riconosciuta il  60%  della
pensione a cui avrebbe avuto diritto il de cuius,  fissando  comunque
al 20% la misura della pensione alla quale quel minore ha diritto: in
tal guisa trattando in maniera identica situazioni  sostanziali  che,
invece, con la sentenza n. 86/2009 il giudice delle leggi ha reputato
nitidamente diverse. 
    Se questo e' vero, nonche' ricordato come il secondo periodo  del
comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 disponga che «in caso di
presenza di soli figli di minore  eta',  ...  l'aliquota  percentuale
della pensione e' elevata al 70% ...», deve  allora  dubitarsi  della
legittimita' costituzionale della piu' volte  richiamata  lettera  b)
del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 903/1965, per contrasto
con quei medesimi parametri di cui agli artt. 3 e 30, primo  e  terzo
comma della Costituzione ai quali ha avuto riguardo la Consulta nella
sentenza n. 86/2009: laddove risulta circoscritta al  20%  la  misura
della pensione pure nei confronti del figlio minore il quale concorra
con il coniuge superstite del de cuius che non sia pero' genitore  di
quel minore. 
    7. Il piu' volte menzionato precedente della Corte costituzionale
e la  comunanza  tra  la  situazione  sostanziale  sottesa  a  quella
pronuncia e l'odierna fattispecie rendono altresi'  evidente  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
qui sollevata. 
    La rilevanza di quest'ultima risulta altresi' palese: atteso che,
a prescindere  da  quanto  verra'  considerato  nel  prosieguo  della
presente ordinanza,  l'indefettibile  presupposto  logico  per  poter
accogliere seppur parzialmente la domanda attorea e' costituito dalla
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della   norma   che
circoscrive al 20% la quota di pensione indiretta  anche  qualora  il
minore non sia figlio del coniuge superstite concorrente nel  diritto
alla pensione stessa. 
    8. Peraltro  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  teste'
illustrato, quand'anche  venga  condiviso  dalla  Consulta,  apre  un
ulteriore profilo di doglianza  specificamente  in  tema  di  riparto
della pensione tra il coniuge superstite ed il minore. 
    Infatti, una volta che quest'ultimo risulti assimilato all'orfano
di entrambi i genitori anche riguardo  alla  pensione  indiretta,  il
conseguente suo diritto alla  quota  del  70%  prevista  dal  secondo
periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 trae con se'
l'ulteriore problema secondo cui, nel loro insieme,  quella  quota  e
l'ulteriore  misura  del  60%  pur  sempre  attribuita   al   coniuge
superstite in virtu' della lettera a) del secondo comma dell'art.  22
della legge n. 903/1965 travalicano la soglia del 100%. 
    Nondimeno il quarto comma di quel medesimo art. 22  sancisce  che
«la  pensione  ai  superstiti  non  puo',  in   ogni   caso,   essere
complessivamente ... superiore all'intero  ammontare  della  pensione
calcolata a norma  dell'art.  12»:  cioe',  appunto,  al  100%  della
pensione stessa. 
    9. Invero la possibilita'  di  travalicare  tale  limite  non  e'
postulata neppure nel ricorso introduttivo: laddove, dopo uno  spunto
polemico  riguardo  all'eventualita'  antitetica  rispetto  a  quella
odierna in cui a R.P. fosse stata riconosciuta una quota  del  70%  e
alla  D.M.  soltanto   del   10%   (pagina   13),   viene   postulata
l'attribuzione «... almeno di una aliquota paritaria ... che mediasse
quella prevista in caso di presenza del coniuge senza figli (60%) con
quella prevista in caso della presenza  di  figli  senza  il  coniuge
(70%) ...» (pagina 15); mentre nelle  conclusioni  viene  prospettata
una misura «... almeno ... del 40% ...» per la  pensione  del  figlio
minore, ossia tale da non superare l'intero pur  cumulandovi  il  60%
spettante al coniuge. 
    Rilevato  altresi'  come  parte  ricorrente  nulla  argomenti   a
suffragio  di  quell'eventuale  travalicamento,   quest'ultimo   deve
comunque escludersi ove si consideri che la misura del  100%  non  e'
superabile  neppure  nel  caso  in  cui  con  il  coniuge  superstite
concorrano piu' di due figli; e nemmeno qualora abbiano diritto  alla
pensione di reversibilita' esclusivamente i figli in numero superiore
a tre. Ne'  rispetto  a  queste  due  ipotesi,  le  quali  oltretutto
prescindono dall'eventualita' di una prole assai rilevante, l'odierna
fattispecie appare meritevole di maggior tutela. 
    10. Dovendo quindi stabilire il riparto della misura del 100% tra
la D.M. e R.P., una volta riconosciuto a quel minore, in accoglimento
della questione di legittimita' costituzionale poc'anzi sollevata, il
diritto alla misura del 70% anziche' del 20%, deve peraltro dubitarsi
che esclusivamente tale suo diritto debba venir decurtato al fine  di
ricondurre all'intero la somma delle due quote di pensione. In  altre
parole l'opzione piu' equa e ragionevole appare  quella  secondo  cui
quella quota del 70% e l'ulteriore quota del 60% spettante al coniuge
superstite debbano soffrire una decurtazione  proporzionale,  fino  a
ricondurne la somma alla misura del  100%:  il  che  equivarrebbe  al
53,85% circa per il figlio minore e ad uno speculare 46,15% circa per
il  coniuge  superstite,  appunto  con  arrotondamento   al   secondo
decimale. 
    Tuttavia il combinato disposto del  secondo  comma  dell'art.  22
della  legge  n.  903/1965,  nell'interpretazione  costituzionalmente
conforme piu' sopra propugnata, e del quarto comma di  quel  medesimo
articolo non consentono all'interprete di operare un  simile  calcolo
proporzionale: con la conseguenza di  legittimare,  secondo  la  tesi
attorea, l'attribuzione di una  misura  massima  del  40%  al  figlio
minore. Ne', d'altronde, appare prospettabile e comunque  ragionevole
lasciar ferma per quest'ultimo la  quota  del  70%  e  parallelamente
abbattere ad appena il 30% la misura della pensione di reversibilita'
per il coniuge superstite. 
    In questo scenario, quindi, la soluzione maggiormente  rispettosa
di quei medesimi parametri costituzionali di  cui  ai  gia'  invocati
artt. 3 e 30 appare quella  di  un  riparto  su  base  proporzionale.
Percio' deve dubitarsi della legittimita' costituzionale del predetto
combinato  disposto  del  secondo  e  quarto  comma  del  piu'  volte
richiamato art. 22: laddove, non prevedendo la possibilita'  di  quel
calcolo proporzionale, consentono soltanto  soluzioni  interpretative
che penalizzerebbero ingiustificatamente ed irragionevolmente l'uno o
l'altro interessato, a seconda dei casi deprimendo al  40%  la  quota
del figlio minore ovvero al 30% quella del coniuge superstite. 
    Tali   considerazioni   rendono   evidente   sia   la   rilevanza
dell'ulteriore  questione  di  legittimita'   costituzionale   teste'
prospettata, sia la sua non manifesta infondatezza.