IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1170 del 2020, proposto  dalle  societa'  Aldebaran
S.r.l. e FG  Buildings  S.r.l.,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Marcello Fortunato e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; 
    contro  i  signori  Antonetta  Gargiulo,  Antonio  Russo,  Teresa
Adario,  Michele  Palumbo,  Rayisa  Tkachenko  non  costituitisi   in
giudizio; 
    nei confronti: 
        del Comune di Sorrento, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Maurizio  Pasetto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
        del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  della
societa'  A.M.  Marine  S.r.l.  in  liquidazione,  in   persona   dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio; 
    e con  l'intervento  di  ad  opponendum:  dell'associazione  Fare
Ambiente MEE - Movimento ecologista europeo, in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Paolo De Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma,
viale Liegi 35/B; 
    sul ricorso numero di registro generale 1227 del  2020,  proposto
dalla societa' A.M. Marine S.r.l. in liquidazione (gia'  A.M.  Marine
S.p.a. in liquidazione e in precedenza Apreamare S.p.a.), in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di  Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del
difensore, in Roma, via degli Avignonesi n. 5; 
    contro dei signori  Antonetta  Gargiulo,  Antonio  Russo,  Teresa
Adario,  Michele  Palumbo,  Rayisa  Tkachenko  non  costituitisi   in
giudizio; 
    nei confronti: 
        del Comune di Sorrento, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Maurizio  Pasetto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
        del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  del
turismo,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        delle societa' Aldebaran S.r.l. e  FG  Buildings  S.r.l.,  in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., non costituitisi in
giudizio; 
    e con  l'intervento  di  ad  opponendum:  dell'associazione  Fare
Ambiente MEE - Movimento ecologista europeo, in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Paolo De Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma,
viale Liegi 35/B; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 4511 del 2019, resa  tra
le parti. 
    Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento
e del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo; 
    Visti gli atti di intervento ad opponendum; 
    Visti tutti gli atti delle cause; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  11  novembre  2020  -
tenutasi  in  videoconferenza  da  remoto  -  il  consigliere  Silvia
Martino; 
    Uditi per le parti gli avvocati Marcello  Fortunato,  Ciro  Sito,
Maurizio Pasetto, Enrico Soprano e Paolo De Caterini che  partecipano
alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 decreto-legge n. 137 del
2020 e dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 8557 del 31 dicembre 2020; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 
    1. Con  ricorso  proposto  innanzi  al  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania,  i  signori  Antonetta  Gargiulo,  Antonio
Russo, Teresa Adario, Michele Palumbo, Rayisa  Tkachenko  impugnavano
gli atti relativi alla realizzazione, nel Comune di Sorrento,  di  un
intervento edilizio convenzionato, approvato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 5, della legge della Regione Campania n.  19  del  28  dicembre
2009,    consistente    nella    sostituzione/ristrutturazione    del
preesistente capannone destinato ad  attivita'  produttiva,  gia'  di
proprieta' della societa' Aprea Mare S.p.a., ubicato alla  via  Santa
Lucia  15/f,  in  un  nuovo  complesso   edificato   a   destinazione
residenziale con annesse autorimesse pertinenziali, con  riserva  del
30% del volume ristrutturato al c.d. «housing sociale». 
    2. All'uopo i ricorrenti deducevano plurimi  profili  di  censura
tra i quali il Tribunale amministrativo regionale dopo avere respinto
le preliminari eccezioni di inammissibilita' per carenza di interesse
e  tardivita',  accoglieva   quelli   relativi   all'incompatibilita'
dell'intervento con la legge della Regione  Campania  n.  35  del  27
giugno 1987, nonche' al superamento dell'altezza  massima  consentita
dal PUT  (Piano  urbanistico  territoriale)  dell'area  sorrentino  -
amalfitana, approvato con la citata regionale. 
    3. La sentenza e' stata impugnata dalle societa' Aldebaran S.r.l.
e FG Buildings S.r.l. rimaste soccombenti. 
    Le societa' hanno dedotto: 
        con  il  primo  motivo,  che  il   Tribunale   amministrativo
regionale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di tardivita'; 
        con il secondo, terzo e quarto  motivo,  che  la  statuizione
secondo cui il PUT non e' derogabile dalla legge regionale campana n.
19 del 2009, oltre ad essere  fondata  su  una  giurisprudenza  dello
stesso Tribunale amministrativo regionale Campania formatasi in epoca
antecedente alle modifiche  apportate  a  quest'ultima  dall'art.  1,
comma 73, lettera g), della l.r.  7  agosto  2014,  n.  16,  comporta
sostanzialmente una interpretatio  abrogans  dell'art.  12-bis  della
suddetta legge regionale, che  tale  deroga  consente  espressamente;
pertanto, il Tribunale amministrativo regionale, pur  nutrendo  dubbi
di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis nella  parte  in  cui
prevede  espressamente  la  deroga  al  PUT,   non   avrebbe   potuto
disapplicare motu proprio la norma; 
        con il quinto motivo, che l'intervento in oggetto non sarebbe
peraltro nemmeno in contrasto con le previsioni del PUT; 
        con il sesto motivo, che  l'altezza  media  dell'edificio,  a
differenza di quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale,
e' contenuta, per effetto delle premialita' di cui alla disciplina in
materia di contenimento dei consumi energetici, nei limiti  previsti,
per la sub - zona di interesse, dall'art.  19  del  PUT;  cio'  senza
considerare che all'amministrazione non  incombeva  alcuno  specifico
onere motivazionale,  anche  tenuto  conto  della  rimodulazione  del
progetto operata al fine di  superare  gli  originari  rilievi  della
competente Soprintendenza. 
    4. La  sentenza  in  epigrafe  e'  stata  impugnata  anche  dalla
societa' AM Marine S.r.l. in liquidazione (gia' AM. Marine S.p.a.  in
liquidazione ed in precedenza Apreamare  S.p.a.),  deducendo  censure
analoghe a quelle svolte dalle societa' Aldebaran ed FG Buildings. 
    5. Si sono costituiti in  giudizio  il  Mibact  e  il  Comune  di
Sorrento  (quest'ultimo  in  adesione  agli  appelli  delle  societa'
controinteressate.) 
    6.  E'  intervenuta  ad  opponendum   in   entrambi   i   giudizi
l'associazione Fare Ambiente MEE - Movimento ecologista europeo. 
    7. Gli appelli sono passati in decisione  alla  pubblica  udienza
dell'11 novembre 2020. 
    8. Con sentenza non definitiva n. 8557 del 31  dicembre  2020  la
Sezione, previa riunione degli appelli in epigrafe: 
        ha dichiarato  inammissibili  gli  interventi  ad  opponendum
dell'associazione Fare Ambiente - MEE; 
        ha  respinto  i  motivi  degli  appelli  volti  a   sostenere
l'irricevibilita' ovvero  l'inammissibilita'  del  ricorso  di  primo
grado; 
        nel merito, ha respinto le argomentazioni volte  a  sostenere
la   conformita'   al   PUT   dell'area   sorrentino   -   amalfitana
dell'intervento in progetto. 
    9. In ordine all'applicabilita' della deroga  prevista  dall'art.
12-bis della l. r. n. 19 del 28 dicembre  2009  (in  particolare  dal
combinato disposto  dei  commi  2,  3,  e  4)  negata  dal  Tribunale
amministrativo regionale ed invocata dalle  societa'  -  il  Collegio
reputa rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  delle   richiamate   disposizioni,   che   solleva
d'ufficio per contrasto con l'art. 117, comma 2,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    10. Giova premettere una breve ricostruzione normativa. 
    L'art. 12-bis e' stato inserito nel corpo della l.r.  n.  19  del
2009 (recante «Misure urgenti  per  il  rilancio  economico,  per  la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa»),  dall'art.
1, comma 1, lettera sss) della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2011. 
    Essa, nella sua originaria formulazione, stabilisce, al comma  2,
che «Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa
regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le
zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso, cosi' come individuate  dall'art.  32
della legge n. 47/1985 e successive modifiche». 
    La   norma   e'   stata   interpretata    dalla    giurisprudenza
amministrativa  (cfr.,  in  particolare,   Tribunale   amministrativo
regionale Campania, sentenza  n.  4617  del  14  ottobre  2013)  come
correlata alla sola materia urbanistica  e  non  anche  alla  materia
paesaggistica, attese le peculiari finalita' perseguita  dalla  legge
campana sul Piano casa, «disciplina  di  carattere  eccezionale,  con
vigenza temporalmente circoscritta» (sentenza  n.  4617/2013,  cit.),
nonche' in ragione della mancanza di uno specifico espresso  richiamo
alla l.r. n. 35 del 1987, e della  necessita'  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa medesima. 
    Il legislatore regionale ha tuttavia ritenuto di dover nuovamente
intervenire  sul  cit.  art.  12-bis,  mediante   l'introduzione   di
ulteriori 4 commi con i quali, in combinato disposto  con  il  citato
comma 2, ha inequivocabilmente  previsto  la  derogabilita'  del  PUT
dell'area sorrentino - amalfitana ai fini della  realizzazione  degli
interventi di cui al Piano casa, con la sola  esclusione  delle  aree
gravate da vincoli di inedificabilita' assoluta. 
    In particolare, con l'art. 1, comma 73, lettera  g)  della  legge
della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, sono stati aggiunti i
seguenti 4 commi all'art. 12-bis: 
        «3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli
di inedificabilita' assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno
1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale  dell'area  sorrentino  -
amalfitana). 
        4. La presente legge trova applicazione anche  nei  territori
sottoposti PTP e quelli di pertinenza  del  PUT  di  cui  alla  legge
regionale n. 35/1987 fermo il  rispetto  dell'art.  142  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
        5. Le definizioni  degli  interventi  di  recupero  contenute
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  edilizia)  sono  prevalenti  rispetto  alle  definizioni
contenute nei PRG e nei PTP e  PUT  approvati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge statale. 
        6. Nelle sole zone dei PTP  e  del  PUT  di  cui  alla  legge
regionale n. 35/1987, dove sono  vietate  le  nuove  costruzioni,  la
demolizione e ricostruzione e' soggetta al  mantenimento  del  volume
preesistente o ai limiti di  incremento  volumetrico  gia'  stabiliti
dalle norme di attuazione dei rispettivi piani paesaggistici». 
    Per quanto qui interessa, il combinato disposto dei commi 2, 3, e
4,  dell'art.  12-bis  denota  inequivocabilmente  la  volonta'   del
legislatore regionale  di  consentire  gli  interventi  di  cui  alla
medesima l.r. n. 19 del 2009 (tra cui quelli ex art. 7, relativi alla
riqualificazione delle aree urbane degradate) anche in deroga al  PUT
dell'area sorrentino - amalfitana, eccezion fatta per le aree su  cui
insistono vincoli di inedificabilita'  assoluta  (nella  fattispecie,
pacificamente non sussistenti). 
    Tale volonta'  risulta  altresi'  dai  lavori  preparatori  della
modifica legislativa, richiamati dalle societa' appellanti, nei quali
si  fa  riferimento,  da  un  lato,  alla  situazione   di   «blocco»
dell'attivita'  amministrativa  dei  comuni  dell'area  sorrentino  -
amalfitana che sarebbe stata  determinata  dalla  giurisprudenza  del
Tribunale amministrativo regionale  campano,  dall'altro  all'intento
della Regione Campania di consentire l'applicazione della legge n. 19
del 2009 su tutto il proprio territorio, esentando solo  le  aree  su
cui vi sono vincoli di edificabilita'  assoluta  e  senza  escludere,
quindi, i territori sottoposti a Piano paesaggistico. 
    11. Le disposizioni recate dall'art. 12-bis della l. r. n. 19 del
2009, nella formulazione modificata nel 2014, non consentono piu'  di
operare l'interpretazione costituzionalmente orientata alla quale  si
prestava la formulazione originaria della norma. 
    Quest'ultima  e'  stata  erroneamente  applicata  dal   Tribunale
amministrativo  regionale,  poiche'  la  maggior  parte  degli   atti
impugnati in primo grado sono stati adottati sotto  il  vigore  delle
disposizioni sopravvenute. 
    La  questione  di  costituzionalita'  assume  pertanto  carattere
rilevante e dirimente in quanto il suo accoglimento comporterebbe  il
rigetto  dell'appello  mentre,  per   converso,   il   suo   rigetto,
determinerebbe l'accoglimento dell'appello. 
    12. Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione
di costituzionalita' il Collegio richiama la sentenza n.  11  del  29
gennaio 2016 con cui, in una fattispecie del tutto simile,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre  2000,  n.
15 in materia di «recupero abitativo dei sottotetti esistenti». 
    Si tratta infatti di una disposizione che, analogamente a  quelle
in esame, per agevolare la realizzazione di tali interventi  edilizi,
prevedeva la derogabilita' delle prescrizioni dei piani paesaggistici
e    di    quelle    a    contenuto    paesaggistico    dei     piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici, ivi comprese le prescrizioni  del  «Piano  urbanistico
territoriale dell'area sorrentino -  amalfitana»,  approvato  con  la
legge regionale n. 35 del 1987,  anche  in  quel  caso  espressamente
menzionata nella previsione derogatoria. 
    13.   Secondo   la   consolidata   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, «in base all'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s),
della Costituzione, la tutela del  paesaggio  costituisce  un  ambito
riservato alla potesta' legislativa esclusiva  statale  (sentenze  n.
210 del 2014 e n. 235 del 2011)», con la conseguenza «che  la  tutela
paesaggistica  apprestata   dallo   Stato   costituisce   un   limite
inderogabile alla disciplina che le regioni e  le  province  autonome
possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del
2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n. 367 del 2007)» (cosi'  la
sentenza n. 11 del 2016; da ultimo, cfr. anche le sentenze n. 86  del
2019, n. 46 del 2017, n. 189 del 2016;  in  precedenza,  n.  235  del
2011). 
    La Corte ha poi evidenziato che «l'art. 145 del codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio  e'  dedicato  al  «Coordinamento  della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di  pianificazione».
Esso, precisando, al comma 3, che «Per quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni  dei  piani  paesaggistici  sono  comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori  delle  aree  naturali  protette»,
esprime un principio di «prevalenza dei  piani  paesaggistici»  sugli
altri strumenti urbanistici (sentenza n. 180 del 2008). 
    Tale  principio   e'   stato   successivamente   rafforzato   con
l'inserimento nella prima parte dello  stesso  comma  3  -  ad  opera
dell'art. 2, comma 1, lettera r), numero 4), del decreto  legislativo
26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione  al
paesaggio) - dell'inciso «non sono  derogabili  da  parte  di  piani,
programmi e progetti nazionali o regionali  di  sviluppo  economico»,
riferito alle previsioni dei piani  paesaggistici  disciplinati  agli
articoli 143 e 156 del codice». 
    Il codice dei beni culturali e del  paesaggio  definisce  dunque,
con efficacia vincolante anche per le  regioni,  i  rapporti  tra  le
prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni  di  carattere
urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione,
sia espresse in atti autorizzativi  puntuali,  come  il  permesso  di
costruire -  secondo  un  modello  di  prevalenza  delle  prime,  non
alterabile ad opera della legislazione regionale. 
    La  Corte   costituzionale   ha   sottolineato,   altresi',   che
«l'eventuale  scelta  della  regione  (compiuta  nella  specie  dalla
Campania)  di  perseguire  gli  obiettivi  di  tutela   paesaggistica
attraverso  lo  strumento  dei  piani  urbanistico-territoriali   con
specifica considerazione dei  valori  paesaggistici  non  modifica  i
termini  del  rapporto  fra   tutela   paesaggistica   e   disciplina
urbanistica, come descritti, e,  piu'  precisamente,  non  giustifica
alcuna deroga al principio secondo il quale, nella  disciplina  delle
trasformazioni del territorio, la  tutela  del  paesaggio  assurge  a
valore prevalente. Il progressivo avvicinamento tra i  due  strumenti
del piano paesaggistico «puro» e del  piano  urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici -  giunto  alla
sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) - fa si'  che  oggi  lo
strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque  delle
due forme esso assuma, presenti contenuti  e  procedure  di  adozione
sostanzialmente uguali». 
    13.1 Le richiamate previsioni della  l.r.  n.  19  del  2009,  di
derogabilita'  delle  prescrizioni  dei  piani  paesaggistici  e   in
particolare di  quelle  contenute  nel  PUT  dell'area  sorrentino  -
amalfitana, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi  ivi
previsti, appaiono anch'esse in contrasto con l'art.  145,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  norma  interposta   in
riferimento  all'art.  117,  comma   secondo,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    Anche  nel  caso  in  esame,  infatti,   «Assegnando   all'ordine
inferiore della disciplina  urbanistica  la  definizione  del  regime
concreto» degli interventi consenti dal Piano casa campano, anche  in
deroga alle prescrizioni paesaggistiche, e con la  sola  salvaguardia
delle previsioni relative a vincoli di inedificabilita' assoluta,  le
disposizioni regionali degradano «la tutela paesaggistica  da  valore
unitario prevalente a mera "esigenza urbanistica"  (sentenze  n.  197
del 2014 e  n.  437  del  2008),  parcellizzata  tra  i  vari  comuni
competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi. 
    Con la conseguenza che  ne  risulta  compromessa  quell'"impronta
unitaria della pianificazione paesaggistica", assunta dalla normativa
statale a "valore imprescindibile,  non  derogabile  dal  legislatore
regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una
metodologia uniforme [...] sull'intero territorio nazionale",  idonea
a superare "la  pluralita'  degli  interventi  delle  amministrazioni
locali" (sentenza n. 182 del 2006)» (Corte  costituzionale,  sentenza
n. 11/2016, cit.). 
    14.  In  definitiva,  quanto  appena  argomentato  giustifica  la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art 12-bis, commi 2, 3 e 4  della
legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, in relazione
all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  affinche'  si
pronunci sulla questione.