IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1177 del 2020, proposto  dalle  societa'  Aldebaran
S.r.l., e FG Buildings  S.r.l.,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Marcello Fortunato e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di giustizia; 
    contro l'associazione Onlus Verdi Ambiente e Societa'  -  V.A.S.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio  del
difensore, in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de; 
    nei confronti: 
        del Comune di Sorrento, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Maurizio  Pasetto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
        del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  non
costituitosi in giudizio; 
        della societa' A.M. Marine S.r.l. in liquidazione (gia'  A.M.
S.p.a. in liquidazione) del sig. Antonio Elefante,  non  costituitisi
in giudizio; 
    e con l'intervento di ad opponendum: 
        dell'associazione Fare Ambiente MEE  -  Movimento  Ecologista
Europeo,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Caterini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio del difensore, in Roma, viale Liegi 35/B; 
    sul ricorso numero di registro generale 1230 del  2020,  proposto
dalla societa' A.M. Marine S.r.l. in liquidazione  (gia'  AM.  Marine
S.p.a. in liquidazione ed in precedenza Apreamare S.p.a.), in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di  giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del
difensore, in Roma, via degli Avignonesi n. 5; 
    contro l'associazione Onlus Verdi Ambiente e Societa'  -  V.A.S.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Daniele Granata in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de; 
    nei confronti: 
        del Comune di Sorrento, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Maurizio  Pasetto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
        del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in  Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
        delle societa' Aldebaran S.r.1., FG Buindings  S.r.l.  e  del
sig. Antonio Elefante non costituitisi in giudizio; 
    e con l'intervento di ad opponendum: 
        dell'associazione Fare Ambiente MEE  -  Movimento  Ecologista
Europeo,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Caterini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio del difensore, in Roma, viale Liegi 35/B; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale della Campania, sede di Napoli, n. 4709 del 2019. 
    Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; 
    Visti gli atti  di  costituzione  in  giudizio  dell'associazione
Onlus Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S., del Comune  di  Sorrento  e
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    Visti gli atti di intervento ad opponendum; 
    Visti tutti gli atti delle cause; 
    Relatore alla pubblica udienza dell'11 novembre 2020  -  tenutasi
in videoconferenza da remoto ai sensi dell'art. 4  del  decreto-legge
n. 28 del 2020 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 -  il
consigliere Silvia Martino; 
    Uditi per le parti gli avvocati Marcello  Fortunato,  Ciro  Sito,
Daniele  Granara,  Maurizio  Pasetto  e  Paolo   De   Caterini,   che
partecipano  alla  discussione   orale   ai   sensi   delle   prefate
disposizioni; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 8558 del 31 dicembre 2020; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
    1. Con ricorso e motivi aggiunti proposti  innanzi  al  Tribunale
amministrativo  regionale  per  la  Campania,   l'associazione   VAS,
deducendo plurimi profili di illegittimita', impugnava gli  atti  del
procedimento relativo alla riconversione di un  complesso  produttivo
dismesso sito in Sorrento alla via S. Lucia sede degli impianti della
societa' ex Apreamare S.p.a., finalizzata alla  realizzazione  di  un
insediamento  abitativo  con  un'aliquota   destinata   ad   «housing
sociale». 
    2. Nella resistenza del Comune di Sorrento, del Ministero  per  i
beni e  le  attivita'  culturali  e  del  turismo  e  delle  societa'
controinteressate, il TAR: 
        respingeva le eccezioni di inammissibilita', per  difetto  di
legittimazione e di interesse, per perenzione  e  di  irricevibilita'
per tardivita'; 
        accoglieva nel merito il ricorso introduttivo; 
        dichiarava improcedibili i motivi aggiunti depositati in data
2 agosto 2018; 
        accoglieva i motivi aggiunti depositati in data  21  dicembre
2018. 
    3. Nello specifico il primo giudice riteneva fondati: 
        relativamente al ricorso introduttivo, il primo  motivo,  con
il quale era stata dedotta la non derogabilita', da parte della legge
campana sul Piano casa n. 19 del 28 dicembre  2009,  del  PUT  (Piano
urbanistico  territoriale)   dell'area   sorrentino   -   amalfitana,
approvato con legge regionale n. 35 del 27 giugno 1987; 
        relativamente  ai  motivi  aggiunti  depositati  in  data  21
dicembre 2018, la prima censura (di illegittimita' derivata da quella
della delibera consiliare n. 130/2016) nonche' la quinta, relativa al
superamento dell'altezza massima consentita dal PUT. 
    La declaratoria di improcedibilita' dei  motivi  aggiunti  veniva
invece motivata con la circostanza che il permesso  di  costruire  n.
24/2017 era stato annullato in autotutela e sostituito  dal  permesso
di costruire n. 21/2018. 
    4. La sentenza e' stata impugnata dalle societa' Aldebaran S.r.l.
e FG Buildings S.r.l. rimaste soccombenti. 
    Le societa' hanno dedotto: 
        con il primo motivo, che l'associazione VAS non avrebbe avuto
interesse ad impugnare, con il ricorso principale,  la  delibera  del
Consiglio comunale di Sorrento n. 130 del 22 novembre 2016; 
        con il secondo motivo, che l'autorizzazione paesaggistica  n.
111/2013  era  stata  regolarmente  pubblicata   sull'Albo   pretorio
comunale  dal  24  giugno  2013   al   9   luglio   2013;   pertanto,
l'impugnazione di tale atto dirigenziale (proposta  dall'associazione
ambientalista  ricorrente  solo  in  data  24  gennaio  2017)  doveva
ritenersi tardiva; 
        con il terzo motivo che il Tribunale amministrativo regionale
avrebbe  dovuto  preliminarmente   verificare   se,   effettivamente,
l'intervento assentito fosse in contrasto  con  il  PUT;  secondo  le
appellanti l'intervento di «sostituzione edilizia» di  cui  trattasi,
approvato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della  legge  della  Regione
Campania n. 19 del 2009, rientra nella zona  territoriale  n.  4  del
PUT, la quale non avrebbe  carattere  «prescrittivo»  ai  fini  della
formazione del PRG e, comunque, consentirebbe anche l'insediamento di
nuova edificazione di tipo residenziale; 
        con il quarto motivo, che la statuizione secondo cui  il  PUT
non e' derogabile dalla legge regionale campana n. 19 del 2009, oltre
ad essere  fondata  su  una  giurisprudenza  dello  stesso  Tribunale
amministrativo regionale Campania formatasi in epoca antecedente alle
modifiche apportate a quest'ultima dall'art. 1, comma 73, lettera g),
della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, comporta sostanzialamente
una interpretatio abrogans  dell'art.  12-bis  della  suddetta  legge
regionale, che tale deroga consente espressamente; pertanto, il  TAR,
pur nutrendo dubbi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-bis
nella parte in cui  prevede  espressamente  la  deroga  al  PUT,  non
avrebbe potuto disapplicare motu proprio la norma; 
        con il quinto motivo, che l'altezza  media  dell'edificio,  a
differenza di quanto ritenuto dal TAR, per effetto delle  premialita'
di cui  alla  disciplina  in  materia  di  contenimento  dei  consumi
energetici, e'  conforme  a  quella  prevista,  per  la  sub-zona  di
interesse,  dall'art.  19  del  PUT;  cio'  senza   considerare   che
all'amministrazione   non   incombeva    alcuno    specifico    onere
motivazionale, anche tenuto conto della  rimodulazione  del  progetto
operata al fine di superare gli originari  rilievi  della  competente
Soprintendenza. 
    5. La  sentenza  in  epigrafe  e'  stata  impugnata  anche  dalla
societa' AM Marine S.r.l. in liquidazione (gia' AM. Marine S.p.a.  in
liquidazione ed in precedenza Apreamare  S.p.a.),  deducendo  censure
analoghe. 
    5.1. Si sono costituiti in  giudizio  il  Mibact,  il  Comune  di
Sorrento e, in resistenza, l'Associazione VAS, originaria ricorrente. 
    6.  E'  intervenuta  ad  opponendum   in   entrambi   i   giudizi
l'associazione Fare Ambiente MEE - Movimento ecologico europeo. 
    7. Gli appelli sono passati in decisione  alla  pubblica  udienza
dell'11 novembre 2020. 
    8. Con sentenza non definitiva n. 8558 del 31 dicembre  2020,  la
Sezione, previa riunione degli appelli in epigrafe: 
        ha dichiarato inammissibili gli interventi ad opponendum; 
        ha respinto i motivi  volti  a  sostenere  l'inammissibilita'
ovvero l'irricevibilita' del ricorso originario; 
        nel merito, ha  respinto  i  motivi  degli  appelli  volti  a
sostenere   la   conformita'   al   PUT   della   Regione    Campania
dell'intervento in progetto. 
    9. In ordine all'applicabilita' della deroga  prevista  dall'art.
12-bis della legge regionale n.  19  del  2009  (in  particolare  dal
combinato disposto dei commi 2,  3,  e  4)  -  negata  dal  Tribunale
amministrativo regionale ed invocata dalle  societa'  -  il  Collegio
reputa rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  delle   richiamate   disposizioni,   che   solleva
d'ufficio per contrasto con l'art. 117, comma 2,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    10. Giova premettere una breve ricostruzione normativa. 
    L'art. 12-bis e' stato inserito nel corpo della  legge  regionale
n. 19 del 2009 (recante «Misure urgenti per  il  rilancio  economico,
per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la  prevenzione
del  rischio  sismico  e  per  la  semplificazione  amministrativa»),
dall'art. 1, comma 1, lettera sss) della legge regionale n. 1  del  5
gennaio 2011. 
    Essa, nella sua originaria formulazione, stabilisce, al comma  2,
che «Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa
regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le
zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso, cosi' come individuate  dall'art.  32
della legge n. 47/1985 e successive modifiche». 
    La   norma   e'   stata   interpretata    dalla    giurisprudenza
amministrativa  (cfr.,  in  particolare,   Tribunale   amministrativo
regionale Campania, sentenza  n.  4617  del  14  ottobre  2013)  come
correlata alla sola materia urbanistica  e  non  anche  alla  materia
paesaggistica, attese le peculiari finalita' perseguita  dalla  legge
campana sul Piano casa, «disciplina  di  carattere  eccezionale,  con
vigenza temporalmente circoscritta» (sentenza  n.  4617/2013,  cit.),
nonche' in ragione della mancanza di uno specifico espresso  richiamo
alla  legge  regionale  n.  35  del  1987,  e  della  necessita'   di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata   delle   normativa
medesima. 
    Il legislatore regionale ha tuttavia ritenuto di dover nuovamente
intervenire  sul  cit.  art.  12-bis,  mediante   l'introduzione   di
ulteriori 4 commi con i quali, in combinato disposto con il comma  2,
ha inequivocabilmente previsto la  derogabilita'  del  PUT  dell'area
sorrentino - amalfitana ai fini della realizzazione degli  interventi
di cui al Piano Casa, con la sola esclusione delle  aree  gravate  da
vincoli di inedificabilita' assoluta. 
    In particolare, con l'art. 1, comma 73, lettera  g)  della  legge
della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, sono stati aggiunti i
seguenti 4 commi all'art. 12-bis: 
        «3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli
di inedificabilita' assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno
1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale  dell'area  sorrentino  -
amalfitana). 
    4. La presente  legge  trova  applicazione  anche  nei  territori
sottoposti PTP e quelli di pertinenza  del  PUT  di  cui  alla  legge
regionale n. 35/1987 fermo il  rispetto  dell'art.  142  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  edilizia)  sono  prevalenti  rispetto  alle  definizioni
contenute nei PRG e nei PTP e  PUT  approvati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge statale. 
    6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla legge  regionale
n. 35/1987, dove sono vietate le nuove costruzioni, la demolizione  e
ricostruzione e' soggetta al mantenimento del volume  preesistente  o
ai limiti di incremento volumetrico gia'  stabiliti  dalle  norme  di
attuazione dei rispettivi piani paesaggistici». 
    Per quanto qui interessa, il combinato disposto dei commi 2, 3, e
4,  dell'art.  12-bis  denota  inequivocabilmente  la  volonta'   del
legislatore regionale  di  consentire  gli  interventi  di  cui  alla
medesima legge regionale n. 19 del 2009 (tra cui quelli  ex  art.  7,
relativi alla riqualificazione delle aree urbane degradate) anche  in
deroga al PUT dell'area sorrentino - amalfitana, eccezion  fatta  per
le aree sui cui insistono vincoli di inedificabilita' assoluta (nella
fattispecie, pacificamente non sussistenti). 
    Tale volonta'  risulta  altresi'  dai  lavori  preparatori  della
modifica legislativa, richiamati dagli appellanti, nei  quali  si  fa
riferimento, da un lato, alla situazione di  «blocco»  dell'attivita'
amministrativa dei  comuni  dell'area  sorrentino  -  amalfitana  che
sarebbe  stata  determinata  dalla   giurisprudenza   del   Tribunale
amministrativo  regionale  campano,  dall'altro   all'intento   della
Regione Campania di consentire l'applicazione della legge n.  19  del
2009 su tutto il proprio territorio, esentando solo le  aree  su  cui
vigono vincoli di edificabilita' assoluta e senza escludere,  quindi,
i territori sottoposti a Piano paesaggistico. 
    11. Le disposizioni recate dall'art. 12-bis della legge regionale
n.  19  del  2009,  nella  formulazione  modificata  nel  2014,   non
consentono  piu'  di  operare  l'interpretazione   costituzionalmente
orientata alla quale si prestava  la  formulazione  originaria  della
norma. 
    Quest'ultima e' stata erroneamente applicata dal TAR, poiche'  la
maggior parte degli atti  impugnati  sono  stati  adottati  sotto  il
vigore delle disposizioni sopravvenute. 
    La  questione  di  costituzionalita'  assume  pertanto  carattere
rilevante e dirimente in quanto il suo accoglimento comporterebbe  il
rigetto  dell'appello  mentre,  per   converso,   il   suo   rigetto,
determinerebbe l'accoglimento dell'appello. 
    12. Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione
di costituzionalita' il Collegio richiama la sentenza n.  11  del  29
gennaio 2016 con cui in una fattispecie del tutto  simile,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre  2000,  n.
15 in materia di «recupero abitativo dei sottotetti esistenti». 
    Si tratta infatti di una disposizione che, analogamente a  quella
in esame, per agevolare la realizzazione di tali interventi  edilizi,
prevedeva la derogabilita' delle prescrizioni dei piani paesaggistici
e    di    quelle    a    contenuto    paesaggistico    dei     piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici, ivi comprese le  prescrizioni  del  Piano  urbanistico
territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, approvato con la  legge
regionale n. 35 del 1987, anche in quel caso espressamente menzionata
nella previsione derogatoria. 
    13.   Secondo   la   consolidata   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, «in base all'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s),
Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito  riservato  alla
potesta' legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e n.
235 del 2011)», con  la  conseguenza  «che  la  tutela  paesaggistica
apprestata  dallo  Stato  costituisce  un  limite  inderogabile  alla
disciplina che le regioni e  le  province  autonome  possono  dettare
nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del 2010, n. 437  e
n. 180 del 2008, n. 378 e n. 367 del 2007)» (cosi' la sentenza n.  11
del 2016; da ultimo, cfr. anche le sentenze n. 86 del 2019, n. 46 del
2017, n. 189 del 2016; in precedenza, n. 235 del 2011). 
    La Corte ha evidenziato che  «L'art.  145  del  codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio  e'  dedicato  al  "Coordinamento  della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di  pianificazione".
Esso, precisando, al comma 3, che "Per quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni  dei  piani  paesaggistici  sono  comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori  delle  aree  naturali  protette",
esprime un principio di "prevalenza dei  piani  paesaggistici"  sugli
altri  strumenti  urbanistici  (sentenza  n.  180  del  2008).   Tale
principio e' stato successivamente rafforzato con l'inserimento nella
prima parte dello stesso comma 3 - ad opera  dell'art.  2,  comma  1,
lettera r), numero 4) del decreto legislativo 26 marzo  2008,  n.  63
(Ulteriori  disposizioni  integrative  e   correttive   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  in  relazione  al  paesaggio)  -
dell'inciso "non sono derogabili  da  parte  di  piani,  programmi  e
progetti nazionali o regionali di sviluppo economico", riferito  alle
previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli articoli  143  e
156 del codice». 
    Il codice dei beni culturali e del  paesaggio  definisce  dunque,
con efficacia vincolante anche per le  regioni,  i  rapporti  tra  le
prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni  di  carattere
urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione,
sia espresse in atti autorizzativi  puntuali,  come  il  permesso  di
costruire -  secondo  un  modello  di  prevalenza  delle  prime,  non
alterabile ad opera della legislazione regionale. 
    La  Corte   costituzionale   ha   sottolineato,   altresi',   che
«l'eventuale  scelta  della  regione  (compiuta  nella  specie  dalla
Campania)  di  perseguire  gli  obiettivi  di  tutela   paesaggistica
attraverso  lo  strumento  dei  piani  urbanistico-territoriali   con
specifica considerazione dei  valori  paesaggistici  non  modifica  i
termini  del  rapporto  fra   tutela   paesaggistica   e   disciplina
urbanistica, come descritti, e,  piu'  precisamente,  non  giustifica
alcuna deroga al principio secondo il quale, nella  disciplina  delle
trasformazioni del territorio, la  tutela  del  paesaggio  assurge  a
valore prevalente. Il progressivo avvicinamento tra i  due  strumenti
del piano paesaggistico "puro" e del  piano  urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici -  giunto  alla
sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) - fa si'  che  oggi  lo
strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque  delle
due forme esso assuma, presenti contenuti  e  procedure  di  adozione
sostanzialmente uguali». 
    13.1 Le richiamate previsioni della legge  regionale  n.  19  del
2009, di derogabilita' delle prescrizioni dei piani  paesaggistici  e
in particolare di quelle contenute nel  PUT  dell'area  sorrentino  -
amalfitana, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi  ivi
previsti, appaiono anch'esse in contrasto con l'art.  145,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  norma  interposta   in
riferimento  all'art.  117,  comma   secondo,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    Anche  nel  caso  in  esame,  infatti,   «Assegnando   all'ordine
inferiore della disciplina  urbanistica  la  definizione  del  regime
concreto» degli interventi consentiti dal Piano casa  campano,  anche
in  deroga  alle  prescrizioni  paesaggistiche,   e   con   la   sola
salvaguardia delle previsioni relative a vincoli di  inedificabilita'
assoluta,   le   disposizioni   regionali   degradano   «la    tutela
paesaggistica  da  valore  unitario  prevalente  a   mera   "esigenza
urbanistica"  (sentenze  n.  197  del  2014  e  n.  437  del   2008),
parcellizzata fra i vari comuni competenti al  rilascio  dei  singoli
titoli  edilizi.  Con  la  conseguenza  che  ne  risulta  compromessa
quell'"impronta unitaria della pianificazione paesaggistica", assunta
dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal
legislatore regionale in quanto espressione di un intervento  teso  a
stabilire  una  metodologia  uniforme  [...]  sull'intero  territorio
nazionale», idonea a superare "la pluralita' degli  interventi  delle
amministrazioni locali" (sentenza n. 182  del  2006)»  (Corte  cost.,
sentenza n. 11/2016, cit.). 
    14.  In  definitiva,  quanto  appena  argomentato  giustifica  la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art 12-bis, commi 2, 3 e 4  della
legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, in relazione
all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  affinche'  si
pronunci sulla questione.