IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1181 del 2020, proposto  dalle  societa'  Aldebaran
S.r.l.,  FG  Buildings  S.r.l.,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Marcello Fortunato e Ciro Sito, con domicilio digitale come  da  Pec,
da Registri di giustizia; 
        contro i signori Mario Apreda e Michele Apreda, rappresentati
e difesi dall'avvocato  Francesco  Saverio  Esposito,  con  domicilio
digitale come da Pec da Registri di giustizia; 
        nei confronti del Comune di Sorrento, in persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da Pec da  Registri  di
giustizia; 
        del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, e della societa' A.M.  Marine  S.r.l.  in  liquidazione,  in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,  non  costituitisi
in giudizio; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
        dell'associazione Fare Ambiente MEE  -  Movimento  ecologista
europeo, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Paolo De Caterini, con domicilio  digitale  come
da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
del difensore, in Roma, viale Liegi n. 35/B; 
        sul ricorso  numero  di  registro  generale  1223  del  2020,
proposto dalla societa' A.M. Marine S.r.l. in liquidazione (gia' A.M.
Marine S.p.a. in liquidazione, e in precedenza Apreamare S.p.a.),  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da  Pec  da
Registri di  giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del
difensore, in Roma, via degli Avignonesi n. 5; 
        contro i signori Mario Apreda e Michele Apreda, rappresentati
e difesi dall'avvocato  Francesco  Saverio  Esposito,  con  domicilio
digitale come da Pec da Registri di giustizia; 
        nei confronti del Comune di Sorrento, in persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da Pec da  Registri  di
giustizia; 
        del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in  Roma,
via  dei  Portoghesi  n.  12  delle  societa'  Aldebaran  S.r.l.,  FG
Buindings S.r.l., in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti
p.t., non costituitisi in giudizio; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
        dell'associazione Fare Ambiente MEE  -  Movimento  ecologista
europeo, in persona de legale rappresentante  p.t.,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Paolo De Caterini, con domicilio  digitale  come
da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
del difensore, in Roma, viale Liegi n. 35/B; 
        per la riforma della sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania n. 4708 del 2019, resa tra le parti; 
    Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dei  signori  Mario
Apreda e Michele Apreda, del Comune di Sorrento e del  Ministero  dei
beni e della attivita' culturali e del turismo; 
    Visti gli atti di intervento ad opponendum; 
    Visti tutti gli atti delle cause; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  11  novembre  2020  -
tenutasi  in  videoconferenza  da  remoto  -  il  consigliere  Silvia
Martino; 
    Uditi gli  avvocati  Marcello  Fortunato,  Ciro  Sito,  Francesco
Saverio  Esposito,  Enrico  Soprano,  Maurizio  Pasetto  e  Paolo  De
Caterini, che partecipano alla discussione orale ai  sensi  dell'art.
25, decreto-legge n. 137/2020 e dell'art. 4 decreto-legge n. 28/2020; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 8559 del 21 ottobre 2020; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
    1. Con ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al TAR  per  la
Campania, i signori Mario e  Michele  Apreda  impugnavano,  deducendo
plurimi  profili  di   illegittimita',   gli   atti   relativi   alla
realizzazione nel  Comune  di  Sorrento  di  un  intervento  edilizio
convenzionato, approvato ai sensi dell'art. 7, comma 5,  della  legge
della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, consistente  nella
sostituzione/ristrutturazione del preesistente capannone destinato ad
attivita' produttiva, gia' di proprieta' della  societa'  Aprea  Mare
S.p.a., ubicato alla via Santa Lucia n. 15/f, in un  nuovo  complesso
edificato  a  destinazione  residenziale  con   annesse   autorimesse
pertinenziali e con riserva  del  30%  del  volume  ristrutturato  ad
«housing sociale». 
    2. Nella resistenza del Comune di Sorrento, del Ministero  per  i
beni e  le  attivita'  culturali  e  del  turismo  e  delle  societa'
controinteressate, il TAR: 
        dichiarava  il   ricorso   introduttivo   improcedibile   per
sopravvenuta carenza di interesse; 
        accoglieva  in  parte  il  ricorso  per  motivi  aggiunti   e
annullava il  permesso  di  costruire  n.  21/18,  il  parere  favore
espresso dalla Soprintendenza di Napoli con nota del 3  agosto  2018,
prot.  12562  e   l'autorizzazione   paesaggistica   rilasciata   dal
responsabile del paesaggio del Comune di Sorrento in data  2  ottobre
2018 con provvedimento n. 97/18; 
        compensava integralmente le spese tra le parti. 
    3. Nello specifico il TAR riteneva fondata sia la  prima  censura
del ricorso  per  motivi  aggiunti  -  relativa  all'incompatibilita'
dell'intervento  assentito  con  il  Piano  urbanistico  territoriale
dell'Area sorrentino-amalfitana (PUT), approvato con legge  regionale
n.  35  del  27  giugno  1987,  nonche'   alla   inderogabilita'   di
quest'ultimo da parte della legge campana sul «Piano casa» n. 19  del
2009, - sia quella con la quale era stata dedotta,  nello  specifico,
la violazione della disciplina del medesimo PUT per  quanto  concerne
l'altezza massima consentita nella sub - area n. 1. 
    4. La sentenza e' stata impugnata dalle societa' Aldebaran S.r.l.
e FG Buildings S.r.l. rimaste soccombenti. 
    Le societa' hanno dedotto: 
        con  il   primo   motivo,   che   il   TAR   avrebbe   dovuto
preliminarmente verificare se, effettivamente, l'intervento assentito
fosse in contrasto con il PUT; secondo le appellanti l'intervento  di
«sostituzione edilizia» di cui trattasi, approvato ai sensi dell'art.
7, comma 5, della legge  della  Regione  Campania  n.  19  del  2009,
rientro nella zona territoriale n. 4 del  PUT  (approvato  con  legge
regionale  n.  35  del  1987)  la   quale   non   avrebbe   carattere
«prescrittivo»  ai  fini  della  formazione  del  PRG   e,   comunque
consentirebbe anche l'insediamento  di  nuova  edificazione  di  tipo
residenziale; 
        con il secondo motivo, che la statuizione secondo cui il  PUT
non e' derogabile dalla legge regionale campana n. 19 del 2009, oltre
ad essere fondata su una giurisprudenza  dello  stesso  TAR  Campania
formatasi  in  epoca   antecedente   alle   modifiche   apportate   a
quest'ultima dall'art. 1, comma 73, lettera g), della legge regionale
7 agosto 2014, n.  16,  comporta  sostanzialmente  una  interpretatio
abrogans dell'art. 12-bis della suddetta legge  regionale,  che  tale
deroga consente espressamente; pertanto, il TAR, pur  nutrendo  dubbi
di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis nella  parte  in  cui
prevede  espressamente  la  deroga  al  PUT,   non   avrebbe   potuto
disapplicare motu proprio la norma; 
        con il terzo motivo, che  l'altezza  media  dell'edificio,  a
differenza di quanto ritenuto dal  TAR,  e'  contenuta,  per  effetto
delle premialita' di cui alla disciplina in materia  di  contenimento
dei consumi energetici, nei limiti previsti, per la  sub  -  zona  di
interesse,  dall'art.  19  del  PUT;  cio'  senza   considerare   che
all'amministrazione   non   incombeva    alcuno    specifico    onere
motivazionale, anche tenuto conto della  rimodulazione  del  progetto
operata al fine di superare  gli  originari  rilievi  della  rompente
Soprintendenza. 
    5. La  sentenza  in  epigrafe  e'  stata  impugnata  anche  dalla
societa' AM Marine S.r.l. in liquidazione (gia' AM. Marine S.p.a.  in
liquidazione ed in precedenza Apreamare  S.p.a.,)  deducendo  censure
analoghe. 
    5.1. Si sono costituiti in  giudizio  il  Mibact,  il  Comune  di
Sorrento e, in resistenza, i signori Apreda, originari ricorrenti. 
    Questi ultimi hanno interposto anche appello incidentale al  fine
di ottenere la riforma della pronuncia del TAR nella parte in cui  il
primo giudice ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse il ricorso introduttivo. 
    6.  E'  intervenuta  ad  opponendum   in   entrambi   i   giudizi
l'associazione Fare Ambiente MEE - Movimento ecologista europeo. 
    7. Gli appelli sono passati in decisione  alla  pubblica  udienza
dell'11 novembre 2020. 
    8. Con sentenza parziale n. 8559 del 31 dicembre 2020 la Sezione,
previa riunione degli appelli in epigrafe: 
        ha dichiarato inammissibili gli interventi ad opponendum; 
        ha  respinto  i  motivi  degli  appelli  principali  volti  a
sostenere   la   conformita'   al   PUT   della   Regione    Campania
dell'intervento in progetto. 
    9. In ordine all'applicabilita' della deroga  prevista  dall'art.
12-bis della legge regionale n.  19  del  2009  (in  particolare  dal
combinato disposto dei commi 2, 3, e 4) - negata dal TAR ed  invocata
dalle societa' - il Collegio reputa rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di   costituzionalita'   delle   richiamate
disposizioni, che solleva d'ufficio per  contrasto  con  l'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    10. Giova premettere una breve ricostruzione normativa. 
    L'art. 12-bis e' stato inserito nel corpo della  legge  regionale
n. 19 del 2009 (recante «Misure urgenti per  il  rilancio  economico,
per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la  prevenzione
del  rischio  sismico  e  per  la  semplificazione  amministrativa»),
dall'art. 1, comma 1, lettere sss) della legge regionale n. 1  del  5
gennaio 2011. 
    Essa nella sua originaria formulazione stabilisce,  al  comma  2,
che «Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa
regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le
zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso, cosi' come individuate  dall'art.  32
della legge n. 47/1985 e successive modifiche». 
    La   norma   e'   stata   interpretata    dalla    giurisprudenza
amministrativa (cfr., in particolare, TAR Campania, sentenza n.  4617
del 14 ottobre 2013) come correlata alla sola materia  urbanistica  e
non anche alla materia paesaggistica, attese le  peculiari  finalita'
perseguita  dalla  legge  campana  sul  Piano  casa,  «disciplina  di
carattere  eccezionale,  con  vigenza   temporalmente   circoscritta»
(sentenza n. 4617/2013, cit.), nonche' in ragione della  mancanza  di
uno specifico espresso richiamo alla legge regionale n. 35 del 1987 e
della necessita' di un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
della normativa medesima. 
    Il legislatore regionale ha tuttavia ritenuto di dover nuovamente
intervenire  sul  cit.  art.  12-bis,  mediante   l'introduzione   di
ulteriori 4 commi con i quali, in combinato disposto con il comma  2,
ha inequivocabilmente previsto la  derogabilita'  del  PUT  dell'area
sorrentino-amalfitana ai fini della realizzazione degli interventi di
cui al Piano Casa, con la  sola  esclusione  delle  aree  gravate  da
vincoli di inedificabilita' assoluta. 
    In particolare, con l'art. 1, comma 73, lettera  g)  della  legge
della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, sono stati aggiunti i
seguenti 4 commi all'art. 12-bis: 
        «3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli
di inedificabilita' assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno
1987,   n.   35    (Piano    urbanistico    territoriale    dell'area
sorrentino-amalfitana). 
    4. La presente  legge  trova  applicazione  anche  nei  territori
sottoposti PTP e quelli di pertinenza  del  PUT  di  cui  alla  legge
regionale n. 35/1987 fermo il  rispetto  dell'art.  142  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  edilizia)  sono  prevalenti  rispetto  alle  definizioni
contenute nei PRG e nei PTP e  PUT  approvati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge statale; 
    6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla legge  regionale
n. 35/1987, dove sono vietate le nuove costruzioni, la demolizione  e
ricostruzione e' soggetta al mantenimento del volume  preesistente  o
ai limiti di incremento volumetrico gia'  stabiliti  dalle  norme  di
attuazione dei rispettivi piani paesaggistici». 
    Per quanto qui interessa, il combinato disposto dei commi 2, 3, e
4,  dell'art.  12-bis  denota  inequivocabilmente  la  volonta'   del
legislatore regionale  di  consentire  gli  interventi  di  cui  alla
medesima legge regionale n. 19 del 2009 (tra cui quelli  ex  art.  7,
relativi alla riqualificazione delle aree urbane degradate) anche  in
deroga al PUT dell'area sorrentino-amalfitana, eccezion fatta per  le
aree sui cui insistono vincoli di  inedificabilita'  assoluta  (nella
fattispecie, non sussistenti). 
    Tale volonta'  risulta  altresi'  dai  lavori  preparatori  della
modifica legislativa, richiamati dagli appellanti, nei  quali  si  fa
riferimento, da un lato, alla situazione di  «blocco»  dell'attivita'
amministrativa dei comuni dell'area sorrentino-amalfitana che sarebbe
stata determinata dalla giurisprudenza del  TAR  campano,  dall'altro
all'intento della Regione Campania di consentire l'applicazione della
legge n. 19 del 2009 su tutto il proprio territorio,  esentando  solo
le aree su cui vigono vincoli  di  edificabilita'  assoluta  e  senza
escludere, quindi, i territori sottoposti a Piano paesaggistico. 
    11. Le disposizioni recate dall'art. 12-bis della legge regionale
n.  19  del  2009,  nella  formulazione  modificata  nel  2014,   non
consentono  piu'  di  operare  l'interpretazione   costituzionalmente
orientata alla quale si prestava  la  formulazione  originaria  della
norma. 
    Quest'ultima e' stata erroneamente applicata dal TAR, poiche'  la
maggior parte degli atti  impugnati  sono  stati  adottati  sotto  il
vigore delle disposizioni sopravvenute. 
    La  questione  di  costituzionalita'  assume  pertanto  carattere
rilevante e dirimente in quanto il suo accoglimento comporterebbe  il
rigetto  dell'appello  mentre,  per   converso,   il   suo   rigetto,
determinerebbe l'accoglimento dell'appello. 
    12. Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione
il Collegio richiama la sentenza n. 11  del  2016  con  cui,  in  una
fattispecie del tutto simile, la Corte costituzionale  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione
Campania 28 novembre 2000, n. 15 in materia  di  «recupero  abitativo
dei sottotetti esistenti». 
    Si tratta infatti di una disposizione che, analogamente a  quella
in esame, per agevolare la realizzazione di tali interventi  edilizi,
prevedeva la derogabilita' delle prescrizioni dei piani paesaggistici
e    di    quelle    a    contenuto    paesaggistico    dei     piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici, ivi comprese le  prescrizioni  del  Piano  urbanistico
territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana, approvato con la  legge
regionale n. 35 del 1987, anche in quel caso espressamente menzionata
nella previsione derogatoria. 
    13.   Secondo   la   consolidata   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, «in base all'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s),
della Costituzione, la tutela del  paesaggio  costituisce  un  ambito
riservato alla potesta' legislativa esclusiva  statale  (sentenze  n.
210 del 2014 e n. 235 del 2011», con la conseguenza  «che  la  tutela
paesaggistica  apprestata   dallo   Stato   costituisce   un   limite
inderogabile alla disciplina che le regioni e  le  province  autonome
possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del
2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n. 367 del 2007)» (cosi'  la
sentenza n. 11 del 2016; da ultimo, cfr. anche le sentenze n. 86  del
2019, n. 46 del 2017, n. 189 del 2016;  in  precedenza,  n.  235  del
2011). 
    La Corte ha evidenziato che  "L'art.  145  del  codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio  e'  dedicato  al  "Coordinamento  della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di  pianificazione".
Esso, precisando, al comma 3, che "Per quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni  dei  piani  paesaggistici  sono  comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori  delle  aree  naturali  protette",
esprime un principio di "prevalenza dei  piani  paesaggistici"  sugli
altri  strumenti  urbanistici  (sentenza  n.  180  del  2008).   Tale
principio e' stato successivamente rafforzato con l'inserimento nella
prima parte dello stesso comma 3 - ad opera  dell'art.  2,  comma  1,
lettera r), numero 4), del decreto legislativo 26 marzo 2008,  n.  63
(Ulteriori  disposizioni  integrative  e   correttive   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  in  relazione  al  paesaggio)  -
dell'inciso "non sono derogabili  da  parte  di  piani,  programmi  e
progetti nazionali o regionali di sviluppo economico", riferito  alle
previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli articoli  143  e
156 del codice». 
    Il codice dei beni culturali e del  paesaggio  definisce  dunque,
con efficacia vincolante anche per le  regioni,  i  rapporti  tra  le
prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni  di  carattere
urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione,
sia espresse in atti autorizzativi  puntuali,  come  il  permesso  di
costruire -  secondo  un  modello  di  prevalenza  delle  prime,  non
alterabile ad opera della legislazione regionale. 
    La  Corte   costituzionale   ha   sottolineato,   altresi',   che
«l'eventuale  scelta  della  regione  (compiuta  nella  specie  dalla
Campania)  di  perseguire  gli  obiettivi  di  tutela   paesaggistica
attraverso  lo  strumento  dei  piani  urbanistico-territoriali   con
specifica considerazione dei  valori  paesaggistici  non  modifica  i
termini  del  rapporto  fra   tutela   paesaggistica   e   disciplina
urbanistica, come descritti, e,  piu'  precisamente,  non  giustifica
alcuna deroga al principio secondo il quale, nella  disciplina  delle
trasformazioni del territorio, la  tutela  del  paesaggio  assurge  a
valore prevalente. Il progressivo avvicinamento tra i  due  strumenti
del piano paesaggistico - "puro" e del piano urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici -  giunto  alla
sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) - fa si'  che  oggi  lo
strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque  delle
due forme esso assuma, presenti contenuti  e  procedure  di  adozione
sostanzialmente uguali». 
    13.1 Le richiamate previsioni della legge  regionale  n.  19  del
2009, di derogabilita' delle prescrizioni dei piani  paesaggistici  e
in   particolare   di   quelle   contenute    nel    PUT    dell'area
sorrentino-amalfitana, ai fini della realizzazione  degli  interventi
edilizi ivi previsti,  appaiono  porsi  anch'esse  in  contrasto  con
l'art. 145, comma 3, del decreto legislazione n. 42 del  2004,  norma
interposta in riferimento all'art. 117, comma  secondo,  lettera  s),
della Costituzione. 
    Anche  nel  caso  in  esame,  infatti,   «Assegnando   all'ordine
inferiore della disciplina  urbanistica  la  definizione  del  regime
concreto» degli interventi consentiti dal Piano casa campano anche in
deroga alle prescrizioni paesaggistiche, e con la  sola  salvaguardia
delle previsioni relative a vincoli di inedificabilita' assoluta,  le
disposizioni regionali degradano «la tutela paesaggistica  da  valore
unitario prevalente a mera "esigenza urbanistica"  (sentenze  n.  197
del 2014 e  n.  437  del  2008),  parcellizzata  tra  i  vari  comuni
competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi. Con la conseguenza
che   ne   risulta   compromessa   quell'"impronta   unitaria   della
pianificazione paesaggistica",  assunta  dalla  normativa  statale  a
"valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale  in
quanto espressione di un intervento teso a stabilire una  metodologia
uniforme [...] sull'intero territorio nazionale", idonea  a  superare
"la  pluralita'  degli  interventi  delle   amministrazioni   locali"
(sentenza n.  182  del  2006)»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
11/2016, cit.). 
    14.  In  definitiva,  quanto  appena  argomentato  giustifica  la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4 della
legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, in relazione
all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  affinche'  si
pronunci sulla questione.